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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 2598/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Celeste -
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano al Corso Sempione n.
39, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo - APPELLATO
NONCHÉ
residente in [...](Polonia), Lulkowo 7, domiciliato presso Controparte_2
l – APPELLATO CONTUMACE Controparte_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 173/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Cariati il 18.05.2022, depositata in pari data, in materia di risarcimento danni per lesioni personali da sinistro stradale
I FATTI
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Cariati l e Controparte_1 Controparte_2 quale proprietario del veicolo Jaguar X-Type, tg. CTR3JG1, residente in Polonia e assicurato con la compagnia estera , Controparte_3 deducendo che:
- in data 06.07.2020, alle ore 11:30 circa, nel territorio del Comune di Cariati, mentre attraversava la Strada Statale 106 sulle strisce pedonali, in prossimità dell'intersezione con via Fischia, veniva investito dall'autovettura Jaguar X-Type, tg.
CTR3JG1, condotta da che percorreva la Strada Statale 106 a velocità Persona_1 elevata, con direzione di marcia Cariati-Rossano;
1 - a seguito dell'investimento riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessarie le cure presso il P.O. di Cariati, ove gli veniva diagnosticato “gonalgia sin post trauma”;
- il 28.09.2020 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
- i danni riportati ammontavano complessivamente ad € 4.910,67, di cui: €
2.236,77 per invalidità permanente (6%); € 1.188,50 per 20 gg di I.T.T.; € 1.485,40 per
60 gg di I.T.P. al 75%, oltre al danno morale;
- la richiesta risarcitoria e la procedura di negoziazione formulate in via stragiudiziale rimanevano senza alcun riscontro;
- la causazione del sinistro andava imputata all'esclusiva, totale e grave responsabilità di quale conducente del veicolo, ed alla sua condotta di Persona_1 guida negligente ed imprudente.
Pertanto, il chiedeva al Giudice di Pace adito di: “
1. Condannare l Pt_1 [...]
al pagamento della somma di € 4.910,67, oltre a quanto di danno Controparte_1 morale, ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, a ristoro di tutti i danni subiti nel sinistro per cui è causa, da onerarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito.
2. Condannare
l al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in Controparte_1 favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2 All'udienza del 17.12.2021 si costituiva il convenuto , Controparte_4 per contestare la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, deducendo che:
- mancava la prova della storicità dei fatti narrati e della dinamica degli stessi, per come descritta nel libello introduttivo, dei danni lamentati e della loro entità, dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo assicurato estero, della sussistenza del nesso eziologico tra investimento e lesioni;
non risultava intervento di autorità o ambulanze, mentre il risultava coinvolto in altre ricorrenze con Pt_1 lesioni;
- la domanda andava ridotta in misura proporzionale al grado di colpa dell'attore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., atteso che sul pedone gravava il rispetto delle norme di cui al codice della strada;
- tutte le pretese risarcitorie apparivano eccessive e non supportate da idoneo riscontro probatorio;
2 - la richiesta di risarcimento del danno morale era infondata per mancata allegazione e prova in ordine a sofferenze ulteriori e diverse da quelle connesse alle lesioni.
Tanto premesso, l ha concluso chiedendo di: “- rigettare la Controparte_1 domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, ridurla entro i limiti del danno allegato, provato e causalmente riconducibile al sinistro del 06.07.2020, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c.; - in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della domanda di cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria e, per l'effetto respingerla;
- spese e compensi professionali”.
3 Nessuno si costituiva per il convenuto seppur regolarmente Controparte_2 citato.
4 Istruita la causa mediante la produzione di documenti e l'audizione del teste
[...]
, l'attore sia all'udienza del 19.01.2022 che alla successiva del Testimone_1
25.02.2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, formulava e reiterava richiesta di CTU medico-legale per l'esatta quantificazione dei danni subiti.
Il Giudice, precisate le conclusioni, ritenuto di poter decidere direttamente sulla scorta della documentazione prodotta, tratteneva la causa in decisione.
5 Con la sentenza n. 173/2022 del 18.05.2022, resa nella causa civile recante n.
639/2021 RG, il Giudice di Pace di Cariati, ritenendo le dichiarazioni del teste escusso
“alquanto generiche”, decidendo sulla domanda proposta da , ogni Parte_1 diversa istanza disattesa, ha così deliberato: “Rigetta la domanda;
Compensa tra le parti le spese di lite”.
6 ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, Parte_1 chiedendone l'integrale riforma. All' uopo ha denunciato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, l'omessa ed illogica motivazione della sentenza in ordine alle allegazioni difensive delle parti, per non aver ritenuto provata la fondatezza delle ragioni addotte dall'attore per l'ottenimento del giusto ristoro dei danni patiti nel sinistro stradale per cui è causa.
Quindi ha concluso: “Voglia l'adito Tribunale di Castrovillari, quale Giudice di Appello … in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello: 1) accertare
e dichiarare che quanto esposto in premessa è fondato in fatto e diritto. 2) condannare, per l'effetto, l al pagamento, in favore del sig. , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 4.910,67, ovvero in altra somma quantificata in corso di causa sulla scorta delle risultanze dell'espletanda CTU o ritenuta di giustizia, a ristoro di tutti i danni
3 subiti nel sinistro per cui è causa, da onerarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali su detta dal dì dell'evento sino al soddisfo. 3) Condannare, infine,
l , in p. del r.l.p.t. al pagamento di spese, competenze ed onorari Controparte_1 del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”. Contr 7 L a resistito all' appello, deducendo:
- la correttezza delle statuizioni del Giudice di Pace tese ad escludere la sussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al conducente del veicolo con targa estera;
- che il modulo CAI non aveva nessuna valenza probatoria essendo liberamente apprezzabile ex art. 2733, terzo comma, c.c., né tantomeno dalla contumacia del convenuto straniero (proprietario diverso dal conducente, non presente sui luoghi) si potevano desumere argomenti idonei ad attribuire conforto agli assunti avversari;
- che la quantificazione dei danni operata dall'attore appariva eccessiva, ingiustificata e sfornita di prova, altresì infondata risultava la richiesta di risarcimento del danno morale che doveva essere provato ed allegato nella sua effettiva consistenza;
- che, nella denegata ipotesi in cui il Giudice del gravame avesse ritenuto di non condividere i superiori argomenti avallando, invece, gli assunti avversari, si ribadiva la sussistenza sui pedoni degli obblighi di cui agli artt. 140 e 190 C.d.S., con l'effetto che l'eventuale risarcimento spettante al doveva essere ridotto ex art. 1227 c.c. Pt_1
Tutto ciò dedotto l'appellato, , ha concluso, chiedendo a Controparte_1 questo Tribunale di: “- rigettare l'appello spiegato ex adverso, confermando, per
l'effetto, la gravata pronuncia, anche con più congrua, logica e coerente motivazione;
- in subordine, ridurre le formulate pretese risarcitorie entro i limiti del danno allegato, provato ed eziologicamente riconducibile al sinistro del 06.07.2020, tenuto conto del concorso di colpa di ex art. 1227 c.c.; - in ogni caso, ritenere e Parte_1 dichiarare la nullità della domanda di cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria e, per l'effetto, respingerla;
- spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
8 Dichiarata la contumacia del convenuto all'esito della verifica Controparte_2 della regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello, acquisito il fascicolo di primo grado, istruita la causa documentalmente e mediante l'espletamento della CTU medico legale, con il dott. , all'udienza del 05.05.2025, sostituita ex art. Persona_2
4 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(ridotti 20 + 20).
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
9 In via preliminare, al fine di una corretta delimitazione del thema decidendum, è opportuno evidenziare che, con la domanda proposta in primo grado, Parte_1
Contr ha indubbiamente esercitato un'azione diretta verso l ex artt. 125, 126 e 144 del d.lgs. n. 209 del 2005.
L' ha (tra gli altri) il compito di liquidare il risarcimento dovuto al Controparte_1 soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera ed è non solo domiciliatario ex lege dell'assicurato, del responsabile civile e della propria compagnia assicurativa, ma anche legittimato passivo diretto (art. 126, secondo comma, lett. b,
Cod. Ass.) e, sul piano sostanziale, garante ex lege, tenuto in forza di un'obbligazione propria, che si aggiunge a quella dell'assicuratore straniero, nei confronti del quale potrà eventualmente agire in rivalsa. Contr Va precisato che la citazione dell' domiciliatario di proprietario Controparte_2 dell'autovettura immatricolata e targata all'estero, è meramente ripetitiva della citazione Contr dell' uale soggetto tenuto al risarcimento del danno e mero domiciliatario ex lege del litisconsorte necessario (art. 126, secondo comma, lett. b, Cod. Controparte_2
Ass.).
In relazione a tale domanda è stato correttamente citato in giudizio il litisconsorte necessario ( - il responsabile civile e, quindi, il proprietario del Controparte_2
Contr veicolo domiciliato presso l i fini dell'azione diretta e, pertanto, non sussiste alcun vizio procedurale della sentenza. Infatti, il tenore complessivo del libello introduttivo del Contr giudizio e il fatto che, nelle sue conclusioni, si chieda la sola condanna dell' e non anche di lasciano dedurre che l'attore non abbia inteso Controparte_2 promuovere l'azione risarcitoria anche nei confronti del D'altro Controparte_2 canto, ove l'azione fosse stata diretta a far valere la responsabilità aquiliana anche di la sua vocatio in jus sarebbe inesistente per non essere stata Controparte_2 eseguita la notifica dell'atto di citazione a lui personalmente ai sensi dell'art. 142 c.p.c..
10.a Delimitato il thema decidendum, alla luce del perimetro sopra designato, l'appello proposto dal nei confronti dell' è fondato, Parte_1 Controparte_1 nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Seguendo l'ordine logico delle questioni ex art. 276 c.p.c., erronea si rivela la valutazione delle prove prodotte ed assunte nonché
l'iter logico - motivazionale della sentenza del giudice di prime cure.
5 Contr Si osserva, anzitutto, che il convenuto on ha mai contestato in modo specifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la verificazione del sinistro, ma si è limitato, più che altro, ad eccepire un presunto concorso di colpa del pedone danneggiato ex artt. 140 e 190
C.d.S..
Non vi è dubbio sull'effettività del sinistro intercorso tra il pedone e il Parte_1 veicolo Jaguar X-Type, tg. CTR3JG1, per come prospettato dalla parte attrice nel giudizio di primo grado, poiché la ricostruzione delineata risulta inequivocabilmente da un esame critico e coordinato della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata.
10.b Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata costituita e dal giudice di prime cure, le dichiarazioni rese dal teste , presente al Testimone_1 momento del sinistro, risultano essere chiare e precise. Infatti, il citato teste (escusso nel giudizio di primo grado all'udienza del 19.01.2022) dopo aver confermato le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ha precisato che “il è stato investito Pt_1 da un'auto Jaguar che procedeva con direzione di marcia verso Taranto;
l'impatto è avvenuto sulle strisce pedonali della S.S. 106, in prossimità del bar tabacchi Seccia in
Cariati. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore dell'auto ed il lato sinistro del corpo del pedone. Io stesso mi sono precipitato per soccorrere il ed è anche intervenuto Pt_1 il conducente dell'auto Jaguar. …”.
Dal punto di vista soggettivo, tali dichiarazioni sono particolarmente attendibili, in quanto rese da un soggetto indifferente e che, al momento dell'occorso, si trovava sul luogo del sinistro. Sotto il profilo oggettivo, poi, la deposizione resa risulta intrinsecamente coerente al suo interno con l'esposizione di circostanze dettagliatamente collocate nello spazio e nel tempo e, soprattutto, conforme a quanto dichiarato dall'appellante nel libello introduttivo. Le stesse dichiarazioni, sotto il profilo estrinseco, trovano riscontro nel modulo CAI sottoscritto nell'immediatezza dei fatti dal conducente responsabile dell'investimento del pedone.
Dal modulo risulta, infatti, chiaramente la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Jaguar X-Type, tg. CTR3JG1, alla luce sia del grafico dell'incidente, che dettagliatamente esplicita le modalità con le quali si è verificato il sinistro e l'esatta localizzazione dello stesso, sia delle stesse dichiarazioni rese dal conducente Per_1
“il veicolo A (ossia la Jaguar) investiva il sig. ”. La Suprema
[...] Parte_1
Corte ha chiarito che “il modulo CAI non ha valenza probatoria piena quanto si tratta di investimento del pedone a meno che non contenga una descrizione dettagliata del sinistro” (Cass. Civ. n. 24367 del 2022).
6 10.c Ad ulteriore sostegno della fondatezza delle ragioni attoree va opportunamente evidenziato che anche il nominato CTU ha accertato positivamente il nesso causale diretto tra le lesioni lamentate dal e l'incidente per cui è causa, Parte_1 attestando, inequivocabilmente che “le lesioni patite possano porsi in nesso di causalità biologica con l'evento occorso in data 06.07.2020n (…). Secondo la criteriologia medico-legale appaiono rispettati sia il criterio di causalità generale (possibilità scientifica o criterio quali-quantitativo) che i criteri di causalità individuale (cronologico, topografico, continuità fenomenica ed esclusione di altre cause) tra l'evento traumatico
e le lesioni patite”.
11 Dalle considerazioni esposte devono trarsi, quindi, le conseguenze giuridiche, alla luce della necessità di indagare il profilo della responsabilità.
In via preliminare ed in punto di diritto giova ricordare il principio espresso dalla
Suprema Corte - in termini di applicazione della regola di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. e di condotte del pedone - secondo il quale “in tema di circolazione di veicoli e per il caso di investimento da parte di autoveicolo di un pedone, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non
è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza, allorquando siano accertate la pericolosità e
l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art.
1227, primo comma, cod. civ. con quella presunta del conducente del veicolo investitore” (Cass. Civ., Sez. III, n. 2127 del 2006).
Ed ancora in tema di pedoni è stato ulteriormente affermato che “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile
e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo
e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune
7 prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro” (Cass. Civ., Sez. III, n.
21249 del 2006).
Orbene, nella fattispecie in esame non è stata fornita né la prova liberatoria, né emerge dagli atti alcun elemento che consenta di individuare nella condotta dell'attore dei profili di colpa valorizzabili in termini di concorso ex art. 1227, primo comma, c.c.. Contr Invero, le contestazioni formulate dall'appellato in merito alle presunte violazioni da parte dell'attore al Codice della Strada, oltre ad essere del tutto generiche e non supportate da alcuna prova, sono infondate, atteso che, al momento del sinistro, il stava attraversando la Strada Statale 106 sulle strisce pedonali, in Parte_1 osservanza di quanto previsto dall'art. 190 C.d.S., tra l'altro in corrispondenza di un incrocio (intersezione SS 106 con via Fischia) e in pieno giorno.
Al contrario, era il conducente ad aver l'obbligo di tenere una condotta Persona_1 di guida particolarmente prudente, ancor più in prossimità di una zona abitata, di incroci, di strisce pedonali, di attività commerciali (bar - tabacchi), che di per sé fanno presumere la presenza di pedoni e, quindi, la possibilità di dover attuare manovre di emergenza. Contr In conclusione, rilevato, dunque, che l on ha assolto all'onere di prova su di esso incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa la responsabilità esclusiva o concorrente del danneggiato nell'incidente de quo, deve affermarsi la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data Persona_1
06.07.2020.
12 L'affermazione dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo assicurato estero comporta la condanna dell' al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti da in conseguenza dell'evento. Parte_1
13 Il CTU, dott. , ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le Persona_2 lesioni patite dal e l'evento occorso in data 06.07.2020, essendo le Parte_1 lesioni compatibili con la fase di urto e abbattimento al suolo. Inoltre, il CTU, dott.
, ha acclarato che il , a seguito del sinistro per cui è Persona_2 Parte_1 causa, ha subito lesioni tali da comportare solo un periodo di temporanea inabilità parziale di 4 giorni al 75%, di 10 giorni al 50% e di 20 giorni al 25%, senza postumi di carattere permanente.
Questo Giudice ritiene di condividere le risultanze di cui all'elaborato peritale in quanto tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.
8 14 Ciò detto può passarsi ad esaminare la quantificazione dei danni patiti.
Per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalle tabelle sulle c.d. lesioni micropermanenti (D.M. Sviluppo Economico del 16.07.2024).
Ne consegue che i danni subiti dal sono quantificabili in € 718,12, di Parte_1 cui: € 165,72 per 4 gg di invalidità temporanea parziale (al 75%); € 276,20 per 10 gg di invalidità temporanea parziale (al 50%); € 276,20 per 20 gg di invalidità temporanea parziale (al 25%).
L'importo totale da risarcire, liquidato nell'interezza, in riforma della sentenza appellata, ammonta ad € 718,12. Sul detto importo, devalutato alla data del sinistro (06.07.2020) -
e quindi pari ad € 605,50 - e rivalutato anno per anno decorrono gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U.
1712/1995). Di qui, un importo risarcitorio, comprensivo di interessi ad oggi, pari a €
787,21.
Tale voce di danno esaurisce nella specie il ristoro dell'intero danno non patrimoniale, posto che non è emersa la prova di una “concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (e quindi dell'esistenza di un danno morale: vedi
Cass. 339/2016).
16 La parziale soccombenza dell'appellante giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di due terzi, con obbligo in capo all'
[...]
di rifondere il residuo terzo. Il valore della causa è pari al credito Controparte_1 accertato (€ 787,21). Si dà atto che l' appellante non ha dimostrato di aver versato il bollo e il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e di avverso la sentenza n. 173 del 2022
[...] Controparte_2 del Giudice di Pace di Cariati, così provvede:
a) ACCOGLIE parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
DICHIARA l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Persona_1 sinistro per cui è causa;
Contr b) per l'effetto, CONDANNA l al pagamento in favore dell'appellante Pt_1
della somma di € 787,21;
[...]
c) COMPENSA per due terzi le spese del doppio grado e condanna l
[...]
al pagamento in favore di – e, per esso, Controparte_1 Parte_1
9 dell'avv. Celeste Leonardo anticipatario - del residuo terzo;
spese che liquida nell'interezza come segue: primo grado: € 125,00 per spese vive e € 346,00 per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
appello: in € 662,00 per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
d) PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, per Contr due terzi a carico di e per un terzo a carico dell' Parte_1
Così deciso in Castrovillari, in data 22/07/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe Nerone, Addetto all'Ufficio per il Processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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