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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, DI
SALARI LA, DI
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5090/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK506M201612/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11470/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02/12/2024 l'AE di Roma, all'esito del PVC operato da propri funzionari nei confronti della società alla Ricorrente_1 con termine delle operazioni ispettive in data 20.07.2021, ha notificato a quest'ultima l'avviso di accertamento n. TK506M201612/2024 rettificandone la dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2018, e recuperando l' IVA ritenuta illegittimamente detratta per € 3.275.244,00 per l'utilizzo di fatture riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti.
In particolare i verificatori, in assenza di irregolarità formali hanno attenzionato irregolarità sostanziali nella contabilizzazione di fatturazioni relativa a contratti intercorsi fittiziamente con 12 società fornitrici le quali risultavano colpite da provvedimenti sanzionatori tributari e penali per frodi in danno dell'erario.
Veniva definito un quadro violativo riconducibile al meccanismo evasivo cd frode IVA “carosello”.
La Società, ha depositato il gravame in data 31.1.2025 ricevuto dall'Ufficio in pari data.
In via preliminare, chiede la sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, considerata la possibilità per il creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. in forza del quale questi può avvalersi del cumulo dei mezzi di esecuzione forzata per soddisfare il presunto credito. Nel merito nega l'accusa di frode e di aver emesso fatturazioni per operazioni inesistenti . Dichiara in ogni caso di non aver avuto volontà di evadere l'imposta. Eccepisce la violazione dell'onus probandi gravante sull'Ufficio. Conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato in ragione della fondatezza del ricorso. In subordine chiede l' accoglimento parziale ovvero l' annullamento limitato alle sanzioni ed agli interessi.
L'AE, evidenziando ragioni di connessione soggettiva, chiede la riunione del presente giudizio con quello
N.R.G 012184/2024 (Sezione 22) pendente innanzi ad altra sezione relativo all'impugnazione proposta dalla società avverso l'avviso di accertamento relativo alla precedente annualità (2017) con cui assume essere stata contestata la medesima condotta, ovvero la contabilizzazione di fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. L'Ente evidenzia di aver proceduto sulla base di un dettagliato quadro indiziario e probatorio. Cita l'ordinanza n. 124 del 4 Gennaio 2022, della Suprema Corte, che nel richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha evidenziato che “in tema di IVA,
l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente”. Dunque l'AE ritiene di aver assolto a detto onere istruttorio ed afferma che, di contro, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018;
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020).
La causa svoltasi in camera di consiglio, è infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
La società accertata ha per principale oggetto sociale il commercio all'ingrosso di elettrodomestici e di prodotti di elettronica. Ha relazioni con società all'estero.
Sulla preliminare richiesta dell'Ufficio di riunione ad altra causa tra le stesse parti pendente innanzi a diversa sezione inerente diversa annualità, si ritiene non sussistano ragioni per disporre in conformità alla richiesta.
Procedendo dunque nella trattazione del presente giudizio si osserva quanto segue.
L'accertamento impugnato trae origine dall'incarico conferito il 9.11.2020 dal Dir.Prov. della Dir.prov. II di
Roma alla AE ed a 2 nuclei di verifica della Agenzia delle Dogane che hanno proceduto alle verifiche ai fini IRES,IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2018 presso la sede legale e quella operativa.
l'Ufficio, sulla base di tutti gli elementi riscontrati in fase istruttoria, ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, adducendo una serie di indizi gravi, precisi e concordanti ( art. 54,c.2,DPR n. 633/72- artt.115 e 116 cpc) sia sulla fittizietà delle tre società fornitrici (Società_1, Società_2
s.r.l. e Società_3 s.r.l.) sia sulla consapevolezza della RMT di partecipare a una evasione fiscale. La messa in essere del circuito documentato realizzato si configura come attività fiscalmente illecita. E' sul punto da evidenziare quanto accertato in particolare dai verificatori i quali dichiarano che dai controlli esperiti è emerso che il cliente finale destinatario dei beni forniva la provvista finanziaria necessaria all'acquisto delle merci. Ciò considerato, si deve concludere che il pagamento anticipato effettuato dal cliente finale all'impresa “filtro” (nel caso di specie, alla Società_1, alla Società_2 e alla Società_3) e da questa al suo fornitore, non risponde alla prassi normalmente adottata nell'ambito dei normali scambi commerciali, essendo una caratteristica tipica dei circuiti fraudolenti in cui devono essere anticipate ai soggetti privi di consistenza aziendale le risorse necessarie a finanziare l'acquisto del bene richiesto. Peraltro, pur potendo assumere rilievo per la valutazione del contesto in discussione le pronunce in sede giudiziaria anche penale riportate dal ricorrente a proprio favore, si osserva che il giudice di merito è libero di decidere sulla base delle prove o delle risultanze delle prove che ritiene più attendibili e idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sent. n.
3601/2006 e artt.115,116 cpc). Sui riferiti definiti contesti correttamente l'Ufficio evidenzia che in ogni caso le pronunce citate non hanno dichiarato che il fatto non sussiste.
Sempre sul merito e sulla fondatezza della motivazione che viene contestata dalla ricorrente, documenta l'AE che le società in esame sono accomunate dall'avere un profilo fiscale fortemente a
“rischio”, caratterizzato dall'assenza di versamenti di imposte, dalla presentazione di dichiarazioni Iva con dati artefatti e crediti fittizi, dalla mancanza di una reale sede operativa, dal collegamento con operatori commerciali coinvolti in fenomeni evasivi e fraudolenti. Le tre società fornitrici sono accomunate anche dal medesimo modus operandi, che consiste nel rivendere la merce sotto costo o ad un prezzo tendenzialmente pari al costo di acquisto;
ad esempio, la Società_1che ha ceduto alla Ricorrente_1 merci per ben € 9.875.016,50 oltre Iva) ha venduto sistematicamente in perdita nel corso dell'esercizio 2018, laddove per ogni euro speso in merci ha incassato appena 0,76 euro di ricavi. Una simile politica dei prezzi, secondo l'AF si giustifica con il fatto che il vero lucro che realizzano siffatte imprese è dato dall'IVA che non viene mai versata e che rimane finanziariamente nella loro disponibilità.
Tale condizione è dato di fatto. Le conclusioni relative a tale profilo sono coerenti con la qualificazione delle operazioni in questione come operazioni soggettivamente inesistenti. L'AF ha provato sia la fittizietà delle fatturazioni sia la consapevolezza del ricorrente destinatario che le operazioni si inserivano in una evasione d'imposta. Si deve ritenere che la dimostrazione della esistenza di tali requisiti/condizioni può avvenire anche in via presuntiva con elementi oggettivi e specifici rilevabili (Cass. sent. n. 27566/2018).
E' inoltre necessario a questo punto discriminare la questione della ripartizione dell'onere della prova e della consapevolezza dell'azione violativa da parte del contribuente. Con la ordinanza della Corte di
Cassazione n. 15369 del 20.7.2020, che affronta il tema della prova della consapevolezza del contribuente che le operazioni si inseriscano in un sistema di evasione della imposta, si afferma che incombe sulla AF l'onere di provare tale consapevolezza dimostrando anche in via presuntiva, in base ad elementi specifici ed oggettivi che lo stesso era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo con la ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'AF assolva a tale incombente istruttorio grava sul contribuente l'onere della prova contraria di essersi adoperato per non essere coinvolto in una operazione di evasione della imposta utilizzando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto al caso concreto.
Nel caso in discussione l'acquisto della merce sottocosto è stato reso possibile dalla evasione della imposta. A corroborare tale intento fraudolento sussistono altre condizioni verificate come da verbale in atti.Il ricorrente non ha dunque fornito la prova oggettiva della propria estraneità al meccanismo evasivo
(Cass.sent. n.9851/2018). Il verbale redatto dai Verificatori è particolarmente dettagliato come pure la documentazione allegata in atti e le conclusioni che hanno dato luogo al provvedimento in questa sede impugnato sono scevre da vizi. Né le dichiarazioni/eccezioni sollevate dalla società risultano attendibili e fondate. In conclusione la partecipazione alla cd “frode carosello” resta accertata e deve ritenersi legittimo l'avviso di accertamento impugnato.
Parte ricorrente dichiara la propria non consapevolezza della violazione in essere, ma è evidente l'infondatezza della asserzione non sussistendo prove contrarie a dimostrare che la Ricorrente_1 spa aveva adottato quelle accortezze minime esigibili da un operatore commerciale mediamente diligente. Al riguardo l'AF dichiara che:
“ Nello specifico: non si è preoccupata di verificare l'effettiva esistenza aziendale dei soggetti fornitori sia presso le loro sedi sia presso eventuali altri punti operativi, circostanza che desta non pochi sospetti atteso che la Società_1 gestiva un negozio anonimo in Aversa (Ce) per nulla riconducibile ad una società di “respiro” internazionale che svolge attività di vendita all'ingrosso per decine di milioni di euro;
non si è preoccupata di verificare l'effettiva esistenza dei siti internet riportati sui documenti fiscali emessi dai predetti soggetti;
ha ricevuto dai propri fornitori la merce con modalità cartolare, posto che nessuno aveva dei magazzini propri ma operavano affidandosi a terze società di logistica;
ha corrisposto pagamenti in anticipo per assicurare ai soggetti della frode la provvista finanziaria necessaria all'acquisto della merce”.
Si osserva che tali considerazioni, supportate dalle omissioni dette, depongono a totale sfavore della ricorrente sulla presunta propria buonafede.
Dagli atti inoltre si evince come, da quanto evidenziato dall'AE, siano emerse anche talune incongruenze finanche tra le dichiarazioni rese dal rappresentante legale della Ricorrente_1 in fase istruttoria e le dichiarazioni rese in sede di verifica dalla Società_1, laddove il rappresentante legale della Ricorrente_1 ha affermato di aver conosciuto la società fornitrice e aver operato per il tramite della piattaforma elettronica presente in internet denominata “Handelot”, mentre nelle dichiarazioni confluite nei verbali della Guardia di Finanza tale piattaforma non risulta affatto menzionata;
anzi, in relazione al modus operandi della Società_1, risultava che i clienti venivano reperiti tramite conoscenze e “passaparola”, essendo una società conosciuta da tempo nel settore di riferimento. Neppure il rappresentante legale della Ricorrente_1 sarebbe stato in grado di specificare i nominativi delle persone con cui si sarebbe interfacciato nelle relazioni commerciali con le tre società fornitrici, circostanza inverosimile considerato gli importi milionari degli ordini di acquisto commissionati. Da tutte tali manchevolezze, emerse in atti e delle quali non si ha motivo di dubitare, si va a completare il quadro violativo messo in atto consapevolmente dalla società.
Da ultimo sulla realtà delle c.d. filiere commerciali fraudolente si precisa che l' aspetto tipico che si manifesta è l'affidamento della attività logistica a società terze che consente celeri trasferimenti cartolari di merci senza alcuna loro movimentazione fisica, almeno nelle fasi intermedie degli scambi. In fatto tutti tali elementi sono stati verificati ed accertati costituendo la motivazione dell'accertamento il quale deve a questo punto essere confermato nella sua piena legittimità. Né si accede alla subordinata istanza di annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi non ricorrendone le condizioni.
E' stato depositato tardivamente un secondo atto in difesa della ricorrente da parte di nuovo difensore.
L'atto introduce nuovi argomenti che non possono essere trattati in quanto non contenuti nel ricorso originario.
Sulle spese di lite si decide come in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è respinto. Spese di lite a carico di parte ricorrente da liquidarsi in favore della Agenzia delle
Entrate costituitasi in giudizio quantificate in euro. 23.740,47.
Così deciso in Roma il 13.11.2025
Il Presidente
MA RA NG
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, DI
SALARI LA, DI
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5090/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK506M201612/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11470/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02/12/2024 l'AE di Roma, all'esito del PVC operato da propri funzionari nei confronti della società alla Ricorrente_1 con termine delle operazioni ispettive in data 20.07.2021, ha notificato a quest'ultima l'avviso di accertamento n. TK506M201612/2024 rettificandone la dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2018, e recuperando l' IVA ritenuta illegittimamente detratta per € 3.275.244,00 per l'utilizzo di fatture riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti.
In particolare i verificatori, in assenza di irregolarità formali hanno attenzionato irregolarità sostanziali nella contabilizzazione di fatturazioni relativa a contratti intercorsi fittiziamente con 12 società fornitrici le quali risultavano colpite da provvedimenti sanzionatori tributari e penali per frodi in danno dell'erario.
Veniva definito un quadro violativo riconducibile al meccanismo evasivo cd frode IVA “carosello”.
La Società, ha depositato il gravame in data 31.1.2025 ricevuto dall'Ufficio in pari data.
In via preliminare, chiede la sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, considerata la possibilità per il creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. in forza del quale questi può avvalersi del cumulo dei mezzi di esecuzione forzata per soddisfare il presunto credito. Nel merito nega l'accusa di frode e di aver emesso fatturazioni per operazioni inesistenti . Dichiara in ogni caso di non aver avuto volontà di evadere l'imposta. Eccepisce la violazione dell'onus probandi gravante sull'Ufficio. Conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato in ragione della fondatezza del ricorso. In subordine chiede l' accoglimento parziale ovvero l' annullamento limitato alle sanzioni ed agli interessi.
L'AE, evidenziando ragioni di connessione soggettiva, chiede la riunione del presente giudizio con quello
N.R.G 012184/2024 (Sezione 22) pendente innanzi ad altra sezione relativo all'impugnazione proposta dalla società avverso l'avviso di accertamento relativo alla precedente annualità (2017) con cui assume essere stata contestata la medesima condotta, ovvero la contabilizzazione di fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. L'Ente evidenzia di aver proceduto sulla base di un dettagliato quadro indiziario e probatorio. Cita l'ordinanza n. 124 del 4 Gennaio 2022, della Suprema Corte, che nel richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha evidenziato che “in tema di IVA,
l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente”. Dunque l'AE ritiene di aver assolto a detto onere istruttorio ed afferma che, di contro, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018;
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020).
La causa svoltasi in camera di consiglio, è infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
La società accertata ha per principale oggetto sociale il commercio all'ingrosso di elettrodomestici e di prodotti di elettronica. Ha relazioni con società all'estero.
Sulla preliminare richiesta dell'Ufficio di riunione ad altra causa tra le stesse parti pendente innanzi a diversa sezione inerente diversa annualità, si ritiene non sussistano ragioni per disporre in conformità alla richiesta.
Procedendo dunque nella trattazione del presente giudizio si osserva quanto segue.
L'accertamento impugnato trae origine dall'incarico conferito il 9.11.2020 dal Dir.Prov. della Dir.prov. II di
Roma alla AE ed a 2 nuclei di verifica della Agenzia delle Dogane che hanno proceduto alle verifiche ai fini IRES,IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2018 presso la sede legale e quella operativa.
l'Ufficio, sulla base di tutti gli elementi riscontrati in fase istruttoria, ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, adducendo una serie di indizi gravi, precisi e concordanti ( art. 54,c.2,DPR n. 633/72- artt.115 e 116 cpc) sia sulla fittizietà delle tre società fornitrici (Società_1, Società_2
s.r.l. e Società_3 s.r.l.) sia sulla consapevolezza della RMT di partecipare a una evasione fiscale. La messa in essere del circuito documentato realizzato si configura come attività fiscalmente illecita. E' sul punto da evidenziare quanto accertato in particolare dai verificatori i quali dichiarano che dai controlli esperiti è emerso che il cliente finale destinatario dei beni forniva la provvista finanziaria necessaria all'acquisto delle merci. Ciò considerato, si deve concludere che il pagamento anticipato effettuato dal cliente finale all'impresa “filtro” (nel caso di specie, alla Società_1, alla Società_2 e alla Società_3) e da questa al suo fornitore, non risponde alla prassi normalmente adottata nell'ambito dei normali scambi commerciali, essendo una caratteristica tipica dei circuiti fraudolenti in cui devono essere anticipate ai soggetti privi di consistenza aziendale le risorse necessarie a finanziare l'acquisto del bene richiesto. Peraltro, pur potendo assumere rilievo per la valutazione del contesto in discussione le pronunce in sede giudiziaria anche penale riportate dal ricorrente a proprio favore, si osserva che il giudice di merito è libero di decidere sulla base delle prove o delle risultanze delle prove che ritiene più attendibili e idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sent. n.
3601/2006 e artt.115,116 cpc). Sui riferiti definiti contesti correttamente l'Ufficio evidenzia che in ogni caso le pronunce citate non hanno dichiarato che il fatto non sussiste.
Sempre sul merito e sulla fondatezza della motivazione che viene contestata dalla ricorrente, documenta l'AE che le società in esame sono accomunate dall'avere un profilo fiscale fortemente a
“rischio”, caratterizzato dall'assenza di versamenti di imposte, dalla presentazione di dichiarazioni Iva con dati artefatti e crediti fittizi, dalla mancanza di una reale sede operativa, dal collegamento con operatori commerciali coinvolti in fenomeni evasivi e fraudolenti. Le tre società fornitrici sono accomunate anche dal medesimo modus operandi, che consiste nel rivendere la merce sotto costo o ad un prezzo tendenzialmente pari al costo di acquisto;
ad esempio, la Società_1che ha ceduto alla Ricorrente_1 merci per ben € 9.875.016,50 oltre Iva) ha venduto sistematicamente in perdita nel corso dell'esercizio 2018, laddove per ogni euro speso in merci ha incassato appena 0,76 euro di ricavi. Una simile politica dei prezzi, secondo l'AF si giustifica con il fatto che il vero lucro che realizzano siffatte imprese è dato dall'IVA che non viene mai versata e che rimane finanziariamente nella loro disponibilità.
Tale condizione è dato di fatto. Le conclusioni relative a tale profilo sono coerenti con la qualificazione delle operazioni in questione come operazioni soggettivamente inesistenti. L'AF ha provato sia la fittizietà delle fatturazioni sia la consapevolezza del ricorrente destinatario che le operazioni si inserivano in una evasione d'imposta. Si deve ritenere che la dimostrazione della esistenza di tali requisiti/condizioni può avvenire anche in via presuntiva con elementi oggettivi e specifici rilevabili (Cass. sent. n. 27566/2018).
E' inoltre necessario a questo punto discriminare la questione della ripartizione dell'onere della prova e della consapevolezza dell'azione violativa da parte del contribuente. Con la ordinanza della Corte di
Cassazione n. 15369 del 20.7.2020, che affronta il tema della prova della consapevolezza del contribuente che le operazioni si inseriscano in un sistema di evasione della imposta, si afferma che incombe sulla AF l'onere di provare tale consapevolezza dimostrando anche in via presuntiva, in base ad elementi specifici ed oggettivi che lo stesso era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo con la ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'AF assolva a tale incombente istruttorio grava sul contribuente l'onere della prova contraria di essersi adoperato per non essere coinvolto in una operazione di evasione della imposta utilizzando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto al caso concreto.
Nel caso in discussione l'acquisto della merce sottocosto è stato reso possibile dalla evasione della imposta. A corroborare tale intento fraudolento sussistono altre condizioni verificate come da verbale in atti.Il ricorrente non ha dunque fornito la prova oggettiva della propria estraneità al meccanismo evasivo
(Cass.sent. n.9851/2018). Il verbale redatto dai Verificatori è particolarmente dettagliato come pure la documentazione allegata in atti e le conclusioni che hanno dato luogo al provvedimento in questa sede impugnato sono scevre da vizi. Né le dichiarazioni/eccezioni sollevate dalla società risultano attendibili e fondate. In conclusione la partecipazione alla cd “frode carosello” resta accertata e deve ritenersi legittimo l'avviso di accertamento impugnato.
Parte ricorrente dichiara la propria non consapevolezza della violazione in essere, ma è evidente l'infondatezza della asserzione non sussistendo prove contrarie a dimostrare che la Ricorrente_1 spa aveva adottato quelle accortezze minime esigibili da un operatore commerciale mediamente diligente. Al riguardo l'AF dichiara che:
“ Nello specifico: non si è preoccupata di verificare l'effettiva esistenza aziendale dei soggetti fornitori sia presso le loro sedi sia presso eventuali altri punti operativi, circostanza che desta non pochi sospetti atteso che la Società_1 gestiva un negozio anonimo in Aversa (Ce) per nulla riconducibile ad una società di “respiro” internazionale che svolge attività di vendita all'ingrosso per decine di milioni di euro;
non si è preoccupata di verificare l'effettiva esistenza dei siti internet riportati sui documenti fiscali emessi dai predetti soggetti;
ha ricevuto dai propri fornitori la merce con modalità cartolare, posto che nessuno aveva dei magazzini propri ma operavano affidandosi a terze società di logistica;
ha corrisposto pagamenti in anticipo per assicurare ai soggetti della frode la provvista finanziaria necessaria all'acquisto della merce”.
Si osserva che tali considerazioni, supportate dalle omissioni dette, depongono a totale sfavore della ricorrente sulla presunta propria buonafede.
Dagli atti inoltre si evince come, da quanto evidenziato dall'AE, siano emerse anche talune incongruenze finanche tra le dichiarazioni rese dal rappresentante legale della Ricorrente_1 in fase istruttoria e le dichiarazioni rese in sede di verifica dalla Società_1, laddove il rappresentante legale della Ricorrente_1 ha affermato di aver conosciuto la società fornitrice e aver operato per il tramite della piattaforma elettronica presente in internet denominata “Handelot”, mentre nelle dichiarazioni confluite nei verbali della Guardia di Finanza tale piattaforma non risulta affatto menzionata;
anzi, in relazione al modus operandi della Società_1, risultava che i clienti venivano reperiti tramite conoscenze e “passaparola”, essendo una società conosciuta da tempo nel settore di riferimento. Neppure il rappresentante legale della Ricorrente_1 sarebbe stato in grado di specificare i nominativi delle persone con cui si sarebbe interfacciato nelle relazioni commerciali con le tre società fornitrici, circostanza inverosimile considerato gli importi milionari degli ordini di acquisto commissionati. Da tutte tali manchevolezze, emerse in atti e delle quali non si ha motivo di dubitare, si va a completare il quadro violativo messo in atto consapevolmente dalla società.
Da ultimo sulla realtà delle c.d. filiere commerciali fraudolente si precisa che l' aspetto tipico che si manifesta è l'affidamento della attività logistica a società terze che consente celeri trasferimenti cartolari di merci senza alcuna loro movimentazione fisica, almeno nelle fasi intermedie degli scambi. In fatto tutti tali elementi sono stati verificati ed accertati costituendo la motivazione dell'accertamento il quale deve a questo punto essere confermato nella sua piena legittimità. Né si accede alla subordinata istanza di annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi non ricorrendone le condizioni.
E' stato depositato tardivamente un secondo atto in difesa della ricorrente da parte di nuovo difensore.
L'atto introduce nuovi argomenti che non possono essere trattati in quanto non contenuti nel ricorso originario.
Sulle spese di lite si decide come in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è respinto. Spese di lite a carico di parte ricorrente da liquidarsi in favore della Agenzia delle
Entrate costituitasi in giudizio quantificate in euro. 23.740,47.
Così deciso in Roma il 13.11.2025
Il Presidente
MA RA NG