Ordinanza collegiale 15 marzo 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/10/2023, n. 14499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14499 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 14499/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04493/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4493 del 2011, proposto da PA Onori, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Bitondo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Sacconi, 4b;
contro
Comune di Palombara Sabina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento tacito di diniego ex art. 36 comma 3 TU edilizio sull’istanza di accertamento di conformità del 10 gennaio 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.1. Con concessione edilizia n. 4279 del 27.10.1994, il Comune di Palombara Sabina autorizzava la realizzazione del progetto presentato dal ricorrente Onori PA, per la realizzazione, al di sotto del naturale piano di campagna del terreno di sua proprietà, ubicato in località “Fonte vecchia” alla via dei Cinque Sassi snc (distinto in catasto al foglio n. 57, p.lla n. 10/p), di n. 4 box auto, ai sensi dell’art. 9 L. n. 122/1989.
1.2. Con ordinanza n. 22 dell’11.05.1996 – secondo l’allegazione di parte ricorrente – il medesimo Comune annullava, quando i lavori di edificazione erano stati ormai completati, la suddetta concessione edilizia, per l’asserita difformità rispetto alla normativa tecnica.
Tale ordinanza veniva impugnata dal ricorrente dinanzi al T.A.R. del Lazio.
1.3. Nelle more del giudizio, il ricorrente, con istanza in data 10.01.2011 (prot. n. 242), chiedeva al Comune l’accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, dell’intervento edilizio realizzato sul terreno di sua proprietà.
Decorso il termine di 60 giorni, l’amministrazione non forniva alcun riscontro.
2. Con ricorso notificato all’amministrazione resistente in data 11.05.2011 e depositato in data 25.05.2011, il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento tacito impugnato, e, in subordine, la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità, col conseguente accertamento dell’obbligo di pronunciarsi sulla stessa con provvedimento espresso.
A sostegno di tali domande, proponeva i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 cit., in relazione all’art. 9 L. n. 122/1989.
Sosteneva in particolare il ricorrente che il provvedimento tacito di rigetto doveva considerarsi illegittimo, essendo l’istanza di accertamento di conformità meritevole di accoglimento per la sussistenza dei requisiti di legge.
Precisava che i locali in questione erano stati realizzati su un terreno pertinenziale ad una palazzina destinata a civile abitazione e che gli stessi insistevano al di sotto del naturale piano di campagna del terreno, essendo quindi interrati, in modo tale che il muro sul quale insistono le serrande aveva sostituito il preesistente muro di contenimento, senza modificare il normale andamento del suolo e senza comportare alterazioni visibili del territorio.
Allegava altresì che tali locali erano vincolati al servizio del limitrofo fabbricato avente destinazione abitativa e che l’area non era assoggettata a vincolo paesaggistico.
2.2. In via subordinata, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 cit., in relazione agli artt. 2, 3 e 10 bis L. n. 241/1990.
Sosteneva, in sostanza, che il Comune avrebbe dovuto comunque concludere il procedimento in modo espresso e motivato, sicché il silenzio serbato sull’istanza di accertamento di conformità doveva considerarsi illegittimo.
3. Il Comune di Palombara Sabina, pur ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio.
3.1 Alla pubblica udienza del 26 settembre 2023, udito il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 36, co. 1, D.P.R. n. 380/2001, «In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (…), il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda».
Inoltre, a norma dell’art. 9 L. 122/1989, «1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente».
La normativa riportata richiede, in sostanza, che ricorrano tre requisiti affinché possa essere rilasciato il permesso in sanatoria:
a) l’assenza del titolo abilitativo o la difformità da esso;
b) la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso;
c) la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.
Nel caso di specie sussistono i suddetti tre requisiti.
Sussiste l’assenza del titolo abilitativo, in quanto la concessione n. 4279 del 27.10.1994 era stata successivamente annullata dal Comune in autotutela.
E sussiste la c.d. doppia conformità, sia al momento della realizzazione dell’intervento edilizio (in data compresa tra il 27.10.1994 e l’11.05.1996) sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria (10.01.2011), alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Infatti, l’intervento realizzato rientra tra quelli previsti dal citato art. 9 L. 122/1989, che prevede espressamente la deroga ex lege agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, sicché non è necessario al Collegio giudicante acquisire conoscenza di tali ultimi atti normativi, vigenti presso il Comune intimato.
Si deve pertanto ritenere l’illegittimità, per violazione di legge, del provvedimento tacito di rifiuto, formatosi ai sensi dell’art. 36, co. 3, cit., essendo ampiamente decorso il termine per provvedere di 60 giorni ivi stabilito.
Tale provvedimento di rifiuto deve quindi essere annullato.
5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso esonera il Collegio dall’esame del secondo, proposto in via subordinata.
6. La particolarità della vicenda – caratterizzata dalla sussistenza di un precedente giudizio di impugnazione del provvedimento emesso dal Comune in autotutela, al cui esito il ricorrente non ha accennato – giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione seconda quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento tacito di diniego formatosi sull’istanza di permesso in sanatoria presentata dal ricorrente al Comune di Palombara Sabina in data 10.01.2011;
- compensa integralmente le spese processuali;
- ordina che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023, con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Sciascia | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO