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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/01/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
RG n. 712/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente relatore/estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale di contenzioso civile n. 712 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 7.12.2023 e vertente tra
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.8.1965, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico e Simone Salzetta ed elettivamente domiciliata in Carsoli presso il loro studio, giusta procura in calce al ricorso e
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti Domenico e Simone Salzetta ed elettivamente domiciliato in Carsoli presso il loro studio, giusta procura in calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI A) attesa l'impossibilità di riconciliazione i coniugi ricorrenti, chiedono che l'Ill.mo Tribunale
Civile di Avezzano, pronunzi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto matrimonio concordatario in data 30.06.1991 in Scurcola Marsicana (AQ)
Quanto alle condizioni economiche disporre
B) i IGg.ri e provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
Pt_1 CP_1
C) la casa coniugale resta assegnata alla IG.ra con tutti i mobili e gli arredi e presso Pt_1
la stessa sono collocati i figli maggiorenni;
D) la cessazione dell'onere di mantenimento a carico del padre nei confronti di entrambi i figli maggiorenni, con espresso impegno dello stesso a partecipare nella misura del 50% su semplice richiesta della figlia alle spese ordinarie ed al 50% delle straordinarie purche' preventivamente concordate tra i coniugi nei confronti della figlia al fine di consentire Per_1
a quest'ultima la prosecuzione ed ultimazione del proprio percorso universitario;
E) la madre, IG.ra provvederà in via autonoma al mantenimento ordinario della Pt_1
figlia maggiorenne non autosufficiente con impegno del padre a provvedere in via Per_1
esclusiva a tutte le spese di carattere universitario emergenti e ripartizione in via paritaria tra i genitori delle spese straordinarie necessarie ed occorrende purchè preventivamente concordate tra gli stessi;
F) il IG. si impegna a procedere alla totale estinzione del debito causa della CP_1 procedura esecutiva rubricata innanzi all'intestato Tribunale al RGE 29/2022 promossa Parte dalla su delega della con impegno, soddisfatta integralmente la creditrice ed Pt_2
ottenuta la dovuta liberatoria nei confronti di entrambi i coniugi, a cedere nei confronti della
IG.ra la propria quota parte di proprietà dell'immobile sito in Magliano De' Marsi Pt_4
alla Via Don Orlando Di Orio 14 con pagamento a proprio carico di tutti gli oneri annessi anche di carattere notarile nel termine massimo di giorni sessanta dalla concessione della liberatoria da parte della con convocazione innanzi ad un notaio scelto dal IG. Pt_2
CP_1
G) Nella denegata e non creduta ipotesi di incapacità del IG. a riuscire ad onerare CP_1
gli obblighi assunti nei confronti della e conseguente perdita della casa coniugale, Pt_2
il IG. corrisponderà alla moglie anche a titolo di contribuzione al mantenimento CP_1
per la figlia non ancora economicamente autonoma sino a nuove modifiche delle presenti condizioni, la somma complessiva di € 300,00 (trecentoeuro/00). Le parti precisano comunque la propria partecipazione sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di
in via paritaria alle spese di carattere sia ordinario che straordinario relative alle Per_1
figlia con espressa precisazione che le spese di carattere straordinario dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori. Si precisa comunque che nell'augurata ipotesi di avveramento della condizione F), nessun mantenimento di alcuna sorta sara' dovuto tra le parti ad eccezione dell'obbligo partecipazione reciproco ed in via paritaria alle spese carattere straordinario per e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica Per_1
della di purchè preventivamente concordate tra i genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato dalle parti il 8.6.2023 e Parte_1 Controparte_1
deducendo di aver contratto matrimonio a Scurcola Marsicana il 30.6.1991, hanno adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate.
All'udienza del 25.9.2023, esperito invano il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il Presidente ha trattenuto la causa in decisione;
con successiva ordinanza del 24.10.23, rilevata l'assenza del ricorso sottoscritto dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo ed ha assegnato alle parti termine sino al 10.11.2023 per il deposito, nel fascicolo telematico, della copia del ricorso sottoscritto dai sig.ri e rinviando la causa all'udienza del 7.12.23, con CP_1 Pt_1 modalità cartolare.
Alla successiva udienza del 7.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno reiterato la volontà di ottenere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
2. Va rilevato l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge tra l'udienza presidenziale di separazione e l'introduzione del giudizio di divorzio e vanno ritenuti pacifici il venir meno, fra le parti, dell'affectio coniugalis e la conseguente impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ritiene il Collegio di non dover nulla osservare in ordine alle condizioni poste a fondamento dell'intervenuto accordo in quanto non contrarie alle norme imperative e di ordine pubblico.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra a Scurcola Marsicana in data 30.6.1991 Parte_1 Controparte_1
alle condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scurcola Marsicana per l'annotazione prevista dalla legge sull' atto trascritto nei registri dello stato civile del detto comune al num. 7, parte II, S. A anno 1991;
COMPENSA integralmente tra le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 27.12.2023.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente relatore/estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale di contenzioso civile n. 712 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 7.12.2023 e vertente tra
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.8.1965, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico e Simone Salzetta ed elettivamente domiciliata in Carsoli presso il loro studio, giusta procura in calce al ricorso e
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti Domenico e Simone Salzetta ed elettivamente domiciliato in Carsoli presso il loro studio, giusta procura in calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI A) attesa l'impossibilità di riconciliazione i coniugi ricorrenti, chiedono che l'Ill.mo Tribunale
Civile di Avezzano, pronunzi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto matrimonio concordatario in data 30.06.1991 in Scurcola Marsicana (AQ)
Quanto alle condizioni economiche disporre
B) i IGg.ri e provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
Pt_1 CP_1
C) la casa coniugale resta assegnata alla IG.ra con tutti i mobili e gli arredi e presso Pt_1
la stessa sono collocati i figli maggiorenni;
D) la cessazione dell'onere di mantenimento a carico del padre nei confronti di entrambi i figli maggiorenni, con espresso impegno dello stesso a partecipare nella misura del 50% su semplice richiesta della figlia alle spese ordinarie ed al 50% delle straordinarie purche' preventivamente concordate tra i coniugi nei confronti della figlia al fine di consentire Per_1
a quest'ultima la prosecuzione ed ultimazione del proprio percorso universitario;
E) la madre, IG.ra provvederà in via autonoma al mantenimento ordinario della Pt_1
figlia maggiorenne non autosufficiente con impegno del padre a provvedere in via Per_1
esclusiva a tutte le spese di carattere universitario emergenti e ripartizione in via paritaria tra i genitori delle spese straordinarie necessarie ed occorrende purchè preventivamente concordate tra gli stessi;
F) il IG. si impegna a procedere alla totale estinzione del debito causa della CP_1 procedura esecutiva rubricata innanzi all'intestato Tribunale al RGE 29/2022 promossa Parte dalla su delega della con impegno, soddisfatta integralmente la creditrice ed Pt_2
ottenuta la dovuta liberatoria nei confronti di entrambi i coniugi, a cedere nei confronti della
IG.ra la propria quota parte di proprietà dell'immobile sito in Magliano De' Marsi Pt_4
alla Via Don Orlando Di Orio 14 con pagamento a proprio carico di tutti gli oneri annessi anche di carattere notarile nel termine massimo di giorni sessanta dalla concessione della liberatoria da parte della con convocazione innanzi ad un notaio scelto dal IG. Pt_2
CP_1
G) Nella denegata e non creduta ipotesi di incapacità del IG. a riuscire ad onerare CP_1
gli obblighi assunti nei confronti della e conseguente perdita della casa coniugale, Pt_2
il IG. corrisponderà alla moglie anche a titolo di contribuzione al mantenimento CP_1
per la figlia non ancora economicamente autonoma sino a nuove modifiche delle presenti condizioni, la somma complessiva di € 300,00 (trecentoeuro/00). Le parti precisano comunque la propria partecipazione sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di
in via paritaria alle spese di carattere sia ordinario che straordinario relative alle Per_1
figlia con espressa precisazione che le spese di carattere straordinario dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori. Si precisa comunque che nell'augurata ipotesi di avveramento della condizione F), nessun mantenimento di alcuna sorta sara' dovuto tra le parti ad eccezione dell'obbligo partecipazione reciproco ed in via paritaria alle spese carattere straordinario per e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica Per_1
della di purchè preventivamente concordate tra i genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato dalle parti il 8.6.2023 e Parte_1 Controparte_1
deducendo di aver contratto matrimonio a Scurcola Marsicana il 30.6.1991, hanno adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate.
All'udienza del 25.9.2023, esperito invano il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il Presidente ha trattenuto la causa in decisione;
con successiva ordinanza del 24.10.23, rilevata l'assenza del ricorso sottoscritto dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo ed ha assegnato alle parti termine sino al 10.11.2023 per il deposito, nel fascicolo telematico, della copia del ricorso sottoscritto dai sig.ri e rinviando la causa all'udienza del 7.12.23, con CP_1 Pt_1 modalità cartolare.
Alla successiva udienza del 7.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno reiterato la volontà di ottenere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
2. Va rilevato l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge tra l'udienza presidenziale di separazione e l'introduzione del giudizio di divorzio e vanno ritenuti pacifici il venir meno, fra le parti, dell'affectio coniugalis e la conseguente impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ritiene il Collegio di non dover nulla osservare in ordine alle condizioni poste a fondamento dell'intervenuto accordo in quanto non contrarie alle norme imperative e di ordine pubblico.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra a Scurcola Marsicana in data 30.6.1991 Parte_1 Controparte_1
alle condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scurcola Marsicana per l'annotazione prevista dalla legge sull' atto trascritto nei registri dello stato civile del detto comune al num. 7, parte II, S. A anno 1991;
COMPENSA integralmente tra le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 27.12.2023.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia