Decreto cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00576/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00366/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2025, proposto da
Mattei S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 00086/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Vista il decreto cautelare di reiezione della domanda di misure cautelari monocratiche presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Angela Rotondano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Rilevato che l’appello cautelare è inammissibile in quanto il decreto cautelare non è impugnabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 56 cod. proc. amm., che espressamente lo qualifica tale, e dell’art. 62 dello stesso Codice, che prevede l’appello solo avverso le ordinanze cautelari;
Ritenuto di dover, pertanto, preliminarmente dichiarare l’inammissibilità dell’appello; il che non consente di rilevarne l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato da parte appellante ed eccepito, inoltre, da parte appellata (per effetto della modifica del decreto cautelare da parte del Presidente del Tar);
Ritenuto che le spese della presente fase devono essere liquidate secondo il generale principio di soccombenza, come da dispositivo, non ravvisandosi giusti motivi che ne consentano la compensazione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) dichiara inammissibile l'appello cautelare (Ricorso numero: 366/2025).
Condanna l’appellante Mattei S.p.A. alla rifusione delle spese a favore del Comune di Arzano che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO