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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/10/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1001/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MICELI WALTER per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1001 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], ivi residente nella Via Bernardino Parenzo, 3, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, nonché allegata alla busta contenente il ricorso ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F.
[...]
, PEC FA AN, C.F. C.F._2 Email_1 C.F._3 PEC OR SS, C.F. , PEC Email_2 C.F._4 [...]
domiciliata in Roma n resso Email_3 dell'Avv. OR SS. Gli Avvocati Walter Miceli, FA AN e OR SS dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quoai seguenti numeri di fax 0916419038, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_4
Email_1 Email_2 RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 rappresentato e difeso ex art.417-bis c.p.c., dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in , CP_2 CP_2 via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: indennità per ferie non godute docente a tempo determinato. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.6.2025, – già dipendente del Parte_1 CP_1 convenuto in qualità di docente con contratto a tempo determinato negli aa.ss. dal 2018/19 al 2021/22 - ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo "Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.481,73a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della sudd inore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”. Il si è costituito resistendo alla domanda e sostenendo che nel corso dei predetti anni CP_1 sc ricorrente aveva fruito di ferie in numero corrispondente a quelle spettanti avendo regolarmente sospensione delle attività didattiche previste da calendario non essendogli mai stata richiesta in tali periodi alcuna disponibilità. Ha quindi concluso chiedendo "respingere il ricorso introduttivo del giudizio in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra illustrati, con vittoria di spese;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le domande svolte in questa sede, calcolare l'importo eventualmente riconosciuto alla Parte ricorrente in ragione dei criteri indicati in narrativa ed al netto di quanto eventualmente già corrisposto”. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
RICOSTRUZIONE NORMATIVA E CONTRATTUALE DELLA MATERIA a) Il CCNL 2006/2009 In diritto va premesso che fino alla sottoscrizione dei nuovi accordi tra le parti sociali, la materia della fruizione delle ferie e della monetizzazione di quelle non godute, era regolata disciplinata dal CCNL 2007 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) il quale all'art. 13 disponeva che "
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito […] 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi […];
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. […].
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2. […] 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato". La richiamata disciplina prevedeva quindi in via generalizzata l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche e il diritto ad ulteriori sei giorni da fruire (liberamente) nella restante parte dell'anno. Al personale assunto a tempo determinato l'art. 19 dedicava tuttavia una disciplina speciale affermando che ad esso "… si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto […]. La disciplina collettiva escludeva dunque esplicitamente la fruizione obbligatoria delle ferie in concomitanza con la sospensione dell'attività scolastica e richiedeva una specifica richiesta per il loro godimento ed in mancanza riconosceva il diritto alla monetizzazione.
b) Le leggi del 2012 Tale disciplina è stata nel tempo soppiantata dalla successiva disciplina legale e contrattuale. Il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm. ha infatti inizialmente disposto all'art. 5 co. 8 che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (7/7/2012). La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Di seguito la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ((Legge di stabilità 2013) all'art. 1 co. 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". In coordinamento con il d.l. 95/2012 tale intervento normativo ha di fatto normativamente ribadito il principio della obbligatoria fruizione delle ferie in concomitanza con le sospensioni delle attività scolastiche o didattiche (fermo restando il godimento di ulteriori sei giorni nella restante parte dell'anno alle condizioni ivi indicate). Il successivo co. 55 è invece intervenuto sull'art. 5 co. 8 del d.l. 95/2012 aggiungendo il seguente ulteriore periodo: "Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". Infine, il co. 56 ha stabilito che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013". Il regime delle ferie che ne è derivato per il personale docente a tempo determinato è quello della fruizione obbligatoria delle ferie in concomitanza con le sospensioni dell'attività didattica e scolastica e il divieto monetizzazione delle ferie residue, fatta eccezione per quelle residue ed ulteriori rispetto ai periodi di sospensione ("differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"). Va osservato che con i citati interventi normativi si è altresì inteso negare qualsiasi valore alle eventuali diverse previsioni della contrattazione collettiva, essendosi anzi prevista la disapplicazione (a decorrere dal 1.9.2013) di quelle contrarie. Ne deriva che dalla data predetta dovevano ritenersi disapplicate le disposizioni del CCNL 2006/09 che avevano escluso l'obbligatorietà della fruizione nei periodi di sospensione e riconosciuto la monetizzazione delle ferie non richieste.
c) Il CCNL 2019/2021 Coerentemente con la nuova disciplina legislativa il contratto collettivo stipulato il 18.1.2024 ed inerente al periodo 2019/2021 con specifico riferimento al personale docente assunto a tempo determinato, ha previsto – all'art. 35 - che "1. … si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni … stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato […];
2. le ferie … sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. […] 16. Il presente articolo abroga l'art. 19 del CCNL 29/11/2007; […]". Inoltre, il successivo art. 38, in materia di ferie, ha sostituito l'art. 13, co 15 del CCNL 29/11/2007 (abrogando contestualmente l'art. 41 del CCNL 19.4.2018), disponendo che “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative” (con la precisazione – di cui alla dichiarazione congiunta n.
2 - che "all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità"). In tale disciplina contrattuale trova quindi conferma il principio che le ferie del personale docente a tempo determinato, proporzionate in ragione della durata del rapporto, debbano essere fruite in concomitanza dei periodi di sospensione delle attività didattiche fatta eccezione degli ulteriori sei giorni fruibili nel restante periodo dell'anno. La possibilità di monetizzare le ferie non godute al termine del rapporto è riconosciuta nei limiti della normativa vigente e quindi limitatamente ai giorni maturate in esubero rispetto ai periodi di sospensione delle attività scolastiche quando la fruizione non sia stata possibile per fatto non imputabile o riconducibile al di-pendente per decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto inidoneità fisica, congedo obbligatorio ecc.
IL PRINCIPIO DI AUTOMATISMO TRA SOSPENSIONE E FERIE La parte ricorrente nega di aver mai fruito di ferie negli anni di servizio oggetto d'esame; assume di non averne mai avanzato richiesta e contesta il principio dell'obbligatoria fruizione delle ferie in periodo di sospensione delle attività scolastiche, in fatto assumendo che la sospensione delle attività non implichi l'automatica fruizione delle ferie in ciascuno di tali periodi;
afferma che, coerentemente con l'orientamento della Corte di Cassazione (mutuato dalla UE), la fruizione delle ferie necessiterebbe in ogni caso di una richiesta del docente indirizzata al dirigente scolastico e del conseguimento di apposita autorizzazione, tenendo anche conto che il docente rimane sempre e comunque a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento e non può essere posto automaticamente e d'ufficio in ferie dal Dirigente;
ne deriverebbe che in assenza di richieste il docente (che pure abbia fruito della sospensione dell'attività didattica e scolastica, non essendo la circostanza in alcun modo contestata) non potrebbe considerarsi automaticamente in ferie; che ai fini della monetizzazione graverebbe sul datore di lavoro e quindi sull'amministrazione, l'onere della prova di aver informato il dipendente della facoltà di fruire delle ferie e di averlo invitato a farne richiesta con l'avviso che in mancanza perderà anche diritto all'indennità sostitutiva. Ebbene, tale orientamento sembra in evidente contrasto con lo sviluppo della disciplina contrattuale e legislativa in materia. Occorre al riguardo ribadire che dall'iniziale regime, che escludeva la fruizione obbligatoria in concomitanza delle sospensioni ("La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria") e che ai fini della monetizzazione valorizzava la specifica richiesta di fruizione del dipendente ("il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto"), si era infatti passato ad un regime che prevedeva l'obbligatoria coincidenza tra ferie e sospensioni ("Il personale docente … fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali") e ad un regime inderogabile di monetizzazione limitata ai soli giorni di differenza tra ferie maturate e ferie godute ("differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie") e nei limiti della non imputabilità al lavoratore del mancato godimento ("l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente"). Va anche rammentato che nei periodi di sospensione le scuole si trovano in uno stato di chiusura (come risulta documentalmente anche dal calendario scolastico ragionale in modo esplicito); non si può quindi ritenere che i docenti si trovino in tali periodi in uno stato di disponibilità e nemmeno di “lavoro effettivo” secondo il diritto comunitario (con richiamo della UE Ordinanza 14 marzo 2011, Grigoire C-258/10; UE Ordinanza 11 gennaio 2007 Jan Vorel -C
-437/05, par. 28). Si aggiunga che nelle circolari ministeriali n. 522 del 26.03.2019, (art. 3 comma 3 d.b.d.), n. 10 del 16.05.2020, (art. 12 comma 4), n. 53 del 03.03.2021, (art. 13 comma 4), n. 65 del 14 marzo 2022, (art.
4. Comma 4), n. 9260 del 16.03.2023, (art. 3 comma 3.d.b.d.), il CP_1 ha chiarito che, “Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nell di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse”. Tali precisazioni consentono di ritenere che nei periodi diversi da quelli destinati alle operazioni di esame nei quali ne si stata prevista l'utilizzazione, i docenti non dovessero “rimanere a disposizione”: costoro non avevano lavorato, non erano a disposizione, ed erano quindi in ferie secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. Si è anche messo in evidenza come, ai fini della monetizzabilità delle ferie residue, l'art. 1 co. 55 della legge 228/2012, modificando l'art. 5 co. 8 del d.l. 95/2012, abbia inteso fare riferimento, non alla differenza ferie maturate e ferie godute, ma tra giorni di ferie spettanti e "quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie", con ciò sottolineando che i periodi nei quali era consentito fruirne (periodi di sospensione delle attività scolastiche) andassero scomputati dalle ferie residue a prescindere dalla circostanza che il docente avesse fatto o meno richiesta di goderne. Né in contrario può essere addotta la possibile non coincidenza dei periodi: l'ipotesi meno favorevole (in cui cioè le ferie maturate risultino superiori ai giorni di sospensione) è valorizzata dall'ordinamento con il diritto alla monetizzazione del surplus (sia pure nei limiti di cui all'art. 13, co 15 del CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 38, del CCNL 2019/2021); quella più favorevole (in cui le ferie maturate risultino di misura inferiore ai giorni di sospensione dell'attività nel corso dell'anno) non solo non giustificherebbe alcuna doglianza da parte del dipendente (che abbia usufruito dell'astensione benché sprovvisto di ferie), ma neanche potrebbe smentire le conclusioni raggiunte, posto che consentire l'astensione dall'attività lavorativa per ragioni organizzative dell'amministrazione, per un numero di giorni ulteriore rispetto alle ferie maturate, non vale a smentire l'automatismo per i periodi tra loro coincidenti. Tali elementi sembrano sconfessare la ricostruzione offerta da parte ricorrente e inducono a riconoscere un automatismo tra ferie e sospensioni delle attività scolastiche. Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi concludersi che la fruizione delle ferie da parte del personale docente debba intendersi obbligatoriamente ed automaticamente concentrato nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo per gli ulteriori sei giorni fruibili nel restante periodo dell'anno. L'amministrazione convenuta ha precisato che le suddette sospensioni devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il primo di settembre e l'avvio delle attività educative o didattiche;
al periodo delle vacanze natalizie e pasquali;
alle eventuali sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
al periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami) secondo i rispettivi calendari scolastici. A tali periodi sono da aggiungere gli ulteriori 6 giorni, ai sensi del CCNL scuola.
L'ORIENTAMENTO DELLA UE E DELLA S.C. IN TEMA DI MONETIZZAZIONE A supporto della propria tesi la parte ricorrente ha richiamato la normativa - anche europea (Direttiva dell'Unione Europea 2003/88/CE art. 7) – e l'orientamento giurisprudenziale in tema di monetizzazione delle ferie non godute, secondo il quale la condizione di operatività del divieto di monetizzazione andrebbe individuato nella circostanza che il lavoratore sia stato messo in condizione di esercitare il diritto e che il datore di lavoro abbia assolto l'onere di informarlo del proprio diritto, di invitarlo anche formalmente ad avvalersene e di avvisarlo che in mancanza non avrebbe diritto alla loro monetizzazione (in tal senso Cass, Sez. L n. 21780/2022; ord. 15415/2024 del 3.6.2024). Si è in particolare richiamata l'ordinanza del 2024 nella parte in cui – rammentato l'orientamento della UE – ha affermato il principio di diritto secondo il quale “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la norma interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del decreto legge n° 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16 e in cause C 629/16 e C684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. Va tuttavia osservato che la pronuncia del 2022 aveva ad oggetto una richiesta di monetizzazione di ferie non godute relative agli anni 2012/13 e 2014/15, vale a dire anni in cui non era ancora vigente l'obbligatorio godimento in concomitanza dei periodi di sospensione. Sulla base della successione di leggi in materia, la Corte ha in prima battuta affrontato la questione affermando la perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 delle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell'art. 1 l. 228/2012. La Corte si era quindi occupata di individuare la disciplina applicabile al caso in esame, riconoscendo l'applicabilità ad esso dell'originario regime di fruizione delle ferie, ma confermando il contenuto delle disposizioni che dal 1.9.2013 ne avevano stabilito l'obbligatoria fruizione in concomitanza con le sospensioni delle attività scolastiche e la limitazione del diritto alla monetizzazione limitatamente al surplus di giorni rispetto ai periodi di sospensione. L'automatismo negato dal CCNL 2006/09 deve quindi ritenersi riconosciuta dall'art. 1 co. 55 e 56 L. 228/2012 che aveva previsto l'obbligatoria fruizione delle ferie in concomitanza delle sospensioni e la disapplicazione dal 1.9.2013 delle più favorevoli previsioni della precedente contrattazione collettiva. E a tali conclusioni è pervenuta anche la Corte allorché ha ammesso che a decorrere dal 31.8.2013 (decorrenza prevista dal co. 56) il regime della monetizzazione delle ferie non godute era stato equiparato a quello dell'art. 13 co. 9 CCNL 2006/09, risultando così limitata alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di cui era stato concretamente possibile godere: affermazione questa che implicitamente esclude la monetizzabilità delle ferie di cui si sia fruito in concomitanza delle sospensioni scolastiche, a prescindere da una specifica richiesta in tal senso;
e ciò non può che condurre al riconoscimento dell'automatismo tra sospensioni e ferie.
Né può essere condiviso l'orientamento esposto con l'ord. n. 15415/2024, nella parte in cui ha tratto l'interpretazione dell'art. 5 co. 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55 della legge n. 228 del 2012 alla luce del diritto dell'Unione Le citate pronunce hanno in particolare fatto richiamo alle pronunce della UE (sentenze 6.11.2018, in cause riunite C-569/16 e C-570/1916; in causa C-619/16; in causa C-684/16) interpretative dell'art. 7 della direttiva 2003/88/Cee in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con le quali si è affermato "che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva". Il presupposto da cui prende le mosse la Corte è che il lavoratore abbia materialmente avuto la possibilità di esercitare il diritto alle ferie, sicché ove il loro godimento non sia predeterminato dalle parti contrattuali o dalla legge è del tutto ragionevole che la fruizione debba essere richiesta dal lavoratore ed autorizzata dal datore di lavoro e che in mancanza quest'ultimo sia tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che se egli non ne usufruisce siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o ancora alla cessazione del rapporto se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. In presenza di tali condizioni è ragionevole fare richiamo al principio della non imputabilità lavoratore del mancato godimento delle ferie e affermare che "il docente a termine non può perdere il diritto alle indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non aver chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva".
Sembra tuttavia ragionevole sostenere che il suddetto orientamento riguardi casi diversi da quello in esame, vale a dire ipotesi in cui il lavoratore non abbia materialmente usufruito delle ferie spettanti (ovvero di una astensione dall'attività lavorativa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche) e in cui, mancando (come nel caso del lavoratore tedesco da cui era scaturita la pronuncia) una previsione di legge o di contratto avente lo scopo di individuare e predeterminare i periodi di ferie (a differenza del caso qui in esame), risulti indispensabile l'iniziativa del lavoratore e/o del datore di lavoro attraverso la quale pervenire all'identificazione del periodo e della durata dell'astensione. Si ribadisce come, solo in tali situazioni, il godimento delle ferie da parte del lavoratore necessiti di una iniziativa del lavoratore e della conseguente autorizzazione datoriale, poiché esse servono anche determinare periodo e durata dell'astensione; è ad esse che deve intendersi riferibile il principio per cui, mancando qualsiasi iniziativa del lavoratore, come pure l'invito datoriale a fruirne con avviso sulle eventuali conseguenze, in conseguenza della mancata concreta fruizione, deve essere riconosciuto il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto. È in queste ipotesi che assumono rilievo la contestuale inerzia del lavoratore (sotto il profilo della mancata richiesta) e del datore di lavoro (quanto all'informazione sul diritto, all'invito a fruirne e all'avviso sugli effetti di tale omissione) allorché a questa inerzia sia da imputare il mancato concreto godimento delle ferie. Ciò non accade allorché sia la legge a identificare i periodi di fruizione delle ferie, anche a prescindere da una iniziativa delle parti. In questo caso – che non appare astrattamente in contrasto con la possibilità del lavoratore di fruire concretamente delle ferie - l'automatismo che si realizza tra sospensione e ferie rende superflua ogni richiesta proveniente dal lavoratore come pur il sollecito e gli avvisi del datore di lavoro;
in quest'ottica i principi della UE appaiono inapplicabili, dovendosi ritenere che il diritto al recupero delle energie psico-fisiche sia stato assicurato al lavoratore, sia stato ampiamente programmato e programmabile da ambo le parti e sia stato concretamente esercitato dal lavoratore (non potendosi altrimenti giustificare – alla luce della legge 288/2012 - l'assenza dal servizio del docente); in questi casi sembra altrettanto ragionevole la limitazione della possibilità di monetizzazione ai soli giorni di ferie ulteriori e residui rispetto a quelli di sospensione dell'attività scolastica. Una lettura attenta della pronuncia consente quindi di ritenere che nell'affermare i suesposti principi la Corte non abbia inteso negare l'automatismo tra ferie e sospensioni (non operante nella fattispecie al suo esame, in cui ancora non operava l'obbligo di fruizione delle ferie in concomitanza con la sospensione delle attività) ma abbia voluto richiamare l'orientamento consolidato (e del tutto condivisibile) della giurisprudenza europea e nazionale applicabile al caso in esame, concernente l'ipotesi in cui il periodo di fruizione non fosse predeterminato per legge e il godimento delle ferie non sia stato possibile per l'inerzia delle parti. Nel regime attuale, al quale va ricondotta la fattispecie qui in decisione (concernente le ferie degli aa.ss. dal 2019/20 al 2023/24) il citato automatismo consente invece di dare per assodata la fruizione delle ferie in tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatta eccezione per quelli in cui l'amministrazione o l'istituto abbia esplicitamente chiesto al docente lo svolgimento di prestazioni lavorative durante il loro decorso. Il principio di monetizzazione delle ferie (che riconosce l'indennità sostitutiva quando non ne sia stata possibile la fruizione anche in virtù dell'inerzia del lavoratore e salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso delle eventuali conseguenze), deve conseguentemente ritenersi operante limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie, vale a dire limitatamente ai giorni di ferie ulteriori e residui rispetto a quelli di sospensione dell'attività scolastica, che non era stato possibile fruire per l'inerzia di ambo le parti. Tutto ciò premesso, parte ricorrente non ha dedotto l'esistenza di giorni residui di ferie rispetto a quelli di sospensione dell'attività scolastica, né ha fornito prova che in tali periodi le sia stata imposta una reperibilità (e quindi la sostanziale impossibilità di fruizione delle ferie, come sostenuto in ricorso) limitandosi alla richiesta di monetizzazione dei periodi di assenza concomitanti con quelli di sospensione delle attività scolastiche. Tanto meno ha provato di non aver potuto fruire delle ferie nei periodi a ciò destinati per legge. La domanda va quindi disattesa. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Respinge il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.313,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1001/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MICELI WALTER per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1001 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], ivi residente nella Via Bernardino Parenzo, 3, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, nonché allegata alla busta contenente il ricorso ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F.
[...]
, PEC FA AN, C.F. C.F._2 Email_1 C.F._3 PEC OR SS, C.F. , PEC Email_2 C.F._4 [...]
domiciliata in Roma n resso Email_3 dell'Avv. OR SS. Gli Avvocati Walter Miceli, FA AN e OR SS dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quoai seguenti numeri di fax 0916419038, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_4
Email_1 Email_2 RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 rappresentato e difeso ex art.417-bis c.p.c., dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in , CP_2 CP_2 via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: indennità per ferie non godute docente a tempo determinato. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.6.2025, – già dipendente del Parte_1 CP_1 convenuto in qualità di docente con contratto a tempo determinato negli aa.ss. dal 2018/19 al 2021/22 - ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo "Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.481,73a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della sudd inore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”. Il si è costituito resistendo alla domanda e sostenendo che nel corso dei predetti anni CP_1 sc ricorrente aveva fruito di ferie in numero corrispondente a quelle spettanti avendo regolarmente sospensione delle attività didattiche previste da calendario non essendogli mai stata richiesta in tali periodi alcuna disponibilità. Ha quindi concluso chiedendo "respingere il ricorso introduttivo del giudizio in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra illustrati, con vittoria di spese;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le domande svolte in questa sede, calcolare l'importo eventualmente riconosciuto alla Parte ricorrente in ragione dei criteri indicati in narrativa ed al netto di quanto eventualmente già corrisposto”. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
RICOSTRUZIONE NORMATIVA E CONTRATTUALE DELLA MATERIA a) Il CCNL 2006/2009 In diritto va premesso che fino alla sottoscrizione dei nuovi accordi tra le parti sociali, la materia della fruizione delle ferie e della monetizzazione di quelle non godute, era regolata disciplinata dal CCNL 2007 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) il quale all'art. 13 disponeva che "
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito […] 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi […];
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. […].
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2. […] 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato". La richiamata disciplina prevedeva quindi in via generalizzata l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche e il diritto ad ulteriori sei giorni da fruire (liberamente) nella restante parte dell'anno. Al personale assunto a tempo determinato l'art. 19 dedicava tuttavia una disciplina speciale affermando che ad esso "… si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto […]. La disciplina collettiva escludeva dunque esplicitamente la fruizione obbligatoria delle ferie in concomitanza con la sospensione dell'attività scolastica e richiedeva una specifica richiesta per il loro godimento ed in mancanza riconosceva il diritto alla monetizzazione.
b) Le leggi del 2012 Tale disciplina è stata nel tempo soppiantata dalla successiva disciplina legale e contrattuale. Il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm. ha infatti inizialmente disposto all'art. 5 co. 8 che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (7/7/2012). La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Di seguito la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ((Legge di stabilità 2013) all'art. 1 co. 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". In coordinamento con il d.l. 95/2012 tale intervento normativo ha di fatto normativamente ribadito il principio della obbligatoria fruizione delle ferie in concomitanza con le sospensioni delle attività scolastiche o didattiche (fermo restando il godimento di ulteriori sei giorni nella restante parte dell'anno alle condizioni ivi indicate). Il successivo co. 55 è invece intervenuto sull'art. 5 co. 8 del d.l. 95/2012 aggiungendo il seguente ulteriore periodo: "Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". Infine, il co. 56 ha stabilito che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013". Il regime delle ferie che ne è derivato per il personale docente a tempo determinato è quello della fruizione obbligatoria delle ferie in concomitanza con le sospensioni dell'attività didattica e scolastica e il divieto monetizzazione delle ferie residue, fatta eccezione per quelle residue ed ulteriori rispetto ai periodi di sospensione ("differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"). Va osservato che con i citati interventi normativi si è altresì inteso negare qualsiasi valore alle eventuali diverse previsioni della contrattazione collettiva, essendosi anzi prevista la disapplicazione (a decorrere dal 1.9.2013) di quelle contrarie. Ne deriva che dalla data predetta dovevano ritenersi disapplicate le disposizioni del CCNL 2006/09 che avevano escluso l'obbligatorietà della fruizione nei periodi di sospensione e riconosciuto la monetizzazione delle ferie non richieste.
c) Il CCNL 2019/2021 Coerentemente con la nuova disciplina legislativa il contratto collettivo stipulato il 18.1.2024 ed inerente al periodo 2019/2021 con specifico riferimento al personale docente assunto a tempo determinato, ha previsto – all'art. 35 - che "1. … si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni … stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato […];
2. le ferie … sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. […] 16. Il presente articolo abroga l'art. 19 del CCNL 29/11/2007; […]". Inoltre, il successivo art. 38, in materia di ferie, ha sostituito l'art. 13, co 15 del CCNL 29/11/2007 (abrogando contestualmente l'art. 41 del CCNL 19.4.2018), disponendo che “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative” (con la precisazione – di cui alla dichiarazione congiunta n.
2 - che "all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità"). In tale disciplina contrattuale trova quindi conferma il principio che le ferie del personale docente a tempo determinato, proporzionate in ragione della durata del rapporto, debbano essere fruite in concomitanza dei periodi di sospensione delle attività didattiche fatta eccezione degli ulteriori sei giorni fruibili nel restante periodo dell'anno. La possibilità di monetizzare le ferie non godute al termine del rapporto è riconosciuta nei limiti della normativa vigente e quindi limitatamente ai giorni maturate in esubero rispetto ai periodi di sospensione delle attività scolastiche quando la fruizione non sia stata possibile per fatto non imputabile o riconducibile al di-pendente per decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto inidoneità fisica, congedo obbligatorio ecc.
IL PRINCIPIO DI AUTOMATISMO TRA SOSPENSIONE E FERIE La parte ricorrente nega di aver mai fruito di ferie negli anni di servizio oggetto d'esame; assume di non averne mai avanzato richiesta e contesta il principio dell'obbligatoria fruizione delle ferie in periodo di sospensione delle attività scolastiche, in fatto assumendo che la sospensione delle attività non implichi l'automatica fruizione delle ferie in ciascuno di tali periodi;
afferma che, coerentemente con l'orientamento della Corte di Cassazione (mutuato dalla UE), la fruizione delle ferie necessiterebbe in ogni caso di una richiesta del docente indirizzata al dirigente scolastico e del conseguimento di apposita autorizzazione, tenendo anche conto che il docente rimane sempre e comunque a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento e non può essere posto automaticamente e d'ufficio in ferie dal Dirigente;
ne deriverebbe che in assenza di richieste il docente (che pure abbia fruito della sospensione dell'attività didattica e scolastica, non essendo la circostanza in alcun modo contestata) non potrebbe considerarsi automaticamente in ferie; che ai fini della monetizzazione graverebbe sul datore di lavoro e quindi sull'amministrazione, l'onere della prova di aver informato il dipendente della facoltà di fruire delle ferie e di averlo invitato a farne richiesta con l'avviso che in mancanza perderà anche diritto all'indennità sostitutiva. Ebbene, tale orientamento sembra in evidente contrasto con lo sviluppo della disciplina contrattuale e legislativa in materia. Occorre al riguardo ribadire che dall'iniziale regime, che escludeva la fruizione obbligatoria in concomitanza delle sospensioni ("La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria") e che ai fini della monetizzazione valorizzava la specifica richiesta di fruizione del dipendente ("il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto"), si era infatti passato ad un regime che prevedeva l'obbligatoria coincidenza tra ferie e sospensioni ("Il personale docente … fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali") e ad un regime inderogabile di monetizzazione limitata ai soli giorni di differenza tra ferie maturate e ferie godute ("differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie") e nei limiti della non imputabilità al lavoratore del mancato godimento ("l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente"). Va anche rammentato che nei periodi di sospensione le scuole si trovano in uno stato di chiusura (come risulta documentalmente anche dal calendario scolastico ragionale in modo esplicito); non si può quindi ritenere che i docenti si trovino in tali periodi in uno stato di disponibilità e nemmeno di “lavoro effettivo” secondo il diritto comunitario (con richiamo della UE Ordinanza 14 marzo 2011, Grigoire C-258/10; UE Ordinanza 11 gennaio 2007 Jan Vorel -C
-437/05, par. 28). Si aggiunga che nelle circolari ministeriali n. 522 del 26.03.2019, (art. 3 comma 3 d.b.d.), n. 10 del 16.05.2020, (art. 12 comma 4), n. 53 del 03.03.2021, (art. 13 comma 4), n. 65 del 14 marzo 2022, (art.
4. Comma 4), n. 9260 del 16.03.2023, (art. 3 comma 3.d.b.d.), il CP_1 ha chiarito che, “Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nell di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse”. Tali precisazioni consentono di ritenere che nei periodi diversi da quelli destinati alle operazioni di esame nei quali ne si stata prevista l'utilizzazione, i docenti non dovessero “rimanere a disposizione”: costoro non avevano lavorato, non erano a disposizione, ed erano quindi in ferie secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. Si è anche messo in evidenza come, ai fini della monetizzabilità delle ferie residue, l'art. 1 co. 55 della legge 228/2012, modificando l'art. 5 co. 8 del d.l. 95/2012, abbia inteso fare riferimento, non alla differenza ferie maturate e ferie godute, ma tra giorni di ferie spettanti e "quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie", con ciò sottolineando che i periodi nei quali era consentito fruirne (periodi di sospensione delle attività scolastiche) andassero scomputati dalle ferie residue a prescindere dalla circostanza che il docente avesse fatto o meno richiesta di goderne. Né in contrario può essere addotta la possibile non coincidenza dei periodi: l'ipotesi meno favorevole (in cui cioè le ferie maturate risultino superiori ai giorni di sospensione) è valorizzata dall'ordinamento con il diritto alla monetizzazione del surplus (sia pure nei limiti di cui all'art. 13, co 15 del CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 38, del CCNL 2019/2021); quella più favorevole (in cui le ferie maturate risultino di misura inferiore ai giorni di sospensione dell'attività nel corso dell'anno) non solo non giustificherebbe alcuna doglianza da parte del dipendente (che abbia usufruito dell'astensione benché sprovvisto di ferie), ma neanche potrebbe smentire le conclusioni raggiunte, posto che consentire l'astensione dall'attività lavorativa per ragioni organizzative dell'amministrazione, per un numero di giorni ulteriore rispetto alle ferie maturate, non vale a smentire l'automatismo per i periodi tra loro coincidenti. Tali elementi sembrano sconfessare la ricostruzione offerta da parte ricorrente e inducono a riconoscere un automatismo tra ferie e sospensioni delle attività scolastiche. Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi concludersi che la fruizione delle ferie da parte del personale docente debba intendersi obbligatoriamente ed automaticamente concentrato nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo per gli ulteriori sei giorni fruibili nel restante periodo dell'anno. L'amministrazione convenuta ha precisato che le suddette sospensioni devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il primo di settembre e l'avvio delle attività educative o didattiche;
al periodo delle vacanze natalizie e pasquali;
alle eventuali sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
al periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami) secondo i rispettivi calendari scolastici. A tali periodi sono da aggiungere gli ulteriori 6 giorni, ai sensi del CCNL scuola.
L'ORIENTAMENTO DELLA UE E DELLA S.C. IN TEMA DI MONETIZZAZIONE A supporto della propria tesi la parte ricorrente ha richiamato la normativa - anche europea (Direttiva dell'Unione Europea 2003/88/CE art. 7) – e l'orientamento giurisprudenziale in tema di monetizzazione delle ferie non godute, secondo il quale la condizione di operatività del divieto di monetizzazione andrebbe individuato nella circostanza che il lavoratore sia stato messo in condizione di esercitare il diritto e che il datore di lavoro abbia assolto l'onere di informarlo del proprio diritto, di invitarlo anche formalmente ad avvalersene e di avvisarlo che in mancanza non avrebbe diritto alla loro monetizzazione (in tal senso Cass, Sez. L n. 21780/2022; ord. 15415/2024 del 3.6.2024). Si è in particolare richiamata l'ordinanza del 2024 nella parte in cui – rammentato l'orientamento della UE – ha affermato il principio di diritto secondo il quale “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la norma interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del decreto legge n° 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16 e in cause C 629/16 e C684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. Va tuttavia osservato che la pronuncia del 2022 aveva ad oggetto una richiesta di monetizzazione di ferie non godute relative agli anni 2012/13 e 2014/15, vale a dire anni in cui non era ancora vigente l'obbligatorio godimento in concomitanza dei periodi di sospensione. Sulla base della successione di leggi in materia, la Corte ha in prima battuta affrontato la questione affermando la perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 delle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell'art. 1 l. 228/2012. La Corte si era quindi occupata di individuare la disciplina applicabile al caso in esame, riconoscendo l'applicabilità ad esso dell'originario regime di fruizione delle ferie, ma confermando il contenuto delle disposizioni che dal 1.9.2013 ne avevano stabilito l'obbligatoria fruizione in concomitanza con le sospensioni delle attività scolastiche e la limitazione del diritto alla monetizzazione limitatamente al surplus di giorni rispetto ai periodi di sospensione. L'automatismo negato dal CCNL 2006/09 deve quindi ritenersi riconosciuta dall'art. 1 co. 55 e 56 L. 228/2012 che aveva previsto l'obbligatoria fruizione delle ferie in concomitanza delle sospensioni e la disapplicazione dal 1.9.2013 delle più favorevoli previsioni della precedente contrattazione collettiva. E a tali conclusioni è pervenuta anche la Corte allorché ha ammesso che a decorrere dal 31.8.2013 (decorrenza prevista dal co. 56) il regime della monetizzazione delle ferie non godute era stato equiparato a quello dell'art. 13 co. 9 CCNL 2006/09, risultando così limitata alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di cui era stato concretamente possibile godere: affermazione questa che implicitamente esclude la monetizzabilità delle ferie di cui si sia fruito in concomitanza delle sospensioni scolastiche, a prescindere da una specifica richiesta in tal senso;
e ciò non può che condurre al riconoscimento dell'automatismo tra sospensioni e ferie.
Né può essere condiviso l'orientamento esposto con l'ord. n. 15415/2024, nella parte in cui ha tratto l'interpretazione dell'art. 5 co. 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55 della legge n. 228 del 2012 alla luce del diritto dell'Unione Le citate pronunce hanno in particolare fatto richiamo alle pronunce della UE (sentenze 6.11.2018, in cause riunite C-569/16 e C-570/1916; in causa C-619/16; in causa C-684/16) interpretative dell'art. 7 della direttiva 2003/88/Cee in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con le quali si è affermato "che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva". Il presupposto da cui prende le mosse la Corte è che il lavoratore abbia materialmente avuto la possibilità di esercitare il diritto alle ferie, sicché ove il loro godimento non sia predeterminato dalle parti contrattuali o dalla legge è del tutto ragionevole che la fruizione debba essere richiesta dal lavoratore ed autorizzata dal datore di lavoro e che in mancanza quest'ultimo sia tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che se egli non ne usufruisce siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o ancora alla cessazione del rapporto se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. In presenza di tali condizioni è ragionevole fare richiamo al principio della non imputabilità lavoratore del mancato godimento delle ferie e affermare che "il docente a termine non può perdere il diritto alle indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non aver chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva".
Sembra tuttavia ragionevole sostenere che il suddetto orientamento riguardi casi diversi da quello in esame, vale a dire ipotesi in cui il lavoratore non abbia materialmente usufruito delle ferie spettanti (ovvero di una astensione dall'attività lavorativa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche) e in cui, mancando (come nel caso del lavoratore tedesco da cui era scaturita la pronuncia) una previsione di legge o di contratto avente lo scopo di individuare e predeterminare i periodi di ferie (a differenza del caso qui in esame), risulti indispensabile l'iniziativa del lavoratore e/o del datore di lavoro attraverso la quale pervenire all'identificazione del periodo e della durata dell'astensione. Si ribadisce come, solo in tali situazioni, il godimento delle ferie da parte del lavoratore necessiti di una iniziativa del lavoratore e della conseguente autorizzazione datoriale, poiché esse servono anche determinare periodo e durata dell'astensione; è ad esse che deve intendersi riferibile il principio per cui, mancando qualsiasi iniziativa del lavoratore, come pure l'invito datoriale a fruirne con avviso sulle eventuali conseguenze, in conseguenza della mancata concreta fruizione, deve essere riconosciuto il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto. È in queste ipotesi che assumono rilievo la contestuale inerzia del lavoratore (sotto il profilo della mancata richiesta) e del datore di lavoro (quanto all'informazione sul diritto, all'invito a fruirne e all'avviso sugli effetti di tale omissione) allorché a questa inerzia sia da imputare il mancato concreto godimento delle ferie. Ciò non accade allorché sia la legge a identificare i periodi di fruizione delle ferie, anche a prescindere da una iniziativa delle parti. In questo caso – che non appare astrattamente in contrasto con la possibilità del lavoratore di fruire concretamente delle ferie - l'automatismo che si realizza tra sospensione e ferie rende superflua ogni richiesta proveniente dal lavoratore come pur il sollecito e gli avvisi del datore di lavoro;
in quest'ottica i principi della UE appaiono inapplicabili, dovendosi ritenere che il diritto al recupero delle energie psico-fisiche sia stato assicurato al lavoratore, sia stato ampiamente programmato e programmabile da ambo le parti e sia stato concretamente esercitato dal lavoratore (non potendosi altrimenti giustificare – alla luce della legge 288/2012 - l'assenza dal servizio del docente); in questi casi sembra altrettanto ragionevole la limitazione della possibilità di monetizzazione ai soli giorni di ferie ulteriori e residui rispetto a quelli di sospensione dell'attività scolastica. Una lettura attenta della pronuncia consente quindi di ritenere che nell'affermare i suesposti principi la Corte non abbia inteso negare l'automatismo tra ferie e sospensioni (non operante nella fattispecie al suo esame, in cui ancora non operava l'obbligo di fruizione delle ferie in concomitanza con la sospensione delle attività) ma abbia voluto richiamare l'orientamento consolidato (e del tutto condivisibile) della giurisprudenza europea e nazionale applicabile al caso in esame, concernente l'ipotesi in cui il periodo di fruizione non fosse predeterminato per legge e il godimento delle ferie non sia stato possibile per l'inerzia delle parti. Nel regime attuale, al quale va ricondotta la fattispecie qui in decisione (concernente le ferie degli aa.ss. dal 2019/20 al 2023/24) il citato automatismo consente invece di dare per assodata la fruizione delle ferie in tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatta eccezione per quelli in cui l'amministrazione o l'istituto abbia esplicitamente chiesto al docente lo svolgimento di prestazioni lavorative durante il loro decorso. Il principio di monetizzazione delle ferie (che riconosce l'indennità sostitutiva quando non ne sia stata possibile la fruizione anche in virtù dell'inerzia del lavoratore e salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso delle eventuali conseguenze), deve conseguentemente ritenersi operante limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie, vale a dire limitatamente ai giorni di ferie ulteriori e residui rispetto a quelli di sospensione dell'attività scolastica, che non era stato possibile fruire per l'inerzia di ambo le parti. Tutto ciò premesso, parte ricorrente non ha dedotto l'esistenza di giorni residui di ferie rispetto a quelli di sospensione dell'attività scolastica, né ha fornito prova che in tali periodi le sia stata imposta una reperibilità (e quindi la sostanziale impossibilità di fruizione delle ferie, come sostenuto in ricorso) limitandosi alla richiesta di monetizzazione dei periodi di assenza concomitanti con quelli di sospensione delle attività scolastiche. Tanto meno ha provato di non aver potuto fruire delle ferie nei periodi a ciò destinati per legge. La domanda va quindi disattesa. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Respinge il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.313,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO