Decreto presidenziale 19 gennaio 2023
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/06/2025, n. 10727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10727 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10727/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arturo Umberto Meo in Roma, Lungotevere Michelangelo 9;
contro
Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Flavia Sforza, Marco di Pietropaolo e Leonardo Droghini, elettivamente domiciliati presso la sede dell’Istituto in Roma, via Nazionale 91;
per l'annullamento:
a) della nota della Banca di Italia, protocollo n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data, e avente ad oggetto “-OMISSIS-”, con la quale si è disposto la rimozione dalla carica dell'Amministratore Delegato della -OMISSIS-, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art.108, comma 3, lett. d) bis, del TUB, nonché il rinnovo integrale degli organi con funzione di amministrazione e di controllo con nomina di esponenti che non abbiano ricoperto incarichi precedenti presso -OMISSIS-ai sensi dell'art. 108, comma ter, lett. b) del TUB, e ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) del DLGS 231/2007 e dell'art. 108, comma 3, lett. d) del TUB, oltre il divieto immediato di effettuare operazioni con nuova clientela, mentre, con riguardo alla clientela già in essere, l'operatività è consentita solo nell'ambito di affidamenti già concessi, senza ampliamento, e con riguardo ad operazioni di factoring effettuate su crediti vantati nei confronti di debitori già oggetto di precedenti cessioni, con obbligo sistematico di sottoposizione ad adeguata verifica rafforzata, con parere obbligatorio e vincolante della nuova Funzione Antiriciclaggio;
b) del verbale di consegna del fascicolo ispettivo in relazione agli accertamenti ispettivi condotti presso la -OMISSIS- nel periodo dal 28.03.2022 al 15.06.2022, trasmesso al legale rappresentante della -OMISSIS-, in data 7/11/2022, e interamente richiamato nel provvedimento gravato sub a), con il quale si contestano alla Società la presenza di diffuse debolezze nella governance aziendale, una ridotta efficacia delle funzioni di controllo interno, e un'elevata esposizione ai rischi operativi e reputazionali, con criticità in materia di antiriciclaggio, nonché di rischio di credito;
c) della nota della Banca di Italia, protocollo n. 1-OMISSIS-, consegnata a mani del legale rappresentante della -OMISSIS-, e avente ad oggetto “Procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni delle previsioni del Dlgs 231/07 e successive modificazioni e integrazioni. Contestazione formale”, con la quale sono state contestate alla Società carenze in materia di adeguata verifica, profilatura e collaborazione attiva, ex art. 7/15/16/17/18/19/20/24/25/36 del Dlgs 231/2007; Provv. Banca di Italia del 26/03/2019 “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio”; Provv. Banca di Italia del 30/07/2019 “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”;
d) della nota della Banca di Italia, protocollo n.-OMISSIS-, consegnata a mani del legale rappresentante della -OMISSIS-, e avente ad oggetto “Procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni delle previsioni del Testo Unico Bancario disciplinato dall'art. 145 T.U.B. Contestazione formale”, con la quale sono state contestate alla Società carenze in materia di organizzazione e controlli interni con riflessi sulla concessione del credito e sulla gestione dei conflitti di interesse ex art.108, comma 1, del Dlgs 385/1993, Titolo III, cap. 1, Circolare Banca di Italia n. 288/2015, avente ad oggetto “Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari” ex art 144 ter, comma 1, lett. a), del Dlgs 385/1993;
e) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa, ove lesiva e per quanto di ragione, la Circolare Banca di Italia n. 288/2015, avente ad oggetto “Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari”, il Provv. Banca di Italia del 26/03/2019 “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio” e il Provv. Banca di Italia del 30/07/2019 “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” siccome richiamati, con rinvio dinamico, nei provvedimenti sopra gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Banca d’Italia;
Visto l’atto in data 16 maggio 2025, con cui la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia trae origine dall’accertamento ispettivo della Banca d’Italia nei confronti dell’odierna ricorrente, conclusosi con la rilevazione di criticità gestionali e con la disposizione di alcune misure finalizzate a garantire la sana e prudente gestione, quali la rimozione dell’amministratore delegato, il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo, il divieto di effettuare operazioni con nuova clientela e l’obbligo da parte dei nuovi organi sociali di approvare un “piano di rimedio”, oggetto di informativa periodica all’autorità di vigilanza e da realizzarsi entro un termine prestabilito.
2. Contro il provvedimento che ha disposto le predette misure è rivolto l’odierno ricorso.
3. Si è costituita in giudizio la Banca d’Italia, eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’impugnativa nella parte in cui contesta la rimozione dell’amministratore delegato nonché in ragione di alcune sopravvenienze fattuali, rappresentate dall’avvenuto rinnovo degli organi sociali e dalla mancata impugnazione del provvedimento della Banca d’Italia che ha confermato il divieto di operazioni con la nuova clientela, provvedimento che ha poi cessato di produrre effetti in conseguenza della successiva revoca del divieto.
4. Con atto in data 16 maggio 2025 la società ricorrente ha formulato richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e di compensazione delle spese, cui ha prestato adesione l’Amministrazione resistente.
5. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente. Secondo giurisprudenza consolidata, nel caso di espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’azione proposta, il giudice non può decidere su di essa, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché alla luce del principio dispositivo che informa il processo amministrativo la parte, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. Stato, sez. VI, n. 6322/2024; sez. V, n. 9668/2023; sez. III, n. 3981/2021).
7. In conclusione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
8. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione del complessivo andamento della controversia e dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gallucci | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO