Articolo 3 della Legge 8 agosto 1980, n. 481
Articolo 2
Versione
9 settembre 1980
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1980 mediante riduzione di lire 3 miliardi capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 settembre 1980