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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2024, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5918/2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 730/2020 del Giudice di Pace di Torre Annunziata vertente in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura allegata all'atto Parte_1 di citazione in appello, dall'avv.to Rita Parmentola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia, alla via de Gasperi n. 96
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Saverio
Formichella, Elisabetta Pelliccia e Francesco Rocco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 45
APPELLATA
NONCHE'
, domiciliato ex lege presso l' in Milano, al Corso Controparte_2 CP_1
Sempione n. 39
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata l' e , CP_3 Controparte_2 onde sentir “dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del motociclo Honda SH 150 recante targa polacca KCH5UT4 nella produzione del sinistro per cui è causa e condannare la al risarcimento dei danni subiti dal CP_3 motociclo modello Honda Sh 300 tg. EJ17428 e quantificati in euro 4.063,69 o in quella diversa misura che si quantificherà in corso di causa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” a titolo di risarcimento danni subiti al veicolo Honda Sh 300 tg. EJ17428, a seguito del sinistro verificatosi in data
21.08.2017 alle ore 14.30 circa, in Castellammare di Stabia (Na).
A fondamento della domanda, l'attore deduceva che: il motociclo Honda Sh
300 tg. EJ17428, di proprietà dell'attore, transitava in Corso Giuseppe Garibaldi con direzione Vico Equense, tenendo una moderata velocità di marcia, allorquando veniva colliso al terzo anteriore laterale sinistro dal motociclo
Honda SH 150, recante targa polacca KCH5UT4, assicurato con il cui CP_4
conducente, provenendo da Corso Alcide Gasperi, nell'immettersi in corso
Giuseppe Garibaldi, all'intersezione non rispettava il segnale di Stop. A seguito dell'urto il motociclo in proprietà dell'attore veniva sospinto al suolo sul lato destro e per l'effetto riportava danni da urto diretto al terzo anteriore laterale sinistro e da urto indiretto al terzo laterale destro per il cui ripristino veniva preventivata la somma di euro 4.063,69.
Instauratosi il contraddittorio, mentre era rimasto Controparte_2 contumace, l' costituitosi in giudizio, contestava, in rito e nel merito, la CP_1 domanda;
espletata l'istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste indicato dall'attore, precisate le conclusioni, la causa era stata decisa con la sentenza impugnata, con cui il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo – nella parte motiva – la carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva, sulla scorta delle fotocopie impugnate e disconosciute e, inoltre, non provata la domanda sia nell'an che nel quantum debeatur.
Tanto premesso, proponeva appello avverso tale sentenza NE
, chiedendo, in riforma della medesima, l'accoglimento della Parte_1 domanda proposta in primo grado con vittoria di spese, con attribuzione al difensore antistatario.
Radicatasi la lite, mentre l'appellato pur ritualmente citato, Controparte_2 non si costituiva in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia,
l'appellato si costituiva chiedendo: rigettare l'appello, in quanto CP_1 inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, confermare la pronuncia di rigetto resa dal Giudice di Pace, sia pure con diversa motivazione;
in via gradata, in caso di accoglimento dell'avversa domanda nel presente grado, contenere la pronuncia di condanna in ragione della non superata presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c., nonché entro il limite dei danni la cui sussistenza ed il cui ammontare siano da ritenere positivamente provati;
in ogni caso, condannare la parte appellante alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA.
2. Tanto premesso in fatto, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
2.1 Inoltre, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.2 L'appello è, altresì, ammissibile anche ai sensi e per gli effetti degli art. 342 e 348bis c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
3. L'appellante ha lamentato l'erronea declaratoria del difetto di legittimazione passiva, nonché l'erronea declaratoria di infondatezza della domanda sia nell'an, che nel quantum debeatur, nella parte in cui il Giudice di
Pace ha ritenuto carente (di prova) la legittimazione passiva “non potendo a tanto sopperire le fotocopie esibite e prontamente impugnate e disconosciuta.
La domanda è poi sfornita di prova per quanto concerne l'an debeatur. Manca infatti un adeguato conforto probatorio anche ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. Il teste, l'unico teste escusso, invero, è stato alquanto lacunoso, impreciso e contraddittorio nel descrivere i fatti nella loro reale dinamica. Al contrario è codificato “in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti,
l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, l'ubicazione dei danni e la loro entità integrano altrettanti giudizi di merito che spettano solo al Giudice investito del giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del danneggiante e/o della sua Compagnia di assicurazione o nei confronti della propria Compagnia di assicurazione nell'azione diretta di cui all'art. 149 del D.L.vo n. 205/05 e devono essere provati in giudizio;
-la fase stragiudiziale intercorsa tra il danneggiato e la propria assicurazione non può entrare nel giudizio di merito come prova del fatto dedotto in giudizio ma, solo sotto il limitato profilo della proponibilità/improponibilità della domanda. Al di la della circostanza che l'an debeatur è strumentale e propedeutico al quantum debeatur si osserva che anche questo non è stato provato. E'infatti consolidato in giurisprudenza, che in caso di sinistro stradale, la fattura del carrozziere o il preventivo prodotto in giudizio non è sufficiente a dimostrare il danno cagionato al veicolo incidentato, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla e se non è accompagnata da una quietanza. Inoltre, la mera dizione di “quietanza” apposta sulla fattura non dimostra che il pagamento sia stato effettuato;
a tal fine, occorre allegare la prova dell'effettiva dazione del dovuto. Così ha statuito la Suprema Corte con l'ordinanza 27 settembre 2017 – 12 febbraio 2018, n.
3293. Le spese seguono la soccombenza.”.
4. L'appello è fondato e va pertanto accolto nei limiti di quanto segue.
4.1 In primo luogo, si osserva che la domanda è stata respinta dal Giudice di pace per la mancata prova della titolarità passiva del diritto per come prospettato (merito) e non per l'insussistenza della legittimazione a contraddire, sulla domanda (condizione dell'azione).
In proposito, va ricordato che la legittimazione ad agire (come quella a contraddire) deve essere valutata sulla base della domanda, ovvero sulla base della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e il convenuto titolare della situazione passiva. Laddove nell'atto introduttivo non sia indicato, almeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
La sussistenza della legittimazione attiva e passiva non esclude che, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo, comportando invece il rigetto nel merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. un., 2951/2016; conf. Cass. civ., 14652/2016,
15037/2016).
Tanto premesso, si evidenzia che la prova della titolarità passiva, in capo all'appellato , è stata fornita attraverso copia del contratto di Controparte_2 locazione da cui risulta che quale proprietario del motociclo Persona_1
Honda SH 150, tg. KCH5UT4 (come da libretto di circolazione e sottoscrivente il contratto assicurativo in atti) concedeva il suddetto motociclo in locazione a
, a far data dal 23.05.2016. Controparte_2
Non assume rilievo la contestazione della documentazione in discorso perché prodotta in copia, operata dall' risultando comunque inefficace CP_1 perché generica, dovendo essere formulata mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. civ., sentenza n. 16557 del 20-6-2019; Cass. civ., sentenza n. 40750 del 20-12-
2021).
Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, in assenza di prova contraria fornita da controparte, nonché in difetto di disconoscimento espresso e specifico della documentazione prodotta in copia, deve ritenersi che
[...]
fosse locatario del motociclo Honda SH 150, recante targa polacca CP_2
KCH5UT4, al momento del sinistro e, per l'effetto, titolare passivo del diritto al risarcimento azionato dall'appellante.
3.2 Tanto premesso, dal materiale istruttorio emerge la prova, con sufficiente certezza, del sinistro e dell'attribuzione della sua responsabilità al veicolo condotto e locato dall'appellato . Controparte_2
Invero, dalle dichiarazioni testimoniali rese da i cui ricordi Testimone_1 sono apparsi sufficientemente precisi e circostanziati e le dichiarazioni coincidenti, può ritenersi confermata la dinamica del sinistro dedotta dall'attore; lo stesso dichiarava di aver assistito ad un sinistro verificatosi verso la fine di agosto 2017, nel primo pomeriggio, in Castellammare di Stabia, sulla strada che costeggia la villa comunale nei pressi della banca Org_1
; in particolare, ha riferito di aver visto un motociclo Sh 300 di colore
[...] grigio (condotto da un uomo) che lo precedeva venire urtato, al lato sinistro, dalla parte anteriore di un motociclo di colore verde chiaro (condotto da un uomo) che proveniva da una stradina laterale posta sulla sinistra senza arrestarsi al segnale di stop posto all'incrocio; specificava che il motociclo Sh 300 per effetto dell'urto ricevuto rovinava al suolo in uno al conducente sul lato destro.
Conferma di tali circostanze – riferite in maniera congrua e sufficientemente dettagliata dal testimone - è emersa dal modulo c.a.i. sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, dalla lettera di costituzione in mora in atti e dalla documentazione fotografica prodotta e riconosciuta dal testimone in udienza.
In proposito appare utile rammentare che, ai sensi dell'art. 140 comma 1
c.d.s., “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” e che, ai sensi dell'art. 145 c.d.s., “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti” (comma 1) e che “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” (comma 2) e che “I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale” (comma 4) e, inoltre, che “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale (comma 5).
Ne discende che è configurabile, nella specie, in assenza di prove di segno contrario, la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo Honda SH
150, tg. KCH5UT4 nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni, mentre non emerge alcun elemento tale da integrare una condotta colposa concorrente del conducente del motociclo Honda Sh 300 tg. EJ17428.
4. Tanto premesso sull'an, in ordine al quantum debeatur, dall'analisi del reso istruttorio emerge che, sebbene il teste abbia descritto solo Testimone_1
genericamente i danni, ha, tuttavia, riconosciuto nel materiale fotografico in atti il veicolo incidentato e i danni dallo stesso riportati.
Ora, pur nella consapevolezza che il preventivo di riparazione non seguito da una fattura è un documento privo di valenza probatoria in quanto atto di parte formatosi senza contraddittorio, tuttavia, se per un verso esso può fungere, in ogni caso, da argomento di prova utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione, per altro verso, può assurgere ad elemento probante tutte le volte in cui vi siano ulteriori elementi di prova di cui lo stesso costituisca il riscontro, nonché qualora trovi conferma nella deposizione del compilatore
(Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631).
Tali essendo i principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, dal riscontro complessivo del preventivo in atti, dalla documentazione fotografica nonché della perizia effettuata dal fiduciario incaricato dall tenuto conto CP_1
esclusivamente delle voci di spesa indicate e relative ai danni riscontrabili, si ritiene che il danno sia pari ad euro 2.640,01, rivalutato all'attualità in euro
3.115,21.
Nulla va, invece, liquidato a titolo di i.v.a., posto che non vi è prova in atti dell'avvenuto esborso delle somme oggi richieste a tal titolo.
Invero, sebbene i giudici di legittimità abbiano stabilito che “poichè il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (Cass. n. 1688/2010) è pur vero che non vi è prova in atti dell'avvenuto esborso delle somme oggi richieste a titolo di i.v.a., non avendo l'appellante prodotto in atti una fattura, ma esclusivamente un preventivo di spesa, né tantomeno essendo provato che l'autovettura sia stata riparata, e che, pertanto, non vi sia, sotto questo aspetto, un danno risarcibile
(si cfr. Cass. ordinanza n. 9348/19).
Alcuna somma deve, inoltre, essere riconosciuta a titolo di danno da sosta tecnica, non avendo l'appellante provato la sussistenza di questo.
Invero, si soggiunge che secondo la tesi giurisprudenziale condivisa dal
Tribunale, invero, “Il danno da "fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”
(Cass. civ., sent., 20620/2015; sentenza n. 9651/2016; Cass. civ., ord.,
13718/2017) e che, pertanto, il danno da fermo tecnico non è risarcibile neanche in via equitativa ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (ordinanza n. 15089 del 17/07/2015).
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro
(devalutate in base agli indici e via via rivalutate anno per anno.
Sulla somma complessiva liquidata, invece, gli interessi decorreranno in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, l'appellato va condannato al CP_1 pagamento in favore di , della complessiva somma di euro Parte_1
3.115,21, oltre interessi nella misura suindicata.
5. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico dell'appellato con applicazione dei valori medi dello scaglione da CP_1 euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n.
147 del 13/08/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022).
E' opportuno evidenziare che, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (in termini giurisprudenza consolidata;
da ultimo,
Cass. 13.11.2020 n. 25788).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t. e di , così provvede: Controparte_2
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 730/2020 del
Giudice di Pace di Torre Annunziata:
b) dichiara la responsabilità del conducente il motociclo locato da
[...]
nella causazione dell'evento per cui è causa;
CP_2
c) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1
favore di , della somma di euro 3.115,21, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni subiti, oltre interessi calcolati come in motivazione;
e) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1
favore di , delle spese di lite del primo grado che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.390,00, di cui euro 125,00 per esborsi ed euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione all'avv.to Teresa Schisano;
f) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1 favore di , delle spese di lite di secondo grado che liquida in Parte_1
complessivi euro 1.278,00, di cui euro 0,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Rita Parmentola.
Torre Annunziata, 16 maggio 2024
IL GIUDICE
dr.ssa Mariacristina Carpinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5918/2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 730/2020 del Giudice di Pace di Torre Annunziata vertente in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura allegata all'atto Parte_1 di citazione in appello, dall'avv.to Rita Parmentola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia, alla via de Gasperi n. 96
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Saverio
Formichella, Elisabetta Pelliccia e Francesco Rocco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 45
APPELLATA
NONCHE'
, domiciliato ex lege presso l' in Milano, al Corso Controparte_2 CP_1
Sempione n. 39
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata l' e , CP_3 Controparte_2 onde sentir “dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del motociclo Honda SH 150 recante targa polacca KCH5UT4 nella produzione del sinistro per cui è causa e condannare la al risarcimento dei danni subiti dal CP_3 motociclo modello Honda Sh 300 tg. EJ17428 e quantificati in euro 4.063,69 o in quella diversa misura che si quantificherà in corso di causa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” a titolo di risarcimento danni subiti al veicolo Honda Sh 300 tg. EJ17428, a seguito del sinistro verificatosi in data
21.08.2017 alle ore 14.30 circa, in Castellammare di Stabia (Na).
A fondamento della domanda, l'attore deduceva che: il motociclo Honda Sh
300 tg. EJ17428, di proprietà dell'attore, transitava in Corso Giuseppe Garibaldi con direzione Vico Equense, tenendo una moderata velocità di marcia, allorquando veniva colliso al terzo anteriore laterale sinistro dal motociclo
Honda SH 150, recante targa polacca KCH5UT4, assicurato con il cui CP_4
conducente, provenendo da Corso Alcide Gasperi, nell'immettersi in corso
Giuseppe Garibaldi, all'intersezione non rispettava il segnale di Stop. A seguito dell'urto il motociclo in proprietà dell'attore veniva sospinto al suolo sul lato destro e per l'effetto riportava danni da urto diretto al terzo anteriore laterale sinistro e da urto indiretto al terzo laterale destro per il cui ripristino veniva preventivata la somma di euro 4.063,69.
Instauratosi il contraddittorio, mentre era rimasto Controparte_2 contumace, l' costituitosi in giudizio, contestava, in rito e nel merito, la CP_1 domanda;
espletata l'istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste indicato dall'attore, precisate le conclusioni, la causa era stata decisa con la sentenza impugnata, con cui il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo – nella parte motiva – la carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva, sulla scorta delle fotocopie impugnate e disconosciute e, inoltre, non provata la domanda sia nell'an che nel quantum debeatur.
Tanto premesso, proponeva appello avverso tale sentenza NE
, chiedendo, in riforma della medesima, l'accoglimento della Parte_1 domanda proposta in primo grado con vittoria di spese, con attribuzione al difensore antistatario.
Radicatasi la lite, mentre l'appellato pur ritualmente citato, Controparte_2 non si costituiva in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia,
l'appellato si costituiva chiedendo: rigettare l'appello, in quanto CP_1 inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, confermare la pronuncia di rigetto resa dal Giudice di Pace, sia pure con diversa motivazione;
in via gradata, in caso di accoglimento dell'avversa domanda nel presente grado, contenere la pronuncia di condanna in ragione della non superata presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c., nonché entro il limite dei danni la cui sussistenza ed il cui ammontare siano da ritenere positivamente provati;
in ogni caso, condannare la parte appellante alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA.
2. Tanto premesso in fatto, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
2.1 Inoltre, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.2 L'appello è, altresì, ammissibile anche ai sensi e per gli effetti degli art. 342 e 348bis c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
3. L'appellante ha lamentato l'erronea declaratoria del difetto di legittimazione passiva, nonché l'erronea declaratoria di infondatezza della domanda sia nell'an, che nel quantum debeatur, nella parte in cui il Giudice di
Pace ha ritenuto carente (di prova) la legittimazione passiva “non potendo a tanto sopperire le fotocopie esibite e prontamente impugnate e disconosciuta.
La domanda è poi sfornita di prova per quanto concerne l'an debeatur. Manca infatti un adeguato conforto probatorio anche ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. Il teste, l'unico teste escusso, invero, è stato alquanto lacunoso, impreciso e contraddittorio nel descrivere i fatti nella loro reale dinamica. Al contrario è codificato “in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti,
l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, l'ubicazione dei danni e la loro entità integrano altrettanti giudizi di merito che spettano solo al Giudice investito del giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del danneggiante e/o della sua Compagnia di assicurazione o nei confronti della propria Compagnia di assicurazione nell'azione diretta di cui all'art. 149 del D.L.vo n. 205/05 e devono essere provati in giudizio;
-la fase stragiudiziale intercorsa tra il danneggiato e la propria assicurazione non può entrare nel giudizio di merito come prova del fatto dedotto in giudizio ma, solo sotto il limitato profilo della proponibilità/improponibilità della domanda. Al di la della circostanza che l'an debeatur è strumentale e propedeutico al quantum debeatur si osserva che anche questo non è stato provato. E'infatti consolidato in giurisprudenza, che in caso di sinistro stradale, la fattura del carrozziere o il preventivo prodotto in giudizio non è sufficiente a dimostrare il danno cagionato al veicolo incidentato, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla e se non è accompagnata da una quietanza. Inoltre, la mera dizione di “quietanza” apposta sulla fattura non dimostra che il pagamento sia stato effettuato;
a tal fine, occorre allegare la prova dell'effettiva dazione del dovuto. Così ha statuito la Suprema Corte con l'ordinanza 27 settembre 2017 – 12 febbraio 2018, n.
3293. Le spese seguono la soccombenza.”.
4. L'appello è fondato e va pertanto accolto nei limiti di quanto segue.
4.1 In primo luogo, si osserva che la domanda è stata respinta dal Giudice di pace per la mancata prova della titolarità passiva del diritto per come prospettato (merito) e non per l'insussistenza della legittimazione a contraddire, sulla domanda (condizione dell'azione).
In proposito, va ricordato che la legittimazione ad agire (come quella a contraddire) deve essere valutata sulla base della domanda, ovvero sulla base della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e il convenuto titolare della situazione passiva. Laddove nell'atto introduttivo non sia indicato, almeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
La sussistenza della legittimazione attiva e passiva non esclude che, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo, comportando invece il rigetto nel merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. un., 2951/2016; conf. Cass. civ., 14652/2016,
15037/2016).
Tanto premesso, si evidenzia che la prova della titolarità passiva, in capo all'appellato , è stata fornita attraverso copia del contratto di Controparte_2 locazione da cui risulta che quale proprietario del motociclo Persona_1
Honda SH 150, tg. KCH5UT4 (come da libretto di circolazione e sottoscrivente il contratto assicurativo in atti) concedeva il suddetto motociclo in locazione a
, a far data dal 23.05.2016. Controparte_2
Non assume rilievo la contestazione della documentazione in discorso perché prodotta in copia, operata dall' risultando comunque inefficace CP_1 perché generica, dovendo essere formulata mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. civ., sentenza n. 16557 del 20-6-2019; Cass. civ., sentenza n. 40750 del 20-12-
2021).
Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, in assenza di prova contraria fornita da controparte, nonché in difetto di disconoscimento espresso e specifico della documentazione prodotta in copia, deve ritenersi che
[...]
fosse locatario del motociclo Honda SH 150, recante targa polacca CP_2
KCH5UT4, al momento del sinistro e, per l'effetto, titolare passivo del diritto al risarcimento azionato dall'appellante.
3.2 Tanto premesso, dal materiale istruttorio emerge la prova, con sufficiente certezza, del sinistro e dell'attribuzione della sua responsabilità al veicolo condotto e locato dall'appellato . Controparte_2
Invero, dalle dichiarazioni testimoniali rese da i cui ricordi Testimone_1 sono apparsi sufficientemente precisi e circostanziati e le dichiarazioni coincidenti, può ritenersi confermata la dinamica del sinistro dedotta dall'attore; lo stesso dichiarava di aver assistito ad un sinistro verificatosi verso la fine di agosto 2017, nel primo pomeriggio, in Castellammare di Stabia, sulla strada che costeggia la villa comunale nei pressi della banca Org_1
; in particolare, ha riferito di aver visto un motociclo Sh 300 di colore
[...] grigio (condotto da un uomo) che lo precedeva venire urtato, al lato sinistro, dalla parte anteriore di un motociclo di colore verde chiaro (condotto da un uomo) che proveniva da una stradina laterale posta sulla sinistra senza arrestarsi al segnale di stop posto all'incrocio; specificava che il motociclo Sh 300 per effetto dell'urto ricevuto rovinava al suolo in uno al conducente sul lato destro.
Conferma di tali circostanze – riferite in maniera congrua e sufficientemente dettagliata dal testimone - è emersa dal modulo c.a.i. sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, dalla lettera di costituzione in mora in atti e dalla documentazione fotografica prodotta e riconosciuta dal testimone in udienza.
In proposito appare utile rammentare che, ai sensi dell'art. 140 comma 1
c.d.s., “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” e che, ai sensi dell'art. 145 c.d.s., “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti” (comma 1) e che “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” (comma 2) e che “I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale” (comma 4) e, inoltre, che “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale (comma 5).
Ne discende che è configurabile, nella specie, in assenza di prove di segno contrario, la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo Honda SH
150, tg. KCH5UT4 nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni, mentre non emerge alcun elemento tale da integrare una condotta colposa concorrente del conducente del motociclo Honda Sh 300 tg. EJ17428.
4. Tanto premesso sull'an, in ordine al quantum debeatur, dall'analisi del reso istruttorio emerge che, sebbene il teste abbia descritto solo Testimone_1
genericamente i danni, ha, tuttavia, riconosciuto nel materiale fotografico in atti il veicolo incidentato e i danni dallo stesso riportati.
Ora, pur nella consapevolezza che il preventivo di riparazione non seguito da una fattura è un documento privo di valenza probatoria in quanto atto di parte formatosi senza contraddittorio, tuttavia, se per un verso esso può fungere, in ogni caso, da argomento di prova utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione, per altro verso, può assurgere ad elemento probante tutte le volte in cui vi siano ulteriori elementi di prova di cui lo stesso costituisca il riscontro, nonché qualora trovi conferma nella deposizione del compilatore
(Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631).
Tali essendo i principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, dal riscontro complessivo del preventivo in atti, dalla documentazione fotografica nonché della perizia effettuata dal fiduciario incaricato dall tenuto conto CP_1
esclusivamente delle voci di spesa indicate e relative ai danni riscontrabili, si ritiene che il danno sia pari ad euro 2.640,01, rivalutato all'attualità in euro
3.115,21.
Nulla va, invece, liquidato a titolo di i.v.a., posto che non vi è prova in atti dell'avvenuto esborso delle somme oggi richieste a tal titolo.
Invero, sebbene i giudici di legittimità abbiano stabilito che “poichè il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (Cass. n. 1688/2010) è pur vero che non vi è prova in atti dell'avvenuto esborso delle somme oggi richieste a titolo di i.v.a., non avendo l'appellante prodotto in atti una fattura, ma esclusivamente un preventivo di spesa, né tantomeno essendo provato che l'autovettura sia stata riparata, e che, pertanto, non vi sia, sotto questo aspetto, un danno risarcibile
(si cfr. Cass. ordinanza n. 9348/19).
Alcuna somma deve, inoltre, essere riconosciuta a titolo di danno da sosta tecnica, non avendo l'appellante provato la sussistenza di questo.
Invero, si soggiunge che secondo la tesi giurisprudenziale condivisa dal
Tribunale, invero, “Il danno da "fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”
(Cass. civ., sent., 20620/2015; sentenza n. 9651/2016; Cass. civ., ord.,
13718/2017) e che, pertanto, il danno da fermo tecnico non è risarcibile neanche in via equitativa ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (ordinanza n. 15089 del 17/07/2015).
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro
(devalutate in base agli indici e via via rivalutate anno per anno.
Sulla somma complessiva liquidata, invece, gli interessi decorreranno in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, l'appellato va condannato al CP_1 pagamento in favore di , della complessiva somma di euro Parte_1
3.115,21, oltre interessi nella misura suindicata.
5. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico dell'appellato con applicazione dei valori medi dello scaglione da CP_1 euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n.
147 del 13/08/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022).
E' opportuno evidenziare che, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (in termini giurisprudenza consolidata;
da ultimo,
Cass. 13.11.2020 n. 25788).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t. e di , così provvede: Controparte_2
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 730/2020 del
Giudice di Pace di Torre Annunziata:
b) dichiara la responsabilità del conducente il motociclo locato da
[...]
nella causazione dell'evento per cui è causa;
CP_2
c) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1
favore di , della somma di euro 3.115,21, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni subiti, oltre interessi calcolati come in motivazione;
e) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1
favore di , delle spese di lite del primo grado che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.390,00, di cui euro 125,00 per esborsi ed euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione all'avv.to Teresa Schisano;
f) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1 favore di , delle spese di lite di secondo grado che liquida in Parte_1
complessivi euro 1.278,00, di cui euro 0,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Rita Parmentola.
Torre Annunziata, 16 maggio 2024
IL GIUDICE
dr.ssa Mariacristina Carpinelli