Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.801/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, il giorno 14.03.2025, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Lombardo Cataldo Antonio, ed elettivamente domiciliata in San
Cataldo (CL) nella via Giuseppe Garibaldi n. 42
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Alessi ed elettivamente CP_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14.07.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale per patologia CP_1
collegata alla propria attività lavorativa premettendo di aver proposto ricorso amministrativo contro il provvedimento di non accoglimento dell'istanza. CP_1
Conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis:
In via principale
l'effetto,
B) condannare l' a corrispondere alla ricorrente tutte le relative prestazioni CP_1
economiche spettanti ex lege, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo,
C) con vittoria di spese e compensi tutti”.
Si è costituito l' , spiegando difese volte al rigetto del ricorso e segnatamente, CP_1 deducendo l'insussistenza di elementi probatori circa la eziologia professionale delle lamentate patologie.
Conclusioni: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare, dichiarare la proposta domanda inammissibile in quanto sfornita di idonei elementi probatori circa la eziologia professionale della lamentata patologia.
Nel merito, respingere la proposta domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Quanto alle spese processuali, si prende atto della dichiarazione fiscale resa da parte ricorrente”.
Istruita la causa mediante prova testimoniale ed espletata CTU medico-legale, autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno discusso la causa riportandosi alle difese in atti.
***
Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Come noto, presupposto per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio con la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (Corte
Costituzionale sentenza n. 98 del 1990 e sentenza n. 171 del 2002).
Si parla di malattia professionale con riferimento ad una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e che trova la sua origine in un'attività lavorativa morbigena (per l'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo o nell'ambiente di lavoro).
La disciplina in materia prevedeva inizialmente un sistema tabellare contenente elenco tassativo delle malattie ritenute professionali, delle lavorazioni che ne costituiscono causa e del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell'attività lavorativa (art. 3 T.U. 1124/1965), con conseguente presunzione del nesso di causalità ovvero dell'origine professionale della patologia.
Sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale dichiarando l' illegittimità dell'art. 3, comma
1, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 “nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro” (sentenza n. 179 del 1988).
Si è passati così ad un sistema misto di tutela delle malattie professionali, per cui in caso di malattia non tabellata è onere del lavoratore a dover dare la prova del nesso causale.
Segnatamente, in caso di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ammettendo la possibilità dell'origine professionale della malattia insorta quando si ravvisi, nel caso concreto, un rilevante grado di probabilità (Tribunale Ivrea, sez. lav., 30/03/2017).
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio” (Cass.
15/10/2014 n. 21825).
La prova della causa di lavoro gravante sul lavoratore, dunque, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (Sez. L, Sentenza n.
17438 del 12/10/2012).
Orbene, i testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato lo svolgimento delle attività indicate in ricorso e, in particolare, hanno dichiarato che la ricorrente ha lavorato dal gennaio 1987 al 2003 presso la (ex SO.I.LAM s.r.l.) svolgendo funzioni in ufficio, che dal 1974 fino al CP_3
marzo del 1994, presso gli stabilimenti avveniva la lavorazione del cemento amianto CP_3
finalizzata alla produzione di vari prodotti, quali vasche, tubi, raccordi, ecc..., che dal 1974 al 1994, uno dei capannoni adibiti ininterrottamente alla produzione e stoccaggio del cemento amianto e dei prodotti in lavorazione, si trovava a circa due metri di distanza dagli uffici operativi/amministrativi della società e che gli uffici e il capannone erano divisi da una scala.
I testi, inoltre, hanno confermato la circostanza che durante le fasi della lavorazione del cemento amianto, avveniva la produzione di grandi quantitativi di polveri e la penetrazione delle stesse in tutti gli ambienti di lavoro e che anche gli uffici amministrativi subivano la predetta specie durante il periodo estivo a causa dell'apertura delle finestre, poiché detti uffici non erano dotati all'epoca di un impianto di climatizzazione.
Ciò posto, per quel che concerne la sussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte e la patologia denunciata il nominato CTU, dott. dall'esame obiettivo ha evidenziato: Per_1
“soggetto in abcs di nutrizione e sanguificazione cute e mucose visibili rosee. Torace all'ispezione non si notano retrazione agli spazi intercostali agli atti respiratori le basi polmonari sono normoespansibile, alla percussione suono Normotimpanico con FVT normotrasmesso, all'auscultazione presenza di MV in assenza di rumori patologici sia inspiratori che espiratori”.
Il perito medico ha segnatamente argomentato (si riporta stralcio della relazione peritale):
“L'inalazione delle fibre di amianto può causare malattie molto gravi. Quando le esposizioni sono elevate possono insorgere l'asbestosi ed il tumore polmonare;
nel caso, invece, di basse esposizioni si può manifestare il mesotelioma, un tumore maligno raro nella popolazione non esposta all'amianto.
Per quanto concerne l'effetto della dose in quasi tutti gli studi epidemiologici emerge con chiarezza
l'esistenza di una relazione dose-risposta, prevalentemente di tipo lineare.
Si ha, tuttavia, un effetto sinergico fra il fumo di sigaretta ed esposizione ad amianto nel determinare
l'insorgenza di neoplasia polmonare. Il fumo di sigaretta da solo incrementa di circa 11 volte il rischio di neoplasia polmonare, mentre l'esposizione ad amianto in lavoratori non fumatori incrementa il rischio di circa 5 volte.
Infine, le membrane sierose che rivestono i polmoni (pleura) e gli organi addominali (peritoneo) ospitano il tumore caratteristico dell'esposizione all'asbesto. La neoplasia pleurica o peritoneale, denominata mesotelioma, è molto rara nella popolazione generale (da 1 a 10 casi per milione all'anno). L'esordio e l'andamento clinico del mesotelioma pleurico sono subdoli
Nonostante sia possibile ipotizzare una relazione quasi lineare fra l'entità dell'esposizione ed il rischio di sviluppare la neoplasia la dose efficace può essere minima e sostanzialmente inferiore a quella necessaria per l'insorgenza del tumore polmonare…
…Le placche pleuriche sono delle cicatrici circoscritte della pleura (la membrana che, singolarmente, riveste interamente i due polmoni) che si formano lentamente nel corso degli anni lungo le coste e il diaframma e che risultano visibili alla radiografia anche grazie alle calcificazioni. Quasi sempre la loro presenza non comporta danni alla funzione respiratoria e solo le manifestazioni più estese possono determinare una maggiore rigidità del polmone…
…Chiariti gli aspetti nocivi dell'amianto occorre mettere in relazione l'attività lavorativa della con l'esposizione alle fibre dell'amianto. Pt_1
La ha escluso la sua esposizione basandosi solo sul fatto che la mansione svolta era di tipo CP_4 amministrativo.
Dalle prove testimoniali, dalla documentazione in atti vedi planimetria risulta che gli uffici dove svolgeva la sua attività erano posti in vicinanza agli ambienti di lavoro, con la presenza di deposito di polvere nell'area degli uffici amministrativi.
Quindi, sulla scorta dei dati controfattuali risulta che la nostra perizianda è stata esposta all'amianto non direttamente ma indirettamente per inquinamento ambientale.
Dal punto di vista del nesso causale è provato, sulla scorta delle superiori evidenze, che la parte attrice
è stata esposta in modo costante per lunghi periodi di tempo e prevalentemente per inquinamento ambientale alla polvere di asbesto. Risultano così rispettai i criteri temprali topografici qualitativi e quantitativi all'esposizione all'amianto.
Per quanto riguarda le patologie denunciate dalla ricorrente la BPCO in soggetto fumatore di una asbestosi non risulta comprovata, ciò in relazione alla scarsa documentazione sanitaria, essendo, inoltre, le lesioni polmonari ascrivibili all'esposizione del fumo di sigarette.
Diverso è il discorso delle placche pleuriche bilaterale calcificate poiché esse sono di sicuro, in relazione alla vasta bibliografia medica, legate ad esposizione ad amianto.
Sulla scorta della documentazione medica allegata, sull'esame obiettivo svolto non risulta una incidenza rilevante sulla funzionalità dell'apparato respiratorio si tratta di placche pleuriche che non costringono, attualmente, ne restringono l'escursione polmonare ne determinano una insufficienza respiratoria.
Appare equo riconoscere per le placche pleuriche anche in relazione alla lieve sintomatologia della perizianda un danno biologico del 7%, e ciò anche in relazione alla scarna documentazione medica presente agli atti”.
Il nominato consulente ha quindi accertato che, per quanto riguarda la patologia denunciata dalla ricorrente la BPCO in soggetto fumatore di una asbestosi non risulta comprovata ma appare equo riconoscere alla ricorrente un danno biologico pari al 7% per la presenza delle placche pleuriche.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Sulla base delle superiori considerazioni, l' va condannato ad erogare alla ricorrente CP_1
l'indennizzo corrispondente all'accertata menomazione. Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
A carico dell' vanno poste le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che ha contratto malattia professionale con percentuale Parte_1
di danno biologico pari al 7%, conseguente all'attività lavorativa dalla stessa svolta e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore della ricorrente il relativo indennizzo, adeguato alla CP_1
percentuale di menomazione accertata;
- compensa le spese del giudizio;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Caltanissetta, 14 marzo 2025
Il G.O.P
Maria Zammito