CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 582/2024 promossa da:
(già Controparte_1 Controparte_2
, attualmente in liquidazione, corrente in Bastia Umbra, via Roma, P.I.
[...]
, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso, giusta delega rilasciata P.IVA_1 su foglio separato nella procedura esecutiva e comunque da considerarsi in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'Avv. Quinto De Santis, con domicilio eletto in Bastia Umbra p.zza Cavour 18 (pec: Email_1 appellante contro
, c.f. P.I. CP_3 C.F._1 Controparte_4
, , c.f. , P.IVA_2 Controparte_5 P.IVA_3 [...]
c.f. , c.f. CP_6 C.F._2 Controparte_7 P.IVA_4 appellati contumaci
Oggetto: appello avverso decreto di inammissibilità di reclamo ex art. 630 c.p.c..
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza in data 27.11.2025
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Lo (già Controparte_1 Controparte_2
, attualmente in liquidazione, ha proposto appello avverso la sentenza
[...]
n. 1/2024, emessa dal Tribunale di Perugia in data 11.4.2024, con cui veniva dichiarato inammissibile il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c., avverso le ordinanze di estinzione della procedura, iscritta al n. 350/2010, del 9.1.2024 confermata l'11.1.2024.
Col primo motivo, rubricato “sulla inammissibilità del reclamo” ha censurato la sentenza sostenendo che: la decisione sul reclamo avanzato risulta essere illegittima, erronea ed infondata da un punto di vista giuridico perché non si tratterebbe di una ipotesi atipica di estinzione - categoria non esistente, creata esclusivamente dalla dottrina – bensì di una situazione prevista e disciplinata da apposite norme giuridiche;
l'estinzione dichiarata con il provvedimento reclamato concernerebbe, infatti, un'ipotesi tipica, cioè prevista dalla legge, ed in particolare quella riguardante il caso di “inattività delle parti”, di cui all'art. 630 c.p.c. perché l'estinzione della procedura esecutiva è stata disposta a seguito della pronuncia di estinzione del giudizio di divisione aperto all'interno della stessa, per cui l'unica eventuale motivazione a giustificazione di tale decisione poteva e può essere soltanto la mancata riassunzione dell'esecuzione immobiliare sospesa ai sensi dell'art. 627 c.p.c., e, quindi, un'inattività della parte;
il giudizio di divisione sarebbe ancora pendente, essendo stato proposto appello avverso 2 la sentenza di rigetto del reclamo sulla sua estinzione, per cui la procedura esecutiva doveva continuare ad essere sospesa in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio di divisione stesso, così come stabilito dagli art. 601 e 627 c.p.c.; si tratterebbe, quindi, di una ipotesi disciplinata e prevista dalla legge ed in particolare dalle norme che regolamentano il rapporto tra la procedura esecutiva ed il giudizio di divisione endo-esecutivo, per cui il provvedimento di estinzione dell'esecuzione adottato rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 630 c.p.c., e, pertanto,
l'impugnazione prevista, così come stabilito da detto articolo, poteva essere solo quella del reclamo;
sarebbe stato lo stesso Giudice, nel suo provvedimento di estinzione della procedura esecutiva del 9.1.2024, a prevedere espressamente quale mezzo di impugnazione il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., per cui non vi potrebbero esservi dubbi sulla legittimità dell'impugnazione avanzata, con conseguente annullamento dell'atto appellato;
la qualificazione che è stata data alla fattispecie dallo stesso Giudice che ha emesso il provvedimento sarebbe quella di un'ipotesi tipica di estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti, per cui, anche in applicazione del principio dell'apparenza, doveva essere ritenuto ammissibile, solo e unicamente, il rimedio del reclamo, così come previsto dall'art. 630 c.p.c.; ai fini dell'individuazione pagina 2 di 6 del mezzo di impugnazione di un provvedimento, il principio dell'”apparenza” dovrebbe prevalere sul principio cosiddetto “sostanzialistico” nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento stesso, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del Giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, ingenerando così un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione;
nel caso in esame, sarebbe stato lo stesso Giudice che, nel proprio provvedimento di estinzione, ad aver subordinato l'effettività della dichiarata estinzione della procedura esecutiva al mancato esperimento del mezzo di impugnazione del reclamo nel termine di venti giorni, così come previsto dall'art. 630
c.p.c., ed ingenerando così il convincimento che l'unico rimedio esperibile, contro lo stesso, fosse appunto il reclamo.
Tanto premesso ha riproposto nel merito i motivi di impugnazione dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva del 9.1.2024.
In via preliminare ed assorbente ha sostenuto che: il provvedimento di estinzione dell'esecuzione non poteva essere emesso perché mancante dei presupposti essenziali per la sua adozione, dal momento che la procedura esecutiva sospesa in attesa della definizione del giudizio di divisione e lo stesso ancora in essere perché non definito con provvedimento passato in giudicato;
l'ordinanza di estinzione “della procedura 3 esecutiva” emessa nel giudizio di divisione in data 4.12.2019 (di difficile interpretazione circa la natura del provvedimento stesso, di estinzione dell'esecuzione o del giudizio di divisione), è stata reclamata e la successiva sentenza del Tribunale in composizione collegiale è stata oggetto di appello dinanzi alla Corte di Perugia, e il relativo giudizio non era ancora passato in giudicato;
la sospensione della procedura esecutiva, quindi, così come disposto nell'ordinanza del 22.4.2013, non poteva essere revocata, stante la strumentalità tra le due procedure, se non fin dopo la definizione, con provvedimento passato in giudicato, del giudizio di divisione, ciò che non era avvenuto;
il Giudice era o doveva essere a conoscenza che il giudizio si divisione era ancora sub iudice e, quindi,
l'esecuzione immobiliare ancora sospesa in attesa della sua definizione.
In secondo luogo, ha sostenuto che anche le motivazioni poste a fondamento dell'emissione dell'ordinanza oggi reclamata, risultano errate e non condivisibili perché: il Giudice dell'esecuzione, al fine di giustificare il provvedimento di estinzione, ha affermato che, in assenza dello scioglimento della comunione insistente sul bene indiviso oggetto di esecuzione forzata, non è possibile procedere alla distribuzione delle somme in sede esecutiva, mentre non ha dato atto che tale scioglimento della pagina 3 di 6 comunione è stato dichiarato e disposto nel giudizio di divisione e che si stava procedendo alle vendite del compendio pignorato, proprio in virtù di tale scioglimento.
Ha anche criticato l'affermazione del Giudice, contenuta nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza estintiva, secondo cui sarebbe stato necessario un ulteriore provvedimento di sospensione in attesa della definizione del procedimento di appello avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio di divisione perché: il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato contestualmente all'ordinanza che disponeva l'instaurazione del giudizio di divisione aveva espressamente stabilito che tale sospensione sarebbe durata sino alla “definizione di detto giudizio di divisione”, per cui non essendo quest'ultimo definito, non vi era alcuna necessità di chiedere e disporre una ulteriore sospensione;
nella fattispecie troverebbe applicazione la sospensione tipica prevista e disciplinata dall'art. 601 c.p.c., la quale espressamente richiama le disposizioni di cui all'art. 627 c.p.c.; la sospensione dell'esecuzione disposta a seguito dell'instaurazione del giudizio di divisione, sussisterebbe sino a quando in tale procedimento non fosse intervenuto un accordo tra le parti o fosse stata pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'art. 627 c.p.c., cioè una sentenza di primo grado passata in giudicato o una sentenza di appello che respinga l'opposizione o comunque l'impugnazione del provvedimento che definisce 4 provvisoriamente il giudizio di divisione;
da ciò conseguirebbe che fintanto che non sia cessata la causa della sospensione, che in questo caso specifico è rappresentata dalla definizione del giudizio di divisione ex art. 601 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto assumere alcun provvedimento in merito alla stessa, ed in particolare una ordinanza di estinzione.
Infine, ha sostenuto che: l'adozione dell'ordinanza di estinzione, appare illegittima, dal momento che, disponendo la stessa la cancellazione della trascrizione del pignoramento, si creerebbe una situazione irreversibile in cui gli esecutati rientreranno nella piena disponibilità dei propri immobili, con la conseguente possibilità di alienarli o altro, per cui il creditore procedente, in caso di accoglimento della propria opposizione all'estinzione, ancora sub iudice, si troverebbe comunque impossibilitato a vedere soddisfatto il proprio credito, nonostante il tempo trascorso e le ingenti somme sin qui anticipate ed i rilevanti compensi professionali maturati;
la disposta riunione della procedura esecutiva n. 68/2020, intrapresa nel 2020 dall'altro creditore
[...] sugli stessi immobili, alla presente procedura n. 350/2010, era stata Controparte_4 disposta autonomamente dal Giudice dell'esecuzione, il quale aveva preventivamente valutato la situazione di entrambe le procedure ed aveva ritenuto opportuno riunire il pagina 4 di 6 procedimento più recente a quello più antico, nella convinzione che l'esecuzione portante fosse ancora pendente e non soggetta ad estinzione a seguito della provvisoria estinzione del giudizio di divisione;
il reclamo avanzato coinvolgeva anche l'ordinanza emessa dallo stesso Giudice il 11.1.2024 e contestualmente comunicata, di rigetto dell'istanza di revoca ed in un certo senso di conferma di quella sopra reclamata.
Nessuno degli appellati si è costituito benché ritualmente evocato in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate per l'udienza del 27.11.2025 sostituita col deposito di note scritte fino al giorno antecedente ore 13,00.
L'appello è infondato perché il reclamo ex art. 630 è inammissibile ove venga utilizzato per impugnare, come nella fattispecie, il provvedimento di chiusura anticipata (c.d. estinzione atipica) del processo esecutivo essendo previsto all'uopo esclusivamente il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.c..
Tale inammissibilità non può essere sanata né il rimedio utilizzato, ovvero il reclamo ex ar.t 630 c.p.c. può essere riqualificato come opposizione agli atti esecutivi per diverse ragioni, ovvero l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente indicata e, quindi, voluta dall'appellante, sia per ciò, 5 che l'atto è stato destinato espressamente al Collegio anziché al Giudice dell'esecuzione
(al quale è stata proposta soltanto l'istanza di revoca dell'ordinanza) sia le caratteristiche dell'opposizione agli atti esecutivi, che ha struttura necessariamente bifasica (cfr. Cass. ord.
4.3.2025 n. 5874; Cass. 14.3.2024 n. 6873; Cass. ord. 18.3.2022 n.
8905; Cass.
6.4.2022 n. 11241).
Non giova all'appellante sostenere che è stato lo stesso Giudice dell'esecuzione ad avere indicato quale rimedio per aggredire il suo provvedimento il reclamo ex art. 630
c.p.c. perché la svista del Giudice non scrimina l'errore commesso dall'appellante nell'individuazione del corretto motivo di gravame.
L'inammissibilità poi preclude all'evidenza di verificare quanto sostenuto dall'appellante nel merito, ovvero che la procedura dichiarata estinta era sospesa in attesa della definizione dell'impugnazione “ancora in corso” avverso la precedente ordinanza “relativa all'estinzione del giudizio di divisione”, rectius l'ordinanza del
Giudice della divisione che aveva dichiarato (correttamente o illegittimamente non conta) l'estinzione dello stesso giudizio di esecuzione, cioè il n. 350/2010 R.G.E.
Tutte le altre considerazioni di ordine sostanziale, relativamente alle spese sopportate per fare proseguire l'esecuzione (seppure comprensibili) non possono avere pagina 5 di 6 meritevole considerazione perché anche la precedente ordinanza di estinzione, ossia quella pronunciata dal Giudice della divisione, doveva essere aggredita correttamente con l'opposizione agli atti esecutivi, non già con il reclamo ex art. 630 c.p.c.. E che sia così lo dimostra quanto esposto dalla stessa appellante ove ha affermato che l'appello avverso il rigetto del precedente reclamo, pronunciato dal Tribunale, è stato rigettato da questa Corte, seppure tacendo se questa ultima pronuncia, emessa oltre tredici mesi or sono sia o meno passata in giudicato.
L'appello proposto va, dunque, rigettato e le spese del grado dichiarate non ripetibili stante la contumacia degli appellati.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, udito il procuratore della parte costituita, nella contumacia di , CP_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da (già Controparte_1 [...]
), avverso la sentenza n. 1/2024, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Perugia in data 11.4.2024; dichiara non ripetibili le spese del grado di appello;
6 Perugia, 5.12.2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 582/2024 promossa da:
(già Controparte_1 Controparte_2
, attualmente in liquidazione, corrente in Bastia Umbra, via Roma, P.I.
[...]
, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso, giusta delega rilasciata P.IVA_1 su foglio separato nella procedura esecutiva e comunque da considerarsi in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'Avv. Quinto De Santis, con domicilio eletto in Bastia Umbra p.zza Cavour 18 (pec: Email_1 appellante contro
, c.f. P.I. CP_3 C.F._1 Controparte_4
, , c.f. , P.IVA_2 Controparte_5 P.IVA_3 [...]
c.f. , c.f. CP_6 C.F._2 Controparte_7 P.IVA_4 appellati contumaci
Oggetto: appello avverso decreto di inammissibilità di reclamo ex art. 630 c.p.c..
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza in data 27.11.2025
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Lo (già Controparte_1 Controparte_2
, attualmente in liquidazione, ha proposto appello avverso la sentenza
[...]
n. 1/2024, emessa dal Tribunale di Perugia in data 11.4.2024, con cui veniva dichiarato inammissibile il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c., avverso le ordinanze di estinzione della procedura, iscritta al n. 350/2010, del 9.1.2024 confermata l'11.1.2024.
Col primo motivo, rubricato “sulla inammissibilità del reclamo” ha censurato la sentenza sostenendo che: la decisione sul reclamo avanzato risulta essere illegittima, erronea ed infondata da un punto di vista giuridico perché non si tratterebbe di una ipotesi atipica di estinzione - categoria non esistente, creata esclusivamente dalla dottrina – bensì di una situazione prevista e disciplinata da apposite norme giuridiche;
l'estinzione dichiarata con il provvedimento reclamato concernerebbe, infatti, un'ipotesi tipica, cioè prevista dalla legge, ed in particolare quella riguardante il caso di “inattività delle parti”, di cui all'art. 630 c.p.c. perché l'estinzione della procedura esecutiva è stata disposta a seguito della pronuncia di estinzione del giudizio di divisione aperto all'interno della stessa, per cui l'unica eventuale motivazione a giustificazione di tale decisione poteva e può essere soltanto la mancata riassunzione dell'esecuzione immobiliare sospesa ai sensi dell'art. 627 c.p.c., e, quindi, un'inattività della parte;
il giudizio di divisione sarebbe ancora pendente, essendo stato proposto appello avverso 2 la sentenza di rigetto del reclamo sulla sua estinzione, per cui la procedura esecutiva doveva continuare ad essere sospesa in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio di divisione stesso, così come stabilito dagli art. 601 e 627 c.p.c.; si tratterebbe, quindi, di una ipotesi disciplinata e prevista dalla legge ed in particolare dalle norme che regolamentano il rapporto tra la procedura esecutiva ed il giudizio di divisione endo-esecutivo, per cui il provvedimento di estinzione dell'esecuzione adottato rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 630 c.p.c., e, pertanto,
l'impugnazione prevista, così come stabilito da detto articolo, poteva essere solo quella del reclamo;
sarebbe stato lo stesso Giudice, nel suo provvedimento di estinzione della procedura esecutiva del 9.1.2024, a prevedere espressamente quale mezzo di impugnazione il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., per cui non vi potrebbero esservi dubbi sulla legittimità dell'impugnazione avanzata, con conseguente annullamento dell'atto appellato;
la qualificazione che è stata data alla fattispecie dallo stesso Giudice che ha emesso il provvedimento sarebbe quella di un'ipotesi tipica di estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti, per cui, anche in applicazione del principio dell'apparenza, doveva essere ritenuto ammissibile, solo e unicamente, il rimedio del reclamo, così come previsto dall'art. 630 c.p.c.; ai fini dell'individuazione pagina 2 di 6 del mezzo di impugnazione di un provvedimento, il principio dell'”apparenza” dovrebbe prevalere sul principio cosiddetto “sostanzialistico” nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento stesso, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del Giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, ingenerando così un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione;
nel caso in esame, sarebbe stato lo stesso Giudice che, nel proprio provvedimento di estinzione, ad aver subordinato l'effettività della dichiarata estinzione della procedura esecutiva al mancato esperimento del mezzo di impugnazione del reclamo nel termine di venti giorni, così come previsto dall'art. 630
c.p.c., ed ingenerando così il convincimento che l'unico rimedio esperibile, contro lo stesso, fosse appunto il reclamo.
Tanto premesso ha riproposto nel merito i motivi di impugnazione dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva del 9.1.2024.
In via preliminare ed assorbente ha sostenuto che: il provvedimento di estinzione dell'esecuzione non poteva essere emesso perché mancante dei presupposti essenziali per la sua adozione, dal momento che la procedura esecutiva sospesa in attesa della definizione del giudizio di divisione e lo stesso ancora in essere perché non definito con provvedimento passato in giudicato;
l'ordinanza di estinzione “della procedura 3 esecutiva” emessa nel giudizio di divisione in data 4.12.2019 (di difficile interpretazione circa la natura del provvedimento stesso, di estinzione dell'esecuzione o del giudizio di divisione), è stata reclamata e la successiva sentenza del Tribunale in composizione collegiale è stata oggetto di appello dinanzi alla Corte di Perugia, e il relativo giudizio non era ancora passato in giudicato;
la sospensione della procedura esecutiva, quindi, così come disposto nell'ordinanza del 22.4.2013, non poteva essere revocata, stante la strumentalità tra le due procedure, se non fin dopo la definizione, con provvedimento passato in giudicato, del giudizio di divisione, ciò che non era avvenuto;
il Giudice era o doveva essere a conoscenza che il giudizio si divisione era ancora sub iudice e, quindi,
l'esecuzione immobiliare ancora sospesa in attesa della sua definizione.
In secondo luogo, ha sostenuto che anche le motivazioni poste a fondamento dell'emissione dell'ordinanza oggi reclamata, risultano errate e non condivisibili perché: il Giudice dell'esecuzione, al fine di giustificare il provvedimento di estinzione, ha affermato che, in assenza dello scioglimento della comunione insistente sul bene indiviso oggetto di esecuzione forzata, non è possibile procedere alla distribuzione delle somme in sede esecutiva, mentre non ha dato atto che tale scioglimento della pagina 3 di 6 comunione è stato dichiarato e disposto nel giudizio di divisione e che si stava procedendo alle vendite del compendio pignorato, proprio in virtù di tale scioglimento.
Ha anche criticato l'affermazione del Giudice, contenuta nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza estintiva, secondo cui sarebbe stato necessario un ulteriore provvedimento di sospensione in attesa della definizione del procedimento di appello avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio di divisione perché: il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato contestualmente all'ordinanza che disponeva l'instaurazione del giudizio di divisione aveva espressamente stabilito che tale sospensione sarebbe durata sino alla “definizione di detto giudizio di divisione”, per cui non essendo quest'ultimo definito, non vi era alcuna necessità di chiedere e disporre una ulteriore sospensione;
nella fattispecie troverebbe applicazione la sospensione tipica prevista e disciplinata dall'art. 601 c.p.c., la quale espressamente richiama le disposizioni di cui all'art. 627 c.p.c.; la sospensione dell'esecuzione disposta a seguito dell'instaurazione del giudizio di divisione, sussisterebbe sino a quando in tale procedimento non fosse intervenuto un accordo tra le parti o fosse stata pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'art. 627 c.p.c., cioè una sentenza di primo grado passata in giudicato o una sentenza di appello che respinga l'opposizione o comunque l'impugnazione del provvedimento che definisce 4 provvisoriamente il giudizio di divisione;
da ciò conseguirebbe che fintanto che non sia cessata la causa della sospensione, che in questo caso specifico è rappresentata dalla definizione del giudizio di divisione ex art. 601 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto assumere alcun provvedimento in merito alla stessa, ed in particolare una ordinanza di estinzione.
Infine, ha sostenuto che: l'adozione dell'ordinanza di estinzione, appare illegittima, dal momento che, disponendo la stessa la cancellazione della trascrizione del pignoramento, si creerebbe una situazione irreversibile in cui gli esecutati rientreranno nella piena disponibilità dei propri immobili, con la conseguente possibilità di alienarli o altro, per cui il creditore procedente, in caso di accoglimento della propria opposizione all'estinzione, ancora sub iudice, si troverebbe comunque impossibilitato a vedere soddisfatto il proprio credito, nonostante il tempo trascorso e le ingenti somme sin qui anticipate ed i rilevanti compensi professionali maturati;
la disposta riunione della procedura esecutiva n. 68/2020, intrapresa nel 2020 dall'altro creditore
[...] sugli stessi immobili, alla presente procedura n. 350/2010, era stata Controparte_4 disposta autonomamente dal Giudice dell'esecuzione, il quale aveva preventivamente valutato la situazione di entrambe le procedure ed aveva ritenuto opportuno riunire il pagina 4 di 6 procedimento più recente a quello più antico, nella convinzione che l'esecuzione portante fosse ancora pendente e non soggetta ad estinzione a seguito della provvisoria estinzione del giudizio di divisione;
il reclamo avanzato coinvolgeva anche l'ordinanza emessa dallo stesso Giudice il 11.1.2024 e contestualmente comunicata, di rigetto dell'istanza di revoca ed in un certo senso di conferma di quella sopra reclamata.
Nessuno degli appellati si è costituito benché ritualmente evocato in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate per l'udienza del 27.11.2025 sostituita col deposito di note scritte fino al giorno antecedente ore 13,00.
L'appello è infondato perché il reclamo ex art. 630 è inammissibile ove venga utilizzato per impugnare, come nella fattispecie, il provvedimento di chiusura anticipata (c.d. estinzione atipica) del processo esecutivo essendo previsto all'uopo esclusivamente il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.c..
Tale inammissibilità non può essere sanata né il rimedio utilizzato, ovvero il reclamo ex ar.t 630 c.p.c. può essere riqualificato come opposizione agli atti esecutivi per diverse ragioni, ovvero l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente indicata e, quindi, voluta dall'appellante, sia per ciò, 5 che l'atto è stato destinato espressamente al Collegio anziché al Giudice dell'esecuzione
(al quale è stata proposta soltanto l'istanza di revoca dell'ordinanza) sia le caratteristiche dell'opposizione agli atti esecutivi, che ha struttura necessariamente bifasica (cfr. Cass. ord.
4.3.2025 n. 5874; Cass. 14.3.2024 n. 6873; Cass. ord. 18.3.2022 n.
8905; Cass.
6.4.2022 n. 11241).
Non giova all'appellante sostenere che è stato lo stesso Giudice dell'esecuzione ad avere indicato quale rimedio per aggredire il suo provvedimento il reclamo ex art. 630
c.p.c. perché la svista del Giudice non scrimina l'errore commesso dall'appellante nell'individuazione del corretto motivo di gravame.
L'inammissibilità poi preclude all'evidenza di verificare quanto sostenuto dall'appellante nel merito, ovvero che la procedura dichiarata estinta era sospesa in attesa della definizione dell'impugnazione “ancora in corso” avverso la precedente ordinanza “relativa all'estinzione del giudizio di divisione”, rectius l'ordinanza del
Giudice della divisione che aveva dichiarato (correttamente o illegittimamente non conta) l'estinzione dello stesso giudizio di esecuzione, cioè il n. 350/2010 R.G.E.
Tutte le altre considerazioni di ordine sostanziale, relativamente alle spese sopportate per fare proseguire l'esecuzione (seppure comprensibili) non possono avere pagina 5 di 6 meritevole considerazione perché anche la precedente ordinanza di estinzione, ossia quella pronunciata dal Giudice della divisione, doveva essere aggredita correttamente con l'opposizione agli atti esecutivi, non già con il reclamo ex art. 630 c.p.c.. E che sia così lo dimostra quanto esposto dalla stessa appellante ove ha affermato che l'appello avverso il rigetto del precedente reclamo, pronunciato dal Tribunale, è stato rigettato da questa Corte, seppure tacendo se questa ultima pronuncia, emessa oltre tredici mesi or sono sia o meno passata in giudicato.
L'appello proposto va, dunque, rigettato e le spese del grado dichiarate non ripetibili stante la contumacia degli appellati.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, udito il procuratore della parte costituita, nella contumacia di , CP_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da (già Controparte_1 [...]
), avverso la sentenza n. 1/2024, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Perugia in data 11.4.2024; dichiara non ripetibili le spese del grado di appello;
6 Perugia, 5.12.2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6