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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/11/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2263/2024 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via XXVII Luglio, 35 is. C.F._1
195, Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FAZIO MARCO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: ER TP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 22\02\2023, domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 100% (pensione di invalidità civile) al fine di ottenere i benefici economici della pensione ordinaria invalidità spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
che, sottoposta a visita medica dalla competente Commissione, veniva riconosciuta invalida nella misura del 40%; che pertanto aveva depositato in data
27/07/2023 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U.,
Dott.ssa , aveva riconosciuto una percentuale invalidante pari al Persona_1
47% dalla data della domanda amministrativa.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio alla pensione di invalidità sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 12/12/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della pensione di invalidità nella misura del 100% (giudizio iscritto al n.
2568/2023 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico
2 nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 47% (quarantasette per cento).
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio della pensione di invalidità civile nella misura del 100%.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha riconosciuto una percentuale invalidante finale pari al 59% dalla data della domanda amministrativa.
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
La dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese legali.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 18/07/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara soggetto invalido nella misura del 59% dalla Parte_1
data della domanda amministrativa;
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
3 Patti, 05/11/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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