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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10896 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico, Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 9297/2025 del Ruolo Generale, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 25455 del 2024 emessa dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento R.G. n. 25096/2022,
TRA
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Ulisse Pedace;
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_3 P.IVA_4
-APPELLATE CONTUMACI-
CONCLUSIONI: per parte appellante: “in via preliminare, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
in via principale e nel merito, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante, e della legittimità dell'operato di rigettare l'azione ex adverso proposta, e, Controparte_4 per l'effetto, tenere indenne l'odierna appellante da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dall'emananda sentenza, per quanto dedotto in narrativa;
- in ogni caso, vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, (di seguito, per brevità, Parte_2
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 25455/2024, emessa dal Giudice Pt_3 di Pace di Napoli a definizione del procedimento iscritto n. R.G. n. 25096/2022. Giova premettere che il primo giudice, su istanza della società Controparte_1 annullava parzialmente la cartella esattoriale n. 0712021002694863000 emessa a suo carico, avente titolo in violazioni del CdS.
Segnatamente, le sanzioni oggetto di annullamento afferivano a due annualità diverse: una relativa all'anno 2016 per l'importo di € 1.586,25 elevate dal CP_2
e le altre all'anno 2019 per l'importo di € 8.585,26 elevate della
[...] CP_3
[...]
A fondamento dell'opposizione il contribuente lamentava la prescrizione della pretesa creditoria, la decadenza, l'omessa notifica dei verbali sottesi, l'omessa motivazione degli interessi, l'omessa notifica degli atti prodromici, l'omessa indicazione del nome del responsabile e della firma.
Nella prospettazione difensiva fornita, eccepiva la tardività del ricorso per la Pt_3 violazione dell'art. 7 d.lgs. n.150/2011, evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure mosse dal contribuente (prescrizione, omessa notifica del verbale) e produceva la prova della notifica della cartella impugnata.
Parimenti, si costituiva la che contestava la domanda del Controparte_3 contribuente e, a riprova della regolarità del suo operato, produceva i verbali di violazione al codice della strada.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
All'esito del giudizio, il Giudice di pace dichiarava decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 28 Legge n. 689/81 e annullava i ruoli relativi alle violazioni 2016 e 2019 sottesi alla cartella. Nella motivazione, evidenziava che né la , né il CP_3
avevano assolto all'onere probatorio su di essi gravante quanto alla CP_2 legittimità della pretesa sostanziale.
Riguardo alle spese, il giudice condannava in solido con gli enti impositori al Pt_3 pagamento di € 600,00, oltre € 27,00 di contributo unificato in favore del ricorrente.
A mezzo dell'impugnazione, l'appellante si duole innanzitutto dell'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in merito alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dalla società ricorrente. Evidenzia al riguardo come, in realtà, il rimedio azionato rientrasse nella “tutela recuperatoria”.
A tal proposito, ripropone l'eccezione già sollevata e non scrutinata in primo grado circa la tardività del ricorso proposto per decorrenza del termine di 30 giorni di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e art. 22 legge n. 689/81. A fondamento di ciò, rileva che la cartella veniva notificata in data 17 marzo 2022 a mezzo pec, mentre il ricorso innanzi al giudice di prime cure veniva iscritto a ruolo il 13 maggio 2022, in violazione del termine perentorio di trenta giorni per proporre l'opposizione recuperatoria.
- 2 - Quanto al merito, censura la sentenza nella parte in cui dichiara prescritte le infrazioni sottese alla cartella e, al riguardo, sottolinea che tale statuizione non sia confortata dalla documentazione versata in atti e non abbia tenuto conto della sospensione, quanto ai termini della prescrizione, imposta con la legislazione emergenziale OV-19.
Da ultimo, ribadisce il proprio difetto di legittimazione, dichiarandosi esente da ogni responsabilità in quanto mero concessionario.
Conclude come riportato in epigrafe.
Il la e non si sono Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 costituiti.
Alla prima udienza del 5 novembre 2025, su conforme richiesta della parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del della Controparte_2 CP_3
e della società che, sebbene regolarmente evocati, non
[...] Controparte_1 si sono costituiti.
Come prova della regolarità della notifica, ha allegato le ricevute di Pt_3 accettazione e consegna afferenti alle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle controparti. La notifica effettuata a mezzo pec risulta perfezionata per tutti gli appellati in data 27 maggio 2025.
Questioni di ordine logico inducono a scrutinare, in via preliminare, l'eccezione di sulla tardività del ricorso presentato in primo grado. Pt_3
Sostiene parte appellante che la tutela azionata dalla società appellata fosse qualificabile come “opposizione recuperatoria” e che, pertanto, doveva essere azionata entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta mezzo pec in data 17 marzo 2022.
Ebbene, tale eccezione è fondata.
A tal proposito, giova qualificare giuridicamente l'opposizione proposta innanzi al giudice di prime cure.
Il rimedio azionato ha effettivamente natura di “opposizione mista”, convogliando censure che rientrano sia nella “tutela recuperatoria” sia nell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c.
È recuperatoria l'opposizione a cartella con cui il singolo, assumendo d'aver avuto contezza della pretesa erariale soltanto in esito alla notifica del predetto atto, si prefigga di avversare l'accertamento a supporto della formazione del ruolo, quindi – essenzialmente – le risultanze del verbale di accertamento dell'infrazione contestata.
- 3 - Diversamente, lo strumento con cui si contesta l'esistenza del titolo esecutivo per fatti posteriori alla sua formazione è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Detto mezzo osteggia in nuce e in ogni tempo il diritto del procedente ad agire in executivis, sia adducendo d'aver già provveduto al pagamento prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, sia eccependo in compensazione un controcredito, sia segnalando l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dal creditore, sia interponendo l'impignorabilità dei beni colpiti dalla procedura.
Nel caso di specie, le doglianze prospettate dalla società ricorrente che attengono all'omessa notifica dei verbali delle infrazioni sottostante alla cartella di pagamento sono, dunque, iscrivibili all'opposizione recuperatoria ex art. 7 d.lgs. n.150/2010 (Cass., Sez. un., n. 22080/2017 e, di recente, nel suo solco, Cass., n., 11789/2019).
Per far valere l'ipotizzato vizio di notifica dei verbali e, dunque, di formazione dei titoli esecutivi sottesi a ciascuno dei carichi previsti dalle cartelle, la disciplina applicabile è - appunto - quella dell'opposizione a sanzione amministrativa ed il relativo termine decorre dal momento della notificazione della cartella. Infatti, è da quel momento che la società contribuente è posta in grado di tutelarsi, avendo contezza dei verbali di contestazione e, dunque, avendo la possibilità di dedurre i vizi relativi alla loro formazione.
Come evidenziato da parte appellante, il ricorso risulta depositato dal contribuente in data 13 maggio 2022, ben due mesi dopo la notifica della cartella esattoriale avvenuta il 17 maggio 2022; pertanto, tutti i motivi riconducibili all'opposizione recuperatoria e inerenti, dunque, alla notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella non possono trovare esame e vanno dichiarati inammissibili in quanto tardivi.
Diversamente è a dirsi per la sollevata eccezione di prescrizione che, rientrando nei motivi sussumibili nell'ambito dell'art 615 c.p.c., è scevra di termini di decadenza ed impone, pertanto, la sua delibazione.
Procedendo con ordine, per quanto riguarda le infrazioni del codice della strada relative all'anno 2019, non può dirsi maturato il termine quinquennale di prescrizione, atteso che la prescrizione risulta interrotta con la regolare notifica della cartella di pagamento nel 2022.
Ha errato, pertanto, il primo giudice laddove apoditticamente afferma il decorso della causa estintiva della pretesa, laddove invece il diritto credito in disamina deve ritenersi allo stato esistente.
Quanto, invece, alle infrazioni al codice della strada anno 2016 di € 1.586,25 Pt_3 rileva che la prescrizione è stata interrotta per effetto della sospensione OV.
Il profilo di censura è fondato e deve trovare accoglimento.
- 4 - A tal proposito si evidenzia che il carico è stato affidato a con l'iscrizione a Pt_3 ruolo n. 2021/00942 per € 8.585,26, dunque lo stesso rientra nella disciplina dell'art. 68, comma 4 bis, lett b), d.l. Cura Italia, secondo cui “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati: b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
La sospensione della prescrizione ad opera della legislazione emergenziale OV ha esteso il termine di cinque anni di ulteriori 24 mesi, rendendo l'azione di riscossione esperita nel caso di specie pienamente legittima. Di conseguenza, il termine quinquennale originario è stato di fatto esteso, diventando di sette anni.
La sentenza del giudice di primo grado andrà quindi riformata anche in relazione al credito per le infrazioni al codice della strada accertate dal 2016 e per l'importo di euro 1.586,25.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto precede, l'appello va accolto, con conseguente totale riforma della sentenza appellata. Per l'effetto, l'opposizione spiegata dal contribuente innanzi al primo giudice va rigettata, con conseguente efficacia della cartella impugnata limitatamente alle pretese in essa incorporate ed opposte.
Le spese seguono la soccombenza sia per il primo che per il secondo grado del giudizio, alla luce del principio di infrazionabilità della domanda, che impone una valutazione unitaria e globale delle stesse e secondo cui l'onere delle spese deve gravare sulla parte che, all'esito finale del giudizio, risulta essere quella soccombente.
Sulla scorta di quanto precede, risulta soccombente la società che, Controparte_1 all'esito dei due giudizi, vede dichiararsi fondate le pretese, come sopra specificate, intimate nei suoi confronti mediante la cartella di pagamento impugnata.
Le spese del giudizio d'appello sono liquidate in dispositivo e sono poste a carico di appellata contumace soccombente, a mente del D.M. n. 55 del Controparte_1
2014 s.s. m.m., tenendo conto del valore della controversia (da € 5.200,00 a € 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei parametri minimi, rilevata l'assenza di questioni di particolare complessità.
Vanno compensate, invece, le spese nei confronti del e della Controparte_2 che, sebbene rivestano la qualifica di appellati, vantano una Controparte_3 posizione processuale coincidente, quanto al merito, con quella tutelata dalla parte appellante vittoriosa.
Parimenti, le spese del giudizio di primo grado sono poste a carico della società
[...]
e vanno riconosciute, in ragione dei medesimi criteri già indicati per Controparte_1 questo giudizio, in favore delle parti costituite e Controparte_3 Pt_1
[.
- 5 ; nulla per il rimasto contumace anche nel primo Parte_2 Controparte_2 grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] CP_
nei confronti di Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
iscritto al n. 9297/2025, così provvede: Controparte_2
1. dichiara la contumacia del della e Controparte_2 Controparte_3 della Controparte_1
2. accoglie l'appello; per l'effetto,
3. annulla la sentenza del giudice di pace n. 5455/2024 e rigetta l'opposizione formulata da innanzi al primo giudice;
Controparte_1
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida a titolo di
[...] compensi professionali in € 1.700,00, oltre spese generali;
i.v.a. e c.p.a., qualora dovuta, come per legge;
€ 175,00 a titolo di spese prenotate a debito da versare in favore dell'Erario;
5. compensa le spese del giudizio di appello nei confronti della CP_3
del
[...] Controparte_2
6. condanna al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in favore di ciascuna parte convenuta,
[...]
e nell'importo di € 762,00 a Parte_2 Controparte_3 titolo di compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a, per le spese del giudizio di primo grado;
7. nulla per le spese del giudizio di primo grado nei rapporti con il CP_2
[...]
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice
(Dr Mario Ciccarelli)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dottoressa
MOT mirato nominato con d.m. 22.10.2024 Parte_5
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico, Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 9297/2025 del Ruolo Generale, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 25455 del 2024 emessa dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento R.G. n. 25096/2022,
TRA
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Ulisse Pedace;
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_3 P.IVA_4
-APPELLATE CONTUMACI-
CONCLUSIONI: per parte appellante: “in via preliminare, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
in via principale e nel merito, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante, e della legittimità dell'operato di rigettare l'azione ex adverso proposta, e, Controparte_4 per l'effetto, tenere indenne l'odierna appellante da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dall'emananda sentenza, per quanto dedotto in narrativa;
- in ogni caso, vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, (di seguito, per brevità, Parte_2
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 25455/2024, emessa dal Giudice Pt_3 di Pace di Napoli a definizione del procedimento iscritto n. R.G. n. 25096/2022. Giova premettere che il primo giudice, su istanza della società Controparte_1 annullava parzialmente la cartella esattoriale n. 0712021002694863000 emessa a suo carico, avente titolo in violazioni del CdS.
Segnatamente, le sanzioni oggetto di annullamento afferivano a due annualità diverse: una relativa all'anno 2016 per l'importo di € 1.586,25 elevate dal CP_2
e le altre all'anno 2019 per l'importo di € 8.585,26 elevate della
[...] CP_3
[...]
A fondamento dell'opposizione il contribuente lamentava la prescrizione della pretesa creditoria, la decadenza, l'omessa notifica dei verbali sottesi, l'omessa motivazione degli interessi, l'omessa notifica degli atti prodromici, l'omessa indicazione del nome del responsabile e della firma.
Nella prospettazione difensiva fornita, eccepiva la tardività del ricorso per la Pt_3 violazione dell'art. 7 d.lgs. n.150/2011, evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure mosse dal contribuente (prescrizione, omessa notifica del verbale) e produceva la prova della notifica della cartella impugnata.
Parimenti, si costituiva la che contestava la domanda del Controparte_3 contribuente e, a riprova della regolarità del suo operato, produceva i verbali di violazione al codice della strada.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
All'esito del giudizio, il Giudice di pace dichiarava decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 28 Legge n. 689/81 e annullava i ruoli relativi alle violazioni 2016 e 2019 sottesi alla cartella. Nella motivazione, evidenziava che né la , né il CP_3
avevano assolto all'onere probatorio su di essi gravante quanto alla CP_2 legittimità della pretesa sostanziale.
Riguardo alle spese, il giudice condannava in solido con gli enti impositori al Pt_3 pagamento di € 600,00, oltre € 27,00 di contributo unificato in favore del ricorrente.
A mezzo dell'impugnazione, l'appellante si duole innanzitutto dell'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in merito alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dalla società ricorrente. Evidenzia al riguardo come, in realtà, il rimedio azionato rientrasse nella “tutela recuperatoria”.
A tal proposito, ripropone l'eccezione già sollevata e non scrutinata in primo grado circa la tardività del ricorso proposto per decorrenza del termine di 30 giorni di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e art. 22 legge n. 689/81. A fondamento di ciò, rileva che la cartella veniva notificata in data 17 marzo 2022 a mezzo pec, mentre il ricorso innanzi al giudice di prime cure veniva iscritto a ruolo il 13 maggio 2022, in violazione del termine perentorio di trenta giorni per proporre l'opposizione recuperatoria.
- 2 - Quanto al merito, censura la sentenza nella parte in cui dichiara prescritte le infrazioni sottese alla cartella e, al riguardo, sottolinea che tale statuizione non sia confortata dalla documentazione versata in atti e non abbia tenuto conto della sospensione, quanto ai termini della prescrizione, imposta con la legislazione emergenziale OV-19.
Da ultimo, ribadisce il proprio difetto di legittimazione, dichiarandosi esente da ogni responsabilità in quanto mero concessionario.
Conclude come riportato in epigrafe.
Il la e non si sono Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 costituiti.
Alla prima udienza del 5 novembre 2025, su conforme richiesta della parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del della Controparte_2 CP_3
e della società che, sebbene regolarmente evocati, non
[...] Controparte_1 si sono costituiti.
Come prova della regolarità della notifica, ha allegato le ricevute di Pt_3 accettazione e consegna afferenti alle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle controparti. La notifica effettuata a mezzo pec risulta perfezionata per tutti gli appellati in data 27 maggio 2025.
Questioni di ordine logico inducono a scrutinare, in via preliminare, l'eccezione di sulla tardività del ricorso presentato in primo grado. Pt_3
Sostiene parte appellante che la tutela azionata dalla società appellata fosse qualificabile come “opposizione recuperatoria” e che, pertanto, doveva essere azionata entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta mezzo pec in data 17 marzo 2022.
Ebbene, tale eccezione è fondata.
A tal proposito, giova qualificare giuridicamente l'opposizione proposta innanzi al giudice di prime cure.
Il rimedio azionato ha effettivamente natura di “opposizione mista”, convogliando censure che rientrano sia nella “tutela recuperatoria” sia nell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c.
È recuperatoria l'opposizione a cartella con cui il singolo, assumendo d'aver avuto contezza della pretesa erariale soltanto in esito alla notifica del predetto atto, si prefigga di avversare l'accertamento a supporto della formazione del ruolo, quindi – essenzialmente – le risultanze del verbale di accertamento dell'infrazione contestata.
- 3 - Diversamente, lo strumento con cui si contesta l'esistenza del titolo esecutivo per fatti posteriori alla sua formazione è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Detto mezzo osteggia in nuce e in ogni tempo il diritto del procedente ad agire in executivis, sia adducendo d'aver già provveduto al pagamento prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, sia eccependo in compensazione un controcredito, sia segnalando l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dal creditore, sia interponendo l'impignorabilità dei beni colpiti dalla procedura.
Nel caso di specie, le doglianze prospettate dalla società ricorrente che attengono all'omessa notifica dei verbali delle infrazioni sottostante alla cartella di pagamento sono, dunque, iscrivibili all'opposizione recuperatoria ex art. 7 d.lgs. n.150/2010 (Cass., Sez. un., n. 22080/2017 e, di recente, nel suo solco, Cass., n., 11789/2019).
Per far valere l'ipotizzato vizio di notifica dei verbali e, dunque, di formazione dei titoli esecutivi sottesi a ciascuno dei carichi previsti dalle cartelle, la disciplina applicabile è - appunto - quella dell'opposizione a sanzione amministrativa ed il relativo termine decorre dal momento della notificazione della cartella. Infatti, è da quel momento che la società contribuente è posta in grado di tutelarsi, avendo contezza dei verbali di contestazione e, dunque, avendo la possibilità di dedurre i vizi relativi alla loro formazione.
Come evidenziato da parte appellante, il ricorso risulta depositato dal contribuente in data 13 maggio 2022, ben due mesi dopo la notifica della cartella esattoriale avvenuta il 17 maggio 2022; pertanto, tutti i motivi riconducibili all'opposizione recuperatoria e inerenti, dunque, alla notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella non possono trovare esame e vanno dichiarati inammissibili in quanto tardivi.
Diversamente è a dirsi per la sollevata eccezione di prescrizione che, rientrando nei motivi sussumibili nell'ambito dell'art 615 c.p.c., è scevra di termini di decadenza ed impone, pertanto, la sua delibazione.
Procedendo con ordine, per quanto riguarda le infrazioni del codice della strada relative all'anno 2019, non può dirsi maturato il termine quinquennale di prescrizione, atteso che la prescrizione risulta interrotta con la regolare notifica della cartella di pagamento nel 2022.
Ha errato, pertanto, il primo giudice laddove apoditticamente afferma il decorso della causa estintiva della pretesa, laddove invece il diritto credito in disamina deve ritenersi allo stato esistente.
Quanto, invece, alle infrazioni al codice della strada anno 2016 di € 1.586,25 Pt_3 rileva che la prescrizione è stata interrotta per effetto della sospensione OV.
Il profilo di censura è fondato e deve trovare accoglimento.
- 4 - A tal proposito si evidenzia che il carico è stato affidato a con l'iscrizione a Pt_3 ruolo n. 2021/00942 per € 8.585,26, dunque lo stesso rientra nella disciplina dell'art. 68, comma 4 bis, lett b), d.l. Cura Italia, secondo cui “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati: b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
La sospensione della prescrizione ad opera della legislazione emergenziale OV ha esteso il termine di cinque anni di ulteriori 24 mesi, rendendo l'azione di riscossione esperita nel caso di specie pienamente legittima. Di conseguenza, il termine quinquennale originario è stato di fatto esteso, diventando di sette anni.
La sentenza del giudice di primo grado andrà quindi riformata anche in relazione al credito per le infrazioni al codice della strada accertate dal 2016 e per l'importo di euro 1.586,25.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto precede, l'appello va accolto, con conseguente totale riforma della sentenza appellata. Per l'effetto, l'opposizione spiegata dal contribuente innanzi al primo giudice va rigettata, con conseguente efficacia della cartella impugnata limitatamente alle pretese in essa incorporate ed opposte.
Le spese seguono la soccombenza sia per il primo che per il secondo grado del giudizio, alla luce del principio di infrazionabilità della domanda, che impone una valutazione unitaria e globale delle stesse e secondo cui l'onere delle spese deve gravare sulla parte che, all'esito finale del giudizio, risulta essere quella soccombente.
Sulla scorta di quanto precede, risulta soccombente la società che, Controparte_1 all'esito dei due giudizi, vede dichiararsi fondate le pretese, come sopra specificate, intimate nei suoi confronti mediante la cartella di pagamento impugnata.
Le spese del giudizio d'appello sono liquidate in dispositivo e sono poste a carico di appellata contumace soccombente, a mente del D.M. n. 55 del Controparte_1
2014 s.s. m.m., tenendo conto del valore della controversia (da € 5.200,00 a € 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei parametri minimi, rilevata l'assenza di questioni di particolare complessità.
Vanno compensate, invece, le spese nei confronti del e della Controparte_2 che, sebbene rivestano la qualifica di appellati, vantano una Controparte_3 posizione processuale coincidente, quanto al merito, con quella tutelata dalla parte appellante vittoriosa.
Parimenti, le spese del giudizio di primo grado sono poste a carico della società
[...]
e vanno riconosciute, in ragione dei medesimi criteri già indicati per Controparte_1 questo giudizio, in favore delle parti costituite e Controparte_3 Pt_1
[.
- 5 ; nulla per il rimasto contumace anche nel primo Parte_2 Controparte_2 grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] CP_
nei confronti di Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
iscritto al n. 9297/2025, così provvede: Controparte_2
1. dichiara la contumacia del della e Controparte_2 Controparte_3 della Controparte_1
2. accoglie l'appello; per l'effetto,
3. annulla la sentenza del giudice di pace n. 5455/2024 e rigetta l'opposizione formulata da innanzi al primo giudice;
Controparte_1
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida a titolo di
[...] compensi professionali in € 1.700,00, oltre spese generali;
i.v.a. e c.p.a., qualora dovuta, come per legge;
€ 175,00 a titolo di spese prenotate a debito da versare in favore dell'Erario;
5. compensa le spese del giudizio di appello nei confronti della CP_3
del
[...] Controparte_2
6. condanna al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in favore di ciascuna parte convenuta,
[...]
e nell'importo di € 762,00 a Parte_2 Controparte_3 titolo di compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a, per le spese del giudizio di primo grado;
7. nulla per le spese del giudizio di primo grado nei rapporti con il CP_2
[...]
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice
(Dr Mario Ciccarelli)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dottoressa
MOT mirato nominato con d.m. 22.10.2024 Parte_5
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