Ordinanza collegiale 24 giugno 2019
Ordinanza cautelare 23 settembre 2019
Ordinanza collegiale 20 luglio 2020
Decreto presidenziale 12 settembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01198/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2019, proposto da
Casavacanze da AN s.n.c. di VI AN e C. (già Casavacanze da AN S.n.c. di CU TO e C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Gommo Rent S.r.l.s., Innovation Office S.r.l.s., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del Decreto del Dirigente Generale della Regione Siciliana n.571/35 del 18.02.2019, notificato alla ricorrente via pec il 04.03.2019, con il quale l’Assessorato regionale delle Attività Produttive ha approvato l’elenco delle operazioni non ammesse contenute nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, con le motivazioni in essa riportate;
- del Decreto del Dirigente Generale n.1443/S del 23.06.2017 con il quale l’Assessorato Regionale delle Attività produttive ha approvato l’avviso relativo all’azione 3.5.1/2 del P.O FESR 2014/2020, nella parte in cui al punto 4.4. stabilisce che nei casi sub 1, 2 e 3, in assenza della dichiarazione dei redditi, dei bilanci depositati o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile;
- di ogni altro atto antecedente e/o successivo, comunque presupposto e/o consequenziale, ivi comprese sia la nota prot. n.14671 del 28.02.2019 con la quale è stata comunicata l’esclusione della ricorrente dalla procedura valutativa sportello regolata dall’avviso relativo all’azione 3.5.1/2 del P.O FESR 2014/2020;
- nonché dei Decreti di approvazione degli elenchi provvisori delle operazioni ammesse e finanziabili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 3.5.2019 all’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia, nonché a Gommorent S.r.l.s. ed Innovation Office S.r.l.s. quali controinteressati, successivamente depositato, Casavacanze Da AN S.n.c. di CU TO e C. ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, esponendo:
- di essere impresa costituita con atto notarile dell’8.9.2017, iscritta alla Camera di Commercio di Messina il 18.9.2017;
- di avere partecipato all’avviso pubblico relativo all’azione 3.5.1/2 del P.O – FESR 2014/2020;
- di aver presentato, il 28.9.2017, domanda per l’avviso Azione 3.5.1/2 del PO FESR 2014/2020 “ Aiuti alle Imprese in fase di avviamento ”, di cui al D.D.G. 23.6.2017;
- che con nota prot.n. 66862 del 20.11.2018 l’Assessorato Regionale Sicilia delle Attività produttive le ha comunicato l’esclusione dall’Azione 3.5.1/2 del P.O – FESR 2014/2020 perché “ non è stata allegata la situazione economica e patrimoniale del periodo, così come previsto dal punto 4.4. lett. B) II dell’Avviso ”;
- di aver presentato osservazioni a mezzo pec, contestando il contenuto della suddetta nota, essendo impresa neocostituita ed avendo unitamente alla domanda prodotto un’attestazione bancaria dalla quale emergeva la capacità finanziaria della stessa e, comunque, inoltrando al contempo la situazione economico – patrimoniale della società, mai riscontrata;
- che malgrado dette deduzioni, l’Assessorato Regionale delle Attività produttive ha trasmesso con pec del 4.3.2019 il D.D.G. n. 571/35 del 18.2.2019, contenente l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento, tra le quali non era inclusa la propria.
2.- Il ricorso si affida a due motivi di doglianza:
i.- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L.241/90 ”: come si evince dalla D.D.G. n. 571/35 del 18.2.2019 l’Amministrazione non avrebbe considerato le osservazioni trasmesse dalla ricorrente, affermando che non le fossero pervenute, così violando l’obbligo di esplicitare i motivi del loro mancato accoglimento, sancito dall’art. 10 bis Legge 241/1990;
ii.- “ illegittima esclusione dall’azione 3.5.1/2 del p.o. fesr 2014/2020 ”: richiamando giurisprudenza di questo stesso Tar, la ricorrente sostiene che non potesse esserle richiesta la produzione della situazione economico – patrimoniale, in quanto impresa neo costituita inattiva che non aveva ancora posto in essere alcuna attività imprenditoriale, anche alla luce dell’allegazione alla domanda dell’attestazione rilasciata da Poste Italiane S.p.A. attestante la capacità finanziaria dei soci a soddisfare le condizioni previste dall’Avviso citato.
3.- L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
4.- All’esito dell’udienza camerale del 18.6.2019 è stata emessa ordinanza collegiale istruttoria, ottemperata dalle parti.
5.- All’esito della successiva udienza camerale del 18.9.2019 la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza cautelare n. 987/2019.
6.- A seguito di specifica istanza di prelievo e richiesta di decisione della causa ex art. 71 bis c.p.a. si è tenuta l’udienza del 16.7.2020, esitata nel rigetto dell’istanza e nell’ordine di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti degli altri partecipanti alla procedura, tempestivamente ottemperato.
7.- Con decreto presidenziale n. 344/2024 del 12.9.2024 è stata dichiarata l’interruzione del processo, attesa l’avvenuta cancellazione dall’Albo degli Avvocati dei difensori della ricorrente.
8.- Il processo è stato ritualmente riassunto dalla ricorrente con atto notificato alle altre parti il 10.12.2024.
9.- Con atto depositato l’8.5.2025 parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuta modifica della composizione sociale, con atto notarile del 23.4.2025, essendo l’attuale sua denominazione Casavacanze da AN s.n.c. di VI AN e C..
10.- Successivamente le parti hanno depositato memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a..
11.- All’udienza di cd. smaltimento dell’arretrato del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12.- Venendo al merito delle questioni, si osserva quanto segue.
13.- Il primo motivo di ricorso è infondato, dal momento che le osservazioni della ricorrente sono state inoltrate non all’indirizzo pec dipartimento.attivita.produttive1@certmail.regione.sicilia.it, indicato nella nota prot. n. 66862 del 20.11.2018, bensì a quello erroneamente digitato dipartimento.attivita.produttive1@certmail@regione.sicilia.it: non sussiste, pertanto, alcuna violazione del disposto dell’art. 10 bis Legge 241/1990 da parte dell’Amministrazione.
14.- Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, richiamando quanto argomentato in caso similare da questa stessa Sezione nella pronuncia n. 1330 del 18.4.2024.
Da un lato, infatti, la clausola n. 4.4. del bando censurata da parte ricorrente non appare illegittima: la stessa, infatti, richiedeva - a pena di inammissibilità della domanda di aiuto - alle imprese neocostituite che, alla data di presentazione della domanda, non avessero ancora chiuso il primo bilancio, di dar conto e dimostrare la situazione economica e patrimoniale del periodo, previsione, questa, che oltre a non apparire né illogica, né ingiustificata e, comunque, non risulta essere contraria a disposizioni normative sia interne che europee.
D’altro lato, la società ricorrente risulta costituita con atto notarile dell’8.9.2017, iscritta alla Camera di Commercio di Messina il 18.9.2017 ed ha presentato domanda per l’avviso Azione 3.5.1/2 del PO FESR 2014/2020 “ Aiuti alle Imprese in fase di avviamento ”, di cui al D.D.G. 23.6.2017 il successivo 28.9.2017: a tale dato, pertanto, era già attiva da 10 giorni, ovverosia un lasso temporale che, per quanto non particolarmente ampio, è, comunque, in astratto sufficiente a modificare la situazione patrimoniale iniziale.
Del resto, lo “ Stato economico patrimoniale della società ricorrente al 28.09.2017 ” versato agli atti di causa attesta che al momento della presentazione della domanda di accesso all’aiuto la sua situazione economica e patrimoniale non fosse pari a zero: lo stesso indica un attivo pari ad euro 10.026,40 (suddiviso nelle voci cassa – per euro 2.500.00, soci c/ sottoscrizione – per euro 7.500,00 ed erario c/iva – per euro 26,40) ed una perdita di periodo e d’esercizio di euro 120,00.
Né può sopperire alla carenza documentale riscontrata nel provvedimento l’attestazione rilasciata dalla Banca Poste Italiane Spa il 18.9.2017 – versata agli atti dall’Amministrazione – in quanto riferita a -OMISSIS- (che disporrebbe “ della capacità finanziaria per soddisfare le condizioni previste…ovvero che, allo stato attuale, è nelle condizioni di apportare i mezzi propri secondo le indicazioni di cui al piano finanziario proposto ”), ovverosia mero socio della società ricorrente, vale a dire soggetto terzo rispetto alla stessa, rispetto alla quale non sussiste alcuna sovrapponibilità soggettiva.
In definitiva, la visura allegata alla domanda della ricorrente non appare, di per sé, sufficiente, perché non è idonea a dare conto della sua effettiva situazione economica e patrimoniale della società, ancorché costituita da poco tempo, proprio in quanto non “inattiva”.
Da ultimo, si rileva come le sentenze cui il ricorso fa riferimento si riferiscono ad una diversa fattispecie, ovverosia ad imprese anch’esse di nuova costituzione, ma che erano ancora formalmente “inattive” al momento della scadenza del bando come attestato dalle rispettive visure camerali - circostanza non dedotta dalla ricorrente e comunque non ricorrente nel caso in esame.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
15.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite alla controparte costituita (Assessorato delle Attività produttive), liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO