Articolo 12 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 gennaio 1963
Art. 12.
I magistrati di Corte di appello, compiuti cinque anni dalla promozione a tale categoria, possono chiedere nell'anno successivo di partecipare al concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di cassazione.
Il concorso si effettua con le sole prove scritte e secondo le modalita' di cui agli articoli 6 e seguenti della presente legge.
Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:
a) diritto e procedura civile;
b) diritto e procedura penale;
c) diritto amministrativo.
La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione su casi formulati dalla Commissione.
La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione o di fine requisitoria a scelta del candidato.
La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.
La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, e' composta dal primo presidente della Corte di cassazione che la presiede, da cinque magistrati di cassazione con funzioni direttive e dall'avvocato generale della cassazione.
Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 210 punti di cui 70 per ciascuna prova.
Consegue la idoneita' il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963
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