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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11667 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 25679/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25679/2022 promossa da:
nato il [...] a [...] ivi residente a[...]., C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli al Largo Alessandro Lala, n.31 presso e C.F._1 nello studio dei suoi procuratori Avv. Francesco Rotolo del Foro di Nola (C.F. C.F._2 e Avv. Mariano Avella del Foro di Nola (C.F. ) dai quali è rappresentato e C.F._3 difeso e che dichiara ai sensi degli artt. 125, co. 1 cpc e 16 co. 1 bis, del D. Lgs. n. 546/1992 di voler ricevere comunicazioni e notificazione dei successivi atti ed avvisi all'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
ATTORE
CONTRO
(nuova denominazione di , con sede in Milano, Via Controparte_1 CP_2 Scarsellini 14, C.F. e P. IVA , ET soggetta a direzione e P.IVA_1 P.IVA_2 coordinamento di Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103, Controparte_3 in persona del procuratore, Avv. Ilves Cimbro, rappresentata e difesa, per procura speciale che, ex art. 10 D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, viene unita al presente atto in copia informatica asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale, dagli Avv.ti Massimo Nespoli (C.F.:
indirizzo P.E.C.: e AR CodiceFiscale_4 Email_3 OS (C.F. PEC: del Foro CodiceFiscale_5 Email_4 di Milano, nonché dall'Avv. Monica Lupo (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_6
, presso il cui studio in Napoli, Via dei Mille, 40 – pal. Email_5
è elettivamente domiciliata. CP_4
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita.
CONCLUSIONI: Con scritti conclusionali le parti si riportavano alle richieste contenute negli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinotifica in data 28.6.2023, il SI. ha evocato in giudizio Parte_1 [...] davanti al Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a. Controparte_1 accertato e dichiarato il grave inadempimento della società convenuta in relazione al contratto stipulato pagina 1 di 3 Credit Protection e polizza incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo in data 08.06.2006 n. 5642201, dichiarare la risoluzione del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta alla liquidazione polizza vita n. 5642201; b. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa nell'interesse dell'istante SI ”. A fondamento della pretesa Parte_1 l'attore deduceva di aver stipulato congiuntamente alla madre , in data 08.06.2006, un Parte_2 contratto di mutuo ipotecario n. 055000 -1260307 con l'Istituto di credito Unicredit S.p.A. per l'importo di € 95.760,00, da rimborsare in 240 mesi rate da euro 598,10; che tale contratto prevedeva anche la stipula di una polizza assicurativa “Credit Protection e polizza incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo” con la compagnia assicurativa Tale assicurazione prevedeva, Controparte_5 in caso di morte in costanza della copertura assicurativa ed entro il 75 esimo anno d'età, il pagamento da parte della Assicurazione della prestazione assicurata. L'attore rappresentava che, a seguito della morte della madre per infezione da Covid Sars 19, la compagnia assicurativa aveva rifiutato la liquidazione del premio come previsto dagli accordi contrattuali, riducendolo per sottaciute malattie pregresse dell'assicurata. Il sig. agiva, dunque, in giudizio ritenendo tale rifiuto ingiustificato. Pt_1
Si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attore ad Controparte_1 ottenere il pagamento in proprio favore della prestazione prevista dalla polizza, essendo la BA unica ed esclusiva beneficiaria, come univocamente previsto dal modulo di adesione alla polizza collettiva (doc. 2), della prestazione assicurativa eventualmente dovuta. Nel merito, la convenuta contestava il fondamento delle domande attoree, sia nell'an, sia nel quantum (non potendo la prestazione assicurativa eccedere il 50% del debito residuo derivante dal contratto di mutuo, alla data del decesso della SI.ra , trattandosi di mutuo cointestato). Inoltre, si rappresentava l'avvenuto pagamento di Pt_2 una somma ridotta in virtù della preesistenza di patologie respiratorie taciute dall'assicurata al momento della stipula. La convenuta concludeva chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi inammissibili e/o improcedibili e comunque respingere le domande attoree, per carenza di legittimazione attiva in capo all'attore; in sede di merito, respingersi le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 24.06.2024 il Giudice, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie e rinviava per precisazione delle conclusioni al 02.10.2025. In tale data il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda va disattesa stante la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore.
La polizza in questione, secondo quanto si legge nella polizza stessa e nelle CGA, ha la funzione di garanzia per il mutuo collegato in caso di sopravvenuto decesso del contraente prima dell'estinzione del debito contratto con la società mutuante.
Beneficiario dell'indennizzo assicurativo è l'Istituto di Credito mutuante (in questo caso CP_6
ed il capitale assicurato liquidabile viene destinato all'estinzione, totale o parziale, del
[...] debito.
E' chiaro, pertanto, che, benché la funzione immediata del contratto sia quello di garantire la banca dal rischio insolvenza, esso rientra nella categoria delle assicurazioni sulla vita in quanto il rischio assicurato è appunto quello del decesso del contraente.
In punto di legittimazione, nella specie, occorre analizzare il contenuto del doc.2 della produzione di parte resistente denominato “modulo di adesione in data 8.6.2006”. Tale modulo, inerente alla copertura assicurativa creditor protection e polizza incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo, individua la quale “contraente” e, come “assicurato”, il soggetto persona fisica al quale il CP_6 Contraente abbia erogato il mutuo. Orbene, nelle condizioni contrattuali è specificato che “il beneficio della prestazione assicurata spetta al contraente che potrà utilizzare l'indennizzo ricevuto dalla società pagina 2 di 3 per ridurre il debito residuo del mutuo…”; pertanto, unico legittimato a chiedere la liquidazione dell'indennizzo alla società assicurativa è la BA contraente, al fine di ridurre o saldare il debito derivante dal mutuo, non anche l'assicurato che aderisce alla creditor protection insurance di cui sono contraenti solo la BA e la ET (sul punto la giurisprudenza di merito è costante). Il diritto alla prestazione assicurativa non è transitato nel patrimonio dello stipulante essendo la prestazione eseguita direttamente dal promittente assicuratore in favore del beneficiario/contraente, e quindi si tratta di un acquisto inter vivos.
Tanto esposto, risulta assorbita la questione relativa all'an e al quantum dell'indennizzo correlata alle rilevate eventuali omesse dichiarazioni in merito al pregresso stato di salute della defunta sig. . Pt_2
Non va poi sottaciuto che la parte attrice ha chiesto contemporaneamente la risoluzione del contratto e il suo adempimento con condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'indennizzo, domande che di per se non sono compatibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e ss modificazioni tenuto conto del valore della controversia, considerato che il contratto statuisce che l'indennizzo “è pari al debito residuo del mutuo al momento del sinistro”, tale valore, dunque, non avrebbe potuto superare la cifra di €34.580,25 (ovvero la somma residua da pagare al momento del decesso della sig. ). Pt_2
P.Q.M
.
Il tribunale di Napoli XII sez Civile nella persona del GU Dott.ssa Alessia Notaro definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda per carenza di legittimazione attiva in capo al sig. a richiedere il Parte_1 pagamento dell'indennizzo assicurativo e la risoluzione del contratto a monte stipulato dalla banca mutuataria con l'assicurazione.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in €3.809,00 per compensi oltre Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25679/2022 promossa da:
nato il [...] a [...] ivi residente a[...]., C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli al Largo Alessandro Lala, n.31 presso e C.F._1 nello studio dei suoi procuratori Avv. Francesco Rotolo del Foro di Nola (C.F. C.F._2 e Avv. Mariano Avella del Foro di Nola (C.F. ) dai quali è rappresentato e C.F._3 difeso e che dichiara ai sensi degli artt. 125, co. 1 cpc e 16 co. 1 bis, del D. Lgs. n. 546/1992 di voler ricevere comunicazioni e notificazione dei successivi atti ed avvisi all'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
ATTORE
CONTRO
(nuova denominazione di , con sede in Milano, Via Controparte_1 CP_2 Scarsellini 14, C.F. e P. IVA , ET soggetta a direzione e P.IVA_1 P.IVA_2 coordinamento di Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103, Controparte_3 in persona del procuratore, Avv. Ilves Cimbro, rappresentata e difesa, per procura speciale che, ex art. 10 D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, viene unita al presente atto in copia informatica asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale, dagli Avv.ti Massimo Nespoli (C.F.:
indirizzo P.E.C.: e AR CodiceFiscale_4 Email_3 OS (C.F. PEC: del Foro CodiceFiscale_5 Email_4 di Milano, nonché dall'Avv. Monica Lupo (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_6
, presso il cui studio in Napoli, Via dei Mille, 40 – pal. Email_5
è elettivamente domiciliata. CP_4
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita.
CONCLUSIONI: Con scritti conclusionali le parti si riportavano alle richieste contenute negli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinotifica in data 28.6.2023, il SI. ha evocato in giudizio Parte_1 [...] davanti al Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a. Controparte_1 accertato e dichiarato il grave inadempimento della società convenuta in relazione al contratto stipulato pagina 1 di 3 Credit Protection e polizza incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo in data 08.06.2006 n. 5642201, dichiarare la risoluzione del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta alla liquidazione polizza vita n. 5642201; b. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa nell'interesse dell'istante SI ”. A fondamento della pretesa Parte_1 l'attore deduceva di aver stipulato congiuntamente alla madre , in data 08.06.2006, un Parte_2 contratto di mutuo ipotecario n. 055000 -1260307 con l'Istituto di credito Unicredit S.p.A. per l'importo di € 95.760,00, da rimborsare in 240 mesi rate da euro 598,10; che tale contratto prevedeva anche la stipula di una polizza assicurativa “Credit Protection e polizza incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo” con la compagnia assicurativa Tale assicurazione prevedeva, Controparte_5 in caso di morte in costanza della copertura assicurativa ed entro il 75 esimo anno d'età, il pagamento da parte della Assicurazione della prestazione assicurata. L'attore rappresentava che, a seguito della morte della madre per infezione da Covid Sars 19, la compagnia assicurativa aveva rifiutato la liquidazione del premio come previsto dagli accordi contrattuali, riducendolo per sottaciute malattie pregresse dell'assicurata. Il sig. agiva, dunque, in giudizio ritenendo tale rifiuto ingiustificato. Pt_1
Si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attore ad Controparte_1 ottenere il pagamento in proprio favore della prestazione prevista dalla polizza, essendo la BA unica ed esclusiva beneficiaria, come univocamente previsto dal modulo di adesione alla polizza collettiva (doc. 2), della prestazione assicurativa eventualmente dovuta. Nel merito, la convenuta contestava il fondamento delle domande attoree, sia nell'an, sia nel quantum (non potendo la prestazione assicurativa eccedere il 50% del debito residuo derivante dal contratto di mutuo, alla data del decesso della SI.ra , trattandosi di mutuo cointestato). Inoltre, si rappresentava l'avvenuto pagamento di Pt_2 una somma ridotta in virtù della preesistenza di patologie respiratorie taciute dall'assicurata al momento della stipula. La convenuta concludeva chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi inammissibili e/o improcedibili e comunque respingere le domande attoree, per carenza di legittimazione attiva in capo all'attore; in sede di merito, respingersi le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 24.06.2024 il Giudice, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie e rinviava per precisazione delle conclusioni al 02.10.2025. In tale data il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda va disattesa stante la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore.
La polizza in questione, secondo quanto si legge nella polizza stessa e nelle CGA, ha la funzione di garanzia per il mutuo collegato in caso di sopravvenuto decesso del contraente prima dell'estinzione del debito contratto con la società mutuante.
Beneficiario dell'indennizzo assicurativo è l'Istituto di Credito mutuante (in questo caso CP_6
ed il capitale assicurato liquidabile viene destinato all'estinzione, totale o parziale, del
[...] debito.
E' chiaro, pertanto, che, benché la funzione immediata del contratto sia quello di garantire la banca dal rischio insolvenza, esso rientra nella categoria delle assicurazioni sulla vita in quanto il rischio assicurato è appunto quello del decesso del contraente.
In punto di legittimazione, nella specie, occorre analizzare il contenuto del doc.2 della produzione di parte resistente denominato “modulo di adesione in data 8.6.2006”. Tale modulo, inerente alla copertura assicurativa creditor protection e polizza incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo, individua la quale “contraente” e, come “assicurato”, il soggetto persona fisica al quale il CP_6 Contraente abbia erogato il mutuo. Orbene, nelle condizioni contrattuali è specificato che “il beneficio della prestazione assicurata spetta al contraente che potrà utilizzare l'indennizzo ricevuto dalla società pagina 2 di 3 per ridurre il debito residuo del mutuo…”; pertanto, unico legittimato a chiedere la liquidazione dell'indennizzo alla società assicurativa è la BA contraente, al fine di ridurre o saldare il debito derivante dal mutuo, non anche l'assicurato che aderisce alla creditor protection insurance di cui sono contraenti solo la BA e la ET (sul punto la giurisprudenza di merito è costante). Il diritto alla prestazione assicurativa non è transitato nel patrimonio dello stipulante essendo la prestazione eseguita direttamente dal promittente assicuratore in favore del beneficiario/contraente, e quindi si tratta di un acquisto inter vivos.
Tanto esposto, risulta assorbita la questione relativa all'an e al quantum dell'indennizzo correlata alle rilevate eventuali omesse dichiarazioni in merito al pregresso stato di salute della defunta sig. . Pt_2
Non va poi sottaciuto che la parte attrice ha chiesto contemporaneamente la risoluzione del contratto e il suo adempimento con condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'indennizzo, domande che di per se non sono compatibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e ss modificazioni tenuto conto del valore della controversia, considerato che il contratto statuisce che l'indennizzo “è pari al debito residuo del mutuo al momento del sinistro”, tale valore, dunque, non avrebbe potuto superare la cifra di €34.580,25 (ovvero la somma residua da pagare al momento del decesso della sig. ). Pt_2
P.Q.M
.
Il tribunale di Napoli XII sez Civile nella persona del GU Dott.ssa Alessia Notaro definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda per carenza di legittimazione attiva in capo al sig. a richiedere il Parte_1 pagamento dell'indennizzo assicurativo e la risoluzione del contratto a monte stipulato dalla banca mutuataria con l'assicurazione.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in €3.809,00 per compensi oltre Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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