Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 27/03/2026, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00965/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2026, proposto da
Mediterranea Scavi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Sallemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1752/2016 del 6.10.2016 emesso dal Tribunale di Ragusa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ragusa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa LA NA ZZ e udito il difensore dell’amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la società ricorrente ha lamentato la mancata integrale esecuzione da parte de Comune di Ragusa del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 1752/2016, con cui il Tribunale di Ragusa ha ingiunto all’Ente il pagamento della somma di €. 59.788,48, oltre interessi come dalla domanda, titolo opposto, ma confermato integralmente con la sentenza n. 1646/2024, pubblicata il 25.10.2024, non appellata e passata in giudicato.
2. In particolare, a dire del ricorrente, il Comune, dopo l’introduzione del giudizio di opposizione, avrebbe pagato esclusivamente la sorte capitale di cui al menzionato titolo, rimanendo debitrice dell’importo pari ad €. 10.647,39, dovuto a titolo di interessi moratori sino a quel tempo maturati, da maggiorarsi di quelli ulteriormente prodottisi sino all’effettivo soddisfo.
3. Pertanto, con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di ordinare all’Amministrazione l’integrale ottemperanza del sopra citato titolo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna del Comune al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre che di una ulteriore somma di denaro, fissata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per l’ipotesi di ulteriore inadempimento (cd. “penalità di mora”).
4. Il Comune intimato si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, e comunque l’infondatezza nel merito dello stesso, rappresentando che l’Amministrazione ha già provveduto a pagare tutto quanto dovuto in forza del D.I. azionato nell’anno 2017.
5. A tale eccezione non è seguita alcuna replica da parte della difesa della ricorrente.
6. All’udienza camerale del 24 marzo 2026, udito il difensore del Comune resistente (il solo presente), la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In ricorso è inammissibile.
8. Il Comune ha dedotto e provato di non essere più debitore di alcuna somma dovuta nei confronti della ricorrente in forza del decreto ingiuntivo azionato, per aver integralmente corrisposto tutto quanto dovuto già nell’anno 2017.
Ha, in particolare, rappresentato che, a seguito della concessa provvisoria esecutorietà del D.I. opposto nell’ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 4951/2016, il Comune – il quale aveva già provveduto al pagamento della sorte capitale (pari ad €. 49.141,04, giusta mandato di pagamento n. 9148/2016) – ha altresì disposto il pagamento dell’ulteriore somma di €. 14.560,46, così distinta:
- €. 11.476,73, in favore della società ricorrente a titolo di interessi moratori sulla sorte capitale già pagata (di cui €. 10.647,39 già conteggiati nel D.I. ed ulteriori €. 829,34 maturati successivamente all’emissione del decreto e sino a quella data);
- €. 3.083,73 in favore del procuratore distrattario, a titolo di spese della procedura monitoria liquidate nel D.I.
Tali somme sono state corrisposte dal Comune giusta determinazione dirigenziale n. 827 del 23.5.20217, con la quale veniva impegnata e liquidata l’intera somma sopra citata di €. 14.560,46, poi corrisposta ai rispettivi creditori giusta mandato di pagamento n. 4512 del 29.5.217 (documenti tutti prodotti in atti).
9. È stata, dunque, fornita prova dell’adempimento del residuo credito azionato dalla ricorrente con la proposizione del presente giudizio.
Per converso, la difesa di parte ricorrente nulla ha controdedotto rispetto alle difese esplicate dal Comune (per esempio adducendo elementi utili a chiarire eventuali profili di non satisfattività dei pagamenti effettuati dall’Ente debitore già nel lontano 2017), rimanendo sul punto del tutto silente.
10. Ne consegue, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non sussistendo l’inottemperanza dell’Amministrazione, la quale costituisce il presupposto legittimante la proposizione dell’azione di cui all’art. 112 c.p.a.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NA BA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
LA NA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NA ZZ | SE NA BA |
IL SEGRETARIO