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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.)
Il Giudice, dott. Giuseppe Puglisi, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies
c.p.c. nella causa iscritta al n. 300/2017 R.G. lette le note scritte con cui sono state precisate le conclusioni e la causa è stata discussa ha pronunciato la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 300/2017 R.G.
TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Due giugno n. 29 (c.f. , , nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
Raccuia il 27 gennaio 1949 (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_3
, nata a [...] l'[...], questi ultimi due residenti in
[...]
S. Piero Patti, via Savonarola n. 21 (c.f. ), CodiceFiscale_3 [...]
, nato a [...] l'8 novembre 1942 (c.f. Parte_4 C.F._4
), nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_5
) entrambi ivi domiciliati in via Savonarola n. 15, CodiceFiscale_5
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_6 [...]
), , nata a [...] il [...] C.F._6 Parte_7
(c.f. ) entrambi residenti in [...], CodiceFiscale_7
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), tutti elettivamente domiciliati in S. Piero Patti, via Roma n. CodiceFiscale_8
80, presso il recapito professionale dell'avv. Alberto Barbera che li rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_2 in piazza De Gasperi n. 1 (p. i. elettivamente domiciliato in Patti, via P.IVA_1
2 Gorizia n. 4, presso il recapito professionale dell'avv. Michele Salazar, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: azione negatoria servitutis.
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 17 febbraio 2017 gli attori indicati in epigrafe riproponevano dinnanzi a questo Tribunale la domanda già avanzata nei confronti del
[...] nel giudizio amministrativo iscritto al n. 1020/2016 Reg. Ric. del Controparte_2
che, con sentenza del 26 agosto 2016, aveva declinato la Controparte_3 propria giurisdizione sulla richiesta di annullamento di plurimi atti (i.e. delibera di
Giunta n. 38 del 23 giugno 2016; ordinanza del Comando di Polizia Municipale n.
09/2016 prot. gen. n. 4123 del 5 aprile 2016; nota sindacale prot. n. 5277 del 29 aprile
2016; nota del Comandante VV.UU. prot. n. 4518 del 12 aprile 2016 e richiamata relazione dell'Ufficio del Servizio di Polizia Municipale prot. 4379 dell'11 aprile 2016; ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale), chiedendo di accertare che sulla strada privata oggetto degli provvedimenti censurati controparte non potesse vantare alcun diritto e, in particolare, nessuna servitù di uso pubblico.
Nella resistenza dell'Ente locale, costituitosi con comparsa del 6 giugno 2017, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo di prova orale e di C.T.U.
Pervenuto per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 19 gennaio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte), il giudizio viene oggi deciso sulle conclusioni precisate e previa discussione a mezzo di note scritte ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. come richiesto da entrambe le parti.
2. – In premessa occorre specificare l'oggetto del contendere.
È oramai pacifico che “[l]'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice CP_2 presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e
3 dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha, in realtà, natura di accertamento petitorio” (Cass., S.U., n. 26897/2016).
Ne deriva che – come già evidenziato dal T.A.R.-Catania in seno alla pronuncia declinatoria della giurisdizione – la controversia nella quale si contesta la qualificazione di una strada ad uso pubblico o meno comporta l'esperimento di una azione negatoria servitutis.
Pertanto, a prescindere dal petitum formale (domanda di annullamento di atto amministrativo), la lite investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi giacché il petitum sostanziale non mira, in ultima istanza, a sindacare il provvedimento autoritativo, rivestendo piuttosto natura di accertamento petitorio.
In questa sede gli attori hanno correttamente chiesto di: “1) accertare e dichiarare che nessun diritto di proprietà ha il Comune di sui beni immobili – strada privata sulla Controparte_2 quale prospettano i fabbricati degli attori – oggetto della presente controversia individuati in catasto al foglio n. 20 particella n. 268 e particella n. 393; 2) accertare e dichiarare che nessuna servitù di uso pubblico grava sulla strada privata – oggetto della presente controversia – ricadente in catasto al foglio n. 20 particella n. 268 e particella n. 393; 3) conseguentemente dichiarare, annullare e/o disapplicare i provvedimenti” supra indicati.
Peraltro, a prescindere dell'indicazione delle particelle n. 268 e n. 393, è pacifico che l'oggetto della domanda riguardi l'intero tratto di strada, giacché a esso fanno riferimento gli atti amministrativi che hanno dato causa alla lite e si riferiscono i documenti versati da parte attrice (v., in particolare, la relazione del geom.
[...] dell'11 dicembre 2017, nonché la mappa catastale allegata ove il Controparte_4 tratto interessato è colorato in rosso allegati alla seconda memoria istruttoria).
4 Venendo dunque in rilievo un'azione negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché
“la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (v., per tutte, Cass., n. 1905/2023).
Va pure precisato che, mirando la domanda a far dichiarare nei confronti del CP_2
l'inesistenza della servitù e a conseguire la cessazione delle molestie (realizzate, nella specie, a mezzo dei provvedimenti censurati), non è configurabile alcun litisconsorzio né dal lato attivo né dal lato passivo (v., per tutte, Cass., n. 22835/2024 ove i ricorrenti lamentavano, infondatamente, la necessità di evocare in giudizio tutti i titolari di diritti reali sui fondi interessati dall'accertamento).
Deve allora essere respinta l'eccezione con cui il contesta la legittimazione CP_2 attiva degli attori sul presupposto che gli stessi non siano proprietari delle particelle n. 259 e n. 244 perché – proprio in virtù del principio appena indicato – gli stessi, pacifica (come si vedrà infra) la titolarità di un diritto reale sulle porzioni di stradella, non avevano l'obbligo di evocare in lite altri soggetti.
È dunque parimenti irrilevante la circostanza che “gli intestatari degli altri subalterni (nn.
2, 6 e 7) di cui si compone la part. 268, comproprietari anch'essi dei beni comuni non censibili (e quindi della porzione di corte di cui al sub. 1), non s[iano] intervenuti nel procedimento” (v. pag.
18 della C.T.U. in atti) e che titolare della particella n. 259 – Parte_8 parzialmente occupata dalla stradella (v. meglio infra) non sia del pari intervenuto.
3. – La C.T.U. espletata ha consentito di chiarire che il tratto di strada in questione – rispetto a cui il sostiene l'esistenza di una servitù pubblica di passaggio per CP_2 la finalità di collegamento con funzione di raccordo e sbocco su strade pubbliche – inizia verso sud dalla via Profeta, in adiacenza alla villa comunale, svolta a 90° in
5 direzione ovest congiungendosi con la Via Savonarola, parallela alla citata Via Profeta
e si sviluppa per circa 58-59 metri.
La stessa ricade catastalmente nel foglio 20 e riguarda porzioni delle particelle nn. 268,
267, 244 e 259.
Più precisamente la particella n. 267 è interessata per solo 1 m² (oggetto di parziale esproprio da parte del Comune), mentre la particella n. 268 è interessata rispetto al sub 1 (bene comune non censibile) e sub 10, appartenente agli attori Parte_3
e titolari, sempre per metà ciascuno, anche del sub 4 e del
[...] Parte_2 sub 8. Il contratto di compravendita rogato da Notaio dott.ssa il Persona_1
16 marzo 2009 dimostra il trasferimento delle particelle interessate dalla stradella da parte di e in favore dei già menzionati Pt_1 Parte_9 Parte_2
e . Parte_3
La particella 268 sub 3 risulta poi di proprietà (v. atto rogato da Notaio dott. Per_2 il 6 novembre 1998) di , e
[...] Parte_6 Parte_7 [...]
e ivi si legge che l'appartamento confina con la via Profeta e con Controparte_1
“strada privata comune” (v. C.T.U. a pag. 17: “[r]isultano proprietari del sub. 3 (Piano T –
Cat. A/4) della stessa part. 268, pertanto comproprietari dei beni comuni non censibili
(e quindi della porzione di corte di cui al sub. 1), gli attori (C.F.: Parte_6
) per 1/4, ( ) per 1/4, C.F._9 Parte_7 C.F._10
(C.F.: ) per 2/4”). Controparte_1 C.F._11
Rispetto alla particella n. 268 il consulente tecnico d'ufficio ha così concluso: “visti i precedenti fogli di mappa, nei quali il tratto iniziale della stradella (partendo dalla Via Profeta), per una quindicina di metri circa, è rappresentato interamente contenuto entro la particella n. 268, non essendo detto tratto iniziale interessato dall'esproprio (come indicato nei grafici allegati al piano particellare di esproprio), si rileva che, nell'attuale foglio di mappa n. 20, la part. 268 avrebbe dovuto avere dimensioni maggiori e mantenere al suo interno la superficie afferente la stradella, come indicato nei precedenti fogli catastali cartacei” (v. pag.
18, enfasi nella relazione in atti).
6 Risulta poi che il tratto di strada ricade pure sulla particella n. 244 che “(ad ovest della part. 393), risulta di proprietà comune degli intestatari dei subalterni afferenti la part. 393” (v. relazione, pag. 20).
Esaminato il compendio probatorio, il C.T.U. ha evidenziato che:
«[d]alla lettura dell'atto di donazione rep. N. 7855, racc. 3346 del 28/07/1985 (agli atti), emerge che il sig. donava alla figlia Controparte_5 Controparte_6
(terza donazione) i seguenti beni: a) “l'intero piano cantinato dell'edificio” a 3 elevazioni in località Pozzo identificato catastalmente come part. 393 sub 1 del foglio 20 (piano terra, cat. C/2 e mq 83) “con il terreno confinante con i suoi lati Nord, Est e Sud, che è sua pertinenza”; b) “i due vani garage…” di cui alla part. 394 sub. 1 e 2 “ubicati Sud-est del terreno che, come sopra detto, è pertinenza del piano cantinato”. Nell'atto si legge che “Al detto piano cantinato si accede dalla stradella comune che costeggia il lato ovest dell'edificio”. Nello stesso atto di donazione il sig. donava alla figlia (quarta Controparte_5 Controparte_7 donazione) “l'intero primo piano del fabbricato” a 3 elevazioni, in catasto part. 393 sub 2 del foglio 20 (piano 1°, cat. A/2 e vani 7) al quale si accede “dalla stradella comune che costeggia il lato ovest dell'edificio, attraverso il terreno che è pertinenza del piano cantinato dell'edificio sul quale il piano primo in parola gode di servitù di passaggio a piedi…”. Ancora nel medesimo atto di donazione il sig. donava alla figlia Controparte_5 Controparte_8
(seconda donazione) “l'intero secondo piano del fabbricato” a 3 elevazioni, in catasto part. 393 sub 3 del foglio 20 (piano 2°, cat. A/2 e vani 7) al quale si accede “dalla stradella in comune con altri, che costeggia il lato ovest del fabbricato» (v. pagg. 20-21, nonché all. 8 del fascicolo di parte attrice).
La nota di trascrizione del contratto in Notaio dott. del 30 gennaio 1990 Persona_3 evidenzia che ha venduto agli attori e Controparte_8 Parte_4
il già menzionato appartamento al piano secondo a cui si Pt_5 Parte_5 accede – lo si ripete – dalla stradella in comune con altri privati.
Il consulente d'ufficio ha dunque concluso che “[d]a quanto sopra rappresentato emerge che il terreno, indicato nell'atto come pertinenza della part. 393 sub 1 del foglio 20, è la porzione di part. 244 confinante con i lati Nord, Est e Sud della part. 393; la porzione di stradella oggetto di
7 causa, prospiciente il lato ovest del fabbricato di cui alla part. 393, pur essendo ricompresa nella stessa part. 244, sarebbe di proprietà comune degli intestatari della part. 393”.
Alla luce dei superiori accertamenti compiuti dal C.T.U. (non specificamente contestati da parte convenuta e fondati sul puntuale esame della documentazione contrattuale versata in atti) e tenuto conto che la prova può essere fornita con ogni mezzo (incluse le presunzioni), gli attori hanno sufficientemente dimostrato di possedere i fondi interessati dalla stradella in forza di validi titoli da cui non risulta invero alcun peso.
Al contrario il non ha assolto al proprio onere. Controparte_2
Impostata la difesa sulla falsariga di un giudizio relativo alla legittimità dei provvedimenti amministrativi (v., e.g., il secondo punto della comparsa e della prima memoria istruttoria, ove si parla di INFONDATEZZA DEL RICORSO e si richiamano a più riprese principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa), l'Ente non ha in concreto fornito la prova richiesta, non essendo a ciò sufficiente la presenza sui luoghi di una lampada della pubblica illuminazione nonché di rete idrico-fognaria comunale.
Invero, in difetto di una domanda riconvenzionale di usucapione (mai avanzata), sarebbe stato necessario articolare prova per testi volta a dimostrare la previa esistenza di un peso sui fondi degli attori interessati dalla stradella, superando le deposizioni raccolte all'udienza del 17 dicembre 2019 da cui emerge che “la strada raffigurata nella produzione fotografica di parte attrice non è sicuramente aperta all'uso pubblico del transito veicolare.
A piedi può essere capitato che io come qualche altra persona ci siamo passati raramente” (così la teste come pure il teste il quale ha parimenti Testimone_1 Testimone_2 confermato la circostanza secondo cui dalla fine degli anni Ottanta sui luoghi è collocato un cartello «proprietà privata»).
La domanda degli attori è fondata senza che sia necessario o possibile disapplicare gli atti amministrativi censurati giacché tale potere sussiste nelle controversie in cui non
è parte la P.A. e qualora il provvedimento sia un antecedente della lesione del diritto soggettivo e non, come nella specie, la causa che ha dato luogo alla lite (Cass., S.U., n.
2244/2015). Ai sensi dell'art. 4, comma 2, Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (all. E), “l'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità
8 amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”, facendo cessare – con riferimento alla vicenda sottoposta allo scrutinio del
Tribunale – ogni molestia.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto vanno poste a carico del e liquidate, come Controparte_2 in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000 [determinato ex art. 15, comma 1, terzo alinea c.p.c.: (296,96x50) +
(356,36 x 50)] ridotti del 25 % tenendo conto della concreta attività svolta dalla parte vittoriosa e della circostanza che gli attori hanno rivestito la medesima posizione processuale (per cui non vi è neppure necessità di liquidare il compenso, si noti, facoltativo previsto art. 4, comma 2, D.M. cit.). Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Alberto Barbera dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Spese e onorari di C.T.U., già liquidate in atti, vanno poste a carico delle parti in solido nei rapporti esterni, mentre nei rapporti interni vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 300/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accerta e dichiara che sui fondi in proprietà degli attori indicati in epigrafe non esiste alcun diritto di servitù di uso pubblico in favore del Comune di Controparte_2
a cui ordina la cessazione delle molestie indicate in parte motiva;
2) condanna il a rifondere agli attori, in solido, le Controparte_2 spese di lite che liquida in € 6.257,00 (di cui € 5.712,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Alberto Barbera dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
9 3) pone spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, nei rapporti esterni a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti in interni, definitivamente a carico del
[...]
Controparte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
10
VERBALE DI UDIENZA
(artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.)
Il Giudice, dott. Giuseppe Puglisi, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies
c.p.c. nella causa iscritta al n. 300/2017 R.G. lette le note scritte con cui sono state precisate le conclusioni e la causa è stata discussa ha pronunciato la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 300/2017 R.G.
TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Due giugno n. 29 (c.f. , , nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
Raccuia il 27 gennaio 1949 (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_3
, nata a [...] l'[...], questi ultimi due residenti in
[...]
S. Piero Patti, via Savonarola n. 21 (c.f. ), CodiceFiscale_3 [...]
, nato a [...] l'8 novembre 1942 (c.f. Parte_4 C.F._4
), nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_5
) entrambi ivi domiciliati in via Savonarola n. 15, CodiceFiscale_5
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_6 [...]
), , nata a [...] il [...] C.F._6 Parte_7
(c.f. ) entrambi residenti in [...], CodiceFiscale_7
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), tutti elettivamente domiciliati in S. Piero Patti, via Roma n. CodiceFiscale_8
80, presso il recapito professionale dell'avv. Alberto Barbera che li rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_2 in piazza De Gasperi n. 1 (p. i. elettivamente domiciliato in Patti, via P.IVA_1
2 Gorizia n. 4, presso il recapito professionale dell'avv. Michele Salazar, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: azione negatoria servitutis.
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 17 febbraio 2017 gli attori indicati in epigrafe riproponevano dinnanzi a questo Tribunale la domanda già avanzata nei confronti del
[...] nel giudizio amministrativo iscritto al n. 1020/2016 Reg. Ric. del Controparte_2
che, con sentenza del 26 agosto 2016, aveva declinato la Controparte_3 propria giurisdizione sulla richiesta di annullamento di plurimi atti (i.e. delibera di
Giunta n. 38 del 23 giugno 2016; ordinanza del Comando di Polizia Municipale n.
09/2016 prot. gen. n. 4123 del 5 aprile 2016; nota sindacale prot. n. 5277 del 29 aprile
2016; nota del Comandante VV.UU. prot. n. 4518 del 12 aprile 2016 e richiamata relazione dell'Ufficio del Servizio di Polizia Municipale prot. 4379 dell'11 aprile 2016; ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale), chiedendo di accertare che sulla strada privata oggetto degli provvedimenti censurati controparte non potesse vantare alcun diritto e, in particolare, nessuna servitù di uso pubblico.
Nella resistenza dell'Ente locale, costituitosi con comparsa del 6 giugno 2017, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo di prova orale e di C.T.U.
Pervenuto per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 19 gennaio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte), il giudizio viene oggi deciso sulle conclusioni precisate e previa discussione a mezzo di note scritte ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. come richiesto da entrambe le parti.
2. – In premessa occorre specificare l'oggetto del contendere.
È oramai pacifico che “[l]'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice CP_2 presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e
3 dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha, in realtà, natura di accertamento petitorio” (Cass., S.U., n. 26897/2016).
Ne deriva che – come già evidenziato dal T.A.R.-Catania in seno alla pronuncia declinatoria della giurisdizione – la controversia nella quale si contesta la qualificazione di una strada ad uso pubblico o meno comporta l'esperimento di una azione negatoria servitutis.
Pertanto, a prescindere dal petitum formale (domanda di annullamento di atto amministrativo), la lite investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi giacché il petitum sostanziale non mira, in ultima istanza, a sindacare il provvedimento autoritativo, rivestendo piuttosto natura di accertamento petitorio.
In questa sede gli attori hanno correttamente chiesto di: “1) accertare e dichiarare che nessun diritto di proprietà ha il Comune di sui beni immobili – strada privata sulla Controparte_2 quale prospettano i fabbricati degli attori – oggetto della presente controversia individuati in catasto al foglio n. 20 particella n. 268 e particella n. 393; 2) accertare e dichiarare che nessuna servitù di uso pubblico grava sulla strada privata – oggetto della presente controversia – ricadente in catasto al foglio n. 20 particella n. 268 e particella n. 393; 3) conseguentemente dichiarare, annullare e/o disapplicare i provvedimenti” supra indicati.
Peraltro, a prescindere dell'indicazione delle particelle n. 268 e n. 393, è pacifico che l'oggetto della domanda riguardi l'intero tratto di strada, giacché a esso fanno riferimento gli atti amministrativi che hanno dato causa alla lite e si riferiscono i documenti versati da parte attrice (v., in particolare, la relazione del geom.
[...] dell'11 dicembre 2017, nonché la mappa catastale allegata ove il Controparte_4 tratto interessato è colorato in rosso allegati alla seconda memoria istruttoria).
4 Venendo dunque in rilievo un'azione negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché
“la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (v., per tutte, Cass., n. 1905/2023).
Va pure precisato che, mirando la domanda a far dichiarare nei confronti del CP_2
l'inesistenza della servitù e a conseguire la cessazione delle molestie (realizzate, nella specie, a mezzo dei provvedimenti censurati), non è configurabile alcun litisconsorzio né dal lato attivo né dal lato passivo (v., per tutte, Cass., n. 22835/2024 ove i ricorrenti lamentavano, infondatamente, la necessità di evocare in giudizio tutti i titolari di diritti reali sui fondi interessati dall'accertamento).
Deve allora essere respinta l'eccezione con cui il contesta la legittimazione CP_2 attiva degli attori sul presupposto che gli stessi non siano proprietari delle particelle n. 259 e n. 244 perché – proprio in virtù del principio appena indicato – gli stessi, pacifica (come si vedrà infra) la titolarità di un diritto reale sulle porzioni di stradella, non avevano l'obbligo di evocare in lite altri soggetti.
È dunque parimenti irrilevante la circostanza che “gli intestatari degli altri subalterni (nn.
2, 6 e 7) di cui si compone la part. 268, comproprietari anch'essi dei beni comuni non censibili (e quindi della porzione di corte di cui al sub. 1), non s[iano] intervenuti nel procedimento” (v. pag.
18 della C.T.U. in atti) e che titolare della particella n. 259 – Parte_8 parzialmente occupata dalla stradella (v. meglio infra) non sia del pari intervenuto.
3. – La C.T.U. espletata ha consentito di chiarire che il tratto di strada in questione – rispetto a cui il sostiene l'esistenza di una servitù pubblica di passaggio per CP_2 la finalità di collegamento con funzione di raccordo e sbocco su strade pubbliche – inizia verso sud dalla via Profeta, in adiacenza alla villa comunale, svolta a 90° in
5 direzione ovest congiungendosi con la Via Savonarola, parallela alla citata Via Profeta
e si sviluppa per circa 58-59 metri.
La stessa ricade catastalmente nel foglio 20 e riguarda porzioni delle particelle nn. 268,
267, 244 e 259.
Più precisamente la particella n. 267 è interessata per solo 1 m² (oggetto di parziale esproprio da parte del Comune), mentre la particella n. 268 è interessata rispetto al sub 1 (bene comune non censibile) e sub 10, appartenente agli attori Parte_3
e titolari, sempre per metà ciascuno, anche del sub 4 e del
[...] Parte_2 sub 8. Il contratto di compravendita rogato da Notaio dott.ssa il Persona_1
16 marzo 2009 dimostra il trasferimento delle particelle interessate dalla stradella da parte di e in favore dei già menzionati Pt_1 Parte_9 Parte_2
e . Parte_3
La particella 268 sub 3 risulta poi di proprietà (v. atto rogato da Notaio dott. Per_2 il 6 novembre 1998) di , e
[...] Parte_6 Parte_7 [...]
e ivi si legge che l'appartamento confina con la via Profeta e con Controparte_1
“strada privata comune” (v. C.T.U. a pag. 17: “[r]isultano proprietari del sub. 3 (Piano T –
Cat. A/4) della stessa part. 268, pertanto comproprietari dei beni comuni non censibili
(e quindi della porzione di corte di cui al sub. 1), gli attori (C.F.: Parte_6
) per 1/4, ( ) per 1/4, C.F._9 Parte_7 C.F._10
(C.F.: ) per 2/4”). Controparte_1 C.F._11
Rispetto alla particella n. 268 il consulente tecnico d'ufficio ha così concluso: “visti i precedenti fogli di mappa, nei quali il tratto iniziale della stradella (partendo dalla Via Profeta), per una quindicina di metri circa, è rappresentato interamente contenuto entro la particella n. 268, non essendo detto tratto iniziale interessato dall'esproprio (come indicato nei grafici allegati al piano particellare di esproprio), si rileva che, nell'attuale foglio di mappa n. 20, la part. 268 avrebbe dovuto avere dimensioni maggiori e mantenere al suo interno la superficie afferente la stradella, come indicato nei precedenti fogli catastali cartacei” (v. pag.
18, enfasi nella relazione in atti).
6 Risulta poi che il tratto di strada ricade pure sulla particella n. 244 che “(ad ovest della part. 393), risulta di proprietà comune degli intestatari dei subalterni afferenti la part. 393” (v. relazione, pag. 20).
Esaminato il compendio probatorio, il C.T.U. ha evidenziato che:
«[d]alla lettura dell'atto di donazione rep. N. 7855, racc. 3346 del 28/07/1985 (agli atti), emerge che il sig. donava alla figlia Controparte_5 Controparte_6
(terza donazione) i seguenti beni: a) “l'intero piano cantinato dell'edificio” a 3 elevazioni in località Pozzo identificato catastalmente come part. 393 sub 1 del foglio 20 (piano terra, cat. C/2 e mq 83) “con il terreno confinante con i suoi lati Nord, Est e Sud, che è sua pertinenza”; b) “i due vani garage…” di cui alla part. 394 sub. 1 e 2 “ubicati Sud-est del terreno che, come sopra detto, è pertinenza del piano cantinato”. Nell'atto si legge che “Al detto piano cantinato si accede dalla stradella comune che costeggia il lato ovest dell'edificio”. Nello stesso atto di donazione il sig. donava alla figlia (quarta Controparte_5 Controparte_7 donazione) “l'intero primo piano del fabbricato” a 3 elevazioni, in catasto part. 393 sub 2 del foglio 20 (piano 1°, cat. A/2 e vani 7) al quale si accede “dalla stradella comune che costeggia il lato ovest dell'edificio, attraverso il terreno che è pertinenza del piano cantinato dell'edificio sul quale il piano primo in parola gode di servitù di passaggio a piedi…”. Ancora nel medesimo atto di donazione il sig. donava alla figlia Controparte_5 Controparte_8
(seconda donazione) “l'intero secondo piano del fabbricato” a 3 elevazioni, in catasto part. 393 sub 3 del foglio 20 (piano 2°, cat. A/2 e vani 7) al quale si accede “dalla stradella in comune con altri, che costeggia il lato ovest del fabbricato» (v. pagg. 20-21, nonché all. 8 del fascicolo di parte attrice).
La nota di trascrizione del contratto in Notaio dott. del 30 gennaio 1990 Persona_3 evidenzia che ha venduto agli attori e Controparte_8 Parte_4
il già menzionato appartamento al piano secondo a cui si Pt_5 Parte_5 accede – lo si ripete – dalla stradella in comune con altri privati.
Il consulente d'ufficio ha dunque concluso che “[d]a quanto sopra rappresentato emerge che il terreno, indicato nell'atto come pertinenza della part. 393 sub 1 del foglio 20, è la porzione di part. 244 confinante con i lati Nord, Est e Sud della part. 393; la porzione di stradella oggetto di
7 causa, prospiciente il lato ovest del fabbricato di cui alla part. 393, pur essendo ricompresa nella stessa part. 244, sarebbe di proprietà comune degli intestatari della part. 393”.
Alla luce dei superiori accertamenti compiuti dal C.T.U. (non specificamente contestati da parte convenuta e fondati sul puntuale esame della documentazione contrattuale versata in atti) e tenuto conto che la prova può essere fornita con ogni mezzo (incluse le presunzioni), gli attori hanno sufficientemente dimostrato di possedere i fondi interessati dalla stradella in forza di validi titoli da cui non risulta invero alcun peso.
Al contrario il non ha assolto al proprio onere. Controparte_2
Impostata la difesa sulla falsariga di un giudizio relativo alla legittimità dei provvedimenti amministrativi (v., e.g., il secondo punto della comparsa e della prima memoria istruttoria, ove si parla di INFONDATEZZA DEL RICORSO e si richiamano a più riprese principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa), l'Ente non ha in concreto fornito la prova richiesta, non essendo a ciò sufficiente la presenza sui luoghi di una lampada della pubblica illuminazione nonché di rete idrico-fognaria comunale.
Invero, in difetto di una domanda riconvenzionale di usucapione (mai avanzata), sarebbe stato necessario articolare prova per testi volta a dimostrare la previa esistenza di un peso sui fondi degli attori interessati dalla stradella, superando le deposizioni raccolte all'udienza del 17 dicembre 2019 da cui emerge che “la strada raffigurata nella produzione fotografica di parte attrice non è sicuramente aperta all'uso pubblico del transito veicolare.
A piedi può essere capitato che io come qualche altra persona ci siamo passati raramente” (così la teste come pure il teste il quale ha parimenti Testimone_1 Testimone_2 confermato la circostanza secondo cui dalla fine degli anni Ottanta sui luoghi è collocato un cartello «proprietà privata»).
La domanda degli attori è fondata senza che sia necessario o possibile disapplicare gli atti amministrativi censurati giacché tale potere sussiste nelle controversie in cui non
è parte la P.A. e qualora il provvedimento sia un antecedente della lesione del diritto soggettivo e non, come nella specie, la causa che ha dato luogo alla lite (Cass., S.U., n.
2244/2015). Ai sensi dell'art. 4, comma 2, Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (all. E), “l'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità
8 amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”, facendo cessare – con riferimento alla vicenda sottoposta allo scrutinio del
Tribunale – ogni molestia.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto vanno poste a carico del e liquidate, come Controparte_2 in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000 [determinato ex art. 15, comma 1, terzo alinea c.p.c.: (296,96x50) +
(356,36 x 50)] ridotti del 25 % tenendo conto della concreta attività svolta dalla parte vittoriosa e della circostanza che gli attori hanno rivestito la medesima posizione processuale (per cui non vi è neppure necessità di liquidare il compenso, si noti, facoltativo previsto art. 4, comma 2, D.M. cit.). Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Alberto Barbera dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Spese e onorari di C.T.U., già liquidate in atti, vanno poste a carico delle parti in solido nei rapporti esterni, mentre nei rapporti interni vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 300/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accerta e dichiara che sui fondi in proprietà degli attori indicati in epigrafe non esiste alcun diritto di servitù di uso pubblico in favore del Comune di Controparte_2
a cui ordina la cessazione delle molestie indicate in parte motiva;
2) condanna il a rifondere agli attori, in solido, le Controparte_2 spese di lite che liquida in € 6.257,00 (di cui € 5.712,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Alberto Barbera dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
9 3) pone spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, nei rapporti esterni a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti in interni, definitivamente a carico del
[...]
Controparte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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