Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 28 aprile 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9693/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania nella Via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avvocato Orazio Urzi, che la rappresenta e difese, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schiliro';
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 la ricorrente, con ricorso depositato il 17.10.2024, ha impugnato i provvedimenti di accertamento somme indebitamente percepite sulla pensione cat . INVCIC N. 07163127, dal periodo 01.01.2015 al
31.12.2015 per € 3.767.40 e dal periodo 01.01.2017 al 31.12.2017, per € 3.588.17. Ha dedotto l'illegittimità della richiesta di pagamento. Ha eccepito la decadenza dal potere accertativo e di ripetizione dell'indebito da parte dell'istituto di previdenza ed ha richiamato gli art 13 L. 412/1991 e l'art. 52 L. 88/1989. Ha, quindi evidenziato che le somme sono ripetibili soltanto se l'errore dipende dal dolo del cittadino. Ha, rappresentato che nella specie, i dati sulla base dei quali è stato eseguito l'accertamento, erano già conosciuti o conoscibili dall'Istituto di previdenza, sulla base delle comunicazioni obbligatorie a cui è tenuta l'amministrazione finanziaria o ogni altra amministrazione pubblica. Ha rilevato che in mancanza di dolo del pensionato, in base a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 412 del 1991, l' avrebbe dovuto richiedere le somme indebitamente percepite entro CP_1
CP_ richiamato il comma 2 dell'art.13 Legge 412 del 1991 e la circolare n.47/2018, rappresentando che il recupero delle somme erroneamente versate deve avvenire entro un termine determinato, oltre il quale non può più essere richiesto. Ha, inoltre, eccepito che è onere dell' provare il presunto CP_1 pagamento non dovuto. Ha rilevato che l' non può chiedere la restituzione delle somme CP_1 erroneamente erogate quando l'errore non è imputabile alla condotta del titolare della prestazione, il quale non può rispondere per gli errori dell' . Ha, quindi, precisato che l'istituto è legittimato CP_1
a chiedere la restituzione solo in caso di malafede del pensionato, o nell'ipotesi in cui, quest'ultimo, abbia posto in essere una condotta fraudolenta tale da indurre all'errore. Ha, quindi, escluso che dette condotte siano rinvenibili nella specie e che il dolo debba ritenersi configurato solo in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore. Ha evidenziato che il ricorrente ha sempre provveduto ad inviare la documentazione richiesta, così come è avvenuto per i periodi successivi a quelli oggetto di
CP_ accertamento, con la conseguenza che se i documenti richiesti dall' per i periodi accertati, non sono stati prodotti è perché, non sono stati mai richiesti. Ha concluso chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di indebito, con cui l' sede di Catania ha richiesto il pagamento degli CP_1 CP_2 importi pari ad € 3.767.40 per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 e pari ad € 3.588.17 per il CP_ periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017. rendendoli privi di effetti giuridici ordinando all' la restituzione delle somme, che nelle more del giudizio, siano state recuperate coattivamente alla ricorrente. Con vittoria di spese e compensi.
Si è costituiva, con memorie depositate il 15.01.2025, l' il quale, ha precisato che l'indebito n. CP_1
13777127 e l'indebito 15714926 originano dalla mancata comunicazione dei redditi, in violazione dell'art.35, co.10 bis, d.l. n. 207/2008 conv. con modificazioni dalla legge n.14/2009. Ha. quindi, richiamato detto art.35, co.8 e 9 e l'art.13, co.6, lett. c), d.l. n.78/2010, conv in legge n.122/2010, che ha aggiunto al predetto art.35, il comma 10 bis. Ha precisato che la novella del 2010, che rimette agli enti previdenziali di fissare tempi e modalità di comunicazione dei dati reddituali, ha limitato la platea degli obbligati a chi non effettua la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi e richiesti dall' di comunicare la propria situazione reddituale, CP_1
abbiano omesso di comunicarla. Ha rappresentato che l'omessa comunicazione dei redditi, è di per sé sola causa della legittima ripetizione dei ratei, e che in dette ipotesi, non possa trovare applicazione, il principio che prevede l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, salvo il caso di accertato dolo dell'accipiens. Ha ribadito che l'indebito costituisce una mera ed automatica conseguenza del meccanismo disciplinato dal cit. art.35, co. 10 bis che impone un onere di collaborazione ai pensionati percettori delle prestazioni connesse al reddito, da assolvere o con la dichiarazione dei redditi ovvero, in sua assenza, con la comunicazione dei redditi stessi all' . Ritiene, inoltre, che i tempi e modalità CP_1
di accertamento, oggettivamente previsti, rendono irrilevante, rispetto a tale sistema, sia lo stato soggettivo di buona o mala fede del percipiente sia la tempistica di cui all'art.13, co. 2 legge 412/1991, che riguarda la distinta ipotesi di superamento dei limiti reddituali, non ricorrente nel caso in oggetto.
Ha eccepito che nella specie deve escludersi la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito ritenendo che nell'omessa comunicazione dei redditi, complessivamente percepiti e rilevanti agli effetti della determinazione della misura del trattamento, vada rinvenuta una condotta rilevante per la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Ha, infine eccepito che grava sul ricorrente l'onere di provare l'irripetibilità dell'indebito. Ha concluso chiedendo dichiarare la legittimità dell'indebito contestato e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte con condanna controparte alle spese di giudizio.
All'odierna udienza, le parti costituite, hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti e parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Ciò posto si precisa che nella specie si controverte di indebito assistenziale per motivi reddituali.
In dette fattispecie, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi
Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Tra le altre, Cass. n. 13917 del 20 maggio 2021 " (cfr. anche sentenze nn. 13915, 13916, del medesimo
20 maggio 2021).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle CP_1
condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608). La Suprema corte ha, inoltre, ritenuto che il dolo non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019).
Nel caso in esame l'indebito, scaturisce dalla revoca ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010 della prestazione non avendo provveduto la ricorrente a trasmettere all' CP_1
la sua dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2014 e nell'anno 2016, quindi in assenza di accertamento del superamento del limite reddituale.
Ciò viene peraltro espressamente precisato dall' nella memoria di costituzione ove è dato CP_1
leggere che “l' non agisce per il superamento dei limiti reddituali, ma in conseguenza della CP_1
violazione dell'obbligo di comunicazione….”.
L'art. 13 co. 6 lettera c) l. n. 122/10 prevede che, in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale, l'Ente proceda, dapprima alla sospensione della prestazione, e, solo laddove, entro 60 giorni dalla sospensione, non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali, alla revoca in via definitiva della prestazione ed all'eventuale recupero della prestazione erogata nell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Si tratta di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie dell' e, CP_1
dall'altra, la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela.
Da quanto sopra discende che il provvedimento di sospensione deve essere notificato al percettore della prestazione onde consentirgli di sanare l'omissione.
Nella specie non risulta notificata nè la richiesta, del 14 dicembre 2016, di comunicazione dei redditi percepiti nell'anno 2014; né la richiesta del 5.03.2019 con la quale l'istituto ha chiesto comunicarsi i redditi percepiti nell'anno 2016; né il provvedimento di revoca definitivo del 23.10.2017. Va precisato che per le comunicazioni del 14.12.2016 e 5.03.2019 nulla ha prodotto l'istituto per documentarne la notifica. Ed invero nessun avviso di ricevimento attestante l'avvenuto recapito delle sopracitate comunicazioni risulta prodotto. Quanto al provvedimento di revoca 23.10.2017 l' CP_1 ha prodotto il plico contenente il provvedimento di revoca della prestazione per l'anno 2015 dal quale
è dato evincere il mancato recapito dello stesso in quanto il destinatario risulta sconosciuto, in via
Fratelli Cairoli n.118 Misterbianco. Da quanto sopra consegue che non vi è alcuna certezza che le richieste avanzate, dall'Istituto, alla ricorrente di fornire i redditi percepiti nell'anno 2014 e nell'anno
2016 e la comunicazione di revoca del 23.10.2017 siano pervenute nella sfera di disponibilità del destinatario. Nulla risulta documentato, in merito alla loro ricezione, dall' . La ricorrente non CP_1 avendo contezza né della richiesta dei dati reddituali né della conseguente revoca non è stata posta nella condizione di sanare la propria posizione evitando così la revoca della prestazione.
Risulta, altresì documentato dalla ricorrente, che la stessa ha sempre provveduto a comunicare i redditi percepiti (si veda all. com. redditi anni 2017, 2028 e 2019, ricostituzione 2023 e fasc. parte ricorrente) anche a seguito di espressa richiesta.
Per quanto sopra deve concludersi che la condotta dell‟accipiens è stata in questo caso connotata da buona fede e va senz'altro esclusa la ipotesi di dolo.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra indicate, secondo cui, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati non sono ripetibili per il periodo anteriore all'accertamento dell'indebito.
Da quanto sopra discende che l'indebito n. 13777127 di euro 3.767,40 e l'indebito n.15714926 di euro 3.588,17 sono illegittimi e il ricorso va pertanto accolto.
Resta assorbita ogni altra questione.
3. Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla particolare complessità e peculiarità delle questioni trattate si ritiene che le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9693/2024 R.G. così statuisce: in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile l'indebito n. 13777127 di euro 3.767,40 e l'indebito n.15714926 di euro 3.588,17 compensa le spese di lite.
Catania, 28 aprile 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi