Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio 28;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea -Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'intimazione di pagamento n. -OMISSIS- per l’importo di euro 183.690,27
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea- Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente è titolare di un’azienda agricola che produce latte fresco bovino destinato ad essere commercializzato.
Con il ricorso in esame, notificato il 18.2.2022, il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio descritta, con la quale la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (in prosieguo anche A.D.E.R.) gli ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 183.690,27, inerente ai “ residui Agea ex D.L. n. 27/2019 ” relativi alle campagne lattiere 1997 e 1998. Si tratta dei cc.dd. “prelievi latte” determinati da presunti sforamenti dalle corrispondenti “quote-latte” fissate dall’Unione Europea per i periodi in esame. L’intimazione, che richiama la cartella di pagamento n. -OMISSIS-, in precedenza emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), titolare del credito, comprende sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione.
L’impugnativa è affidata a cinque motivi così rubricati: “ 1) Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio; 2) Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati; 3) Intervenuta prescrizione del credito dell’Ag.E.A.. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica della cartella; 4) Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento alla normativa unionale. Illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere; 5) Nullità /annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni dall’Ag.E.A.. Errata quantificazione del presunto debito - difetto carenza di motivazione”.
In sintesi il ricorrente ha anzitutto dedotto che l’intimazione di pagamento sarebbe nulla perché si limiterebbe a indicare il numero della cartella esattoriale presupposta senza allegarla. Non sarebbe quindi possibile comprendere su che cosa si fondi il credito azionato dall’A.D.E.R.. E anche supponendo che vengano in rilievo somme a titolo di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, non sarebbe possibile comprendere quali sarebbero le annate di campagna lattiera di riferimento.
Inoltre i provvedimenti impugnati non illustrerebbero le modalità di calcolo degli interessi: in particolare non sarebbe possibile comprendere quali siano i tassi di interesse applicati e il dies a quo del computo degli stessi, in ogni caso calcolati in maniera illegittima. Peraltro il credito azionato dall’Amministrazione dovrebbe ritenersi estinto per prescrizione, essendo decorso senza interruzioni né sospensioni il relativo termine (quadriennale, quinquennale e finanche decennale). Per giunta gli atti di imputazione del prelievo sarebbero illegittimi perché adottati sulla base della normativa nazionale in contrasto con quella sovraordinata europea, così come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con decisione del 27 giugno 2019 e dal Consiglio di Stato con le decisioni nn. 7726/2019 e 7734/2019. In particolare l’intimazione impugnata sarebbe affetta da profili di illegittimità originaria e derivata dovuta alla mancata redistribuzione delle quote inutilizzate a favore degli allevatori e produttori che ne avevano diritto, secondo modalità lineari e paritarie anziché secondo criteri prioritari e di preferenza riservata a “categorie privilegiate”, come invece sarebbe accaduto quantomeno sino al 2009.
Sotto altro aspetto, i dati impiegati dall’AG.E.A. per il calcolo dei prelievi supplementari non sarebbero verificabili né attendibili e infine non consentirebbero di comprendere se le somme oggetto dell’intimazione di pagamento abbiano tenuto conto dei pagamenti già effettuati e/o degli importi recuperati dall’Amministrazione mediante operazioni di compensazione sui contributi dovuti al produttore nell’ambito della politica agricola comune (c.d. p.a.c.).
Con ordinanza cautelare n. 433/2022, emessa all’esito della camera di consiglio del 23.3.2022, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente e sospeso l’efficacia degli atti ed onerando l’AG.E.A. e l’A.D.E.R., secondo le rispettive competenze, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
Si sono costituite in giudizio l’A.D.E.R. e l’AG.E.A., mettendo tra l’altro in risalto che l’intimazione di pagamento contestata in giudizio è stata notificata via posta raccomandata A/R al ricorrente il 24.12.2021, come da avviso di ricevimento depositato, e nel merito contestando le pretese del ricorrente con il conforto della documentazione ritenuta pertinente. È stata anche eccepita l’infondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica, fissata nell’ambito del programma straordinario per lo smaltimento dell’arretrato dei Tribunali Amministrativi Regionali P.N.R.R., per l’anno 2025, del giorno 27 maggio 2025, la causa passava in decisione, anche sulla richiesta di rinvio formulata dal difensore di parte ricorrente.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio rileva che, come evidenziato da GE (con deduzioni rimaste incontestate), la cartella di pagamento n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 13 marzo 2015, con la quale GE aveva intimato all’azienda agricola ricorrente il pagamento del debito per prelievo supplementare relativo agli anni 1997/1998 e 1998/1999, inclusi gli interessi, era stata a suo tempo impugnata dal produttore, con ricorso dichiarato inammissibile con sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 352/2015.
Ne consegue la inammissibilità di tutte le doglianze relative alla cartella di pagamento, la cui definitività è stata attestata in via giudiziale, concentrandosi il thema decidendum del presente giudizio sull’impugnativa della intimazione di pagamento, atto la cui emanazione è conseguenziale al mancato pagamento dell’ammontare ingiunto con la cartella di pagamento presupposta.
Ciò posto, va evidenziato che l’intimazione di pagamento ha natura di invito a pagare una somma a debito, il cui importo è stato in precedenza determinato da almeno un atto presupposto (nel caso di specie, la cartella di pagamento e, prima ancora, dal c.d. atto di prelievo supplementare, previa constatazione dell’inosservanza del limite quantitativo imposto alla produzione del latte in riferimento alla specifica annata lattiero-casearia), prodromico all'esecuzione forzata. Essa, dunque, non ha natura di atto impositivo e, qualora l’atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per omessa impugnazione oppure perché l’impugnazione avverso di essa è stata respinta o è stata dichiarata irricevibile o inammissibile o improcedibile, può essere gravato - e, correlativamente, la sua legittimità può essere scrutinata - solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704).
Pertanto la mancata o infruttuosa iniziativa impugnatoria ad opera del medesimo ricorrente o del dante causa di questo contro la presupposta cartella non consente di revocare in dubbio che l’anzidetta cartelle abbia definitivamente consolidato i propri effetti, con la conseguenza che l’interessato non può dolersi, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento o delle successive intimazioni di pagamento, di vizi della presupposta cartella ovvero proporre questioni o sollevare eccezioni che attengono all’ an e al quantum della pretesa creditoria.
In altri termini, la mancata o infruttuosa impugnazione dell'atto presupposto (cioè, nel caso di specie, della relativa presupposta cartella esattoriale) impedisce di contestarne (nuovamente) in questa sede i profili di invalidità e gli effetti sostanziali: le relative doglianze, anche se proposte quali azioni di accertamento negativo della debenza delle somme richieste, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili.
Il rilievo è, peraltro, in linea con il tradizionale inquadramento della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente nelle controversie quale quella di cui è causa, come individuata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: “tutte le questioni implicanti una contestazione dell' an o del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (Cass., Sez. Un., ordinanze nn. 31370 e 31371 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). (...) Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata” (Cons. Stato, III, 7 febbraio 2023 n. 1318).
Nel caso in esame, la definitività del prelievo (conseguente alla impossibilità di ulteriormente contestare in sede giurisdizionale le cartelle di pagamento assunte a presupposto degli atti impugnati) preclude al ricorrente anche la facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell'inoppugnabilità dell'atto (TAR Veneto, IV, 16 ottobre 2023, n. 1455; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910).
Né può valere la disapplicazione, in quanto l'incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27 giugno 2019 -causa C-348/2018; 13 gennaio 2022 -causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l'esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull'imputazione del prelievo).
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, ove evincibile dall'azione impugnatoria, non può che risolversi alla luce dei medesimi parametri, onde non vanificare le statuizioni in ultimo richiamate sulla base di una prospettazione della domanda giudiziale comunque rivolta, sul piano sostanziale, all'annullamento della pretesa di pagamento contenuta negli atti impugnati in epigrafe.
Anche secondo un recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale espresso dal giudice amministrativo di primo grado:
- “se la cartella di pagamento è divenuta definitiva, la successiva intimazione di pagamento può essere censurata solo per vizi propri e non per questioni imputabili all'atto presupposto, oramai divenuto insindacabile” (v. TAR Piemonte, sez. II, 18 aprile 2023 n. 335); tanto in linea con l'orientamento generale per cui l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta (v. Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2022 n. 3910);
- “a fronte di cartella di pagamento divenuta definitiva, non si può eccepire l'intervenuta prescrizione del credito dell'Autorità pubblica allorché si impugni la successiva intimazione di pagamento. Né, evidentemente, una prescrizione del credito di GE può nella fattispecie dirsi intervenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento, giacché le due intimazioni qui impugnate risultano posteriori di meno di tre anni rispetto alla prima” (TAR Emilia Romagna, Parma, I, 19 luglio 2023, n. 233)
Ne consegue che devono ritenersi inammissibili tutte le censure promosse in sede di gravame avverso l’intimazione di pagamento che attengono, però, in via generale al contrasto tra la normativa nazionale con quella euro-unitaria in materia, e, più in particolare, alla formazione del ruolo, al contenuto della presupposta cartella di pagamento, alla determinazione dell’importo dovuto (quanto al capitale che alla misura degli interessi applicati), ad eventuali meccanismi di compensazione la cui applicazione sia stata pretermessa o non correttamente eseguita dall’Amministrazione e ciò in ragione della definitività del titolo determinativo del debito e, quindi, del credito azionato a cagione della rilevata inammissibilità del gravame avverso il titolo presupposto.
In definitiva, residua da scrutinare solo il profilo della eccepita prescrizione del credito azionato e l’eventuale sussistenza di vizi propri dell’atto di intimazione.
Prendendo le mosse dall’eccepita prescrizione, si osserva che, alla stregua della consolidata giurisprudenza amministrativa, in materia viene in rilievo il termine ordinario decennale di prescrizione, previsto in via generale dall’art. 2946 cod. civ. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301 e Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
Ciò posto va osservato che, rispetto al decorso del termine ordinario di prescrizione, nella vicenda in esame si è determinato l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, a seguito della proposizione dell’impugnativa, da parte dell’odierno ricorrente, avverso la cartella di pagamento presupposta all’intimazione di pagamento in contestazione e fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tar FVG del 2015 che ha deciso quella impugnativa (ai sensi dell'art. 2945 comma 2, la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio), sancendone l’inammissibilità, cosicché non ha avuto modo di perfezionarsi l’invocata vicenda estintiva del credito.
Riassumendo: la proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento, notificata il 13 marzo 2015 ha interrotto la prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 352 de 17 luglio 2015 che ha dichiarato inammissibile il ricorso; tra la data di passaggio in giudicato della predetta sentenza e la notifica dell’intimazione di pagamento in questa sede impugnata, avvenuta il 24.12.2021, sono decorsi meno di dieci anni, sicché la prescrizione non può dirsi maturata.
Al riguardo, il Collegio condivide l'orientamento secondo cui tale effetto interruttivo-permanente si applica anche nel caso in cui l'iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria e in esso l'Amministrazione, costituendosi a difesa del proprio atto, abbia ribadito la spettanza della propria pretesa creditoria e, dunque, la richiesta di pagamento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303; Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799).
In proposito, si osserva che il dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1°, del cod. civ. ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso, e che la ratio della previsione risiede nel cristallizzare il meccanismo prescrizionale, fino a che l'accertamento dell' an o del quantum della pretesa creditoria risulti ancora sub iudice .
Tale lettura si attaglia anche all'esigenza di conciliare le previsioni codicistiche con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo, che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l'Amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere, secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale.
Non sussiste il dedotto vizio di motivazione.
Ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione è sufficiente il riferimento, contenuto nell’intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all’interessato di comprendere nell’ an e nel quantum la pretesa impositiva e le ragioni dell’emissione dell’intimazione stessa.
L’intimazione di pagamento impugnata indica e descrive in modo sufficientemente compiuto sia le cartelle di pagamento costituenti lo specifico presupposto dell’atto di sollecito impugnato, sia gli atti presupposti alle cartelle stesse, comprese le annate lattiere di riferimento.
Si aggiunga, inoltre, che non inficia la validità dell’atto impugnato il fatto che non siano state allegate le cartelle indicate in quanto ai fini della legittimità della motivazione per relationem si richiede, soltanto, che l’atto richiamato sia espressamente indicato e che lo stesso venga reso disponibile, con ciò intendendosi che la P.A., in caso di eventuale richiesta di accesso agli atti deve procedere al rilascio del documento richiamato nel provvedimento motivato per relationem (cfr. anche Tar Veneto n. 1808/22).
Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate e alle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO