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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5184/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I primo grado, iscritta al n. r.g. 5184/2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Seidenari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Modena, via Farini n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE contro
(c.f./p.iva ), quale procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f./p.iva ), in persona del suo procuratore e legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Ducci Donati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Firenze, via dei Conti n. 3 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.9.2024 e del 23.9.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. conveniva in giudizio, avanti Parte_1 all'intestato Tribunale, (nel prosieguo, per Controparte_2 brevità, anche solo “ ), quale società di consulenza e di intermediazione finanziaria del Parte_2 CP_1
pagina 1 di 5 al fine di ivi sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, dell'importo di euro CP_1
63.377,11, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria e oltre l'importo dato dal rendimento di euro 97.000,00 per il periodo 17.5.2019 – 18.9.2020 al tasso del 3% su base annua ovvero i diversi, anche maggiori o minori, importi accertati in corso di causa o comunque ritenuti equi e/o di giustizia anche ai sensi dell'art. 1223 c.c.; il tutto, con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio.
A tale fine, parte attrice deduceva di essersi sempre affidata per la gestione del proprio patrimonio finanziario al poi sostituito da a seguito delle Controparte_3 Parte_2 varie incorporazioni e fusioni intercorse tra Istituti del Gruppo Banco BPM S.p.A. Avendo una scarsa propensione al rischio – peraltro dimostrata dalla composizione del suo portafoglio titoli, contraddistinto, per lo più, da titoli obbligazionari o di stato e, nella parte azionaria (comunque mai superiore al 40% degli investimenti totali), da azioni di banche o di assicurazioni e, pertanto, da titoli ritenuti molto sicuri – il dott. , medico odontoiatra, aveva riposto, negli anni, pieno affidamento Pt_1 nella consulenza offertagli dal predetto istituto di credito, limitandosi a controllare sporadicamente il
“montante” del proprio patrimonio. Tuttavia, nell'autunno del 2020, apprendeva che su un titolo denominato “Aletti CPN P.AME. AIR” acquistato in data 17.5.2019 per euro 97.000,00, si era verificata una perdita pari a euro 63.080,00. Meravigliatosi dell'accaduto, non avendo mai ricevuto alcuna informazione sul predetto investimento, lo stesso richiedeva copia della documentazione afferente alla suddetta operazione, rilevando immediatamente come le firme, ivi apposte, risultassero, tutte, apocrife. Acquisita apposita perizia grafologica, il dott. inoltrava, tramite il proprio legale, a Pt_1 Parte_2 formale richiesta di ristoro del danno sofferto che veniva, però, immediatamente declinata. In particolare, a dire del predetto istituto, l'investimento compiuto aveva rispecchiato il profilo di investitore ad alto rischio del dott. . Pt_1
Dunque, vanificato, anche in sede di mediazione, ogni tentativo di comporre bonariamente la vertenza insorta, il dott. si vedeva costretto a introdurre il presente giudizio per ottenere il giusto ristoro. Pt_1
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.11.2021, si costituiva, nell'intestato giudizio, respingendo qualsivoglia addebito rivoltole dal dott. , relativamente alle Parte_2 Pt_1 pretese violazioni del contratto di intermediazione mobiliare inter partes stipulato e all'asserito inadempimento al rapporto di consulenza dedotto. In particolare, parte convenuta ribadiva il proprio corretto operato, evidenziando come l'investimento, oggetto di contestazione, oltre a essere stato valutato come adeguato al profilo dell'attore, fosse stato effettuato nella piena consapevolezza, da parte del dott. , circa la natura e i rischi ad esso connessi, Pt_1 mediante sottoscrizione della relativa documentazione e versamento delle somme a copertura dell'operazione. Inoltre, ferma restando l'assoluta autenticità delle firme disconosciute da controparte, non vi sarebbe stata alcuna violazione dei doveri informativi previsti dalla normativa di settore né vi sarebbe corrispondenza tra le affermazioni avversarie sul profilo investitorio dell'attore e l'analisi del suo dossier titoli, rilevandosi, al contrario, un notevole patrimonio azionario e un molto, più ridotto, patrimonio obbligazionario, sintomatici di un cliente con sufficiente livello di esperienza e con un obiettivo di investimento di crescita elevata nel lungo periodo ed elevata variabilità nel medio periodo. In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi difensivi.
pagina 2 di 5 1.3 – Verifica la procedibilità della domanda giudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la presente vertenza veniva istruita dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, mediante produzioni documentali e CTU grafologica, affidata al dott. sulla documentazione Persona_1 originale cartacea, depositata da parte convenuta presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, in data 14.10.2022. All'esito di tale incombente istruttorio, la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
E' priva di pregio l'eccezione di disconoscimento, reiterata da parte attrice in sede di comparsa conclusionale laddove, a seguito di consulenza grafologica e delle indagini espletate dal CTU, si è appurata l'autenticità delle firme apposte dal dott. sui documenti, datati 17.5.2019, prodotti da Pt_1 Parte_2
(“ordine di compravendita titoli”; “informativa preliminare all'esecuzione dell'ordine di compravendita”,
“consulenza Portfolio Advisory n. 3” - doc. n. 5 allegato all'atto di citazione;
doc.ti 6, 7, 8 e 9, allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Invero, diversamente da quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, questo Tribunale ritiene che il CTU abbia risposto, in maniera chiara ed esaustiva, al quesito formulato, concludendo per la riconducibilità, con elevato grado di probabilità, delle sottoscrizioni esaminate alla grafìa del dott. . Pt_1
In particolare, l'indagine condotta ha consentito di appurare, tra le firme in comparazione, n. 17 compatibilità e n. 1 differenza che, nel caso di specie, il consulente non ha ritenuto rilevante in quanto coerente con altri elementi logici e, segnatamente, con la significativa abilità scrittoria del dott. e, Pt_1 pertanto, non eccedente il range di variabilità individuale. Più precisamente, afferma il CTU che: “Le corrispondenze riscontrate sono, per numero e qualità, tali da non poter essere ritenute “suggestive” o “casuali similitudini” ma al contrario più che idonee a esprimere un giudizio di autografia in alto grado di probabilità.“ La consulenza è argomentata in maniera lineare e completa e questo Tribunale fa proprie le conclusioni del grafologo.
E' appena il caso di rilevare che il giudizio in esame è stato compiuto sulla base di atti di certa provenienza e di incontestata attendibilità, ivi compreso un saggio grafico composto da n. 5 fogli, da considerarsi esaustivo e non necessitante di ulteriore integrazione. Tuttavia, alla luce delle contestazioni sollevate da parte attrice, appare opportuno rammentare che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice;
ed, altresì, che l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass., sez. lav., 24.1.2019, n. 2103). Al contempo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad pagina 3 di 5 elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (cfr. Cass., 20.8.2019, n. 21525). Nel quadro poc'anzi illustrato, deve reputarsi che il complesso delle ragioni svolte dal consulente - e sopra richiamate – in replica alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, possono dirsi idonee a dar conto della mancata rinnovazione della CTU e della mancata nomina di un nuovo ausiliario. In definitiva, deve convenirsi con le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale in atti.
2.1 – Fermo quanto sopra, si rileva come pure le restanti contestazioni, sollevate da parte attrice, non possano dirsi meritevoli di condivisione. Invero, proprio il complesso della documentazione esaminata dal CTU vale per ciò solo a escludere le asserite responsabilità della Banca convenuta in punto di violazione dei doveri di informazione e di inesatta esecuzione dell'operazione di investimento nonché di erronea profilatura del cliente. In particolare, tra i vari addebiti, mossi da parte attrice, vi è la non adeguatezza dell'operazione censurata all'asserita bassa propensione al rischio del dott. . Pt_1
Tuttavia, tale assunto è confutato dal questionario MIFID del 13.03.2018, sottoscritto da parte attrice e dalla stessa non disconosciuto (doc. 5 convenuta, ove si legge “livello di conoscenza/esperienza: ALTA”) nonché dalla proposta di consulenza del 17.5.2019 (doc. 8 convenuta), i quali denotano un profilo altamente speculativo del dott. , ulteriormente corroborato dagli estratti del suo dossier titoli, Pt_1 prodotti da parte convenuta (doc.ti n. 15-16-17), composto in prevalenza, già a partire dal 2017, da titoli azionari. L'istruttoria espletata ha dato, poi, conferma del fatto che l'investimento considerato sia stato preceduto da documenti informativi, debitamente sottoscritti da parte attrice (cfr. doc. 6-7-8 di parte convenuta, recanti, rispettivamente, l'informativa preliminare all'esecuzione dell'ordine, con contestuale conferma della volontà di procedere;
l'ordine di compravendita e l'adeguatezza di tale acquisto al profilo di rischio del cliente alla data dell'investimento). Parimenti, risulta per tabulas che, in pari data (17.5.2019), il dott. abbia disposto un bonifico per Pt_1
l'acquisto del titolo quivi contestato, con relativo addebito della somma di euro 67.000,00 sul conto corrente n. 260062, acceso presso il in data 21.05.2019 e successivo accredito della Controparte_1 stessa, tramite giroconto, sul conto corrente di sul quale risulta l'addebito del prezzo di euro Parte_2
96.240,53 (doc. 9-10-11 convenuta). Come giustamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta, appare inverosimile che l'uscita di somme così elevate dai conti correnti, intestati all'attore, sia avvenuta, a sua insaputa, in assenza di una sua espressa autorizzazione. Inoltre, è poco credibile che un'operazione di simile entità economica – riportata, peraltro, negli estratti conto periodici, noti all'attore e, qui, non contestati - non sia stata, da questi, immediatamente disconosciuta ma solo a distanza di ben due anni dall'investimento, all'atto della perdita di guadagno sul titolo acquistato. In definitiva, dunque, le domande formulate in questa sede vanno rigettate, dovendosi ritenere raggiunta la prova in ordine al diligente adempimento, da parte della delle obbligazioni poste a suo carico. Pt_2
3.
Le spese – ivi comprese quelle della CTU espletata in corso di causa e già liquidate con separato decreto -
pagina 4 di 5 seguono la soccombenza in conformità a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e le fasi processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
Parte_2
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 14.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Modena, 3 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I primo grado, iscritta al n. r.g. 5184/2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Seidenari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Modena, via Farini n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE contro
(c.f./p.iva ), quale procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f./p.iva ), in persona del suo procuratore e legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Ducci Donati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Firenze, via dei Conti n. 3 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.9.2024 e del 23.9.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. conveniva in giudizio, avanti Parte_1 all'intestato Tribunale, (nel prosieguo, per Controparte_2 brevità, anche solo “ ), quale società di consulenza e di intermediazione finanziaria del Parte_2 CP_1
pagina 1 di 5 al fine di ivi sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, dell'importo di euro CP_1
63.377,11, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria e oltre l'importo dato dal rendimento di euro 97.000,00 per il periodo 17.5.2019 – 18.9.2020 al tasso del 3% su base annua ovvero i diversi, anche maggiori o minori, importi accertati in corso di causa o comunque ritenuti equi e/o di giustizia anche ai sensi dell'art. 1223 c.c.; il tutto, con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio.
A tale fine, parte attrice deduceva di essersi sempre affidata per la gestione del proprio patrimonio finanziario al poi sostituito da a seguito delle Controparte_3 Parte_2 varie incorporazioni e fusioni intercorse tra Istituti del Gruppo Banco BPM S.p.A. Avendo una scarsa propensione al rischio – peraltro dimostrata dalla composizione del suo portafoglio titoli, contraddistinto, per lo più, da titoli obbligazionari o di stato e, nella parte azionaria (comunque mai superiore al 40% degli investimenti totali), da azioni di banche o di assicurazioni e, pertanto, da titoli ritenuti molto sicuri – il dott. , medico odontoiatra, aveva riposto, negli anni, pieno affidamento Pt_1 nella consulenza offertagli dal predetto istituto di credito, limitandosi a controllare sporadicamente il
“montante” del proprio patrimonio. Tuttavia, nell'autunno del 2020, apprendeva che su un titolo denominato “Aletti CPN P.AME. AIR” acquistato in data 17.5.2019 per euro 97.000,00, si era verificata una perdita pari a euro 63.080,00. Meravigliatosi dell'accaduto, non avendo mai ricevuto alcuna informazione sul predetto investimento, lo stesso richiedeva copia della documentazione afferente alla suddetta operazione, rilevando immediatamente come le firme, ivi apposte, risultassero, tutte, apocrife. Acquisita apposita perizia grafologica, il dott. inoltrava, tramite il proprio legale, a Pt_1 Parte_2 formale richiesta di ristoro del danno sofferto che veniva, però, immediatamente declinata. In particolare, a dire del predetto istituto, l'investimento compiuto aveva rispecchiato il profilo di investitore ad alto rischio del dott. . Pt_1
Dunque, vanificato, anche in sede di mediazione, ogni tentativo di comporre bonariamente la vertenza insorta, il dott. si vedeva costretto a introdurre il presente giudizio per ottenere il giusto ristoro. Pt_1
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.11.2021, si costituiva, nell'intestato giudizio, respingendo qualsivoglia addebito rivoltole dal dott. , relativamente alle Parte_2 Pt_1 pretese violazioni del contratto di intermediazione mobiliare inter partes stipulato e all'asserito inadempimento al rapporto di consulenza dedotto. In particolare, parte convenuta ribadiva il proprio corretto operato, evidenziando come l'investimento, oggetto di contestazione, oltre a essere stato valutato come adeguato al profilo dell'attore, fosse stato effettuato nella piena consapevolezza, da parte del dott. , circa la natura e i rischi ad esso connessi, Pt_1 mediante sottoscrizione della relativa documentazione e versamento delle somme a copertura dell'operazione. Inoltre, ferma restando l'assoluta autenticità delle firme disconosciute da controparte, non vi sarebbe stata alcuna violazione dei doveri informativi previsti dalla normativa di settore né vi sarebbe corrispondenza tra le affermazioni avversarie sul profilo investitorio dell'attore e l'analisi del suo dossier titoli, rilevandosi, al contrario, un notevole patrimonio azionario e un molto, più ridotto, patrimonio obbligazionario, sintomatici di un cliente con sufficiente livello di esperienza e con un obiettivo di investimento di crescita elevata nel lungo periodo ed elevata variabilità nel medio periodo. In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi difensivi.
pagina 2 di 5 1.3 – Verifica la procedibilità della domanda giudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la presente vertenza veniva istruita dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, mediante produzioni documentali e CTU grafologica, affidata al dott. sulla documentazione Persona_1 originale cartacea, depositata da parte convenuta presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, in data 14.10.2022. All'esito di tale incombente istruttorio, la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
E' priva di pregio l'eccezione di disconoscimento, reiterata da parte attrice in sede di comparsa conclusionale laddove, a seguito di consulenza grafologica e delle indagini espletate dal CTU, si è appurata l'autenticità delle firme apposte dal dott. sui documenti, datati 17.5.2019, prodotti da Pt_1 Parte_2
(“ordine di compravendita titoli”; “informativa preliminare all'esecuzione dell'ordine di compravendita”,
“consulenza Portfolio Advisory n. 3” - doc. n. 5 allegato all'atto di citazione;
doc.ti 6, 7, 8 e 9, allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Invero, diversamente da quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, questo Tribunale ritiene che il CTU abbia risposto, in maniera chiara ed esaustiva, al quesito formulato, concludendo per la riconducibilità, con elevato grado di probabilità, delle sottoscrizioni esaminate alla grafìa del dott. . Pt_1
In particolare, l'indagine condotta ha consentito di appurare, tra le firme in comparazione, n. 17 compatibilità e n. 1 differenza che, nel caso di specie, il consulente non ha ritenuto rilevante in quanto coerente con altri elementi logici e, segnatamente, con la significativa abilità scrittoria del dott. e, Pt_1 pertanto, non eccedente il range di variabilità individuale. Più precisamente, afferma il CTU che: “Le corrispondenze riscontrate sono, per numero e qualità, tali da non poter essere ritenute “suggestive” o “casuali similitudini” ma al contrario più che idonee a esprimere un giudizio di autografia in alto grado di probabilità.“ La consulenza è argomentata in maniera lineare e completa e questo Tribunale fa proprie le conclusioni del grafologo.
E' appena il caso di rilevare che il giudizio in esame è stato compiuto sulla base di atti di certa provenienza e di incontestata attendibilità, ivi compreso un saggio grafico composto da n. 5 fogli, da considerarsi esaustivo e non necessitante di ulteriore integrazione. Tuttavia, alla luce delle contestazioni sollevate da parte attrice, appare opportuno rammentare che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice;
ed, altresì, che l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass., sez. lav., 24.1.2019, n. 2103). Al contempo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad pagina 3 di 5 elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (cfr. Cass., 20.8.2019, n. 21525). Nel quadro poc'anzi illustrato, deve reputarsi che il complesso delle ragioni svolte dal consulente - e sopra richiamate – in replica alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, possono dirsi idonee a dar conto della mancata rinnovazione della CTU e della mancata nomina di un nuovo ausiliario. In definitiva, deve convenirsi con le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale in atti.
2.1 – Fermo quanto sopra, si rileva come pure le restanti contestazioni, sollevate da parte attrice, non possano dirsi meritevoli di condivisione. Invero, proprio il complesso della documentazione esaminata dal CTU vale per ciò solo a escludere le asserite responsabilità della Banca convenuta in punto di violazione dei doveri di informazione e di inesatta esecuzione dell'operazione di investimento nonché di erronea profilatura del cliente. In particolare, tra i vari addebiti, mossi da parte attrice, vi è la non adeguatezza dell'operazione censurata all'asserita bassa propensione al rischio del dott. . Pt_1
Tuttavia, tale assunto è confutato dal questionario MIFID del 13.03.2018, sottoscritto da parte attrice e dalla stessa non disconosciuto (doc. 5 convenuta, ove si legge “livello di conoscenza/esperienza: ALTA”) nonché dalla proposta di consulenza del 17.5.2019 (doc. 8 convenuta), i quali denotano un profilo altamente speculativo del dott. , ulteriormente corroborato dagli estratti del suo dossier titoli, Pt_1 prodotti da parte convenuta (doc.ti n. 15-16-17), composto in prevalenza, già a partire dal 2017, da titoli azionari. L'istruttoria espletata ha dato, poi, conferma del fatto che l'investimento considerato sia stato preceduto da documenti informativi, debitamente sottoscritti da parte attrice (cfr. doc. 6-7-8 di parte convenuta, recanti, rispettivamente, l'informativa preliminare all'esecuzione dell'ordine, con contestuale conferma della volontà di procedere;
l'ordine di compravendita e l'adeguatezza di tale acquisto al profilo di rischio del cliente alla data dell'investimento). Parimenti, risulta per tabulas che, in pari data (17.5.2019), il dott. abbia disposto un bonifico per Pt_1
l'acquisto del titolo quivi contestato, con relativo addebito della somma di euro 67.000,00 sul conto corrente n. 260062, acceso presso il in data 21.05.2019 e successivo accredito della Controparte_1 stessa, tramite giroconto, sul conto corrente di sul quale risulta l'addebito del prezzo di euro Parte_2
96.240,53 (doc. 9-10-11 convenuta). Come giustamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta, appare inverosimile che l'uscita di somme così elevate dai conti correnti, intestati all'attore, sia avvenuta, a sua insaputa, in assenza di una sua espressa autorizzazione. Inoltre, è poco credibile che un'operazione di simile entità economica – riportata, peraltro, negli estratti conto periodici, noti all'attore e, qui, non contestati - non sia stata, da questi, immediatamente disconosciuta ma solo a distanza di ben due anni dall'investimento, all'atto della perdita di guadagno sul titolo acquistato. In definitiva, dunque, le domande formulate in questa sede vanno rigettate, dovendosi ritenere raggiunta la prova in ordine al diligente adempimento, da parte della delle obbligazioni poste a suo carico. Pt_2
3.
Le spese – ivi comprese quelle della CTU espletata in corso di causa e già liquidate con separato decreto -
pagina 4 di 5 seguono la soccombenza in conformità a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e le fasi processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
Parte_2
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 14.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Modena, 3 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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