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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 06/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
RE PV BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Consigliera Dott.Ssa Cristina Fois
Consigliera rel. Dott.Ssa Monica Moi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 198/2021 R.G. promossa da:
(C.F. P.IVA 1 ) con il patrocinio dell'avv. SERRA Parte_1
PAOLA
parte appellante
CONTRO
(C.F. P.IVA 2 ) con il patrocinio Controparte 1
dell'avv. SORGENTONE ANDREA
parte appellata
- appellante incidentale Oggetto: contratti bancari
All'udienza del 8.11.2024 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: "voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
contrariis reiectis in parziale riforma della sentenza n. 274/2021,
1) Dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, co. 2 c.p.c. nella parte in cui viene accertata l'usura genetica;
In via subordinata,
2) Accertare, per le ragioni di cui in narrativa, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato sussistente l'usura genetica e, per l'effetto,
3) Riformare la sentenza limitatamente al punto con ogni conseguente statuizione;
4) Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio";
Nell'interesse di parte appellata: "si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia
rigettare l'appello proposto dal e per l'effetto Parte 2
confermare la Sentenza del Tribunale Civile di Sassari n. 274/2021 del 18 marzo
2021;
- in subordine, qualora la Corte ritenga che il Tribunale di Sassari non abbia accertato, seppur implicitamente, la mancata previsione del tasso entro i limiti dell'affidamento, in via incidentale, a parziale riforma della sentenza n.
274/2021 pubblicata il 18.03.2021 emessa dal Tribunale di Sassari, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita Voglia accertare la mancata previsione del tasso debitore per le operazioni entro i limiti dell'affidamento nonché della c.i.v. e della c.d.f. in violazione dell'articolo 117, comma IV Tub con ogni conseguenza di legge.
- In ulteriore subordine si reiterano le conclusioni del primo grado come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione deduzione e conclusione disattesa:
1) accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato,
la banca ha annotato a debito interessi, commissioni varie non previste dalla
Legge;
2) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata previsione delle clausole che prevedano gli interessi passivi, la c.m.s., la comm. disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce;
3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cms,
comm. disponibilità fondi, la c.i.v., spese e commissioni non dovute;
per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai numeri che precedono,
4.1) accertare e dichiarare il saldo del c/c n. 3051405 al momento della chiusura applicando le condizioni di legge o comunque le sole clausole validamente pattuite e sempre nei limiti della disciplina antiusura, senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di e/c fino alla chiusura del conto;
4.2) condannare la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista.
Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv.
AN TO che si dichiara antistatario".
Con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'Avv. AN TO che si dichiara antistatario".
Svolgimento del processo
La società Controparte 1 convenne in giudizio la CP 2
[...] (poi incorporata nel Parte 1 lamentando l'illegittima '
annotazione a debito di interessi anatocistici, usurari, commissioni e spese non conformi alla normativa vigente, relativamente al conto corrente n. 3051405
attivo dal 2000 al 2014, chiedendo la rettifica del saldo e la condanna alla ripetizione dell'indebito.
La banca si costituì eccependo, in via preliminare, la prescrizione decennale delle pretese attoree, e contestò la domanda nel merito.
Il Tribunale di Sassari con la sentenza n. 274/2021 dichiarò la nullità della clausola sulla CMS per indeterminatezza dell'oggetto; la nullità del tasso debitore del 15,75% per aperture di credito oltre € 5.000, ritenuto usurario rispetto al tasso soglia del II trimestre 2000 (14,29%); rideterminò il saldo in favore della correntista in euro 17.720,85 e condannò l'istituto di credito al pagamento di detta somma oltre interessi. Il Parte 1 ha proposto appello avverso tale sentenza limitatamente alla statuizione con cui il primo giudice dichiarò l'usura genetica del tasso debitore del 15,75% per le aperture di credito oltre gli euro 5.000, per i seguenti motivi:
A) impossibilità di ravvisare l'usura genetica per l'assenza di una clausola contrattuale relativa all'apertura di credito oltre euro 5.000: il contratto, infatti,
prevedeva solo il tasso per scoperto di conto corrente (15,75%), non per affidamenti.
B) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per la mancanza di domanda specifica da parte dell'attrice in merito all'usura.
C) violazione dell'art. 101, co. 2 c.p.c., non avendo posto la questione dell'usura alle parti prima di decidere su un rilievo d'ufficio.
D) erroneità della dichiarazione di nullità del tasso del 15,75% per le aperure di credito oltre i 5.000,00 euro, sia perché il conto risulterebbe affidato solo di fatto dal 5.8.2002, sia perché non vi sarebbe prova dell'applicazione del tasso del
15,75% agli affidamenti di fatto. La Controparte 1 si è costituita in giudizio resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto e ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi:
1) il tribunale non avrebbe statuito espressamente sulla mancata pattuizione del tasso entro il fido e sulla conseguente applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7 TUB. Ove la corte dovesse ritenere che non vi fosse neppure una pronuncia implicita sul punto, ha chiesto l'accertamento incidentale della nullità
per mancata pattuizione e l'applicazione del tasso sostitutivo.
2) omessa pronuncia sulla invalidità degli addebiti operati dall'istituto di credito a titolo di commissione di istruttoria veloce e commissione disponibilità fondi. La causa, previa ctu contabile, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni come trascritte in epigrafe.
Motivi della decisione
APPELLO DEL BANCO DI SARDEGNA
A) Il motivo d'appello sub A)
Con la censura in disamina il Parte 1 ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata in quanto avrebbe accertato l'esistenza di usura genetica nonostante l'assenza di una clausola contrattuale relativa all'apertura di credito oltre euro 5.000: il contratto, infatti, prevedeva solo il tasso per scoperto di conto corrente (15,75%), non per affidamenti.
La critica coglie nel segno. Premesso che la questione relativa all'asserita usurarietà dei tassi era stata posta nella citazione del primo grado, il Tribunale
di Sassari ebbe ad accertare l'usurarietà del tasso convenuto dalle parti in ragione del 15,75% per lo scoperto di conto corrente, estendendo erroneamente il tasso, convenuto esclusivamente per l'ipotesi di scoperto di conto corrente,
alla diversa ipotesi di conto corrente affidato oltre i 5.000 euro, invece non convenuta nel contratto. L'usura genetica, pertanto, non avrebbe mai potuto essere accertata in difetto della clausola contrattuale relativa a quest'ultimo tipo di operazioni.
Parimenti in maniera erronea, nella rideterminazione del saldo, il tribunale ebbe a espungere, a far data dal 5.8.2002, gli interessi sui saldi debitori sul non esatto presupposto della usurarietà del tasso. Dal che consegue la riforma della sentenza in parte qua.
I restanti rilievi devono ritenersi assorbiti dalle superiori considerazioni. *
Occorre a questo punto esaminare l'appello incidentale proposto nell'interesse di Controparte_1 siccome anch'esso strumentale alla corretta determinazione del saldo del conto corrente per cui si procede.
APPELLO INCIDENTALE
1) Omessa pronuncia su tasso entro fido
Con il motivo d'impugnazione in oggetto parte appellante si è doluta dell'omessa espressa pronuncia sulla mancata pattuizione del tasso entro il fido e sulla conseguente applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. In
alternativa, per l'eventualità in cui la corte dovesse ritenere che non vi fosse neppure una pronuncia implicita sul punto ha chiesto l'accertamento incidentale della nullità per mancata pattuizione e l'applicazione del tasso sostitutivo.
La doglianza è fondata, avendo il tribunale effettivamente omesso di
pronunciarsi sulla questione in parola.
Nel merito il rilievo è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Invero, per i periodi precedenti al 05/08/2002, caratterizzati dall'assenza di un affidamento, si rinviene l'apposita pattuizione del tasso, che era stato indicato nel contratto di apertura del c/c inizialmente non affidato in misura pari a
15,750% ("tasso debitore per scoperto di conto”). Diversamente e solo per i periodi successivi alla suddetta data (quindi dal 6/8/2002), il conto corrente per cui è giudizio era costantemente affidato. Ciò ha trovato conferma in plurimi elementi rivelatori puntualmente evidenziati dal ctu quali la presenza della c.m.s., nonché la presenza della commissione disponibilità fondi, l'importo dell'accordato in relazione a essa (non coincidente con il più alto valore desumibile dai numeri), la diversificazione dei tassi riportati negli estratti conto,
che contemplano la presenza non solo del doppio tasso (tipico del conto affidato), bensì di un triplo tasso, unitamente alle descrizioni riportate sugli estratti conto, anch'esse esattamente riportate dal ctu, quali “le voci tasso>>
e interessi debitori >> eventualmente valorizzate a zero, pur in presenza di
"numeri debitori" rappresentano uno sconfinamento verificatosi solo sul saldo per valuta, sul quale la banca non applica [...] gli interessi debitori” e soprattutto,
l'indicazione di dettaglio delle tre aliquote suddivise per CP 3 CP 4
e CP 5 . SBF.
Invero, alla verifica delle condizioni di affidamento non osta la mancanza del relativo contratto in forma scritta. L'istituto convenuto non può certo giovarsi degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente, il quale non la faceva valere (cfr. Cass. Civ. n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali;
vd. anche analogo precedente di questa Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari n. 56/2023).
Pertanto, reputa questa Corte che, pure in assenza di convenzioni scritte sui limiti di affidamento, non sia negabile la concessione di un fido da parte della banca, trattandosi di rapporto costantemente esposto quantomeno sin dal
6.8.2000, con riferimento al quale non risultano richieste della banca di rientro dallo scoperto;
di contro, sono addebitate al cliente regolari commissioni di massimo scoperto e disponibilità fondi e diversificati i tassi (oltre a tutti gli ulteriori elementi evidenziati dal ctu), di talché deve escludersi una mera tolleranza da parte dell'istituto di credito di una costante quanto rilevante scopertura.
A decorrere dal 6.8.2002, si riscontra, pertanto, la mancanza di apposita pattuizione del tasso per gli utilizzi entro il fido, con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, mentre, per gli sconfinamenti dal fido posteriori alla suddetta data, si rinviene il tasso debitore indicato in contratto nel tasso per scoperto di conto pari al 15,750%.
L'ausiliario ha, altresì, individuato un limite massimo di affidamento, ricavato in via di fatto dagli estratti esaminati che restituiscono un fido ordinario quasi costantemente dell'importo di 15.500 euro, mentre il fido SBF, essendo dipendente dalle operazioni di anticipo, presenta naturalmente variabilità nel suo ammontare, senza che ciò abbia precluso all'ausiliare l'individuazione del valore del fido utilizzato periodo per periodo.
Il Ctu, infatti, in risposta alle osservazioni del ctp della banca, ha esaustivamente spiegato il procedimento che gli ha consentito di ricavare l'entità del fido Parte 3 ed a esse ci si riporta: "In alcuni casi, essendo superati gli utilizzi di entrambi i plafond, compare il tasso di scoperto e dunque può essere desunto esattamente il totale del Fido Utilizzi SBF. Qualora invece non compaia il terzo tasso e i relativi numeri di extra fido, il limite del fido è dato dalla somma
Parte del Fido ordinario e quello utilizzato non essendoci modo di scoprire quale fosse, al dato trimestre, l'eventuale plafond SBF ancora non utilizzato". dimostrare che il limiteIn merito alle ulteriori osservazioni tese a dell'affidamento fosse inferiore, è appena il caso di richiamare le condivisibili deduzioni dell'ausiliare.
Il ctp della banca ha, infatti, osservato che per il 4° trimestre 2004 sarebbe stato indicato un affidamento di euro 26.964,46 che non rappresenterebbe un limite di affidamento ma l'utilizzo massimo del periodo e che per il 2° trimestre
2006 sarebbe stato indicato un affidamento di euro 20.196,53 che non rappresenterebbe un limite di affidamento ma l'utilizzo massimo del periodo.
Inoltre, la circostanza che nei trimestri in questione non sia presente il terzo tasso (che indica i numeri relativi allo sconfinamento da entrambi gli affidamenti
"ordinario" e "salvo buon fine") consentirebbe di desumere che l'affidamento variabile, il "salvo buon fine", sarebbe stato utilizzato non oltre la sua capienza.
Quindi, non sarebbe possibile sapere quale fosse il valore teorico utilizzabile sul
Parte a tal fine, ma certamente doveva essere almeno pari all'utilizzato.
Ebbene, come puntualmente rilevato dal ctu, tali circostanze non sono idonee a corroborare la tesi della banca solo ove si consideri che "l'uso del limite di utilizzo per il plafond indica che quello è il minimo del valore del fido, potendo bene essere superiore, ma non inferiore, altrimenti sarebbero comparsi gli interessi e numeri di sconfinamento" (vd. relazione di ctu dep. 20.10.2023 pag. 5-6).
Infine, quanto alle ulteriori due osservazioni, secondo cui dal computo delle commissioni disponibilità fondi emergerebbe che per il periodo intercorrente dall'1.10.2009 sino al 13.8.2013 l'affidamento sarebbe risultato di euro 5.000 e che dal medesimo computo delle commissioni disponibilità fondi emergerebbe che per il periodo successivo al 13.8.2013 il conto non risulterebbe affidato, è sufficiente osservare, come ben illustrato dal consulente, che si tratta di indicazioni inidonee a scalfire quanto invece emergente sia dalla suddivisione dei numeri per tasso, che riportano invece proprio le diciture di riferimento
Parte "scoperto", "fido ordinario” “utilizzo che dall'andamento dei numeri (che indicano il fido ordinario per gran parte dello sviluppo del conto fissato al valore di 15.500: sempre relazione di ctu, pag. 6).
2) Omessa pronuncia su CDF e CIV
Con tale motivo d'impugnazione l'appellante incidentale ha lamentato l'omessa pronuncia sull'invalidità degli addebiti per la commissione di istruttoria veloce
(CIV) e per la commissione disponibilità fondi (CDF), sebbene non dovuti siccome non oggetto di apposita pattuizione e neppure espunti dal CTU nominato nella fase di primo grado.
La critica è condivisibile.
Nonostante la domanda attrice volta all'espunzione della commissione disponibilità fondi e di tutte le commissioni non costituenti oggetto di specifica pattuizione, quali la CDF e la CIV in parola, il tribunale omise di pronunciarsi.
Conseguentemente, previo accertamento della nullità dei corrispondenti addebiti siccome non convenuti, le relative poste passive devono essere eliminate.
In definitiva, avuto riguardo al tenore delle specifiche doglianze sollevate dalle parti, reputa la corte che, non essendo stati oggetto di specifica impugnazione dal soggetto soccombente che ne avrebbe avuto interesse, siano divenute definitive in quanto passate in giudicato: la legittimità dell'anatocismo; la nullità
della clausola CMS;
la prescrizione delle rimesse solutorie nella misura di euro
786,30. Ciò detto, in ossequio al mandato ricevuto da questa corte con ordinanza in data 30.9.2021 e modificato con ordinanza 12.7.2023, il ctu dott. Persona 1
(già nominato in primo grado e richiamato nel presente grado), ha proceduto,
quindi, a integrazione del proprio precedente elaborato, alla rideterminazione del saldo del conto corrente in oggetto applicando il tasso contrattuale per le operazioni in scoperto;
applicando il tasso sostitutivo entro il fido dopo il 5-08-
02; espungendo gli addebiti per c.m.s., civ e cdf;
e mantenendo gli interessi attivi.
Il ctu ha, dunque, posto a base della nuova indagine i medesimi documenti già
esaminati in prime cure, senza alcuna eccezione sulla rituale acquisizione di essi alla causa.
Più precisamente, l'ausiliare ha provveduto a:
-sul saldo attivo ha utilizzato il tasso contrattuale così come rinvenuto nel contratto pari al 1,250%,
-quanto al tasso passivo, per i periodi precedenti al 05/08/2002, caratterizzati dall'assenza di un affidamento, è stato utilizzato il tasso indicato nel contratto di apertura del c/c inizialmente non affidato pari a 15,750% ("tasso debitore per scoperto di conto"); mentre, per i periodi successivi alla suddetta data (quindi dal 6/8/2002), come specificato nel quesito integrativo, è stato applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB entro il fido e il tasso debitore per scoperto di conto del 15,750% per gli sconfinamenti dal fido;
-oltre alle commissioni di massimo scoperto, ha espunto, altresì, le commissioni disponibilità fondi e istruttoria veloce. All'esito, il saldo rettificato risulta pari a euro 17.276,65 a favore della società
correntista.
Tale risultato, però, deve essere depurato dalle competenze addebitate dalla banca per la cui ripetizione è maturata la prescrizione e quantificate dal tribunale in ragione di euro 786,30 con statuizione divenuta cosa giudicata.
In definitiva, il saldo finale a credito del correntista è pari a euro 16.490,35
(17.276,65 - 786,30).
3) Riforma della sentenza e regolamentazione delle spese processuali
L'appello principale e quello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di
Sassari n. 274/2021 devono essere accolti nei termini supra illustrati e, per l'effetto, in riforma della pronuncia appellata, il saldo del conto corrente n.
3051405 rideterminato in euro 16.490,35 a favore della società correntista, con al pagamento allacondanna del Parte 1 Controparte_1
della predetta somma, oltre interessi legali dalla data della decisione di primo grado al saldo (sulla misura e decorrenza degli interessi non è stata proposta impugnazione).
In considerazione del non integrale accoglimento della pretesa della cliente,
avuto riguardo all'esito complessivo della lite, il Parte 2
dev'essere condannato alla rifusione in favore di deiControparte_1
4/5 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per l'intero come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi delle cause entro 26.000,00
(di cui al DM 55/2014 come modificato nel 2018 per il primo grado e di cui al
DM 147/22 per il secondo grado), compensate per il resto. Dev'essere disposta la distrazione in favore dell'avv. TO, dichiaratosi antistatario. I costi delle ctu sono posti definitivamente a carico del Parte_2 in
ragione di 4/5 e di Controparte_1 in ragione di 1/5.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
accoglie nei termini di cui in parte motiva l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 274/2021 e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto corrente n. 3051405 in euro 16.490,35
a favore della società correntista e condanna il Parte 2 al pagamento alla Controparte_1 della predetta somma, oltre interessi legali dalla data della decisione di primo grado al saldo;
- condanna il Parte 2 alla rifusione, in favore di [...]
Controparte_1 dei 4/5 delle spese, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi del primo grado oltre spese generali, iva e cpa e in euro 5809,00 per compensi del presente grado, oltre spese generali, iva e cpa, compensate per il resto, disponendo la distrazione in favore dell'avv. TO, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente i costi delle ctu a carico del Parte 2 in ragione di 4/5 e di Controparte_1 in ragione di 1/5.
Così deciso in Sassari, il 2.10.2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott.Ssa Monica Moi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Consigliera Dott.Ssa Cristina Fois
Consigliera rel. Dott.Ssa Monica Moi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 198/2021 R.G. promossa da:
(C.F. P.IVA 1 ) con il patrocinio dell'avv. SERRA Parte_1
PAOLA
parte appellante
CONTRO
(C.F. P.IVA 2 ) con il patrocinio Controparte 1
dell'avv. SORGENTONE ANDREA
parte appellata
- appellante incidentale Oggetto: contratti bancari
All'udienza del 8.11.2024 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: "voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
contrariis reiectis in parziale riforma della sentenza n. 274/2021,
1) Dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, co. 2 c.p.c. nella parte in cui viene accertata l'usura genetica;
In via subordinata,
2) Accertare, per le ragioni di cui in narrativa, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato sussistente l'usura genetica e, per l'effetto,
3) Riformare la sentenza limitatamente al punto con ogni conseguente statuizione;
4) Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio";
Nell'interesse di parte appellata: "si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia
rigettare l'appello proposto dal e per l'effetto Parte 2
confermare la Sentenza del Tribunale Civile di Sassari n. 274/2021 del 18 marzo
2021;
- in subordine, qualora la Corte ritenga che il Tribunale di Sassari non abbia accertato, seppur implicitamente, la mancata previsione del tasso entro i limiti dell'affidamento, in via incidentale, a parziale riforma della sentenza n.
274/2021 pubblicata il 18.03.2021 emessa dal Tribunale di Sassari, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita Voglia accertare la mancata previsione del tasso debitore per le operazioni entro i limiti dell'affidamento nonché della c.i.v. e della c.d.f. in violazione dell'articolo 117, comma IV Tub con ogni conseguenza di legge.
- In ulteriore subordine si reiterano le conclusioni del primo grado come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione deduzione e conclusione disattesa:
1) accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato,
la banca ha annotato a debito interessi, commissioni varie non previste dalla
Legge;
2) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata previsione delle clausole che prevedano gli interessi passivi, la c.m.s., la comm. disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce;
3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cms,
comm. disponibilità fondi, la c.i.v., spese e commissioni non dovute;
per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai numeri che precedono,
4.1) accertare e dichiarare il saldo del c/c n. 3051405 al momento della chiusura applicando le condizioni di legge o comunque le sole clausole validamente pattuite e sempre nei limiti della disciplina antiusura, senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di e/c fino alla chiusura del conto;
4.2) condannare la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista.
Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv.
AN TO che si dichiara antistatario".
Con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'Avv. AN TO che si dichiara antistatario".
Svolgimento del processo
La società Controparte 1 convenne in giudizio la CP 2
[...] (poi incorporata nel Parte 1 lamentando l'illegittima '
annotazione a debito di interessi anatocistici, usurari, commissioni e spese non conformi alla normativa vigente, relativamente al conto corrente n. 3051405
attivo dal 2000 al 2014, chiedendo la rettifica del saldo e la condanna alla ripetizione dell'indebito.
La banca si costituì eccependo, in via preliminare, la prescrizione decennale delle pretese attoree, e contestò la domanda nel merito.
Il Tribunale di Sassari con la sentenza n. 274/2021 dichiarò la nullità della clausola sulla CMS per indeterminatezza dell'oggetto; la nullità del tasso debitore del 15,75% per aperture di credito oltre € 5.000, ritenuto usurario rispetto al tasso soglia del II trimestre 2000 (14,29%); rideterminò il saldo in favore della correntista in euro 17.720,85 e condannò l'istituto di credito al pagamento di detta somma oltre interessi. Il Parte 1 ha proposto appello avverso tale sentenza limitatamente alla statuizione con cui il primo giudice dichiarò l'usura genetica del tasso debitore del 15,75% per le aperture di credito oltre gli euro 5.000, per i seguenti motivi:
A) impossibilità di ravvisare l'usura genetica per l'assenza di una clausola contrattuale relativa all'apertura di credito oltre euro 5.000: il contratto, infatti,
prevedeva solo il tasso per scoperto di conto corrente (15,75%), non per affidamenti.
B) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per la mancanza di domanda specifica da parte dell'attrice in merito all'usura.
C) violazione dell'art. 101, co. 2 c.p.c., non avendo posto la questione dell'usura alle parti prima di decidere su un rilievo d'ufficio.
D) erroneità della dichiarazione di nullità del tasso del 15,75% per le aperure di credito oltre i 5.000,00 euro, sia perché il conto risulterebbe affidato solo di fatto dal 5.8.2002, sia perché non vi sarebbe prova dell'applicazione del tasso del
15,75% agli affidamenti di fatto. La Controparte 1 si è costituita in giudizio resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto e ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi:
1) il tribunale non avrebbe statuito espressamente sulla mancata pattuizione del tasso entro il fido e sulla conseguente applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7 TUB. Ove la corte dovesse ritenere che non vi fosse neppure una pronuncia implicita sul punto, ha chiesto l'accertamento incidentale della nullità
per mancata pattuizione e l'applicazione del tasso sostitutivo.
2) omessa pronuncia sulla invalidità degli addebiti operati dall'istituto di credito a titolo di commissione di istruttoria veloce e commissione disponibilità fondi. La causa, previa ctu contabile, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni come trascritte in epigrafe.
Motivi della decisione
APPELLO DEL BANCO DI SARDEGNA
A) Il motivo d'appello sub A)
Con la censura in disamina il Parte 1 ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata in quanto avrebbe accertato l'esistenza di usura genetica nonostante l'assenza di una clausola contrattuale relativa all'apertura di credito oltre euro 5.000: il contratto, infatti, prevedeva solo il tasso per scoperto di conto corrente (15,75%), non per affidamenti.
La critica coglie nel segno. Premesso che la questione relativa all'asserita usurarietà dei tassi era stata posta nella citazione del primo grado, il Tribunale
di Sassari ebbe ad accertare l'usurarietà del tasso convenuto dalle parti in ragione del 15,75% per lo scoperto di conto corrente, estendendo erroneamente il tasso, convenuto esclusivamente per l'ipotesi di scoperto di conto corrente,
alla diversa ipotesi di conto corrente affidato oltre i 5.000 euro, invece non convenuta nel contratto. L'usura genetica, pertanto, non avrebbe mai potuto essere accertata in difetto della clausola contrattuale relativa a quest'ultimo tipo di operazioni.
Parimenti in maniera erronea, nella rideterminazione del saldo, il tribunale ebbe a espungere, a far data dal 5.8.2002, gli interessi sui saldi debitori sul non esatto presupposto della usurarietà del tasso. Dal che consegue la riforma della sentenza in parte qua.
I restanti rilievi devono ritenersi assorbiti dalle superiori considerazioni. *
Occorre a questo punto esaminare l'appello incidentale proposto nell'interesse di Controparte_1 siccome anch'esso strumentale alla corretta determinazione del saldo del conto corrente per cui si procede.
APPELLO INCIDENTALE
1) Omessa pronuncia su tasso entro fido
Con il motivo d'impugnazione in oggetto parte appellante si è doluta dell'omessa espressa pronuncia sulla mancata pattuizione del tasso entro il fido e sulla conseguente applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. In
alternativa, per l'eventualità in cui la corte dovesse ritenere che non vi fosse neppure una pronuncia implicita sul punto ha chiesto l'accertamento incidentale della nullità per mancata pattuizione e l'applicazione del tasso sostitutivo.
La doglianza è fondata, avendo il tribunale effettivamente omesso di
pronunciarsi sulla questione in parola.
Nel merito il rilievo è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Invero, per i periodi precedenti al 05/08/2002, caratterizzati dall'assenza di un affidamento, si rinviene l'apposita pattuizione del tasso, che era stato indicato nel contratto di apertura del c/c inizialmente non affidato in misura pari a
15,750% ("tasso debitore per scoperto di conto”). Diversamente e solo per i periodi successivi alla suddetta data (quindi dal 6/8/2002), il conto corrente per cui è giudizio era costantemente affidato. Ciò ha trovato conferma in plurimi elementi rivelatori puntualmente evidenziati dal ctu quali la presenza della c.m.s., nonché la presenza della commissione disponibilità fondi, l'importo dell'accordato in relazione a essa (non coincidente con il più alto valore desumibile dai numeri), la diversificazione dei tassi riportati negli estratti conto,
che contemplano la presenza non solo del doppio tasso (tipico del conto affidato), bensì di un triplo tasso, unitamente alle descrizioni riportate sugli estratti conto, anch'esse esattamente riportate dal ctu, quali “le voci tasso>>
e interessi debitori >> eventualmente valorizzate a zero, pur in presenza di
"numeri debitori" rappresentano uno sconfinamento verificatosi solo sul saldo per valuta, sul quale la banca non applica [...] gli interessi debitori” e soprattutto,
l'indicazione di dettaglio delle tre aliquote suddivise per CP 3 CP 4
e CP 5 . SBF.
Invero, alla verifica delle condizioni di affidamento non osta la mancanza del relativo contratto in forma scritta. L'istituto convenuto non può certo giovarsi degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente, il quale non la faceva valere (cfr. Cass. Civ. n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali;
vd. anche analogo precedente di questa Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari n. 56/2023).
Pertanto, reputa questa Corte che, pure in assenza di convenzioni scritte sui limiti di affidamento, non sia negabile la concessione di un fido da parte della banca, trattandosi di rapporto costantemente esposto quantomeno sin dal
6.8.2000, con riferimento al quale non risultano richieste della banca di rientro dallo scoperto;
di contro, sono addebitate al cliente regolari commissioni di massimo scoperto e disponibilità fondi e diversificati i tassi (oltre a tutti gli ulteriori elementi evidenziati dal ctu), di talché deve escludersi una mera tolleranza da parte dell'istituto di credito di una costante quanto rilevante scopertura.
A decorrere dal 6.8.2002, si riscontra, pertanto, la mancanza di apposita pattuizione del tasso per gli utilizzi entro il fido, con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, mentre, per gli sconfinamenti dal fido posteriori alla suddetta data, si rinviene il tasso debitore indicato in contratto nel tasso per scoperto di conto pari al 15,750%.
L'ausiliario ha, altresì, individuato un limite massimo di affidamento, ricavato in via di fatto dagli estratti esaminati che restituiscono un fido ordinario quasi costantemente dell'importo di 15.500 euro, mentre il fido SBF, essendo dipendente dalle operazioni di anticipo, presenta naturalmente variabilità nel suo ammontare, senza che ciò abbia precluso all'ausiliare l'individuazione del valore del fido utilizzato periodo per periodo.
Il Ctu, infatti, in risposta alle osservazioni del ctp della banca, ha esaustivamente spiegato il procedimento che gli ha consentito di ricavare l'entità del fido Parte 3 ed a esse ci si riporta: "In alcuni casi, essendo superati gli utilizzi di entrambi i plafond, compare il tasso di scoperto e dunque può essere desunto esattamente il totale del Fido Utilizzi SBF. Qualora invece non compaia il terzo tasso e i relativi numeri di extra fido, il limite del fido è dato dalla somma
Parte del Fido ordinario e quello utilizzato non essendoci modo di scoprire quale fosse, al dato trimestre, l'eventuale plafond SBF ancora non utilizzato". dimostrare che il limiteIn merito alle ulteriori osservazioni tese a dell'affidamento fosse inferiore, è appena il caso di richiamare le condivisibili deduzioni dell'ausiliare.
Il ctp della banca ha, infatti, osservato che per il 4° trimestre 2004 sarebbe stato indicato un affidamento di euro 26.964,46 che non rappresenterebbe un limite di affidamento ma l'utilizzo massimo del periodo e che per il 2° trimestre
2006 sarebbe stato indicato un affidamento di euro 20.196,53 che non rappresenterebbe un limite di affidamento ma l'utilizzo massimo del periodo.
Inoltre, la circostanza che nei trimestri in questione non sia presente il terzo tasso (che indica i numeri relativi allo sconfinamento da entrambi gli affidamenti
"ordinario" e "salvo buon fine") consentirebbe di desumere che l'affidamento variabile, il "salvo buon fine", sarebbe stato utilizzato non oltre la sua capienza.
Quindi, non sarebbe possibile sapere quale fosse il valore teorico utilizzabile sul
Parte a tal fine, ma certamente doveva essere almeno pari all'utilizzato.
Ebbene, come puntualmente rilevato dal ctu, tali circostanze non sono idonee a corroborare la tesi della banca solo ove si consideri che "l'uso del limite di utilizzo per il plafond indica che quello è il minimo del valore del fido, potendo bene essere superiore, ma non inferiore, altrimenti sarebbero comparsi gli interessi e numeri di sconfinamento" (vd. relazione di ctu dep. 20.10.2023 pag. 5-6).
Infine, quanto alle ulteriori due osservazioni, secondo cui dal computo delle commissioni disponibilità fondi emergerebbe che per il periodo intercorrente dall'1.10.2009 sino al 13.8.2013 l'affidamento sarebbe risultato di euro 5.000 e che dal medesimo computo delle commissioni disponibilità fondi emergerebbe che per il periodo successivo al 13.8.2013 il conto non risulterebbe affidato, è sufficiente osservare, come ben illustrato dal consulente, che si tratta di indicazioni inidonee a scalfire quanto invece emergente sia dalla suddivisione dei numeri per tasso, che riportano invece proprio le diciture di riferimento
Parte "scoperto", "fido ordinario” “utilizzo che dall'andamento dei numeri (che indicano il fido ordinario per gran parte dello sviluppo del conto fissato al valore di 15.500: sempre relazione di ctu, pag. 6).
2) Omessa pronuncia su CDF e CIV
Con tale motivo d'impugnazione l'appellante incidentale ha lamentato l'omessa pronuncia sull'invalidità degli addebiti per la commissione di istruttoria veloce
(CIV) e per la commissione disponibilità fondi (CDF), sebbene non dovuti siccome non oggetto di apposita pattuizione e neppure espunti dal CTU nominato nella fase di primo grado.
La critica è condivisibile.
Nonostante la domanda attrice volta all'espunzione della commissione disponibilità fondi e di tutte le commissioni non costituenti oggetto di specifica pattuizione, quali la CDF e la CIV in parola, il tribunale omise di pronunciarsi.
Conseguentemente, previo accertamento della nullità dei corrispondenti addebiti siccome non convenuti, le relative poste passive devono essere eliminate.
In definitiva, avuto riguardo al tenore delle specifiche doglianze sollevate dalle parti, reputa la corte che, non essendo stati oggetto di specifica impugnazione dal soggetto soccombente che ne avrebbe avuto interesse, siano divenute definitive in quanto passate in giudicato: la legittimità dell'anatocismo; la nullità
della clausola CMS;
la prescrizione delle rimesse solutorie nella misura di euro
786,30. Ciò detto, in ossequio al mandato ricevuto da questa corte con ordinanza in data 30.9.2021 e modificato con ordinanza 12.7.2023, il ctu dott. Persona 1
(già nominato in primo grado e richiamato nel presente grado), ha proceduto,
quindi, a integrazione del proprio precedente elaborato, alla rideterminazione del saldo del conto corrente in oggetto applicando il tasso contrattuale per le operazioni in scoperto;
applicando il tasso sostitutivo entro il fido dopo il 5-08-
02; espungendo gli addebiti per c.m.s., civ e cdf;
e mantenendo gli interessi attivi.
Il ctu ha, dunque, posto a base della nuova indagine i medesimi documenti già
esaminati in prime cure, senza alcuna eccezione sulla rituale acquisizione di essi alla causa.
Più precisamente, l'ausiliare ha provveduto a:
-sul saldo attivo ha utilizzato il tasso contrattuale così come rinvenuto nel contratto pari al 1,250%,
-quanto al tasso passivo, per i periodi precedenti al 05/08/2002, caratterizzati dall'assenza di un affidamento, è stato utilizzato il tasso indicato nel contratto di apertura del c/c inizialmente non affidato pari a 15,750% ("tasso debitore per scoperto di conto"); mentre, per i periodi successivi alla suddetta data (quindi dal 6/8/2002), come specificato nel quesito integrativo, è stato applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB entro il fido e il tasso debitore per scoperto di conto del 15,750% per gli sconfinamenti dal fido;
-oltre alle commissioni di massimo scoperto, ha espunto, altresì, le commissioni disponibilità fondi e istruttoria veloce. All'esito, il saldo rettificato risulta pari a euro 17.276,65 a favore della società
correntista.
Tale risultato, però, deve essere depurato dalle competenze addebitate dalla banca per la cui ripetizione è maturata la prescrizione e quantificate dal tribunale in ragione di euro 786,30 con statuizione divenuta cosa giudicata.
In definitiva, il saldo finale a credito del correntista è pari a euro 16.490,35
(17.276,65 - 786,30).
3) Riforma della sentenza e regolamentazione delle spese processuali
L'appello principale e quello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di
Sassari n. 274/2021 devono essere accolti nei termini supra illustrati e, per l'effetto, in riforma della pronuncia appellata, il saldo del conto corrente n.
3051405 rideterminato in euro 16.490,35 a favore della società correntista, con al pagamento allacondanna del Parte 1 Controparte_1
della predetta somma, oltre interessi legali dalla data della decisione di primo grado al saldo (sulla misura e decorrenza degli interessi non è stata proposta impugnazione).
In considerazione del non integrale accoglimento della pretesa della cliente,
avuto riguardo all'esito complessivo della lite, il Parte 2
dev'essere condannato alla rifusione in favore di deiControparte_1
4/5 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per l'intero come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi delle cause entro 26.000,00
(di cui al DM 55/2014 come modificato nel 2018 per il primo grado e di cui al
DM 147/22 per il secondo grado), compensate per il resto. Dev'essere disposta la distrazione in favore dell'avv. TO, dichiaratosi antistatario. I costi delle ctu sono posti definitivamente a carico del Parte_2 in
ragione di 4/5 e di Controparte_1 in ragione di 1/5.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
accoglie nei termini di cui in parte motiva l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 274/2021 e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto corrente n. 3051405 in euro 16.490,35
a favore della società correntista e condanna il Parte 2 al pagamento alla Controparte_1 della predetta somma, oltre interessi legali dalla data della decisione di primo grado al saldo;
- condanna il Parte 2 alla rifusione, in favore di [...]
Controparte_1 dei 4/5 delle spese, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi del primo grado oltre spese generali, iva e cpa e in euro 5809,00 per compensi del presente grado, oltre spese generali, iva e cpa, compensate per il resto, disponendo la distrazione in favore dell'avv. TO, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente i costi delle ctu a carico del Parte 2 in ragione di 4/5 e di Controparte_1 in ragione di 1/5.
Così deciso in Sassari, il 2.10.2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott.Ssa Monica Moi