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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
.G. n° 744/2020 Controparte_1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 744/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Salvatore Caputo Parte_1 C.F._1
opponente
E
C.F. ) – Avv. Roberta Costanzo Controparte_2 P.IVA_1
opposta
Conclusioni di parte opponente:
1) Ritenere e dichiarare che nullo, inefficacie e comunque privo di ogni effetto giuridico l'opposto Decreto Ingiuntivo, siccome totalmente infondato e in particolare per la mancanza di legittimazione passiva in campo alla
[...]
; Parte_1
2) Conseguentemente annullare il Decreto Ingiuntivo in parola, con revoca del medesimo ed ogni conseguente statuizione anche in merito alle spese di lite che vanno imputate alla resistente e in favore dello scrivente procuratore CP_3 antistatario che rende la dichiarazione di rito.
Conclusioni di parte opposta:
“respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 135/2020 del 20.04.2020 Rg
n. 2112/2019 emesso dal Tribunale di Patti su ricorso di Controparte_2 ritualmente notificato e per l'effetto condannare la Sig.ra Parte_1
1 (CF ), residente in [...] – 98070 C.F._1
OL (ME), a pagare l'importo di Euro 6.367,76 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che ha erogato il servizio di Controparte_2 somministrazione di energia elettrica sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare Sig.ra (CF Parte_1
), residente in [...] – 98070 C.F._1
OL (ME), a pagare l'importo di Euro 6.367,76 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 135/2020, notificato da per il mancato CP_2 pagamento di fatture relative all'utenza dell'immobile sito in Messina, Via Acqua del
Conte n. 5, per un importo capitale di € € 6.367,76.
L'opponente eccepiva di non aver mai stipulato alcun contratto di somministrazione, avendo preso in locazione l'immobile in questione, già dotato di utenze, dalla proprietaria, sig.ra esclusivamente dal 01/07/2006 al Persona_1
30/06/2007, essendo viceversa del tutto estranea al contratto di fornitura di gas che sarebbe stato sottoscritto in data 01/06/2009, rimasto attivo sino al 31/7/2017; al contratto stipulato dal giorno successivo (01/08/2017) fino al 30/9/2018; ed infine al contratto stipulato sempre il giorno successivo alla chiusura del precedente (01/10/2009), che risulterebbe tutt'ora attivo.
Deduceva quindi di aver evidentemente subito un “furto di identità” da parte di terzi, essendo del tutto estranea alle predette forniture, e di avere perciò presentato denunzia contro ignoti presso i Carabinieri di OL in data 24/05/2020.
L'asserita creditrice, peraltro, non aveva mai inviato alcun sollecito prima della notifica del decreto ingiuntivo, né aveva allegato al ricorso in monitorio copia dei contratti che sarebbero stati stipulati.
2 Infine, eccepiva la prescrizione biennale di tutte le fatture insolute, comprese fra il
2013 ed il 2018.
L'opposta si costituiva tardivamente, contestando le deduzioni avverse e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, evidenziava di aver fatturato i consumi sulla base dei dati forniti dal distributore di rete, per i quali è valevole la presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi (Cass. 17041/2002), e del contratto stipulato con l'opponente e datato 19/02/2009, per il quale non era mai pervenuta richiesta di volturazione;
contestava inoltre l'eccezione di prescrizione, da ritenersi quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. (in quanto l'art. 1 comma 4 L. 205/2017, che aveva ridotto il termine di prescrizione a due anni, sia applica alle fatture in scadenza successivamente: “a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”) ed il cui decorso era stato interrotto con l'invio di diverse lettere di messa in mora.
All'udienza del 18/05/2021, l'opponente disconosceva la propria sottoscrizione sul contratto prodotto da CP_2
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è fondata.
A tacer d'ogni altra questione, all'udienza del 18/05/2021 – la prima successiva al deposito del documento – l'opponente ha formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione in calce al contratto del 19/02/2009, senza che l'altra parte abbia dichiarato di volersene avvalere ex art. 216 c.p.c., né abbia proposto i relativi mezzi di prova, come previsto dalla norma in esame.
Ad abundantiam, il disconoscimento è stato peraltro suffragato del deposito della querela presentata dalla il 18/06/2021, concernente per l'appunto i fatti di Pt_1 causa.
Il contratto prodotto da parte opposta non è pertanto idoneo a sorreggere la pretesa creditoria, né essa può comunque fondarsi, ad altro titolo, sulla circostanza che l'erogazione sia comunque effettivamente avvenuta, essendo stata l'utenza attivata presso un immobile non riferibile all'opponente ad alcun titolo (reale o di godimento), come confermato dalla teste . Testimone_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'opponente ed a carico dell'opposta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in €
3 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.100,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per
€ 91,50, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 744/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 135/2020;
2) rigetta la domanda subordinata di parete opposta;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di dell'opponente, che liquida in complessivi € 3.100,00 per compensi ed € 91,50 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 08/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 744/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Salvatore Caputo Parte_1 C.F._1
opponente
E
C.F. ) – Avv. Roberta Costanzo Controparte_2 P.IVA_1
opposta
Conclusioni di parte opponente:
1) Ritenere e dichiarare che nullo, inefficacie e comunque privo di ogni effetto giuridico l'opposto Decreto Ingiuntivo, siccome totalmente infondato e in particolare per la mancanza di legittimazione passiva in campo alla
[...]
; Parte_1
2) Conseguentemente annullare il Decreto Ingiuntivo in parola, con revoca del medesimo ed ogni conseguente statuizione anche in merito alle spese di lite che vanno imputate alla resistente e in favore dello scrivente procuratore CP_3 antistatario che rende la dichiarazione di rito.
Conclusioni di parte opposta:
“respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 135/2020 del 20.04.2020 Rg
n. 2112/2019 emesso dal Tribunale di Patti su ricorso di Controparte_2 ritualmente notificato e per l'effetto condannare la Sig.ra Parte_1
1 (CF ), residente in [...] – 98070 C.F._1
OL (ME), a pagare l'importo di Euro 6.367,76 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che ha erogato il servizio di Controparte_2 somministrazione di energia elettrica sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare Sig.ra (CF Parte_1
), residente in [...] – 98070 C.F._1
OL (ME), a pagare l'importo di Euro 6.367,76 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 135/2020, notificato da per il mancato CP_2 pagamento di fatture relative all'utenza dell'immobile sito in Messina, Via Acqua del
Conte n. 5, per un importo capitale di € € 6.367,76.
L'opponente eccepiva di non aver mai stipulato alcun contratto di somministrazione, avendo preso in locazione l'immobile in questione, già dotato di utenze, dalla proprietaria, sig.ra esclusivamente dal 01/07/2006 al Persona_1
30/06/2007, essendo viceversa del tutto estranea al contratto di fornitura di gas che sarebbe stato sottoscritto in data 01/06/2009, rimasto attivo sino al 31/7/2017; al contratto stipulato dal giorno successivo (01/08/2017) fino al 30/9/2018; ed infine al contratto stipulato sempre il giorno successivo alla chiusura del precedente (01/10/2009), che risulterebbe tutt'ora attivo.
Deduceva quindi di aver evidentemente subito un “furto di identità” da parte di terzi, essendo del tutto estranea alle predette forniture, e di avere perciò presentato denunzia contro ignoti presso i Carabinieri di OL in data 24/05/2020.
L'asserita creditrice, peraltro, non aveva mai inviato alcun sollecito prima della notifica del decreto ingiuntivo, né aveva allegato al ricorso in monitorio copia dei contratti che sarebbero stati stipulati.
2 Infine, eccepiva la prescrizione biennale di tutte le fatture insolute, comprese fra il
2013 ed il 2018.
L'opposta si costituiva tardivamente, contestando le deduzioni avverse e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, evidenziava di aver fatturato i consumi sulla base dei dati forniti dal distributore di rete, per i quali è valevole la presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi (Cass. 17041/2002), e del contratto stipulato con l'opponente e datato 19/02/2009, per il quale non era mai pervenuta richiesta di volturazione;
contestava inoltre l'eccezione di prescrizione, da ritenersi quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. (in quanto l'art. 1 comma 4 L. 205/2017, che aveva ridotto il termine di prescrizione a due anni, sia applica alle fatture in scadenza successivamente: “a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”) ed il cui decorso era stato interrotto con l'invio di diverse lettere di messa in mora.
All'udienza del 18/05/2021, l'opponente disconosceva la propria sottoscrizione sul contratto prodotto da CP_2
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è fondata.
A tacer d'ogni altra questione, all'udienza del 18/05/2021 – la prima successiva al deposito del documento – l'opponente ha formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione in calce al contratto del 19/02/2009, senza che l'altra parte abbia dichiarato di volersene avvalere ex art. 216 c.p.c., né abbia proposto i relativi mezzi di prova, come previsto dalla norma in esame.
Ad abundantiam, il disconoscimento è stato peraltro suffragato del deposito della querela presentata dalla il 18/06/2021, concernente per l'appunto i fatti di Pt_1 causa.
Il contratto prodotto da parte opposta non è pertanto idoneo a sorreggere la pretesa creditoria, né essa può comunque fondarsi, ad altro titolo, sulla circostanza che l'erogazione sia comunque effettivamente avvenuta, essendo stata l'utenza attivata presso un immobile non riferibile all'opponente ad alcun titolo (reale o di godimento), come confermato dalla teste . Testimone_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'opponente ed a carico dell'opposta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in €
3 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.100,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per
€ 91,50, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 744/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 135/2020;
2) rigetta la domanda subordinata di parete opposta;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di dell'opponente, che liquida in complessivi € 3.100,00 per compensi ed € 91,50 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 08/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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