Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 269
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Sospensione inaudita altera parte

    La richiesta di sospensione preliminare non è stata accolta.

  • Rigettato
    Annullamento avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate abbia assolto al proprio onere probatorio dimostrando la fittizietà delle società fornitrici e la consapevolezza del contribuente di partecipare a un'evasione fiscale.

  • Rigettato
    Annullamento parziale o limitato a sanzioni e interessi

    La richiesta subordinata di annullamento limitato a sanzioni e interessi è stata respinta in quanto non ricorrevano le condizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 269
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 269
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo