Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 1969.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 1969.