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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3405/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AU NA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19954/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CA Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500118604 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2503/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con ricorso ritualmente notificato, impugna il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 23.10.25, relativo all'avviso di accertamento IMU anni 2015 e 2018, di €2.080,89. Eccepisce l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti e mancata allegazione degli stessi, la prescrizione quinquennale del credito, la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del D.P.R. n 600/73 ed art 54 bis del D.P.R. n. 633/72, la decadenza del diritto di procedere alla riscossione da parte del concessionario. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Il Comune di Afragola e la Ge.Se.T spa non sono costituiti in giudizio, sebbene il ricorso sia stato notificato in data 17.11.25.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il preavviso di fermo è un atto funzionale per portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione ed in quanto tale è idoneo ad interrompere la prescrizione ed ha anche la funzione di richiesta di pagamento, in quanto avvisa il contribuente-debitore che in caso di mancato versamento delle somme si procederà al fermo del veicolo (cass. n. 5469/19, n. 22018/2017, n. 26052/2011).
L'atto opposto è stato notificato il 23.10.25 in riferimento ad avvisi di accertamento IMU anni 2015 e 2018, presuntivamente notificati l'11.12.20 ed il 29.12.23, senza che sia stata fornita la prova, atteso che la parte resistente è rimasta contumace. Il preavviso di fermo, quale primo atto ricevuto dal ricorrente e con il quale
è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, è nullo in quanto non è stata documentata la rituale e tempestiva notifica dell'atto presupposto.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (Cass. n. 26660/23, n. 35128/22, n. 3005/20, n. 1144/18). Laddove, invece, l'atto opposto è stato preceduto da altro o più atti, validamente notificati e non impugnati, la pretesa tributaria si
è consolidata;
pertanto con la impugnazione possono essere fatti valere solo vizi propri di detto atto e non vizi che avrebbero potuti essere fatti valere con l'opposizione all'atto precedente.
Nel caso in esame, in assenza di costituzione in giudizio della Ge.Se.T. spa, concessionario per la gestione e riscossione dei tributi del Comune di Afragola, sebbene il ricorso sia stato ritualmente notificato, la Corte non è stata posta nelle condizioni di verificare il corretto iter procedimentale, sul presupposto che l'onere di dimostrare l'adempimento incombeva a parte resistente, pertanto il preavviso di fermo va annullato. Oltretutto in assenza della prova di notifica di atti interruttivi tra la presunta notifica degli avvisi di accertamento (11.12.20
e 29.12.23) e la notifica del preavviso di fermo (23.10.25) è maturata la prescrizione quinquennale del tributo.
Il ricorso va accolto. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 350,00 in favore del difensore antistatario, oltre il CUT ed oneri accessori
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AU NA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19954/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CA Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500118604 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2503/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con ricorso ritualmente notificato, impugna il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 23.10.25, relativo all'avviso di accertamento IMU anni 2015 e 2018, di €2.080,89. Eccepisce l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti e mancata allegazione degli stessi, la prescrizione quinquennale del credito, la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del D.P.R. n 600/73 ed art 54 bis del D.P.R. n. 633/72, la decadenza del diritto di procedere alla riscossione da parte del concessionario. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Il Comune di Afragola e la Ge.Se.T spa non sono costituiti in giudizio, sebbene il ricorso sia stato notificato in data 17.11.25.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il preavviso di fermo è un atto funzionale per portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione ed in quanto tale è idoneo ad interrompere la prescrizione ed ha anche la funzione di richiesta di pagamento, in quanto avvisa il contribuente-debitore che in caso di mancato versamento delle somme si procederà al fermo del veicolo (cass. n. 5469/19, n. 22018/2017, n. 26052/2011).
L'atto opposto è stato notificato il 23.10.25 in riferimento ad avvisi di accertamento IMU anni 2015 e 2018, presuntivamente notificati l'11.12.20 ed il 29.12.23, senza che sia stata fornita la prova, atteso che la parte resistente è rimasta contumace. Il preavviso di fermo, quale primo atto ricevuto dal ricorrente e con il quale
è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, è nullo in quanto non è stata documentata la rituale e tempestiva notifica dell'atto presupposto.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (Cass. n. 26660/23, n. 35128/22, n. 3005/20, n. 1144/18). Laddove, invece, l'atto opposto è stato preceduto da altro o più atti, validamente notificati e non impugnati, la pretesa tributaria si
è consolidata;
pertanto con la impugnazione possono essere fatti valere solo vizi propri di detto atto e non vizi che avrebbero potuti essere fatti valere con l'opposizione all'atto precedente.
Nel caso in esame, in assenza di costituzione in giudizio della Ge.Se.T. spa, concessionario per la gestione e riscossione dei tributi del Comune di Afragola, sebbene il ricorso sia stato ritualmente notificato, la Corte non è stata posta nelle condizioni di verificare il corretto iter procedimentale, sul presupposto che l'onere di dimostrare l'adempimento incombeva a parte resistente, pertanto il preavviso di fermo va annullato. Oltretutto in assenza della prova di notifica di atti interruttivi tra la presunta notifica degli avvisi di accertamento (11.12.20
e 29.12.23) e la notifica del preavviso di fermo (23.10.25) è maturata la prescrizione quinquennale del tributo.
Il ricorso va accolto. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 350,00 in favore del difensore antistatario, oltre il CUT ed oneri accessori