Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 03/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8618 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_1
rappresentato e difeso, ex art. 417-bis c.p.c., dal dott. , quale Dirigente CP_2
dell Controparte_3
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: punteggio G.P.S.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.10.2024, – premessa la propria qualifica di Parte_1 docente supplente, in servizio, da ultimo, presso l'Istituto Comprensivo De Amicis-Giovanni
XXIII di San Ferdinando di Puglia – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo: che, in data 7.6.2024, aveva presentato sull'apposita piattaforma informatizzata del
[...]
(d'ora innanzi anche solo , per le classi di concorso A012 Controparte_4 CP_5
e A022 seconda fascia relativamente agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 e 8, della legge
3 maggio 1999, n. 124, al fine del conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, conformemente alle procedure di aggiornamento disciplinate con
Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16.5.2024; che, in data 1.8.2024, con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, essa istante aveva riscontrato il mancato recepimento nella
Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, con decorrenza dal 24.10.2022 e cessazione al 21.6.2023, per n. 18 ore settimanali di lezione, ed il contratto stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. “G. Modugno – Renato Moro” di Barletta per l'insegnamento di
A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, con decorrenza dal
2.10.2023 e cessazione al 27.6.2024, per n. 18 ore settimanali di lezione); che, nelle date dell'1.8.2024 e dell'1.9.2024, aveva trasmesso due reclami all' Controparte_6
, evidenziando che, in fase di aggiornamento delle graduatorie d'Istituto di
[...]
seconda fascia, classe di concorso A022 e A012, il sistema automatizzato del non CP_5
aveva computato il punteggio relativo ai due anni di servizio maturati negli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024; che, in data 10.9.2024, erano state pubblicate le graduatorie definitive per le classi di concorso A012 e A022 seconda fascia, ma essa istante, nonostante i reclami inoltrati, non aveva ottenuto la rettifica del proprio punteggio.
Invocato il principio del soccorso istruttorio e rimarcato che, qualora il sistema informatico avesse correttamente preso in carico la propria domanda di inserimento/aggiornamento mediante indicazione dei servizi effettivamente svolti per gli anni scolastici sopra indicati, quali registrati e, quindi, già conosciuti dal essa istante avrebbe avuto diritto CP_5 all'assegnazione di una cattedra annuale fino al 31.8.2024, classe di concorso A022 ed, in particolare, allo svolgimento di attività per la classe di concorso A022 presso l'Istituto “P.
Cafaro” di Andria, al posto della docente (collocata in graduatoria alla Persona_1
posizione n. 62 con punti 91), la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- accerti e dichiari che alla ricorrente deve essere attribuito a) il punteggio di 93 punti all'interno delle
GPS della Provincia di BAT (Barletta – Andria – Trani) per la classe di concorso A022, seconda fascia, biennio 2024/202 6 b) il punteggio di 75 punti all'interno delle GPS della
Provincia di BAT (Barletta – Andria – Trani) per la classe di concorso A012, seconda fascia, biennio 2024/202 6 e, per l'effetto, - ordini la rettifica delle graduatorie predette;
- dichiari il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31.08 ) per le classi di concorso
A022 e A012, seconda fascia, presso una delle sedi indicate come preferenze nella domanda;
- condanni il , in persona del pro - tempore, al Controparte_4 CP_7 risarcimento dei danni patrimoniali subiti per l'illegittima mancata assegnazione della supplenza, da quantificare tenendo presente le retribuzioni perse dalla data di assegnazione
2 della supplenza dal 1° turno di assegnazione, ad ella spettante, avvenuta il 10.09.2024 e sino al 31.08.2025 o, in via subordinata, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo, al netto di eventuali retribuzioni medio tempore percepite”; il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il si costituiva in giudizio, resistendo, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso CP_5
proposto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 3.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, condividendosi le argomentazioni espresse nell'ordinanza del 15.12.2024 (Giudice est., dott.ssa Lilia Maria Ricucci), resa nel procedimento cautelare n. 8614/2024 R.G.L. in una fattispecie sostanzialmente identica e sovrapponibile a quella sottoposta all'odierno vaglio, peraltro confermata dal Collegio adito in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (cfr. ordinanza pronunciata in data 20.3.2025 nel procedimento n. 11428/2024 R.G.L.) e di seguito riprodotta, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
2.1. “A sostegno della propria tesi, ha invocato l'istituto del “soccorso istruttorio”, cui Pt_2 avrebbe dovuto uniformarsi l'Amministrazione resistente.
E' pertanto necessario richiamare le coordinate normative e giurisprudenziali che governano il “thema litis”.
In materia di soccorso istruttorio è stato affermato che la previsione di cui all'art. 6 della
Legge n. 241/1990 deve necessariamente essere applicata dall'amministrazione pubblica qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi in merito al possesso del requisito di partecipazione ad una procedura concorsuale, non espressamente documentato (Consiglio di Stato, sez. VI, 10/05/2021, n. 3664).
L'art. 6 della L. 241/1990, rubricato “compiti del responsabile del procedimento”, stabilisce, al comma 1: “Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali ...”.
3 Il soccorso istruttorio, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della L. 241/1990, dunque, prevede che il responsabile del procedimento amministrativo possa chiedere “la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”.
L'art. 71 c. 3 del DPR n.445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, quale quella resa in relazione ai titoli posseduti nella domanda, prevede “Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”.
È stato poi affermato nella giurisprudenza amministrativa (v. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V,
04/04/2023, n.5668) che “Il ricorso all'attività ausiliatrice e suppletiva della P.A. per il soddisfacimento di un interesse pretensivo è tenuto all'esercizio di una diligenza quanto meno media, sopportando inevitabilmente in proprio le conseguenze di eventuali grossolani errori commessi nella presentazione della documentazione, soprattutto nel caso di una loro difficile riconoscibilità come tali. In particolare, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito all'integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato da una sostanziale rimessione in termini. Ciò che caratterizza l'errore materiale suscettibile di soccorso istruttorio è, dunque, la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto”; nonché “In caso di presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso con modalità telematiche - con la quale è imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico - non può essere invocato il ricorso al soccorso istruttorio ove l'inosservanza delle formalità prescritte dal bando abbia determinato un'obiettiva incertezza in ordine al contenuto della domanda del candidato (nel caso di specie riguardo ai titoli posseduti, per cui la Commissione non ha attribuito alcun punteggio ai titoli irritualmente dichiarati, né ha attivato il soccorso istruttorio per consentire un'integrazione della dichiarazione a suo tempo resa)” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 02/02/2023, n.742).
Il Consiglio di Stato, sez. V, 21/11/2022, n.10241 ha evidenziato che “L'istituto del soccorso istruttorio ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere
4 amministrativo. Ha una portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'Amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. In giurisprudenza sono presenti orientamenti restrittivi per i quali il soccorso istruttorio, nell'ambito delle procedure comparative e di massa, è limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. Tuttavia, l'attivazione del soccorso istruttorio è necessaria nella procedura concorsuale, essendo questa diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non potendo tale finalità essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali. L'istituto non è, però, attivabile nei casi in cui sia stato commesso un errore dal privato nell'istanza o domanda presentata all'Amministrazione, poiché consentire di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscere un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio”.
È stato, inoltre, precisato che l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie dei concorsi pubblici che, essendo diretti alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterato nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa (cfr. Cons. Stato n. 7975 del 2019).
Laddove, pertanto, il candidato abbia adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione del modulo di domanda, in conformità con il principio dell'autoresponsabilità, ma sia incorso in una inesattezza o in un errore materiale di compilazione, la regolarizzazione risponde ad una basilare regola della correttezza nei contatti sociali (v.
Cons. Stato n. 2226 del 2021).
Da ultimo, Corte d'Appello di Bari, sent. n. 1084/2024 - N. R.G. 789/2023 - 9/07/2024
Presidente Rel. Dott. Mastrorilli)”.
2.2. Nel caso di specie, così come in quello posto al vaglio di questo Tribunale nell'ordinanza sopra riprodotta, la ricorrente ha totalmente omesso di inserire nella domanda di aggiornamento i periodi di servizio relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Trattasi, tuttavia, di un errore che – lungi dal costituire effetto di un malfunzionamento del sistema informatico (peraltro, neppure dedotto) – s'appalesa addebitabile interamente alla parte privata.
5 D'altro canto, non si ritiene seriamente esigibile, da parte del la verifica di tutti i CP_5
periodi di servizio acquisiti nel sistema S.I.D.I., come sostiene la ricorrente, riscontro che mai potrebbe essere esteso a tutti i richiedenti l'inserimento nelle graduatorie e volto alla ricerca di eventuali anni di lavoro omessi.
Ciò posto, in forza del principio di autoresponsabilità del concorrente e del rispetto della par condicio tra tutti i concorrenti, la domanda, così come originariamente proposta, deve ritenersi vincolante per la parte ricorrente e per l'Amministrazione.
Alcun punteggio aggiuntivo può pertanto essere riconosciuto in relazione agli ulteriori periodi di lavoro azionati in questa sede.
In definitiva, la condotta dell'Amministrazione resistente deve reputarsi immune dalle censure dedotte in ricorso, con conseguente rigetto della domanda attorea.
3. Tenuto conto delle difformità giurisprudenziali in materia di “soccorso istruttorio”, anche all'interno di questa Sezione, si ritengono sussistere i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8618/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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