Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2021, proposto da
L'Associazione Centro di Servizio per il Volontariato "Csv Sardegna Solidale Odv", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Palange e Luca Sannio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Onc – Organismo Nazionale di Controllo Sui Centri di Servizio per il Volontariato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C.I.F. - Centro Italiano Femminile Regionale Sardegna, G.V.V. Sardegna, Csv Sardegna Solidale, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Amici di Sardegna Onlus, Amici Senza Confini Odv, Amicizia Sardegna Palestina Odv, Associazione Volontari Lanusei Odv, Associazione Ma.Si.Se., Associazione Volontari del Soccorso Quartu S. Elena, Associazione Avis Prov. Nuoro, Associazione Casa di Prometeo, Associazione Ciao Guagljo, Era European Radio Amateurs Association, Associazione Fraternità della Misericordia Cagliari, Associazione Possibilmente Onlus, Associazione San Leonardo Biddanoa, Associazione Tdm 2000, Avis Comunale Bitti, Associazione Ais Don Ignazio Garau, Associazione Comunale Perfugas, Associazione Cif Comunale Tempio Pausania, Associazione Domus Oristano Odv, Associazione Nord Sud La Bottega del Mondo, Associazione Prociv Arci Gavoi Odv, Associazione Aido Mario Fodde Cuglieri, Associazione Amico del Senegal Batti 5 Odv, Associazione Ascolto, Associazione Primavera, Associazione Avos Bono, Associazione Volontari Prot Civile Ittiri, Centro Culturale Alta Formazione Onlus, Associazione Centro Studi Giuseppe Guiso, Associazione Organismo Sardo Volontariato Cristiano, Associazione il Bello delle Donne, Impegno Rurale Odv, Associazione Io e Te Insieme, Associazione La Coccinella Terralba, Libera Associazione Volontari Soccorso, Centro Accoglienza Mario Sogus, Associazione Odv Solidarietà San Basilese, Protezione Civile Jerico, Associazione Nazionale Guardian Dogs Italia, Associazione Vav Terrarubia, Associazione Volontari Don Bosco, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Carlo Tack, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del bando relativo alla procedura di accreditamento come CSV di un ente nell’ambito territoriale della Sardegna, ai sensi degli articoli 61 e 101, comma 6, terzo periodo del D.lgs. 117/17 recante il codice del terzo settore (CTS) di cui all’avviso legale pubblicato sul quotidiano “L’Unione Sarda” del 30 gennaio 2021;
- di ogni verbale e/o atto presupposto, antecedente, conseguenziale o comunque connesso con quello impugnato di estremi ignoti poiché non conosciuti, lesivi degli interessi e diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Onc – Organismo Nazionale di Controllo Sui Centri di Servizio per il Volontariato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa MA RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è impugnato il bando con cui la Fondazione ONC ha provveduto, in data 30 gennaio 2021, alla pubblicazione del bando per la procedura (aperta) di accreditamento di un nuovo ente quale CSV ai sensi dell’art. 61 del Codice del Terzo settore, così asseritamente violando i diritti acquisiti dalla ricorrente in qualità di unico ente già istituito ed operante come CSV in forza del decreto del Ministero del Tesoro 8 ottobre 1997.
Ciò sarebbe avvenuto, secondo quanto dedotto in ricorso:
a) in asserita violazione dell’art. 101, comma 6 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
b) nonché in violazione del principio generale di trasparenza e dell’art. 29 del codice degli appalti.
Si è costituita in giudizio la Fondazione ONC, eccependo, in primo luogo, l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna a favore del TAR Lazio, considerato che non solo la Fondazione ha sede in Roma, ma il provvedimento emanato avrebbe effetti che non sarebbero limitati al territorio sardo. Tant’è che la stessa ricorrente ha proposto ricorso avanti al TAR Lazio per impugnare l’atto presupposto, rappresentato dalla declaratoria di inammissibilità della manifestazione di interesse presentata dall’Associazione Centro di Servizi per il Volontariato Sardegna Solidale DV di data 28 ottobre 2020. In ogni caso il ricorso sarebbe infondato.
Hanno, quindi, depositato intervento ad adiuvandum una pluralità di associazioni che hanno sempre avuto nel Centro di Servizio “Sardegna Solidale” un punto di riferimento per poter svolgere in modo ottimale la loro missione, deducendo la violazione dell’art. 101, comma 4 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Poiché la norma così recita “ In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto ”, l’accreditamento di nuovi soggetti avrebbe dovuto avvenire solo in caso di valutazione negativa dell’ente già istituito come CSV in forza del D.M. del Ministro del Tesoro dell’8 ottobre 1997.
Successivamente, solo la Fondazione ONC ha depositato documenti e una memoria nella quale ha rappresentato come essa abbia provveduto, nel 2019, alla procedura di valutazione e di accreditamento di cui al citato art. 101, comma 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per poi addivenire alla conclusione che l’odierna ricorrente non fosse in possesso dei requisiti di legge. L’atto con cui la Fondazione ha, conseguentemente, dichiarato l’inammissibilità della manifestazione di interesse della ricorrente è stato impugnato avanti al TAR del Lazio, il quale ha respinto il ricorso con sentenza del 5 settembre 2022, n. 11392, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 16 maggio 2024, n. 4347.
La Fondazione era quindi obbligata, così come in effetti avvenuto, ad avviare (con gli atti impugnati) una procedura per l’accreditamento. A tale procedura hanno partecipato sia la ricorrente (Sardegna Solidale), che l’Associazione Centro Servizi Sardegna DV (CSS). Dopo la esclusione della ricorrente per carenza dei requisiti di partecipazione, anche l’accreditamento di CSS è stato annullato e la Fondazione ONC ha provveduto alla pubblicazione di un nuovo bando.
La ricorrente ha impugnato la propria esclusione e l’accreditamento di CSS, ma il giudizio è stato definito in senso sfavorevole con la sentenza di questo Tribunale n. 624/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3836/2025.
Il 3 maggio 2022 la Fondazione ha, quindi, avviato una nuova procedura (mediante la pubblicazione del bando oggetto dell’autonomo ricorso sub R.G. 488/2022, iscritto al ruolo della stessa odierna udienza di smaltimento dell’arretrato), che ha condotto all’accreditamento di CSS con un provvedimento che è stato impugnato con un ricorso che è stato rigettato con sentenza n. 654/2023, confermata con sentenza del giudice d’appello n. 6126/2025.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse alla decisione e comunque infondato.
Quanto al profilo in rito, non si può non convenire con la resistente sulla carenza di interesse della ricorrente alla decisione della controversia in esame, per le ragioni che si diranno dopo aver rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, atteso che il bando impugnato è atto che esplica i propri effetti nel solo territorio della Regione Sardegna.
Ciò chiarito, l’improcedibilità deve essere ravvisata, in prima battuta, in quanto la procedura indetta con l’impugnato bando non ha condotto all’individuazione di nessun soggetto in possesso dei requisiti per l’accreditamento (in particolare, la ricorrente non ha dimostrato di aver effettivamente provveduto alla sua trasformazione in associazione, espressamente richiesta dalla norma), con la conseguenza che è stata bandita una nuova procedura di selezione, traslando l’interesse della ricorrente, che vi ha partecipato, su quest’ultima e il suo esito (su cui, come già anticipato, si è già parimenti formato il giudicato).
Peraltro, anche a voler prescindere dal fatto che l’efficacia dei provvedimenti impugnati è stata più volte superata dall’adozione di atti nuovi ed ulteriori che si sono consolidati per effetto del formarsi del giudicato sulla loro legittimità, in ogni caso non può ravvisarsi alcun interesse concreto ed attuale della ricorrente alla definizione del contenzioso in esame anche per le ragioni di seguito esposte.
L’interesse alla decisione deve ritenersi venuto meno anche e in primo luogo perché oggetto del ricorso in esame è la legittimità della scelta di procedere a una selezione pubblica per l’accreditamento di un centro di servizi per il volontariato, sostenendo che la norma transitoria correlata all’art. 61 del Codice del Terzo settore avrebbe imposto, in prima battuta, l’accreditamento dell’unico ente già istituito ed operante come CSV in forza del decreto del Ministero del Tesoro 8 ottobre 1997.
Il provvedimento con cui, in data 6 febbraio 2019, la Fondazione ONC ha dichiarato l’inammissibilità della “manifestazione di interesse” presentata dall’odierna ricorrente in data 15 luglio 2019 per ottenere il suddetto accreditamento diretto è stato, però, impugnato dalla ricorrente avanti al TAR Lazio con un ricorso che, come già anticipato, è stato respinto sia in primo (sentenza del 5 settembre 2022, n. 11392), che in secondo grado (sentenza del Consiglio di Stato n. 4347/2024). La formazione del giudicato sull’infondatezza della pretesa dell’odierna ricorrente alla caducazione dell’atto presupposto rispetto all’indizione dell’avversata procedura di selezione fa, dunque, venire meno, a posteriori, l’interesse a chiedere l’annullamento del bando, adottato come conseguenza necessaria ed inevitabile della ravvisata carenza dei presupposti per l’accreditamento diretto dell’Associazione “CSV SARDEGNA SOLIDALE DV”.
Per la stessa ragione, la scelta di procedere ad indire un’apposita procedura di selezione per l’individuazione di un soggetto accreditato appare perfettamente conforme alla previsione dell’art. 101, comma 6 del codice del terzo settore e immune dai vizi dedotti, anche in considerazione dell’inammissibilità per indeterminatezza della seconda censura, genericamente riferita alla violazione degli obblighi di trasparenza.
Così definito il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della sola Fondazione resistente, in misura pari a euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
MA RT, Consigliere, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RT | Marco RI |
IL SEGRETARIO