Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 2715
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Sentenza 18 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Disconoscimento delle sottoscrizioni sul contratto di fideiussione

    La Corte ha ritenuto che, anche a prescindere dal disconoscimento della sottoscrizione, la fideiussione sia priva di giustificazione causale.

  • Rigettato
    Inefficacia e/o illegittimità e/o nullità della fideiussione conforme al modello ABI

    La Corte ha ritenuto che la fideiussione sia priva di giustificazione causale, rendendo irrilevante la questione della conformità al modello ABI.

  • Rigettato
    Nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato

    La Corte ha ritenuto che, nel caso di credito derivante da mutuo, la prova è offerta con la produzione del contratto e che spetta al debitore dimostrare l'estinzione del debito.

  • Rigettato
    Tassi di interesse usurari nel mutuo fondiario

    La Corte ha chiarito che la sanzione per tassi usurari si applica limitatamente al tasso moratorio e non a quello corrispettivo, e ha indicato come calcolare il superamento del tasso soglia.

  • Rigettato
    Illegittimità della clausola floor nel contratto di mutuo

    La Corte ha affermato che la clausola floor non è di per sé illegittima, ma una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse volta a garantire una remuneratività minima alla banca.

  • Rigettato
    Nullità per indeterminatezza/indeterminabilità delle clausole relative al tasso di interesse

    La Corte ha ritenuto che il contratto di mutuo del 2011 disciplina in maniera chiara il tasso di interesse, con limiti specifici, e che la successiva rinegoziazione con tasso fisso è stata accompagnata da un piano di ammortamento sottoscritto.

  • Accolto
    Mancanza di giustificazione causale della fideiussione

    La Corte ha ritenuto che la fideiussione sia priva di giustificazione causale in quanto la debitrice principale aveva contratto direttamente il debito con mutuo stipulato in proprio.

  • Accolto
    Competenza territoriale del Tribunale di Brindisi (foro del consumatore)

    La Corte ha rilevato d'ufficio la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, foro inderogabile del consumatore, data la residenza della fideiubente in Francavilla Fontana (BR) e la sua qualità di consumatore nel contratto di mutuo.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, ha pronunciato sentenza in merito all'opposizione proposta da una società (Parte_1) e da una persona fisica (Parte_2), in proprio, avverso il decreto ingiuntivo n. 1245/2023, con cui era stato loro ingiunto il pagamento in solido della somma di € 260.065,08 in favore di un istituto di credito (Controparte_1). Gli opponenti hanno sollevato sei motivi di opposizione: il disconoscimento della sottoscrizione sul contratto di fideiussione, l'inefficacia o nullità della fideiussione per conformità al modello ABI, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta e violazione dell'art. 50 del TUB, l'applicazione di tassi usurari nel mutuo fondiario dell'11/03/2011, l'illegittimità della clausola "floor" nel medesimo contratto di mutuo, e l'indeterminatezza o indeterminabilità delle clausole relative al tasso di interesse nel contratto di mutuo e nel suo atto integrativo. L'istituto di credito opposto ha contestato la fondatezza dell'opposizione.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dalla società Parte_1, ritenendo che la prova del credito derivante da un contratto di mutuo sia fornita dalla produzione del contratto stesso e del relativo atto di accollo, spettando al debitore dimostrare l'avvenuta estinzione del debito. Ha invece accolto l'opposizione proposta in proprio dalla persona fisica Parte_2, revocando il decreto ingiuntivo limitatamente alla sua posizione. Tale accoglimento si fonda sulla nullità della fideiussione per assenza di giustificazione causale, in quanto la Parte_2 era già debitrice in forza di un mutuo stipulato in proprio, e sulla competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Brindisi, foro del consumatore, dato che la Parte_2 rivestiva la qualità di consumatrice. Il giudice ha altresì affrontato e rigettato i motivi relativi all'usura, alla clausola floor e all'indeterminatezza dei tassi, richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito, e ha ritenuto non applicabile la nullità per mancata indicazione del piano di ammortamento "alla francese" in base a recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della complessità delle questioni e dell'intervento di pronunce giurisprudenziali rilevanti in corso di causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 2715
    Giurisdizione : Trib. Taranto
    Numero : 2715
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

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