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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta in primo grado al n. 5318 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, TRA (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
nonché in proprio (c.f. Parte_2 Parte_2
), con gli Avv.ti Giuseppe Galeone e Stefano Potenza, C.F._1 opponenti E
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Antonio Briganti, opposta All'udienza del 28.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1245/2023 del 13.09.2023 di questo Tribunale (proc. n. 4325/2023 r.g.), con il quale era stato ingiunto agli odierni opponenti, la prima quale debitore principale e la seconda quale fideiubente, di pagare in solido fra loro ed in favore della ricorrente, la somma di € 260.065,08, oltre interessi come da domanda e spese;
gli opponenti sollevavano le seguenti contestazioni: 1) disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione depositato da controparte;
2) inefficacia e/o illegittimità e/o nullità della fideiussione azionata da controparte perché conforme al modello ABI;
3) nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato. Violazione dell'art. 50 del TUB;
4) tassi di interesse convenuti nel mutuo fondiario dell'11/03/2011 superiori ai limiti di cui alla L. n. 108/1996. Applicazione di tassi usurari;
5) ulteriore profilo di illegittimità delle condizioni contrattuali previste nel contratto di mutuo dell'11.03.2011: la clausola floor;
6) violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. ed art. 117, 4° comma, TUB: indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole relative al tasso di interesse del contratto di mutuo dell'11.03.2011 e dell'atto integrativo di mutuo fondiario del 30.07.2015; rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione;
ritenuto che
l'opposizione proposta dalla non possa trovare Parte_1 accoglimento e che sia, di contro, fondata quella proposta in proprio da Parte_2
[...] osservato, infatti, che con ordinanza del 18.09.2024 questo giudice, nel concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti della
[...]
osservava quanto segue: “[…] a) nei confronti di la Parte_1 Parte_2 domanda è stata avanzata in sede monitoria facendo valere la sua posizione di garante in forza della fideiussione del 27.11.2020; infatti nelle conclusioni del ricorso monitorio si chiede al tribunale di ingiungere il pagamento, oltre che alla società, ad Parte_2
“nella sua qualità in atti e nei limiti delle garanzie prestate” ed il decreto
[...] ingiuntivo è stato in effetti pronunziato, con riferimento alla , “nella precisata Pt_2 qualità di fideiubente”; deve, però ritenersi che, pur prescindendo dal disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'atto di fideiussione effettuato dalla con l'atto di Pt_2 opposizione (che già impedirebbe la concessione nei suoi confronti della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in considerazione di quanto è dato evincere dalla disposizione contenuta nell'art. 186 ter, comma 2 ultimo periodo, c.p.c.), detta fideiussione sia priva di giustificazione causale, in quanto risulta avere contratto Parte_2 il debito (che poi la società si è accollato) con contratto di mutuo dalla stessa direttamente stipulato in proprio in data 11.03.2011, cosicché la stessa, in assenza di allegazione e prova adeguata della sua liberazione, per dichiarazione proveniente dal creditore (cfr. art. 1273 c.c.), resta obbligata in solido con la società e non appare appunto ravvisabile una giustificazione causale della garanzia che la stessa avrebbe in tesi assunto con l'atto di fideiussione, qualora la stessa fosse da riferire al debito rinveniente dal mutuo fondiario (circostanza sulla quale potrebbero insorgere dubbi, posto che nell'atto di fideiussione del 27.11.2020 è contenuto il riferimento ad un “…MUTUO ”); peraltro, Parte_3 considerato che la nullità per assenza di causa della fideiussione priverebbe di rilievo il disconoscimento della sottoscrizione di detto atto e considerato che la domanda monitoria con riferimento alla posizione di in proprio, come si è detto, appare Parte_2 basata su detto atto di garanzia fideiussoria, deve rilevarsi in ogni caso che, qualora si volesse fare valere la posizione debitoria della sul contratto di mutuo del 2011, deve Pt_2 osservarsi che nello stesso le parti danno atto della qualità di consumatore della mutuataria ed in tal caso la competenza territoriale inderogabile ad emettere il provvedimento monitorio o comunque a pronunziarsi sulla relativa domanda sarebbe del Tribunale di Brindisi (foro inderogabile del consumatore), risultando la pacificamente residente Pt_2 in Francavilla Fontana (BR) e potendo la questione della competenza, sollevata dall'opponente con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., essere comunque rilevata d'ufficio con la presente ordinanza che è pronunziata appunto in esito alla riserva assunta alla prima udienza;
b) quanto alla posizione della società opponente, si osserva che le considerazioni contenute nell'atto di opposizione relative alla prova del credito ed in particolare alla necessità di produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto giuridico azionato non trova applicazione nel caso in cui il credito, come nel caso di specie, trovi causa in un rapporto di mutuo;
in tal caso la prova del credito è offerta con la produzione del contratto di mutuo (e di accollo da parte della società), che dimostra l'esistenza dell'obbligo restitutorio della somma data a prestito e dei relativi accessori, mentre spetta al debitore dimostrare ai sensi dell'art. 2697 c.c. di avere estinto il proprio debito;
c) con riferimento al lamentato superamento del tasso soglia previsto dalla l. n. 108/1996 e relativi decreti attuativi in relazione al tasso di mora, cui si fa riferimento nell'atto di opposizione, si osserva in primo luogo che la sanzione in ogni caso prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. troverebbe applicazione limitatamente a detto tasso e non anche al tasso corrispettivo (arg. Cass. n. 21470/17; cfr. anche Cass. sez.un. n. 19597/2020) e, comunque, ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia in relazione al tasso di mora occorre tenere conto anche della maggiorazione media stabilita contrattualmente e rilevata dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi per il caso di ritardato pagamento, secondo quanto pure affermato da Cass. sez.un. n.19597/2020, le quali hanno evidenziato che “la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti”; d) la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “nel contratto di mutuo, la clausola floor costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione;
la relativa pattuizione è finalizzata esclusivamente a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta "minima" al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio” (Trib. Roma 24/02/2023, n. 3152), aggiungendo che “la previsione di una clausola c.d. 'floor', in virtù della quale il tasso di interesse dovuto dal cliente non può scendere al di sotto di una determinata percentuale ben definita nel suo ammontare, non può considerarsi di per sé illegittima, in quanto risponde alla necessità dell'istituto mutuante di assicurarsi un livello minimo di redditività del finanziamento, non sacrificando le esigenze di certezza e determinatezza del contenuto del contratto, in quanto il soggetto finanziato è a conoscenza, fin dall'atto della stipula, che il tasso di interesse passivo non potrà diminuire sotto una certa soglia. Si tratta, pertanto, di una pattuizione che non arreca alcun vulnus alla determinatezza degli interessi pattuiti nel contratto contribuendo, al contrario, a rafforzare le esigenze di certezza del tasso pattuito” (Trib. Rimini 16.06.2022 n. 579); si anche in proposito affermato “la presenza di una clausola di tasso “floor” non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF, e in particolare degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell'intermediario finanziario;
né può fondatamente ritenersi che, a fronte dell'inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l'essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario con cui il cliente, controparte dell'istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all'effettivo grado di rischio assunto, e sull'equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate” (Trib. Bologna 06.03.2018 n. 20222); si osserva, inoltre, che il contratto di mutuo del 2011, agli articoli 4 e 5 disciplina in maniera sufficientemente chiara il tasso di interessi, dettando specificamente la relativa modalità di determinazione ed applicazione, con chiara esposizione del fatto che lo stesso non sarebbe potuto essere inferiore al 3,5% e superiore al 6,25%; va, in ogni caso, osservato che il contratto di mutuo del 2011, con previsione originaria di un tasso variabile, è stato successivamente rinegoziato, con pattuizione di un tasso fisso;
e) come innanzi esposto la modalità di applicazione degli interessi è esposta nel contratto del 2011 e gli atti con i quali successivamente è stato rinegoziato detto mutuo recano in allegato il piano di ammortamento sottoscritto;
in proposito si osserva che la Corte Suprema, a sezioni unite (n. 15130/2024), ha di recente affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, osservando in motivazione che “[…] Come puntualmente osservato dalla Procura Generale, la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Indicazioni in senso diverso non provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti ratione temporis (all'epoca di stipulazione del contratto nel 2007) e successivamente. Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120- novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi"). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della difesa he la invoca, riguardando Pt_4 "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di "interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) - con conseguente incidenza sul tasso effettivo - cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle "modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" e del 29 settembre 2016 in tema di "disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori"). Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette "disposizioni" contiene il "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato" con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese). Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza Europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo "alla francese" di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17). Ed allora, se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. […]” […]”; osservato che anche in questa sede devono essere ribadite le argomentazioni contenute nella citata ordinanza e che, pertanto, debba essere rigettata l'opposizione proposta dalla
[...]
mentre debba trovare accoglimento quella proposta in proprio da Parte_1 [...]
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti di Parte_2 quest'ultima;
ritenuto che
le spese di lite possano essere compensate, anche in considerazione della complessità di alcune delle questioni affrontate, alcune delle quali risolte da arresti delle Sezioni Unite della Corte Suprema intervenuti in corso di causa, configurandosi, pertanto, una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1245/2023 di questo Tribunale (proc. n. 4325/2023 r.g.), così provvede: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 b) accoglie l'opposizione proposta da in proprio e, per l'effetto, revoca il Parte_2 decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione di quest'ultima; c) compensa le spese di lite. Taranto, 18.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
nonché in proprio (c.f. Parte_2 Parte_2
), con gli Avv.ti Giuseppe Galeone e Stefano Potenza, C.F._1 opponenti E
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Antonio Briganti, opposta All'udienza del 28.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1245/2023 del 13.09.2023 di questo Tribunale (proc. n. 4325/2023 r.g.), con il quale era stato ingiunto agli odierni opponenti, la prima quale debitore principale e la seconda quale fideiubente, di pagare in solido fra loro ed in favore della ricorrente, la somma di € 260.065,08, oltre interessi come da domanda e spese;
gli opponenti sollevavano le seguenti contestazioni: 1) disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione depositato da controparte;
2) inefficacia e/o illegittimità e/o nullità della fideiussione azionata da controparte perché conforme al modello ABI;
3) nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato. Violazione dell'art. 50 del TUB;
4) tassi di interesse convenuti nel mutuo fondiario dell'11/03/2011 superiori ai limiti di cui alla L. n. 108/1996. Applicazione di tassi usurari;
5) ulteriore profilo di illegittimità delle condizioni contrattuali previste nel contratto di mutuo dell'11.03.2011: la clausola floor;
6) violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. ed art. 117, 4° comma, TUB: indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole relative al tasso di interesse del contratto di mutuo dell'11.03.2011 e dell'atto integrativo di mutuo fondiario del 30.07.2015; rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione;
ritenuto che
l'opposizione proposta dalla non possa trovare Parte_1 accoglimento e che sia, di contro, fondata quella proposta in proprio da Parte_2
[...] osservato, infatti, che con ordinanza del 18.09.2024 questo giudice, nel concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti della
[...]
osservava quanto segue: “[…] a) nei confronti di la Parte_1 Parte_2 domanda è stata avanzata in sede monitoria facendo valere la sua posizione di garante in forza della fideiussione del 27.11.2020; infatti nelle conclusioni del ricorso monitorio si chiede al tribunale di ingiungere il pagamento, oltre che alla società, ad Parte_2
“nella sua qualità in atti e nei limiti delle garanzie prestate” ed il decreto
[...] ingiuntivo è stato in effetti pronunziato, con riferimento alla , “nella precisata Pt_2 qualità di fideiubente”; deve, però ritenersi che, pur prescindendo dal disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'atto di fideiussione effettuato dalla con l'atto di Pt_2 opposizione (che già impedirebbe la concessione nei suoi confronti della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in considerazione di quanto è dato evincere dalla disposizione contenuta nell'art. 186 ter, comma 2 ultimo periodo, c.p.c.), detta fideiussione sia priva di giustificazione causale, in quanto risulta avere contratto Parte_2 il debito (che poi la società si è accollato) con contratto di mutuo dalla stessa direttamente stipulato in proprio in data 11.03.2011, cosicché la stessa, in assenza di allegazione e prova adeguata della sua liberazione, per dichiarazione proveniente dal creditore (cfr. art. 1273 c.c.), resta obbligata in solido con la società e non appare appunto ravvisabile una giustificazione causale della garanzia che la stessa avrebbe in tesi assunto con l'atto di fideiussione, qualora la stessa fosse da riferire al debito rinveniente dal mutuo fondiario (circostanza sulla quale potrebbero insorgere dubbi, posto che nell'atto di fideiussione del 27.11.2020 è contenuto il riferimento ad un “…MUTUO ”); peraltro, Parte_3 considerato che la nullità per assenza di causa della fideiussione priverebbe di rilievo il disconoscimento della sottoscrizione di detto atto e considerato che la domanda monitoria con riferimento alla posizione di in proprio, come si è detto, appare Parte_2 basata su detto atto di garanzia fideiussoria, deve rilevarsi in ogni caso che, qualora si volesse fare valere la posizione debitoria della sul contratto di mutuo del 2011, deve Pt_2 osservarsi che nello stesso le parti danno atto della qualità di consumatore della mutuataria ed in tal caso la competenza territoriale inderogabile ad emettere il provvedimento monitorio o comunque a pronunziarsi sulla relativa domanda sarebbe del Tribunale di Brindisi (foro inderogabile del consumatore), risultando la pacificamente residente Pt_2 in Francavilla Fontana (BR) e potendo la questione della competenza, sollevata dall'opponente con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., essere comunque rilevata d'ufficio con la presente ordinanza che è pronunziata appunto in esito alla riserva assunta alla prima udienza;
b) quanto alla posizione della società opponente, si osserva che le considerazioni contenute nell'atto di opposizione relative alla prova del credito ed in particolare alla necessità di produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto giuridico azionato non trova applicazione nel caso in cui il credito, come nel caso di specie, trovi causa in un rapporto di mutuo;
in tal caso la prova del credito è offerta con la produzione del contratto di mutuo (e di accollo da parte della società), che dimostra l'esistenza dell'obbligo restitutorio della somma data a prestito e dei relativi accessori, mentre spetta al debitore dimostrare ai sensi dell'art. 2697 c.c. di avere estinto il proprio debito;
c) con riferimento al lamentato superamento del tasso soglia previsto dalla l. n. 108/1996 e relativi decreti attuativi in relazione al tasso di mora, cui si fa riferimento nell'atto di opposizione, si osserva in primo luogo che la sanzione in ogni caso prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. troverebbe applicazione limitatamente a detto tasso e non anche al tasso corrispettivo (arg. Cass. n. 21470/17; cfr. anche Cass. sez.un. n. 19597/2020) e, comunque, ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia in relazione al tasso di mora occorre tenere conto anche della maggiorazione media stabilita contrattualmente e rilevata dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi per il caso di ritardato pagamento, secondo quanto pure affermato da Cass. sez.un. n.19597/2020, le quali hanno evidenziato che “la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti”; d) la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “nel contratto di mutuo, la clausola floor costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione;
la relativa pattuizione è finalizzata esclusivamente a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta "minima" al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio” (Trib. Roma 24/02/2023, n. 3152), aggiungendo che “la previsione di una clausola c.d. 'floor', in virtù della quale il tasso di interesse dovuto dal cliente non può scendere al di sotto di una determinata percentuale ben definita nel suo ammontare, non può considerarsi di per sé illegittima, in quanto risponde alla necessità dell'istituto mutuante di assicurarsi un livello minimo di redditività del finanziamento, non sacrificando le esigenze di certezza e determinatezza del contenuto del contratto, in quanto il soggetto finanziato è a conoscenza, fin dall'atto della stipula, che il tasso di interesse passivo non potrà diminuire sotto una certa soglia. Si tratta, pertanto, di una pattuizione che non arreca alcun vulnus alla determinatezza degli interessi pattuiti nel contratto contribuendo, al contrario, a rafforzare le esigenze di certezza del tasso pattuito” (Trib. Rimini 16.06.2022 n. 579); si anche in proposito affermato “la presenza di una clausola di tasso “floor” non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF, e in particolare degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell'intermediario finanziario;
né può fondatamente ritenersi che, a fronte dell'inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l'essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario con cui il cliente, controparte dell'istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all'effettivo grado di rischio assunto, e sull'equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate” (Trib. Bologna 06.03.2018 n. 20222); si osserva, inoltre, che il contratto di mutuo del 2011, agli articoli 4 e 5 disciplina in maniera sufficientemente chiara il tasso di interessi, dettando specificamente la relativa modalità di determinazione ed applicazione, con chiara esposizione del fatto che lo stesso non sarebbe potuto essere inferiore al 3,5% e superiore al 6,25%; va, in ogni caso, osservato che il contratto di mutuo del 2011, con previsione originaria di un tasso variabile, è stato successivamente rinegoziato, con pattuizione di un tasso fisso;
e) come innanzi esposto la modalità di applicazione degli interessi è esposta nel contratto del 2011 e gli atti con i quali successivamente è stato rinegoziato detto mutuo recano in allegato il piano di ammortamento sottoscritto;
in proposito si osserva che la Corte Suprema, a sezioni unite (n. 15130/2024), ha di recente affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, osservando in motivazione che “[…] Come puntualmente osservato dalla Procura Generale, la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Indicazioni in senso diverso non provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti ratione temporis (all'epoca di stipulazione del contratto nel 2007) e successivamente. Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120- novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi"). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della difesa he la invoca, riguardando Pt_4 "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di "interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) - con conseguente incidenza sul tasso effettivo - cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle "modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" e del 29 settembre 2016 in tema di "disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori"). Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette "disposizioni" contiene il "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato" con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese). Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza Europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo "alla francese" di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17). Ed allora, se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. […]” […]”; osservato che anche in questa sede devono essere ribadite le argomentazioni contenute nella citata ordinanza e che, pertanto, debba essere rigettata l'opposizione proposta dalla
[...]
mentre debba trovare accoglimento quella proposta in proprio da Parte_1 [...]
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti di Parte_2 quest'ultima;
ritenuto che
le spese di lite possano essere compensate, anche in considerazione della complessità di alcune delle questioni affrontate, alcune delle quali risolte da arresti delle Sezioni Unite della Corte Suprema intervenuti in corso di causa, configurandosi, pertanto, una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1245/2023 di questo Tribunale (proc. n. 4325/2023 r.g.), così provvede: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 b) accoglie l'opposizione proposta da in proprio e, per l'effetto, revoca il Parte_2 decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione di quest'ultima; c) compensa le spese di lite. Taranto, 18.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco