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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 20.3.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5815/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania piazza Abramo Lincoln n. 19; Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Catania via Prefettura, n.14, presso l'Avvocatura – Staff del Sindaco
Metropolitano, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maurizio Nicita;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI tutti i soggetti inseriti nella graduatoria delle progressioni orizzontali PEO 2019, così come riformulata con determinazione dirigenziale 1960 del 14.6.2022; Terzi chiamati - contumaci
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.5.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di essere dipendente a tempo indeterminato della (già IN ), con decorrenza dal 12.12.2008, Controparte_1 Controparte_3
inquadrata in categoria B, dopo un lungo periodo in cui ha prestato attività lavorativa, con presa di servizio il 20.12.2001 e proroga senza soluzione di continuità, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, con inquadramento e trattamento economico – giuridico di cui alla categoria C posizione economica iniziale del CCNL Regioni Autonomie – Locali, oggi 2) che, al solo fine Controparte_4
di accedere alla procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro all'interno dell'Ente, che le allora vigenti normative regionali e nazionali ritenevano ammissibile, senza concorso, solo per le categorie A e B, esprimeva l'assenso alla stabilizzazione del suo rapporto di lavoro nella categoria inferiore B - posizione economica iniziale;
3) che, in base all'art.5 del CCNL del 31.3.1999, all'interno di ciascuna categoria (A, B,
C e D) è prevista una progressione economica per cui, dopo il trattamento tabellare iniziale, vi sono successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13, nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14 comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri: a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; del grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; dell'iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro;
4) che l'art. 16 del nuovo C.C.N.L. del comprato funzioni locali, biennio 2016-2018, prevede: “1.
All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1 nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. […] 6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della CP_ progressione economica”; 5) che, in data 20.12.2018, tra l' resistente e le OO.SS. maggiormente rappresentative è stato stipulato il Contratto Decentrato Integrativo per il periodo 2018-2020, che all'art.11 prevede che, tenuto conto che negli anni 2017 e 2018 non sono state effettuate progressioni economiche orizzontali, tale istituto viene attivato negli anni 2019 e 2020 destinando per ciascuna annualità, risorse tali da consentire la progressione per le seguenti quote di personale delle categorie: anno 2019 categoria B: 90 progressioni (pari ad una quota del 32,97%) e anno 2020 categoria B: 40 progressioni (pari ad una quota del 15,09%); le eventuali economie aggiuntive ulteriori rispetto a quelle derivanti da cessazioni dal servizio già programmate nel corso dell'anno 2019 andranno a finanziare la progressione economica orizzontale per il personale della categoria B a valere per il 2020, fino alla concorrenza delle stesse risorse e ferme restando il limite di 90 progressioni. Il personale interessato è quello in servizio nell'Ente per la prima applicazione dell'Istituto a far data dall'1.1.2019. Il personale interessato deve possedere un requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data dell'1 gennaio dell'anno come sopra specificato;
6) che il C.C.D.I. prevede che il criterio su cui fondare la progressione economica è fissato prevalentemente nella valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è attivato l'istituto (in prima applicazione, l'anno 2019) e, ai fini dell'attribuzione del punteggio, si stabilisce un punteggio massimo di 100 punti così attribuiti: a)
Valutazione del dirigente espressa tenendo conto della media delle valutazioni conseguite nel triennio antecedente l'anno di attivazione dell'Istituto (massimo 60 punti); b) anzianità nella categoria economica acquisita nell'Ente attualmente posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo;
c) anzianità di servizio di lavoro subordinato maturata nell'Ente nella categoria giuridica posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo;
a parità di punteggio i criteri di priorità applicati sono: minor numero di progressioni nell'attuale categoria, anzianità di servizio maturata nell'ente con rapporto di lavoro subordinato, maggiore anzianità anagrafica;
7) che la ricorrente ha partecipato di diritto alla procedura per l'attribuzione della progressione economica orizzontale indetta per l'anno 2019 e per la categoria B di appartenenza, concorrendo per l'attribuzione della progressione economica 2; 8) che, con determinazione n.3708 del 15.11.2019, il Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane della intimata Amministrazione, ha approvato in via definitiva la graduatoria relativa alla progressione economica orizzontale 2019, dando mandato al competente Ufficio Trattamento economico di attribuire ai soggetti collocati nei primi 90 posti il nuovo trattamento giuridico ed economico con effetto dall'1.1.2019, graduatoria nella quale la ricorrente si è collocata in posizione n.152 con il punteggio di
80.00, in quanto, per il periodo dal 20.12.2001-12.2.2008 in cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato nella superiore categoria C1, non le è stato attribuito alcun punteggio;
9) che la graduatoria di merito di ciascuno dei candidati è stata determinata dal punteggio attribuito relativo al criterio
“anzianità nella categoria economica posseduta nell'Ente” e dal criterio della “anzianità di servizio di lavoro subordinato maturata nell'Ente nella categoria giuridica posseduta ed espressa in anni (1 punto per anno, escludendo le frazioni di anno)”, in quanto le valutazioni delle performance individuali espresse dal Dirigente, si sono attestate tutte al punteggio massimo (60 punti); 10) che la graduatoria P.E.O. anno
2019 è stata impugnata (R.G. 6931/2020 Trib. di Catania – Sez. Lavoro) da dipendenti che si trovavano nella stessa posizione della ricorrente, chiedendo il riconoscimento ai fini della corretta attribuzione del punteggio ad essi spettante (1 punto per anno sia l'anzianità giuridica da essi maturata in categoria C, che quella economica maturata nella posizione economica iniziale della stessa categoria C) e l'ordine all'Amministrazione di riformulare la graduatoria PEO anno 2019; 11) che alla procedura PEO anno 2020, nella quale, con riguardo alla categoria B, era prevista l'attribuzione di n.77 progressioni economico orizzontali, ha partecipato di diritto la ricorrente, la quale con il punteggio di 82/100, si è collocata nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 3410 del 9.10.2020, nella posizione 69, che gli consentiva di essere dichiarata vincitrice della procedura PEO anno 2020, e di essere quindi inquadrata dal 1.1.2020 nella posizione economica 2 della categoria B;
12) che il giudizio n. 6931/2020 è stato definito con sentenza n.1174/2022, passata in giudicato, con cui il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha CP_ ordinato all' resistente di riformulare la graduatoria P.E.O. anno 2019, attribuendo ai ricorrenti i punteggi aggiuntivi ad essi spettanti per effetto dell'anzianità giuridica ed economica maturata in categoria C sotto l'egida dei rispettivi contratti a tempo determinato;
13) che l'Ente resistente, con
Determinazione Dirigenziale 1960 del 14.6.2022, ha quindi riformulato la graduatoria PEO 2019, modificando solo il punteggio da attribuire ai predetti ricorrenti;
14) che la ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio per l'anzianità giuridica ed economica maturata in categoria C (6 anni valutabili dal dicembre 2001 al febbraio 2008) e, quindi, ad ulteriori 12 punti, totalizzando così il punteggio di 92,00/100 che le consentirebbe di rientrare nel novero dei 90 posti da ricoprire con la procedura PEO
2019 ed essere inquadrata con la categoria B posizione economica 2 a far data dall'1.1.2019, in luogo che dall'1.1.2020.
Parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “a) previa disapplicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria delle progressioni orizzontali per cui è causa (PEO 2019), così come anche riformulata a seguito della sentenza n.1174-2022 dell'adito Tribunale, ed ove occorra previa declaratoria di nullità in parte qua dell'art.11 del CCDI del 20-12-2018, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi valutato, nel contesto della procedura P.E.O. 2019 per cui è causa, il servizio da essa prestato alle dipendenze del resistente Ente con contratto a tempo determinato in categoria “C”, in ragione di un punto per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sia con riferimento al criterio della anzianità di servizio, che con riferimento al criterio della anzianità nella posizione economica (punti b, c del CCDI del 20-12-2018), e per l'effetto ordinare alla intimata Amministrazione di rielaborare la graduatoria per cui è causa in ossequio a quanto dedotto e richiesto = b) condannare l'intimata Amministrazione al pagamento delle spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito: 1) l'inammissibilità Controparte_1
del ricorso, in conseguenza della decadenza derivante dal mancato intervento di nel Parte_1
procedimento n. 6391/2020 RG, promosso da colleghi della ricorrente e nel quale era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti alla procedura PEO 2019; 2)
l'inestensibilità a del giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza n. Parte_1
1174/2022 che ha definito il predetto giudizio;
3) l'infondatezza delle domande, tenuto conto della corretta applicazione dell'art. 11 del C.C.D.I. del 2018 e della novazione contrattuale, nonché delle differenze ontologiche tra un contratto a tempo determinato (PUC), soggetto a stabilizzazione, e uno a tempo indeterminato.
La resistente ha così concluso: “1) Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso in questione per essere decaduta dall'azione per il mancato intervento nel procedimento R.G. n. 6391/2020 deciso con sentenza del Tribunale del Lavoro n.1174/2022. 2) Nel merito, rigettare, per i motivi di diritto spiegati, le domande formulate, dal ricorrente nelle conclusioni dell'avversato ricorso, siccome inammissibili, prima ancora che infondate, sia in fatto sia in diritto;
3) conseguentemente, condannare il ricorrente a pagamento a favore dell'amministrazione resistente delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, compresi, trattandosi di avvocato di ente pubblico, di oneri accessori come per legge”.
Con ordinanza depositata l'8.7.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria delle progressioni orizzontali PEO 2019, così come riformulata con determinazione dirigenziale 1960 del 14.6.2022.
A seguito di istanza, è stata autorizzata ed eseguita la notifica per pubblici nei confronti dei predetti terzi controinteressati, non costituitisi in giudizio. Istruita la causa a mezzo produzioni documentali, l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Va innanzitutto dichiarata la contumacia soggetti inseriti nella graduatoria delle progressioni orizzontali
PEO 2019, così come riformulata con determinazione dirigenziale 1960 del 14.6.2022, ritualmente chiamati in causa e non costituitisi.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa della ricorrente di riconoscimento del punteggio aggiuntivo, relativamente all'attività lavorativa svolta dal dicembre 2001 al febbraio 2008 in virtù del contratto a tempo determinato poi prorogato, non attribuitole dalla resistente nella procedura PEO 2019, con il conseguente ordine all'Ente di rielaborare la graduatoria in modo da consentirle di rientrare nei 90 posti da ricoprire ed essere inquadrata con la categoria B posizione economica 2 sin dall'1.1.2019.
Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per decadenza della ricorrente, in quanto la domanda proposta nel presente procedimento avrebbe dovuto essere formulata già nel giudizio n.
6391/2020 RG, definito con sentenza n. 1174/2022, nel corso del quale era stata chiamata in causa quale litisconsorte necessario.
L'eccezione è infondata, considerato che l'integrazione del contraddittorio nel precedente giudizio era finalizzata a consentire ai soggetti controinteressati di esercitare il proprio diritto di difesa rispetto alle domande proposte da quei ricorrenti, dal cui accoglimento i terzi chiamati avrebbero potuto vedersi pregiudicata la propria posizione in graduatoria. , quindi, è stata posta in condizioni di Parte_1
costituirsi nel predetto giudizio per difendersi rispetto alle domande avanzate dai ricorrenti e laddove si fosse costituita avrebbe anche potuto proporre nel medesimo giudizio una domanda che, in quanto diretta al riconoscimento del proprio diritto al punteggio aggiuntivo, avrebbe ampliato il thema decidendum. Ciò tuttavia non costituiva un onere a pena di decadenza, in quanto tale domanda ben poteva – come nella specie è avvenuto – essere proposta in un autonomo giudizio.
Il richiamo del resistente al combinato disposto degli artt. 105 e 419 c.p.c., al fine di sostenere l'eccepita decadenza della ricorrente dalla domanda proposta nel presente giudizio, è inconferente, considerato che le norme richiamate regolano la diversa ipotesi dell'intervento volontario in un giudizio pendente tra altre parti, mentre nella fattispecie la non ha proposto alcun intervento volontario né nel Parte_1
precedente giudizio, in cui si è realizzata un'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e
è rimasta contumace, né nel presente giudizio, che quest'ultima ha promosso in via Parte_1
autonoma nei confronti dell'Amministrazione. Pacifica invece è la mancata estensione a del giudicato della sentenza n. 1174/2022, che Parte_1
ha interessato soltanto le domande proposte dai ricorrenti del giudizio iscritto al n. 6391/2020 RG.
In relazione alle deduzioni di parte resistente sul merito delle domande proposte va richiamato l'orientamento già espresso da quest'Ufficio con la citata sentenza n. 1174/2022, le cui argomentazioni si condividono e di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “[…] si deve innanzitutto precisare che nel rapporto tra contrattazione integrativa e contrattazione collettiva, in caso di antinomie, la seconda prevale sempre sulla prima.
Secondo i principi generali che regolano il rapporto tra le fonti del diritto e come espressamente previsto dalla stessa contrattazione integrativa, il C.C.D.I. va obbligatoriamente interpretato alla luce dei principi fondamentali e delle disposizioni imperative del nostro ordinamento, della legge e del C.C.N.L. di comparto.
Come espressamente dedotto da parte ricorrente, la disciplina dei requisiti per accedere alla P.E.O. e il sistema di valutazione ai fini della stesura della graduatoria sono disciplinati a livello di contrattazione collettiva nazionale dall'art. 13 del C.C.N.L. 1999 (oggi dall'art. 16 del C.C.N.L. 2018), mentre a livello di contrattazione integrativa, la regolamentazione del superiore istituto è contemplata dall'art. 11 del
C.C.D.I.
Ebbene, dalla lettura delle superiori disposizioni contrattuali, così come testualmente trascritte nella parte in fatto del presente provvedimento, emerge una antinomia – tuttavia apparente, per quanto in seguito si dirà - tra quanto previsto dal C.C.D.I. e dal C.C.N.L.
La ritenuta discordanza di previsioni può infatti essere facilmente superata in forza di una lettura interpretativa sistematica dell'art. 11 che appunto tenga conto dei principi sanciti dal C.C.N.L.
Invero, anche se espressamente, l'art. 11, nello stabilire la rilevanza della anzianità acquisita al servizio dell'amministrazione ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per la graduatoria, prevede: “anzianità nella categoria economica acquisita nell'Ente attualmente posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo” e “anzianità di servizio di lavoro subordinato maturata nell'Ente nella categoria giuridica posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo”, non può essere inteso nel senso voluto dalla resistente, poiché sarebbe assolutamente contraddittorio, alla luce della disciplina sancita dall'art. 16 del C.C.N.L., tenere in considerazione ed attribuire un punteggio aggiuntivo per gli anni di servizio prestati nella categoria di riferimento della P.E.O. e non tenere, invece, in considerazione gli anni di servizio prestati in categoria superiore (ovvero nel caso di specie la C), risultando evidente che l'attività lavorativa resa certamente ha contribuito ad accrescere la professionalità e le competenze del dipendente. Ai sensi dell'art. 16 C.C.N.L. 2018, i criteri cui deve ispirarsi l'amministrazione, ai fini di un utile collocamento dei dipendenti nelle graduatorie P.E.O. sono i seguenti “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”.
Considerato che nell'attribuzione dei punteggi, nel caso a mano, la valutazione della performance non ha acquisito portata distintiva e dirimente, per essere stati in concreto assegnati punteggi pressoché uguali a tutti i dipendenti, proprio l'esperienza maturata e le competenze acquisite finiscono per essere determinanti allo scopo di individuare i dipendenti meritevoli di PEO.
A nulla vale, dunque, l'eccezione sollevata dall'amministrazione relativa al dictum dell'art. 11 C.C.D.I., poiché, come detto, lo stesso va inquadrato all'interno di un più ampio contesto normativo, che tenga conto di una interpretazione non solo sistematica della previsione ma anche teleologica, risultando invece insufficiente una interpretazione strettamente letterale e poco rispettosa della ratio della norma.
Né trova fondamento l'ulteriore eccezione sollevata dall'Amministrazione e per la quale con la stipula del contratto a tempo indeterminato tra le parti è stato costituito ex novo un rapporto di lavoro del tutto scollegato dal precedente, non essendosi verificata una conversione del precedente contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, nè, dunque, avendosi la mera prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, alle previgenti condizioni.
Considerato che è pacifico che nella fattispecie in esame il rapporto a tempo indeterminato si è costituito ex nunc, ciò tuttavia non determina l'irrilevanza – ai fini in questa sede prospettati – della pregressa anzianità di servizio.
Sul punto si rammenta quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4195/20201, ove si evidenzia l'importanza del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, entrambi dipendenti della stessa amministrazione: il mancato riconoscimento del calcolo degli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato ai fini del calcolo dell'anzianità pregressa, nei fatti comporterebbe una discriminazione degli stessi rispetto ai dipendenti della medesima amministrazione che, con contratto a tempo indeterminato, vedrebbero riconosciuta la relativa anzianità lavorativa.
Con riferimento alla stessa tematica, la Corte di Giustizia ha peraltro costantemente affermato che “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (Corte di Giustizia UE, Sez. II, 13/9/2007, in C-307/05; Grande
Sezione, 15/4/2008, in C-268/06; Cons. Stato, Sez. VI, 30/3/2015, n. 1636)”.
La Corte di Giustizia Europea ha escluso la possibilità di una disparità di trattamento quante volte non sia giustificata da una reale esigenza, osservando come in mancanza di ragioni oggettive non sia ammessa una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (sent. 13.9.2007, C-
307/05, ...omissis...). Ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent.
4.7.2006, C-212/04, ...omissis...), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”. La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che le “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità,
“non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo quando la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali principi risultano già ribaditi, in via generale, dalla pronuncia
8.9.2011, C-177/10, attraverso l'affermazione che la Direttiva 199/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro”. L'esistenza di “ragioni oggettive” - secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia - non può consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. L'assunzione dei ricorrenti ha avuto luogo con il conferimento di un preciso inquadramento giuridico e con l'inserimento nella struttura dell'amministrazione per l'espletamento delle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza.
Ancora, secondo l'autorevole parere del Consiglio di Stato, (n. 1029/20212), tra l'altro in una fattispecie ancora più peculiare poiché la stabilizzazione era intervenuta all'esito di una procedura concorsuale a tutti gli effetti, la nascita di un rapporto ex novo non è, da sola sufficiente ad integrare un eventuale requisito oggettivo volto ad escludere il riconoscimento dell'anzianità lavorativa maturata con contratto a tempo determinato;
e, per giurisprudenza ormai consolidata, è onere della prova del datore di lavoro dimostrare l'esistenza di tale elemento oggettivo che ostacoli il riconoscimento di quanto maturato sotto l'egida del contratto a tempo determinato, al fine da non determinare una discriminazione.
Ad ulteriore conferma dell'espletamento di mansioni comprese nella stessa area di pertinenza relativamente ai periodi con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e, pertanto, della grande crescita professionale intervenuta nel settore, dirimente è peraltro la stessa documentazione allegata da parte resistente alla comparsa di costituzione (cfr. allegati 5 e 7).
Infine, nemmeno può aderirsi alla tesi della difesa dell'Amministrazione resistente secondo la quale difetterebbe l'interesse ad agire dei ricorrenti i quali non avrebbero dimostrato in concreto l'interesse nell'ottenere la ripetizione della procedura (“Non è dimostrato infatti se dall'eventuale accoglimento di tali doglianze possa derivare agli stessi ricorrenti l'utile collocazione in graduatoria al fine della progressione economica e l'esatta posizione che questi andrebbero a ricoprire” cfr. comparsa di costituzione pag. 5), laddove piuttosto la prospettazione di cui al ricorso è tale da fondare non solo l'esistenza del fumus boni iuris, ma anche il beneficio che gli stessi potrebbero effettivamente ottenere dalla ripetizione della procedura.
Difatti, la loro posizione in graduatoria, a soli pochi punti dalla novantesima posizione utile in graduatoria, verrebbe completamente capovolta nel caso in cui, ripetuta la procedura, venissero loro riconosciuti gli ulteriori punti correlati alla utile valutazione degli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato presso la medesima Amministrazione.
Né ancora, per completezza, vale l'eccezione sollevata dalla resistente per la quale essendo i lavoratori ricorrenti stati precedentemente assunti con contratto a tempo determinato e parziale per progetti di utilità collettiva P.U.C. i rapporti in questione, instaurati con lavoratori impiegati in attività socialmente utili, non si qualificherebbero come rapporti di lavoro subordinato ma come rapporti giuridici di carattere previdenziale;
con la conseguenza che andrebbe riconosciuta natura previdenziale e non retributiva al relativo trattamento economico (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 3/2007).
Sul punto sia sufficiente riportare quanto in note conclusive osservato da parte ricorrente, essendo stato chiaramente precisato che nella vicenda in esame tutti i ricorrenti, dapprima in virtù delle previsioni legislative di cui agli articoli 11 e 12 della L.R. 85 del 21.12.1995 (le quali autorizzavano gli Enti Locali
Siciliani a promuovere progetti di utilità collettiva della durata di un anno, riproponibili alla scadenza, da realizzare mediante l'assunzione con contratto di diritto privato a tempo determinato, pieno e parziale, dei soggetti di cui agli articoli 1 commi 2 e 3 della L.R. 85-1995, utilmente inseriti nelle graduatorie predisposte dagli U.P.L.M..O.) hanno prestato la loro attività lavorativa a progetto all'interno del resistente Ente, attività che non prevedeva alcun inquadramento. Successivamente, con la stipula dei contratti a tempo determinato, ai sensi delle previsioni regolamentari e normative sopravvenute in Sicilia che autorizzavo gli Enti Locali Siciliani a stipulare contratti di lavoro di natura subordinata con i soggetti utilizzati in progetti di utilità collettiva, applicando ad essi i C.C.N.L. di settore per la categoria di inquadramento, ed a far data dalle date indicate in ricorso, i ricorrenti hanno sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di natura subordinata tanto, con inquadramento in categoria C.
Da tanto consegue l'accoglimento della domanda in via principale formulata in ricorso, sussistendo il diritto a partecipare alla progressione economica ovvero alla valutazione ai fini della progressione economica orizzontale con i medesimi criteri applicati per i dipendenti a tempo indeterminato, con la precisazione che spettando ai dirigenti responsabili valutare i risultati conseguiti ai fini dell'attribuzione in concreto degli incrementi stipendiali, in questa sede può solo dichiararsi l'esistenza in favore dei ricorrenti dell'astratta possibilità della valutazione del loro operato e la possibilità di essere ancora valutati con i medesimi criteri previsti per i dipendenti di ruolo e tenuto conto di tutta l'anzianità pregressa.
Ed infatti, la parte ricorrente, pur avendo diritto a partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale, non vanta un diritto soggettivo al conseguimento della progressione atteso che la stessa è subordinata ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro, da effettuarsi secondo le procedure ed i criteri concordati in sede di contrattazione nazionale e decentrata;
tale risultato può essere riconosciuto solo in esito alla collocazione utile dei ricorrenti nella relativa graduatoria”.
Infine, sono inammissibili le contestazioni, tardivamente sollevate dalla resistente per la prima volta solo nelle note depositate il 13.3.2025, in merito agli anni in cui ha prestato servizio con Parte_1
contratto a tempo determinato nella superiore categoria C1, in quanto, trattandosi di fatti costitutivi del diritto fatto valere, le contestazioni andavano formulate nella memoria di costituzione a pena di decadenza.
Al riguardo, infatti, “Il principio di non contestazione trova fondamento nell'art. 416 c.p.c. che impone al convenuto l'onere di prendere subito immediata e precisa posizione, a pena di decadenza, in ordine ai fatti asseriti dall'attore, con la conseguenza che la mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a ritenerli sussistenti, sempre che si tratti di fatti primari, cioè costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore o dal convenuto che agisca in riconvenzionale, mentre i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria - possono contestarsi in ogni momento (Cass. n. 1878 del 2012; n. 18202 del 2008; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n.
761 del 2002)” (Cass. sez. lav., 25/1/2024, n.2419).
Per le superiori ragioni, il ricorso è fondato e va accolto.
La particolarità e la complessità della fattispecie e delle questioni sottese inducono a compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria delle progressioni orizzontali PEO 2019, così come riformulata con determinazione dirigenziale 1960 del 14.6.2022, dichiara il diritto di a partecipare alla progressione economica orizzontale anno 2019 Parte_1
attuata dalla con decorrenza dall'1.1.2019 e alla stregua dei criteri previsti Controparte_1
CP_ per i lavoratori a tempo indeterminato e, per l'effetto, ordina all' resistente di rielaborare la graduatoria per cui è causa in ossequio a quanto dedotto e richiesto;
compensa interamente le spese tra le parti.
Catania, 21.3.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “questa Corte si è già pronunciata sulla questione, che qui viene in rilievo, del riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006, ed ha affermato che in tal caso al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica)”. 2 “la circostanza che la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta all'esito di un pubblico concorso non preclude di per sé sola il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, non potendo assumere la detta circostanza il ruolo di “ragione oggettiva”, per il disconoscimento delle mansioni svolte sulla base di un contratto a tempo determinato, ai sensi della clausola 4, commi 1 e 4, del menzionato accordo quadro. Ciò che conta, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, è, soltanto, che le mansioni esercitate dal lavoratore prima l'assunzione a tempo indeterminato corrispondano a quelle svolte da un dipendente di ruolo rientrante nella pertinente categoria retributiva dell'amministrazione datrice di lavoro (Corte Giustizia UE 7/3/2013, in C-393/11)”.