Sentenza 25 luglio 2006
Massime • 1
Attesi i limiti posti dall'art. 2704 cod. civ., la parte non può avvalersi della prova per testi al fine di dimostrare direttamente la certezza della data della scrittura privata non autenticata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2006, n. 16976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16976 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Intesta Gestione Crediti s.p.a. quale procuratore della Banca Intesa s.p.a., domiciliata in Roma, via Pompeo Neri 32, presso l'avv. Della Corte F., che la rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Fallimento UF s.p.a., domiciliato in Roma via Veneto 7, presso l'avv. D. Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Calì C., come da mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 423/2002 della Corte d'appello di Milano depositata il 15 febbraio 2002;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
uditi i difensori, avv. La Scala per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e avv. Pacifico per i resistente, che ne ha chiesto il rigetto;
Udite le conclusioni del P.M., Dr. PIVETTI M., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28 maggio 1996 la Corte d'appello di Milano confermò la dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti incassati dalla Cariplo, Cassa di risparmio delle province lombarde s.p.a., durante l'amministrazione controllata della UF s.p.a., poi fallita.
I giudici del merito ritennero che non era opponibile al fallimento, perché priva di data certa, la documentazione prodotta dalla banca per dimostrare l'anteriorità all'apertura dell'amministrazione controllata delle dedotte cessioni in suo favore dei crediti vantati dalla UF s.p.a. nei confronti di propri clienti esteri. Tuttavia la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dalla banca, cassò con rinvio la decisione d'appello, censurando che i giudici del merito, nel verificare l'effettiva opponibilità al fallimento delle dedotte cessioni di credito, avessero omesso di valutare la deposizione testimoniale dell'ex legale rappresentante della società fallita, HI, dalla quale risultava che, dopo l'ammissione della UF s.p.a. all'amministrazione controllata, solo la Banca popolare di Novara aveva continuato a erogare anticipazioni sui crediti esteri della società poi fallita. Avrebbero dovuto invece i giudici del merito valutare, a norma dell'art. 2704 c.c., comma 1, se da tale deposizione potessero trarsi argomenti per determinare la certa anteriorità all'amministrazione controllala dei rapporti in virtù dei quali la Cariplo s.p.a. aveva incassato i crediti cui si riferivano le anticipazioni erogate in favore della UF s.p.a. Infatti dalla documentazione prodotta, e ritenuta priva di data certa dai giudici del merito, risultava, secondo la Cariplo s.p.a., che contestualmente alla richiesta di anticipazione la UF s.p.a. aveva sottoscritto anche la cessione alla banca dei crediti esteri cui l'anticipazione si riferiva. Ma neppure di tali documenti la corte d'appello aveva tenuto conto, come avrebbe dovuto, se opponibili al fallimento. A conclusione del giudizio di rinvio, peraltro, la Corte d'appello di Milano ha ribadito la dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti incassati dalla banca.
Hanno ritenuto i giudici del merito che dalla deposizione testimoniale controversa non deriva alcuna prova dell'anteriorità alla procedura di amministrazione controllata della cessione dei crediti in favore della Cariplo s.p.a., ma solo dell'anteriorità delle anticipazioni su tali crediti, che non dovevano essere necessariamente contestuali alle cessioni. Nè la prova della contestualità tra anticipazioni e cessioni può derivarla dai documenti con i quali la UF s.p.a. aveva richiesto le anticipazioni in cambio delle cessioni, perché si tratta appunto di documenti privi di data certa.
Comunque, quand'anche volesse ritenersi che tali scritture siano opponibili al fallimento, mancherebbe pur sempre, ai fini dell'efficacia dei pagamenti, la necessaria prova dell'effettiva esistenza dei crediti ceduti già all'epoca della cessione o almeno della loro sopravvenuta esistenza prima dell'apertura della procedura di amministrazione controllata, posto che la cessione di crediti futuri ha effetti meramente obbligatori fin quando il credito non venga appunto a esistenza;
sicché l'effetto traslativo delle cessioni non poteva verificarsi dopo l'ammissione della UF s.p.a. alla procedura di amministrazione controllata. Ricorre per cassazione la Intesta Gestione Crediti s.p.a. quale procuratore della Banca Intesa s.p.a., succeduta alla Cariplo s.p.a., e propone cinque motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento UF s.p.a., che ha depositato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 1704 c.c. e art. 112 c.p.c., e vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano pronunciato sentenza di condanna alle spese nei confronti della rappresentante Intesta Gestione Crediti s.p.a. anziché della rappresentata Banca Intesa s.p.a. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 384 c.p.c. e art. 2704 c.c., e vizi di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che i giudici del merito si siano fondati su un esame solo superficiale della deposizione testimoniale controversa, senza considerare, ai fini della sua interpretazione, il capitolo di prova sul quale il teste era stato ammesso a deporre, mentre dal verbale della deposizione risulta l'anteriorità all'amministrazione controllata anche delle cessioni di credito, posto che il teste ha confermato che le anticipazioni avvenivano contestualmente alle cessioni.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 1362, 1363 e 1369 c.c., e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che anche i giudici del rinvio abbiano omesso di tenere nel debito conto le scritture dalle quali risultava la contestualità tra anticipazioni e cessioni dei crediti. Sicché il fallimento avrebbe dovuto agire in revocatoria delle cessioni anziché postulare l'inefficacia dei pagamenti.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e artt. 167, 168, 188 L. Fall., e vizi di motivazione della decisione impugnata. Lamenta che i giudici del merito, esibendo una giustificazione ad abundantiam, abbiano illegittimamente rilevato d'ufficio la presunta riferibilità a crediti futuri delle dedotte cessioni di credito. E aggiunge che comunque, nel caso di cessione di crediti futuri, l'ammissione del cedente all'amministrazione controllata non preclude il realizzarsi dell'effetto traslativo anche dei crediti venuti a esistenza dopo l'apertura della procedura.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione dell'art. 168 L. Fall., lamentando che i giudici del merito abbiano dichiarato inefficaci gli atti con i quali la banca aveva incassato crediti già propri.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato, perché la decisione d'appello fu pronunciata nei confronti della Intesta Gestione Credici s.p.a. quale procuratore della Banca Intesa s.p.a., essendo tale qualità appunto enunciata già nell'intestazione della sentenza. Il dispositivo della decisione impugnata va pertanto interpretato avendo presente anche l'intestazione della sentenza, dalla quale risulta che la Intesta Gestione Crediti s.p.a. non stava in giudizio in proprio bensì appunto solo quale procuratore della Banca Intesa s.p.a.. 3. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo del ricorso, che in definitiva censurano l'interpretazione di una prova testimoniale. In realtà la sentenza di cassazione con rinvio della sentenza d'appello aveva censurato solo l'omessa valutazione della deposizione testimoniale resa dall'ex legale rappresentante della UF s.p.a., ma ovviamente aveva demandato ai giudici del rinvio l'interpretazione di quella prova. E i giudici del rinvio hanno ritenuto che dalla controversa testimonianza risulta certamente l'anteriorità all'amministrazione controllata delle anticipazioni, in quanto il teste ha escluso che la Cariplo ne abbia erogate dopo l'apertura della procedura, ma non risulta affatto l'anteriorità delle cessioni di credito dedotte in giudizio dalla banca, posto che non v'è alcuna necessità ne' logica ne' giuridica di contestualità tra anticipazioni e cessioni.
La ricorrente sostiene ora che dalla deposizione controversa risulterebbe invece l'anteriorità anche delle cessioni, perché secondo il testimone era prassi che anticipazioni e cessioni di credito fossero contestuali. Tuttavia dire che la contestualità tra anticipazioni e cessioni era una prassi non significa affermare che tutte le cessioni, incluse quelle dedotte in giudizio dalla banca, furono effettivamente contestuali alle anticipazioni. E quindi la testimonianza controversa non consente di datare con certezza le scritture prodotte in giudizio dalla banca, che potrebbero ben essere state redatte dopo l'apertura dell'amministrazione controllata, in sostituzione di quelle con le quali fosse stata in precedenza soltanto riconosciuta l'anticipazione di credito senza la contestuale garanzia della cessione.
In realtà l'art. 2704 c.c. prescrive che la data della scrittura è certa e computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento. Mentre nessun fatto di tal genere risulta dalla deposizione del teste HI, che la ricorrente vuole utilizzare per datare direttamente le scritture prodotte. È vero tuttavia che l'art. 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi;
e lascia quindi al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Cass., sez. 1^, 28 giugno 1963, n. 1760, m. 262702). E altrettanto vero è che la giurisprudenza, se esclude l'ammissibilità della prova per testi o per presunzioni direttamente vertente sulla data (Cass., sez. 1^, 4 giugno 1986, n. 3742, m. 446622, Cass., sez. 1^, 8 novembre 2001, n. 13813, m. 550082), ammette talora che la prova per testimoni o per presunzioni possa avere per oggetto i fatti idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento (Cass., sez. 3^, 11 ottobre 1985, n. 4945, m. 442318; contra, peraltro, Cass., sez. 3^, 30 aprile 1969, n. 1430, m. 340200, Cass., sez. 1^, 9 giugno 1972, n. 1806, m. 358791, Cass., sez. 3^, 23 gennaio 1976, n. 217, m. 378872). Ma nel caso in esame la deposizione del teste HI non prova alcun fatto dal quale potrebbe desumersi la data certa delle scritture controverse;
e se, come sostiene la ricorrente, dovesse essere destinata a provare direttamente la data di tali scritture, sarebbe comunque inammissibile.
4. Il secondo e il terzo motivo del ricorso vanno pertanto respinti, con il conseguente assorbimento anche dei motivi quarto e quinto, proposti per censurare la distinta e autonoma ratio decidendi ad abundantiam posta a fondamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi Euro 10.100, di cui Euro 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006