Articolo 20 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856
Articolo 19Articolo 21
Versione
28 dicembre 1986
Art. 20. 1. L'ultimo comma dell' articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , riguardante la determinazione in via definitiva della sovvenzione spettante alle quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale per l'esercizio 1974, e' applicato, per il periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975, anche alle societa' che hanno cessato i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale dei settori "E" (Medio Adriatico) ed "F" (Alto Adriatico) ai sensi dell' articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169 , modificato dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42 .
Note all'art. 20:
- Il testo dell' art. 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , e' riportato nelle note all'art. 14.
Il testo dell' art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169 , e' riportato nelle note all'art. 11.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente