Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di OL all'udienza del
07.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23046/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo d'Ambrosio.
ricorrente
E
in persona del p.t. rapp.te legale Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL.
resistente oggetto: Oggetto: accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio relativa ai periodi di lavoro (pre-ruolo) prestati in regime di contratto a tempo determinato;
condanne conseguenziali. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 l'epigrafata ricorrente ha convenuto in giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni “1) previa –se del caso- disapplicazione di Controparte_1 ogni e qualsivoglia norma legislativa e/o contrattuale e/o regolamentare in contrasto –ove esistente- con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria
1999/70/CE, accogliere per tutti i motivi infra esposti il presente ricorso e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione convenuta consistita, al momento dell'intervenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro, nell'azzeramento dell'anzianità di servizio della ricorrente maturata in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato per violazione del principio comunitario di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE e di conseguenza, 3) accertare e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio, a fini economici e giuridici, maturata a decorrere dal 13.07.2000
1
4) condannare i , in persona de Controparte_1 CP_2
p.t. legale rapp.te al versamento – entro i limiti della prescrizione quinquennale- delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della predetta anzianità di servizio maturata a decorrere dal 13.07.2000 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino alla esatta collocazione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità, oltre interessi legali ed oltre l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria ai sensi degli artt. 16 comma 6 L.
312/1991 e art. 22, comma 36 L. 724/1994; 5) condannare, inoltre, il , in persona del Controparte_1
p.t. legale rapp.te alla ricostruzione di carriera della ricorrente considerando per intero ai fini giuridici CP_2 ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato a far data dal 13.07.2000; 6) condannare, altresì, i , in persona de p.t. legale rapp.te alla Controparte_1 CP_2 refusione delle spese e competenze tutte del giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
In punto di fatto, ella ha esposto quanto segue:
1) Con decreto del del 03.03.1999 fu bandito, ai Controparte_3 sensi dell'art. 22, co. 5 della L. 23.12.1998 n. 448, “un concorso pubblico mediante prova selettiva per l'assunzione di mille unità di personale nel profilo professionale di assistente tecnico dell'area B (ex VI^ qualifica funzionale) con contratto a tempo determinato e con prestazione di lavoro a tempo parziale” (art. 1). Al 4° comma del medesimo art. 1 veniva precisato che “L'assunzione sarà disposta per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile a due, per un tempo parziale pari al 30% dell'orario di lavoro a tempo pieno”.
2) ella partecipava a tale concorso risultando vincitrice e stipulava in data 3.7.2000, con l'Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato “per il periodo di un anno, prorogabile a due, nel profilo professionale di assistente tecnico – area B- con posizione economica B3 con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa di 11 ore settimanali pari al 30% di quella a tempo pieno”;
3) era destinata dal 13.7.2000 sino alla stabilizzazione intervenuta l'11.01.2008, a prestare
[... servizio per la di OL, dapprima presso il Museo Controparte_4 di OL (da luglio 2000 sino a tutto il 2003), poi presso il Castel Sant'Elmo di OL CP_5
(dal 2003 al 2004), poi ancora presso il (dal 23.10.2004 al 23.01.2005) ed Controparte_6 infine presso la Certosa ed il Museo (dal 2005 sino a tutt'oggi); Controparte_7
4) dopo il primo contratto a termine della durata di un anno (dal 13.07.2000 al 13.7.2001) il rapporto di lavoro dell'istante, fu di volta in volta reiterato, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro è stato di volta in volta reiterato, senza soluzione di continuità, giusta tutta una serie di atti via via qualificati dall'Amministrazione come di rinnovo, di proroga, di integrazione del contratto individuale di lavoro;
5) nel corso del rapporto di lavoro, intervenivano –altresì- atti aggiuntivi, con i quali “”la percentuale di servizio del dipendente è elevata al 50% della prestazione di lavoro riferita al rapporto
2 a tempo pieno con corrispondente incremento stipendiale rispetto al trattamento in godimento””, sino a giungere al 100% della prestazione lavorativa;
6) Nelle more del rapporto di lavoro a termine dell'istante, intervenne la L. 27.12.2006 n. 296
(legge Finanziaria anno 2007) che ebbe a stabilire, all'art. 1 comma 519 che: ””Per l'anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni…che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge…Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma,…,in servizio al 31.12.2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione””; ed al successivo comma 521 precisava che: ””le modalità di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'art. 1 commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519””.
7) Conseguentemente, con decreto del Direttore Generale del Controparte_3 del 10 gennaio 2007, “considerato che il citato comma 237 dell'art. 1 L. n. 266/2005 concerne
[...] espressamente il personale a tempo determinato de , e richiamato, Controparte_3 fra l'altro, l'art. 22 comma 5° della L. 23.12.1998 n. 448, “che ha previsto l'assunzione di dipendenti a tempo determinato in qualità di Assistenti Tecnici Museali –come l'istante- “mediante procedure selettive di natura concorsuale”, veniva regolamentata la “stabilizzazione del personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 519 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296”.In particolare, tale decreto statuiva, all'art. 1, che l'Amministrazione “provvederà alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma citata e che ne abbiano fatto istanza…nei limiti della disponibilità organica...”, indicando, quindi, agli articoli successivi, i requisiti di ammissione alle procedure selettive, le modalità di presentazione delle istanze ed i criteri per la formazione delle graduatorie;
8) ella, pertanto, inoltrò la propria istanza secondo le modalità stabilite, nel mentre l'Amministrazione dispose l'ultima proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato senza soluzione di continuità “fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione”;
9) Con la circolare del MIBAC n. 295, prot. n. 38837 del 20.12.2007 venne trasmesso agli
Uffici periferici il decreto del 20.12.2007 del
[...]
con il quale nel Controparte_8 provvedere in ordine alla trasformazione dei rapporti di lavoro, tra cui quello della ricorrente, da tempo determinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 commi 519 e 521 della L. 296/2006, veniva affermato che gli Assistenti Tecnici Museali avrebbero prestato servizio nel profilo professionale di 'Assistente alla vigilanza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico disponendo, pertanto, in tale profilo la successiva assunzione a tempo indeterminato;
3 10) in data 11.01.2008, la stabilizzazione dell'esponente venne concretamente formalizzata, nel predetto profilo, con la stipula del relativo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato senza che le fosse corrisposto il TFR afferente il pregresso rapporto di lavoro a termine;
11) durante tutto il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 13.07.2000 all'11.01.2008) e anche successivamente a seguito dell'intervenuta stabilizzazione, nell'ambito della eterogeneità dei compiti di cui al profilo di Assistente Tecnico Museale;
ma anche a quello di
Assistente alla vigilanza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico (cfr. doc. 9 CCNI del 17 settembre 2001), ella ebbe a disimpegnare, effettivamente e sistematicamente, anche mansioni di vigilanza, guardiania e controllo –anche in turni di notte- sui beni esposti nelle sale del Museo di del Castel Sant'Elmo, della Certosa e del Museo di San Martino nonché agli accessi, ai CP_5 varchi ed ai cantieri;
12) sia presso , sia presso il Castel Sant'Elmo nonché presso la Certosa Controparte_6 ed il Museo di San Martino di OL, nello stesso arco di tempo sopra considerato, le medesime attività di vigilanza, guardiania e controllo venivano disimpegnate anche dai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione convenuta appartenenti alla medesima Area B cui apparteneva l'istante con profilo di addetto ai servizi di vigilanza ovvero di custode (posizione B1) o con profilo di capo addetto ai servizi di vigilanza (posizione B2);
13) sempre nello stesso arco di tempo sopra considerato, i suddetti dipendenti di ruolo, a seguito di procedimenti di riqualificazione intervenuti a far data dal 2002 e che interessarono esclusivamente il personale inquadrato nelle posizioni B1 e B2, ebbero a conseguire anche la medesima posizione B3 (oggi F3) cui apparteneva la ricorrente.
Ella si è doluta che il , all'atto della sua immissione in ruolo a seguito della CP_1 stabilizzazione, non ha tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata durante il rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 13.07.2000 all'11.01.2008)) tanto risultando dalla circostanza che con il contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto il 11.01.2008 (art. 4) le venne attribuito lo stipendio corrispondente alla retribuzione iniziale della posizione economica B3 di cui alla tabella D allegata al CCNL Comparto Ministeri, biennio economico 2006/2007 e, esposte le ragioni a sostegno dell'azione formulata, ha concluso nei termini innanzi trascritti.
Il costituitosi tempestivamente, ha eccepito A) Prescrizione delle Controparte_1 somme richieste;
B) Inammissibilità della prova testi nonché l'infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo “rilevata la nullità della domanda ex art. 164, co. 4, c.p.c., ordinarne l'integrazione; respingere la domanda in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata;
con vittoria di spese, onorari e competenze di lite”.
Il Giudicante, in data odierna, all'esito della discussione, ha deciso la causa con separata sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 4 In punto di fatto, è documentato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di un primo contratto a tempo determinato della durata di un anno, dal CP_1
13.07.2000 al 13.7.2001; è parimenti documentato che per effetto di proroghe e rinnovi, il contratto a tempo determinato è proseguito senza soluzione di continuità fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato avvenuta il 11.01.2008.
Può ritenersi che il rapporto di lavoro della ricorrente, a decorrere dal contratto del
13.07.2000 si svolto ininterrottamente ed è pacifico che ella abbia svolto, per tutta la durata dei rapporti precari, mansioni della qualifica di appartenenza.
Il nella memoria difensiva non contesta che la ricorrente durante il periodo di CP_1 prestazione lavorativa a tempo determinato, ha svolto la mansione di Assistente tecnico museale per poi essere inquadrata, con il successivo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo di Assistente alla vigilanza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico ruolo che, a tutt'oggi, svolge il Museo di San Martino di OL.
Quanto alla comparazione dei due rapporti, quello a tempo determinato e quello successivo all'immissione in ruolo, non appare configurabile una diversa intensità del potere organizzativo datoriale o diversi obblighi a carico delle parti del rapporto di impiego pubblico connaturate al carattere (stabile o precario) del rapporto medesimo, giacché per tutta la durata del rapporto anche il lavoratore assunto a tempo determinato è tenuto all'obbligo di esclusiva prestazione della propria attività in favore dell'amministrazione, salvi i casi previsti dalla legge, ed all'adempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà specificamente imposti all'amministrazione (e quindi ai pubblici impiegati) dai principi di buona amministrazione ed imparzialità ex art. 97 Cost.
È pure pacifico (ma risulta comunque dalla contrattazione soggettivamente efficace, cfr. art. 20 del CCNL 21.2.2002 relativo al quadriennio normativo 1998-2001) come al personale assunto a tempo determinato si applichi il trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato “compatibilmente con la durata del contratto a termine”.
Può quindi convenirsi, ai fini che ne occupano che, per tutta la durata del rapporto a termine inter-partes decorrente dal 13.07.2000, e quindi pressoché continuativamente, la ricorrente risulta avere svolto una prestazione in tutto equivalente a quella dei lavoratori dipendenti dell'amministrazione assunti a tempo indeterminato di pari qualifica (addetto ai servizi di vigilanza di area retributiva B posizione B3, ex assistenti tecnici museali ATM).
Il richiamo nell'atto di stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge 296/2006 consente di risolvere la questione controversa tra le parti in ordine al riconoscimento dell'anzianità di servizio conseguita nel periodo di precariato, in base alla sua regolamentazione, al di là e a prescindere dalle parole adoperate dalla P.A.
5 Il contratto del 11.01.2008 in prod. ha ad oggetto l'assunzione a tempo indeterminato con predeterminazione di un periodo di prova e la procedura di stabilizzazione che ha riguardato la ricorrente è contenuta nella legge 296/2006.
I commi 519 e 520 di detta legge prevedono che “Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma
1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni” e che “per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”.
È corretto quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito a cui la scrivente ha aderito già in precedente fattispecie, che il legislatore è intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo, che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Anche la suprema Corte (cfr sentenza sez. lav., 11/06/2015 n. 12117), ha osservato che “ la
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519 è una disposizione a carattere eccezionale diretta a promuovere la stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni per l'anno 2007, in controtendenza rispetto al blocco delle assunzioni prevista, in una precedente legge finanziaria, dalla L. 30
6 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 95 e 96, che prescriveva appunto che per gli anni 2005, 2006 e 2007 nel comparto pubblico (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, incluse le agenzie fiscali, enti pubblici non economici, enti di ricerca e enti D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 70, comma 4) era fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Solo per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - e comunque previa autorizzazione ad assumere L. n. 449 del 1997, ex art. 39, comma 3- ter, e nei limiti delle risorse allocate in un apposito fondo costituito a tal fine con stanziamenti crescenti per gli anni suddetti (2005, 2006 e 2007) ed uno stanziamento stabile a partire dal 2008 - era possibile derogare a tale divieto. Divieto che quindi si applicava anche alla in quanto ente pubblico esercente istituzionalmente attività sanitaria e socio-assistenziale Controparte_9 senza scopo di lucro. Tale blocco delle assunzioni a tempo indeterminato ha creato, nel comparto pubblico, un precariato che ha assunto dimensioni vistose soprattutto nel settore della sanità. Il legislatore del 2006 ha inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in ciò consisteva la stabilizzazione del personale precario”.
La legge individua due categorie di personale, ossia quello non dirigenziale in servizio a tempo determinato e quello di cui al comma 1156, lettera f), purché' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
I lavoratori precari rientrano nella prima categoria. Per costoro è previsto testualmente che la stabilizzazione avvenga mediante l'assunzione del personale.
La locuzione, lungi dall'essere atecnica, individua le modalità di reclutamento del personale cd precario che, in deroga alla procedura di accesso nei ruoli pubblici mediante concorso, è assunto direttamente mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, valorizzando il requisito della triennalità dei rapporti a tempo determinato (nell'ambito delle tre ipotesi di cui al comma 519). La possibilità di stabilizzare anche quei rapporti già risolti alla data della stipula del contratto a tempo indeterminato, purché rientranti nel triennio, rafforza la convinzione che tra i due rapporti non vi è continuità, nel senso che le norme citate sono chiare nell'evidenziare che la stabilizzazione non costituisce una mera trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, quanto una nuova assunzione in relazione alla quale l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce mero presupposto.
In primo luogo, la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è nel pubblico impiego preclusa dall'art. 36, comma sesto, del d. lgs. 30 marzo 2001
n. 165, per cui, in assenza di una specifica normativa speciale che deroghi a tale principio, non può certamente operarsi in questa sede tale conversione (il principio è stato ribadito di recente dalla
Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n.5072 del 15/3/2016).
In secondo luogo, la normativa sopra citata qualifica espressamente la stabilizzazione quale assunzione e la ammette anche in relazione al personale che non sia attualmente in servizio, purché abbia maturato il requisito citato, con la conseguenza che la stabilizzazione non può essere
7 considerata una mera prosecuzione del rapporto pregresso, ma costituisce una vera e propria assunzione ex novo.
Pertanto, l'assunzione conseguente alla stabilizzazione deve essere ritenuta a tutti gli effetti quale nuova assunzione presso la pubblica amministrazione, la quale ha instaurato un nuovo contratto di lavoro con il soggetto “stabilizzato”, mentre non potrebbe essere condivisa, per le ragioni sopra riportate, l'affermazione secondo la quale si tratterebbe di una mera trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Poiché la stabilizzazione costituisce una nuova assunzione in base alla quale il rapporto di lavoro si costituisce ex nunc, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda espressamente, il pregresso servizio, in qualunque arco temporale esso sia stato prestato, non può automaticamente essere considerato ai fini dell'anzianità di servizio. Ciò, del resto, è reso evidente dallo stesso meccanismo per la stabilizzazione, ove il legislatore l'ha ammessa anche in relazione a rapporti che fossero già cessati, ovvero in relazione a rapporti non continuativi, purché di durata complessiva non inferiore al triennio.
Poiché ogni singola assunzione a tempo determinato costituisce una nuova assunzione del lavoratore che non è in nulla collegata alle precedenti, salve espresse previsioni in tal senso, ogni singolo rapporto ha una sua distinta autonomia e questo anche nel caso in cui il lavoratore venga successivamente assunto dallo stesso ente con contratto a tempo indeterminato.
Ciò posto, va esaminata la possibilità auspicata dalla ricorrente di considerare, in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente resa, l'anzianità di servizio prestato durante il precariato, ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti normativi e contrattuali che hanno quale presupposto la sussistenza di una pregressa attività lavorativa, pur in assenza di una esplicita disposizione contrattuale o normativa in tal senso.
A tale risultato può pervenirsi, pur tenendo fermi gli effetti della stabilizzazione, la quale non consente di ricostruire un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di stipula del primo dei contratti a termine, attraverso l'analisi della normativa europea in relazione agli effetti della successione di una pluralità di contratti a termine, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Risultano infatti ricorrere nel caso in esame, tutti i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con Direttiva
1999/70/CE così che nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. Rispetto ad esso la modalità di selezione del personale – mediante stabilizzazione e non mediante pubblico concorso- non incide sulla qualità del lavoro prestato, come si vedrà attraverso le decisioni della Corte di Giustizia.
8 La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della direttiva 99/70
e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (così : Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 punto 29; Corte Per_1 di Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 e C-456/09 Torres punto 43). “Infatti, una disparità Per_2 di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cit. punto 57), scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato” (punti 47 e
48).
Il trattamento retributivo progressivamente collegato all'anzianità di lavoro rientra indiscutibilmente nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva, trasposta nel D.Lgs.
368/2001. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 , punti da 26 a 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09 Per_1
e 456/09 e Torres). Per_2
La Corte di Giustizia ha definito la nozione di ragioni oggettive, tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine e assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (cfr.: Corte di Giustizia sentenza citata, punti da 49 a 58). In altri termini, - come puntualizzato dalla citata Per_1 sentenza e e ribadito dall'ordinanza 9 febbraio 2012, causa C 556/11, Per_2 Per_3 Per_4 cit., punti 47,48,49 e 50 - le ragioni oggettive che ai sensi dell'art.4 punto 1 della direttiva
[...] clausola legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare
9 se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”;
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43): in tale ottica antidiscriminatoria, non può condividersi l'argomentazione della difesa dell'Ente ostativa alla valutazione dell'anzianità di servizio a fini economici.
La posizione del dipendente a tempo indeterminato e quella di chi ha lavorato - come la ricorrente - con continuità nella medesima mansione in forza di una pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente equiparabili, non potendo essere preclusiva la circostanza che si tratta di un impiegato non di ruolo, non assunto per pubblico concorso e non soggetto a stabilizzazione dopo un periodo di prova, come evidenziato dalle decisioni del giudice comunitario sopra riportate.
Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 18 ottobre 2012, nelle cause riunite da C‑302/11 a C‑305/11, ha esaminato le domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull'interpretazione delle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro») e figurante quale allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), domande presentate nell'ambito di controversie rispettivamente instaurate dalle sig.re , , , e contro Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Parte_6
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo: l'«AGCM»), e aventi ad oggetto il rifiuto di quest'ultima di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità delle predette al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio da esse precedentemente compiuti presso l'autorità medesima nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e ha dichiarato che “la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla
10 base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
In ambito nazionale, la Corte di Cassazione nella sentenza del 03/07/2017 n. 16336 ha osservato che “la previsione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, relativa alla stabilizzazione dei lavoratori precari, cui si dava corso per l'Amministrazione giudiziaria, con specifica procedura (cfr., Avviso relativo alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della L. n. 242 del 2000, ex/L.S.U., L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 521 e 519, di cui al bando pubblicato sulla G.U., 4^ Serie Speciale
- Concorsi ed Esami n. 4 del 15 gennaio 2008, richiamato dai ricorrenti nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica del 2 febbraio 2017) attraverso l'operare dei pregressi rapporti di lavoro a termine per cui è causa, e dunque, l'effettiva intervenuta stabilizzazione, su cui le parti convengono, integra misura equivalente alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 5072 del 2016, idonea a sanzionare debitamente l'abuso, atteso che i soggetti lesi dall'abusivo ricorso ai contratti a termine in questione hanno, comunque, ottenuto, in ragione della procedura di stabilizzazione, il "bene della vita" costituito dal posto di lavoro.
Ciò comporta, ad avviso del Giudicante, che il vantaggio conseguito, ossia la costituzione di un rapporto d'impiego pubblico senza la procedura concorsuale, costituisce un adeguato vantaggio in favore del personale ammesso alla stabilizzazione, idoneo a giustificare la costituzione e non già la trasformazione dei precedenti rapporti a tempo determinato.
Ciò posto, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, nell'ordinanza, 23 novembre 2017, n. 27950 ha osservato che “l'immediata applicabilità della clausola 4 della direttiva europea 1999/70/CE, riguardante il principio di non discriminazione, è stata ripetutamente affermata dalla Corte di Giustizia ed, ultimamente, tale principio è stato chiaramente espresso da questa Corte nelle numerose pronunce in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico (ex plurimis, Cass. n. 22558 del 2016) secondo le quali "la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione. Sul principio di non discriminazione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De;
8.9.2011, causa C177/10 Rosado Santana); Persona_5
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un
11 lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi); la sentenza del 18.10.2012 della Corte nelle cause riunite da a + 4, con CP_10 CP_11 Pt_2 riguardo al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata precedentemente al collocamento in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha affermato:
- non risulta dal testo della clausola 4 dell'accordo quadro, né dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquistato lo status di lavoratore a tempo indeterminato, infatti gli obbiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti da contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione depongono in senso contrario (sentenza Rosado Santana);
- la verifica della comparabilità delle situazioni al fine di evitare la discriminazione, spettante all'autorità giudiziaria dello Stato membro, va effettuata con riguardo alla natura delle funzioni -se esse, successivamente alla immissione in ruolo, siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei contratti a termine
- non potendo ritenersi che le lavoratrici si trovino in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, dal momento che le condizioni per la stabilizzazione fissate dal legislatore nazionale nella normativa controversa, le quali concernono rispettivamente la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e il requisito di essere stati assunti a tale scopo mediante una selezione concorsuale o comunque prevista dalla legge, mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione può essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo”.
I giudici di legittimità nell'ordinanza n. 27950/2017, hanno correttamente confutato le Part argomentazioni del incentrate sulla valorizzazione della natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità del contratto a tempo determinato rispetto al precedente, quanto al trattamento retributivo difforme, evidenziando che “… risulta, dunque, che le mansioni, sia nel corso del rapporto a tempo determinato, sia nel corso del rapporto a tempo indeterminato sono quelle di ricercatore,
12 pur essendo le prime svolte in una fase formativa del lavoratore, sicché manca, nella specie, l'allegazione di circostanze idonee a legittimare un trattamento difforme”.
Tale orientamento è stato di recente confermato con ordinanza della Corte GCE (Ottava
Sezione) del 4 settembre 2014 nella causa C -152/14.
Alla stregua dei principi enucleati, non si ravvisano dunque ragioni ostative al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente al momento della costituzione del rapporto a tempo indeterminato, per effetto del pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, svolto alle dipendenze della stessa amministrazione, prima della stabilizzazione.
Pertanto, il ricorso può essere accolto con il riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del prima della stabilizzazione, a decorrere dal 03.07.2020, a fini giuridici CP_1 ed economici. A tale riguardo, è censurabile l'operato del che ha attribuito alla ricorrente CP_1 lo stipendio corrispondente alla retribuzione iniziale della posizione economica B3, azzerando l'anzianità di servizio a fini stipendiali maturata nel servizio preruolo. La progressione economica nella fascia di appartenenza (ex B3 poi F3) conseguita durante il periodo di precariato, fonda il diritto della ricorrente alle differenze retributive rispetto a quanto corrisposto dal . CP_1
Il riconoscimento dell'anzianità di servizio non è soggetto a prescrizione (cfr. Cass. 30 gennaio
2020, n. 2232, che riprende Cass. Sez. Un. 28 luglio 1986, n. 4812; Cass. 19 gennaio 1990, n. 281;
Cass. 8 gennaio 1991, n. 71) bensì lo sono le sole differenze retributive.
I crediti soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale tempestivamente eccepita dal
, decorrente dall'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato del 11.01.2008. La CP_1 ricorrente sia nella sua produzione che nella prima difesa utile successiva all'eccezione non ha prodotto atti interruttivi e si è limitata ad evidenziare, nel ricorso, di avere richiesto nelle conclusioni le differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale mentre in udienza ha impugnato genericamente la memoria di costituzione di controparte.
Va quindi considerato quale unico atto interruttivo, la sola notifica del ricorso. A tale riguardo, non essendo stata depositata la prova della data di consegna dell'atto al , essa deve essere CP_1 presuntivamente avvenuta il 07.04.2025 ossia in tempo utile al rispetto del termine perentorio a difesa “cd lungo”, di cui all'art.415 c.p.c.. Pertanto, deve essere disposta la condanna del CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate a decorrere dal
07.04.2020 e sino alla esatta collocazione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità. Sulla sorta maturano i soli interessi legali dalla maturazione al saldo, ex art. 22,36° comma legge 724/94 (come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità n.459/00).
Il ricorso va quindi accolto nei termini anzidetti, assorbite tutte le ulteriori argomentazioni delle parti in quanto non rilevanti e/o non conferenti.
13 Le spese in considerazione dell'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, che dà luogo ad una reciproca parziale soccombenza su una delle domande formulate, si compensano un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_8 dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del prima della stabilizzazione, a CP_1 decorrere dal 03.07.2020 a fini giuridici ed economici e condanna il Controparte_3 alla ricostruzione di carriera della ricorrente considerando ai fini giuridici ed economici tutti
[...]
i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato a far data dal
07.04.2020; per l'effetto, e in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, condanna il CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio (decorrente dal 03.07.2020), maturate dal 07.04.2020 sino alla esatta collocazione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità, maggiorate con gli interessi legali dalle scadenze al saldo, da quantificarsi in separata sede;
liquida le spese in € 4.629,00 oltre spese generali al 15%, di cui compensa un terzo e condanna il al pagamento in favore della ricorrente dei restanti due terzi, oltre IVA e CPA CP_1 con attribuzione.
OL, 07.05.2025 il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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