Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11667
TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un attore contro una società assicurativa. L'attore, figlio della contraente di un mutuo ipotecario, chiedeva la risoluzione del contratto di assicurazione "Credit Protection e polizza incendio a capitale decrescente" stipulato in garanzia del mutuo, e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo. A fondamento della sua pretesa, l'attore lamentava il rifiuto della compagnia assicurativa di liquidare il premio a seguito del decesso della madre, adducendo come motivazione la riduzione dell'importo per pregresse malattie taciute dall'assicurata. La società convenuta si costituiva eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'attore, sostenendo che l'unico beneficiario della prestazione assicurativa fosse la banca mutuante, come previsto dal modulo di adesione. Nel merito, contestava il fondamento delle domande attoree, sia in ordine all'an che al quantum dell'indennizzo, evidenziando che la prestazione non poteva eccedere il 50% del debito residuo in quanto il mutuo era cointestato, e ribadiva l'avvenuto pagamento di una somma ridotta a causa delle patologie respiratorie preesistenti e non dichiarate.

Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda attorea, dichiarando la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore. Il Giudice ha chiarito che la polizza in questione, pur rientrando nella categoria delle assicurazioni sulla vita per il rischio assicurato (decesso del contraente), ha una funzione di garanzia per la banca mutuante. Analizzando il modulo di adesione, è emerso che la banca è individuata come "contraente" e beneficiaria della prestazione assicurativa, il cui indennizzo è destinato all'estinzione, totale o parziale, del debito residuo del mutuo. Pertanto, l'unico legittimato a richiedere la liquidazione dell'indennizzo alla società assicurativa è la banca, e non l'assicurato. Di conseguenza, il diritto alla prestazione assicurativa non è transitato nel patrimonio dell'attore. Il Tribunale ha altresì rilevato l'incompatibilità tra la richiesta di risoluzione del contratto e quella di adempimento con condanna al pagamento dell'indennizzo. Infine, la questione relativa all'an e al quantum dell'indennizzo, correlata alle presunte omesse dichiarazioni sullo stato di salute della defunta, è stata dichiarata assorbita. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attore soccombente e liquidate in €3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11667
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 11667
    Data del deposito : 11 dicembre 2025

    Testo completo