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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4191/2024 promossa da
NO AR (C.F. ) nato a [...] il [...]; C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MEGGIOLARO CINZIA del Foro di Vicenza
ATTORE contro
ER AC (C.F. nata a [...] il [...]; C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. AMALTEI ZOTTI DONATELLA e dall'Avv. BARGELLONI
FRANCESCA del Foro di Vicenza
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto a: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 20/02/2025, così chiedendo:
pagina 1 di 3 “stabilirsi la riduzione ad euro 150,00 mensili dell'obbligo del signor IN al contributo al mantenimento della figlia con spese straordinarie per la figlia a totale carico della madre e ciò fino all'autosufficienza economica della figlia. In ogni caso, spese legali compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso in data 21.3.2025 per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/10/2024, MA IN esponeva: che, con sentenza n. 1321/04 del
10/08/2004, l'intestato Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra l'attore e ER CI e dichiarava il primo obbligato a contribuire al mantenimento della figlia
CA IN, classe 1997, allora minorenne e prevalentemente collocata presso la madre, con il versamento dell'importo mensile di euro 387,34 annualmente rivalutabile ISTAT;
che le condizioni economiche dell'attore erano mutate, essendo lo stesso andato in pensione a luglio dello scorso anno con conseguente importante diminuzione del suo reddito, mentre la figlia, oramai ventisettenne, sarebbe stata nelle condizioni di provvedere a se stessa. MA IN chiedeva, pertanto, in via temporanea ed urgente, che venisse disposto, quanto prima e comunque sin dall'udienza della comparizione delle parti e con effetto a far data dalla domanda, la revoca ovvero, in subordine, la riduzione dell'obbligo alla contribuzione del mantenimento della figlia. In via principale, chiedeva che venissero modificate, a far data dalla domanda, le previsioni della sentenza di divorzio n. 1321/2004 del Tribunale di Vicenza, revocando l'obbligo del signor IN di contribuire al mantenimento della figlia, ovvero, in estremo subordine, sussistendone i presupposti all'esito dell'istruttoria, che venisse ridotto tale obbligo alla misura ritenuta di giustizia e comunque ad un importo non superiore ad euro 150,00 mensili.
Costituitasi in giudizio, ER CI dava atto di aver raggiunto un accordo conciliativo con parte attrice.
Pertanto, alla prima udienza del 20.2.2025 dinnanzi al Giudice delegato le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere la richiesta avanzata dalle parti, tenuto conto che il contributo al mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie appaiono eque e congrue alle disponibilità patrimoniali delle parti ed alle esigenze della figlia maggiorenne non autosufficiente CA.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1321/04 del 18/08/20024 vengano modificate nei termini seguenti:
- riduzione ad euro 150,00 mensili dell'obbligo del signor IN al contributo al mantenimento della figlia CA IN con spese straordinarie per la figlia a totale carico della madre e ciò fino all'autosufficienza economica della figlia;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio dell'8.4.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Grassi dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4191/2024 promossa da
NO AR (C.F. ) nato a [...] il [...]; C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MEGGIOLARO CINZIA del Foro di Vicenza
ATTORE contro
ER AC (C.F. nata a [...] il [...]; C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. AMALTEI ZOTTI DONATELLA e dall'Avv. BARGELLONI
FRANCESCA del Foro di Vicenza
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto a: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 20/02/2025, così chiedendo:
pagina 1 di 3 “stabilirsi la riduzione ad euro 150,00 mensili dell'obbligo del signor IN al contributo al mantenimento della figlia con spese straordinarie per la figlia a totale carico della madre e ciò fino all'autosufficienza economica della figlia. In ogni caso, spese legali compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso in data 21.3.2025 per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/10/2024, MA IN esponeva: che, con sentenza n. 1321/04 del
10/08/2004, l'intestato Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra l'attore e ER CI e dichiarava il primo obbligato a contribuire al mantenimento della figlia
CA IN, classe 1997, allora minorenne e prevalentemente collocata presso la madre, con il versamento dell'importo mensile di euro 387,34 annualmente rivalutabile ISTAT;
che le condizioni economiche dell'attore erano mutate, essendo lo stesso andato in pensione a luglio dello scorso anno con conseguente importante diminuzione del suo reddito, mentre la figlia, oramai ventisettenne, sarebbe stata nelle condizioni di provvedere a se stessa. MA IN chiedeva, pertanto, in via temporanea ed urgente, che venisse disposto, quanto prima e comunque sin dall'udienza della comparizione delle parti e con effetto a far data dalla domanda, la revoca ovvero, in subordine, la riduzione dell'obbligo alla contribuzione del mantenimento della figlia. In via principale, chiedeva che venissero modificate, a far data dalla domanda, le previsioni della sentenza di divorzio n. 1321/2004 del Tribunale di Vicenza, revocando l'obbligo del signor IN di contribuire al mantenimento della figlia, ovvero, in estremo subordine, sussistendone i presupposti all'esito dell'istruttoria, che venisse ridotto tale obbligo alla misura ritenuta di giustizia e comunque ad un importo non superiore ad euro 150,00 mensili.
Costituitasi in giudizio, ER CI dava atto di aver raggiunto un accordo conciliativo con parte attrice.
Pertanto, alla prima udienza del 20.2.2025 dinnanzi al Giudice delegato le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere la richiesta avanzata dalle parti, tenuto conto che il contributo al mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie appaiono eque e congrue alle disponibilità patrimoniali delle parti ed alle esigenze della figlia maggiorenne non autosufficiente CA.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1321/04 del 18/08/20024 vengano modificate nei termini seguenti:
- riduzione ad euro 150,00 mensili dell'obbligo del signor IN al contributo al mantenimento della figlia CA IN con spese straordinarie per la figlia a totale carico della madre e ciò fino all'autosufficienza economica della figlia;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio dell'8.4.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Grassi dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3