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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3304/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marzio Tullio Corneli
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Marzio Tullio Corneli
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di
Livorno
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24.11.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione
1 effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Rosignano Marittimo il
29.3.2008.
I signori e depositavano in data 10.8.2024 Controparte_1 Parte_1 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n.
51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Rosignano Marittimo il 29.3.2008 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 27.3.2025 (sent. n.
157/2025 pubblicata il 28.3.2025, divenuta irrevocabile il 14.5.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
27/11/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (27.3.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo. Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia minore. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo il 29.3.2008 tra e e trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di Rosignano Marittimo nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 Serie A n.4.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. assegna la dimora coniugale di Via Lungo Monte 81, Rosignano Marittimo
(LI) alla Sig. ove vi vivrà stabilmente con la figlia minore Parte_1
; Per_1
2. la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 essendo tale istituto idoneo a qualificare il rapporto che si è instaurato di fatto con la figlia e ad attuare il principio della bigenitorialità, inteso come Per_1 presenza morale e materiale di entrambi i genitori accanto alla figlia;
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese dal genitore con cui la minore si troverà al momento della decisione, impegnandosi a cooperare per la crescita psicofisica di in ogni ambito della vita seguendone le Per_1 naturali inclinazioni;
3. a fronte della collocazione prevalente di presso la dimora materna, Per_1 il padre eserciterà il diritto di visita con le seguenti modalità:
a) pernotterà con tutti i martedì, andrà a prenderla dalla madre alle Per_1 ore 18 e la riporterà alle ore 14 del mercoledì e nei fine settimana, in modo alterno con la madre, per cui la andrà a prendere il venerdì alle 18 e la Per_1 riporterà il lunedì alle 14; ciò in linea di massima, tenuto conto dei reciproci impegni personali e lavorativi dei genitori ed impegnandosi in ogni caso ad accordarsi nell'interesse della minore;
b) la figlia trascorrerà le festività con i propri genitori i quali si Per_1 accorderanno in base ai rispettivi impegni personali e lavorativi, obbligandosi a realizzare, per quanto possibile, incontri paritetici con la figlia, seguendo il criterio di massima in base al quale trascorrerà la festività con il genitore con il quale non l'ha trascorsa l'anno precedente;
ciò varrà per le festività natalizie e pasquali e per gli altri giorni festivi dell'anno, sempre tenendosi conto dei rispettivi impegni dei genitori e delle esigenze della bambina;
c) durante il periodo estivo trascorrerà esclusivamente con ciascuno dei genitori un periodo di vacanza di giorni 7 continuativi;
d) quanto sopra rappresenta un criterio di massima ispirato ad un clima di piena collaborazione dei genitori nell'interesse di ed idoneo a Per_1 sviluppare nel modo migliore possibile il principio della bigenitorialità, inteso come presenza morale e materiale di entrambi accanto alla figlia, con pari
3 doveri, obblighi e diritti, tenendo conto delle attitudini e dei desideri di
, del suo diritto allo studio e correlativo dovere, obbligandosi ad un Per_1 pieno spirito di collaborazione;
e) sempre nel superiore interesse morale e materiale di di crescere Per_1 insieme ad entrambi i genitori, questi ultimi si impegnano reciprocamente a consentire la regolarità e la continuità degli incontri con entrambi, nei modi e nelle forme sopra stabilite;
tale accordo relativo all'affidamento e alle modalità degli incontri con entrambi i genitori è essenziale alla validità della presente domanda consensuale/congiunta, per cui, in caso di mancato rispetto, il coniuge non inadempiente è legittimato ad agire per la revisione dell'accordo poiché tale condizione è stabilità nel superiore interesse di quest'ultima;
4. il padre corrisponderà alla Sig. la somma mensile di €800 per Pt_1 soddisfare le ordinarie esigenze personali e di vita della figlia entro il Per_1 cinque di ciascun mese mediante bonifico sul seguente codice iban
[...] del conto corrente bancario intestato alla Sig.
, presso l'istituto di credito BCC, filiale di CA DU, mentre Pt_1 le spese straordinarie di mantenimento, che devono essere sempre preventivamente concordate e documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%; gli assegni familiari saranno richiesti e percepiti dalla madre;
5. i coniugi prestano reciprocamente il consenso sia ai propri espatri che a quello eventuale di per ragioni di studio o vacanza, nonché al rinnovo Per_1 dei passaporti, sia propri che di , naturalmente sempre nel rispetto Per_1 della volontà e delle esigenze personali di quest'ultima;
6. l'importo di cui sopra verrà corrisposto alla madre fin tanto che non Per_1 avrà raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero lascerà spontaneamente la casa familiare;
7. il mutuo ipotecario cui i coniugi sono solidalmente obbligati, gravante sulla casa familiare di Via Lungo Monte 81, Rosignano Marittimo (LI),
n. acceso presso l'istituto di credito BCC, filiale di PartitaIVA_1
CA DU, sarà integralmente pagato da fino alla Controparte_1 sua naturale estinzione.
Con l'adempimento delle obbligazioni sopra indicate e reciprocamente assunte, i coniugi hanno risolto ogni loro rapporto patrimoniale e non hanno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di rinunciare reciprocamente al mantenimento, in considerazione della loro autonomia ed indipendenza economica.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo per le
4 annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3304/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marzio Tullio Corneli
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Marzio Tullio Corneli
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di
Livorno
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24.11.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione
1 effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Rosignano Marittimo il
29.3.2008.
I signori e depositavano in data 10.8.2024 Controparte_1 Parte_1 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n.
51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Rosignano Marittimo il 29.3.2008 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 27.3.2025 (sent. n.
157/2025 pubblicata il 28.3.2025, divenuta irrevocabile il 14.5.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
27/11/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (27.3.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo. Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia minore. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo il 29.3.2008 tra e e trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di Rosignano Marittimo nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 Serie A n.4.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. assegna la dimora coniugale di Via Lungo Monte 81, Rosignano Marittimo
(LI) alla Sig. ove vi vivrà stabilmente con la figlia minore Parte_1
; Per_1
2. la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 essendo tale istituto idoneo a qualificare il rapporto che si è instaurato di fatto con la figlia e ad attuare il principio della bigenitorialità, inteso come Per_1 presenza morale e materiale di entrambi i genitori accanto alla figlia;
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese dal genitore con cui la minore si troverà al momento della decisione, impegnandosi a cooperare per la crescita psicofisica di in ogni ambito della vita seguendone le Per_1 naturali inclinazioni;
3. a fronte della collocazione prevalente di presso la dimora materna, Per_1 il padre eserciterà il diritto di visita con le seguenti modalità:
a) pernotterà con tutti i martedì, andrà a prenderla dalla madre alle Per_1 ore 18 e la riporterà alle ore 14 del mercoledì e nei fine settimana, in modo alterno con la madre, per cui la andrà a prendere il venerdì alle 18 e la Per_1 riporterà il lunedì alle 14; ciò in linea di massima, tenuto conto dei reciproci impegni personali e lavorativi dei genitori ed impegnandosi in ogni caso ad accordarsi nell'interesse della minore;
b) la figlia trascorrerà le festività con i propri genitori i quali si Per_1 accorderanno in base ai rispettivi impegni personali e lavorativi, obbligandosi a realizzare, per quanto possibile, incontri paritetici con la figlia, seguendo il criterio di massima in base al quale trascorrerà la festività con il genitore con il quale non l'ha trascorsa l'anno precedente;
ciò varrà per le festività natalizie e pasquali e per gli altri giorni festivi dell'anno, sempre tenendosi conto dei rispettivi impegni dei genitori e delle esigenze della bambina;
c) durante il periodo estivo trascorrerà esclusivamente con ciascuno dei genitori un periodo di vacanza di giorni 7 continuativi;
d) quanto sopra rappresenta un criterio di massima ispirato ad un clima di piena collaborazione dei genitori nell'interesse di ed idoneo a Per_1 sviluppare nel modo migliore possibile il principio della bigenitorialità, inteso come presenza morale e materiale di entrambi accanto alla figlia, con pari
3 doveri, obblighi e diritti, tenendo conto delle attitudini e dei desideri di
, del suo diritto allo studio e correlativo dovere, obbligandosi ad un Per_1 pieno spirito di collaborazione;
e) sempre nel superiore interesse morale e materiale di di crescere Per_1 insieme ad entrambi i genitori, questi ultimi si impegnano reciprocamente a consentire la regolarità e la continuità degli incontri con entrambi, nei modi e nelle forme sopra stabilite;
tale accordo relativo all'affidamento e alle modalità degli incontri con entrambi i genitori è essenziale alla validità della presente domanda consensuale/congiunta, per cui, in caso di mancato rispetto, il coniuge non inadempiente è legittimato ad agire per la revisione dell'accordo poiché tale condizione è stabilità nel superiore interesse di quest'ultima;
4. il padre corrisponderà alla Sig. la somma mensile di €800 per Pt_1 soddisfare le ordinarie esigenze personali e di vita della figlia entro il Per_1 cinque di ciascun mese mediante bonifico sul seguente codice iban
[...] del conto corrente bancario intestato alla Sig.
, presso l'istituto di credito BCC, filiale di CA DU, mentre Pt_1 le spese straordinarie di mantenimento, che devono essere sempre preventivamente concordate e documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%; gli assegni familiari saranno richiesti e percepiti dalla madre;
5. i coniugi prestano reciprocamente il consenso sia ai propri espatri che a quello eventuale di per ragioni di studio o vacanza, nonché al rinnovo Per_1 dei passaporti, sia propri che di , naturalmente sempre nel rispetto Per_1 della volontà e delle esigenze personali di quest'ultima;
6. l'importo di cui sopra verrà corrisposto alla madre fin tanto che non Per_1 avrà raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero lascerà spontaneamente la casa familiare;
7. il mutuo ipotecario cui i coniugi sono solidalmente obbligati, gravante sulla casa familiare di Via Lungo Monte 81, Rosignano Marittimo (LI),
n. acceso presso l'istituto di credito BCC, filiale di PartitaIVA_1
CA DU, sarà integralmente pagato da fino alla Controparte_1 sua naturale estinzione.
Con l'adempimento delle obbligazioni sopra indicate e reciprocamente assunte, i coniugi hanno risolto ogni loro rapporto patrimoniale e non hanno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di rinunciare reciprocamente al mantenimento, in considerazione della loro autonomia ed indipendenza economica.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo per le
4 annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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