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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6102 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Alessandro Rizzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1227/2022 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. ENRICO NICOLÒ BUSCEMI, elettivamente C.F._5 domiciliati in PIAZZA ABRAMO LINCOLN 19, CATANIA
contro
) e CP_1 C.F._6 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. DARIO SEMINARA, elettivamente C.F._7 domiciliati in VIALE XX SETTEMBRE 43, CATANIA
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'11 luglio 2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...] e – tutti figli di (nato a Catania in [...] 28 febbraio Parte_4 Parte_5 Persona_1
1937 ed ivi deceduto in data 3 agosto 2018) – hanno chiesto ridursi le disposizioni di cui al testamento pagina 1 di 6 olografo lasciato dal de cuius in data 4 luglio 2017 e pubblicato a ministero del notaio Persona_2
di Sciacca dei Distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone in data 14 settembre 2018 (rep.
[...] 2937 – racc. 2331) – cfr. doc. 3 di parte attrice. Gli attori lamentano, in particolare, che tale testamento avrebbe leso le quote di legittima loro spettanti sull'asse ereditario relitto dal defunto, avendo questi attribuito, oltre che un settimo della nuda proprietà dell'immobile sito in via OR RN 9 in Mascalucia a ciascuno dei suoi figli – ivi inclusi gli odierni convenuti e -, anche il diritto di usufrutto CP_1 Controparte_2 vitalizio al figlio ed il diritto di abitazione alla figlia in relazione al menzionato CP_1 CP_2 cespite. La pretesa può essere accolta per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati. Ai sensi dell'art. 537, co. II c.c., “se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”: ciò vale a dire che la quota disponibile spettante a ciascuno degli attori è pari a 2/21 del patrimonio relitto. Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice Istruttore ha ricostruito la massa relitta da composta unicamente dall'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 Persona_1 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440: infatti, “[…] relativamente ai beni mobili facenti parte del relictum si deve precisare, per come appreso nell'ambito delle attività peritali, che l'autovettura già di proprietà del de cuius sarebbe priva di libretto ed in pessime condizioni, nonché abbandonata su strada in luogo ignoto, ed i beni mobili di proprietà del de cuius sarebbero stati conferiti a discarica. Per come riportato in seno al verbale [delle operazioni peritali] del 22 aprile 2024, le parti presenti hanno concordato sul fatto che tali beni abbiano valore infimo e conseguentemente come fosse superfluo considerarli nell'ambito del processo valutativo […]” (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio). Secondo i condivisibili criteri di stima applicati dal perito (cfr. § 2.1 della consulenza tecnica d'ufficio), il complessivo valore del cespite al tempo dell'aperta successione è pari ad € 192.078,00, constando la nuda proprietà del minor valore di € 69.628,27 e l'usufrutto vitalizio istituito ex testamento del valore di € 122.449,73 (cfr. pag. 32 della consulenza tecnica d'ufficio). I debiti da detrarsi ai sensi dell'art. 556 c.c. dal complessivo valore del relictum corrispondono alle spese per oneri fiscali meglio descritte a pag. 30 dell'elaborato peritale, per un ammontare pari ad € 2.270,49. Il complessivo valore della massa (al netto dei debiti sopra menzionati) è pari ad € 189.807,51, sicché il valore della quota disponibile (pari ad un terzo del patrimonio) corrisponde ad € 63.269,17, mentre il valore della quota indisponibile (pari ai residui due terzi) corrisponde ad € 126.538,34: la quota di legittima spettante a ciascuno degli attori consta pertanto del valore di € 18.076,91 (= € 126.538,34 / 7). Ora, se si considera che ciascuno degli attori è stato istituito erede universale del de cuius per il tramite del testamento in questa sede impugnato, in virtù del quale è stato lasciato a ciascuno dei figli del defunto un settimo della nuda proprietà dell'immobile di via OR RN (per un valore pro quota pari ad € 9.946,89 = € 69.628,27 / 7), è agevole constatare la lesione della quota di legittima spettante a Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...] e giacché, dato il valore di ciascuna quota di legittima come sopra Parte_4 Parte_5 stimato, la porzione del 14,29% della nuda proprietà del cespite – attribuita, come detto, a ciascuno dei germani a mezzo del testamento paterno – non vale evidentemente a tacitare la pretesa Pt_2 legittimamente rivendicata dagli attori sull'asse relitto ai sensi dell'art. 537, co. II c.c. Essendo stato esaurito l'asse per il tramite del lascito di ultima volontà in questa sede impugnato, devono allora ridursi le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre: nel caso di specie, tuttavia, l'integrale elisione ex art. 554 c.c. delle Persona_1 quote di nuda proprietà dell'immobile di via RN – come attribuite ex testamento ai convenuti e , ed il cui valore complessivo ammonta ad € 19.893,78 (= € 9.946,89 * CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 6 2) -, per quanto essa consenta di incrementare le quote di nuda proprietà degli attori sino al 19,99% cadauno (sì da escludere gli odierni convenuti dalla titolarità dominicale del cespite), non vale ancora a tacitare le quote di riserva rivendicate in citazione, giacché, per effetto di tale operazione di riduzione, tali quote consterebbero pur sempre del valore di € 13.925,65 cadauna (= [€ 9.946,89 * 2] / 5 + € 9.946,89) – inferiore al valore della singola quota di legittima rivendicata da ciascuna delle parti attrici. La residua lesione di tali quote (pari ad € 4.151,26 = € 18.076,91 - € 13.925,65) dev'essere pertanto compensata mediante la proporzionale riduzione, nei limiti del 3,39%, della clausola testamentaria di attribuzione dell'usufrutto vitalizio a sì da consolidare in capo a CP_1 ciascuno degli attori una quota di piena proprietà dell'immobile pari alla suddetta percentuale (non sfuggendo, del resto, che non potrebbe darsi in capo a coloro che sono già nudi proprietari di un immobile anche la titolarità del correlativo usufrutto) e residuando in capo a ciascuno degli stessi la quota del 16,60% della nuda proprietà del medesimo bene. La riduzione del testamento come sopra complessivamente operata ai sensi dell'art. 554 c.c. determina che:
• nulla spetterà a e a titolo di (nuda) proprietà CP_1 Controparte_2 dell'immobile relitto;
• le quote di nuda proprietà spettanti a ciascuno degli attori in relazione a tale cespite saranno pari al 16,60% cadauno (= 19,99% - 3,39%);
• le quote di piena proprietà consolidatesi in capo a ciascuno degli attori in relazione al medesimo bene saranno pari al 3,39% cadauno (= € 4.151,26 * 100 / € 122.449,73);
• a spetterà il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile anzidetto nella residua CP_1 misura dell'83,05%, fermo il diritto di abitazione attribuito a per effetto Controparte_2 del testamento. Senonché, della comunione ereditaria come sopra descritta non può, allo stato, pronunciarsi lo scioglimento, né tanto meno procedersi all'attribuzione di beni dell'asse e/o di conguagli in denaro di qualsiasi natura – finanche a tacitazione delle quote di riserva rivendicata dalle parti attrici. Nella prospettiva dell'eventuale formazione di un progetto di riduzione e divisione nei termini sopra prospettati – progetto ontologicamente deputato alla reintegrazione delle quote di legittima pretese dagli attori, in quanto figli del de cuius -, deve pur sempre rammentarsi che la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude, in sé, due statuizioni: l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni lesive, e l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari - con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio - oppure unicamente il versamento, da parte del donatario, del controvalore della quota, ai sensi dell'art. 560 c.c. (Cass. 12872/2021). Nel caso in esame, , Parte_2 Parte_3 Parte_1
e nel lamentare di non aver ricevuto quanto loro spettante Parte_4 Parte_5 dell'asse relitto dal defunto padre ex art. 537, co. II c.c., hanno chiesto la riduzione del testamento olografo lasciato dal de cuius ed il conseguente scioglimento della comunione venutasi a creare per effetto della dipartita del padre. Se tale è la pretesa avanzata dalle parti attrici – le quali intendono ovviamente conseguire dalla suddetta massa una quantità di beni (all'occorrenza, anche mediante controvalore in denaro) tale da tacitare le loro quote di legittima ex art. 537, co. II c.c., non può allora trascurarsi che, ai sensi dell'art. 29, co. Ibis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co. XIV del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il pagina 3 di 6 riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – dovendo, per l'effetto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento di una comunione inerente un bene immobile (inteso come unità immobiliare urbana, cioè come immobile iscritto o da iscriversi al catasto edilizio urbano, inclusi anche i fabbricati rurali non collabenti) indicare il riferimento degli identificativi catastali del cespite e documentarne la regolarità catastale (Cass. 20526/2020). Ora, ciò che è evidentemente ascrivibile alla stregua di un requisito formale di validità dell'atto negoziale di scioglimento di comunione, assume, nella distinta sede giudiziale, le vesti di una condizione dell'azione (di divisione), che può e dev'essere assolta dalla parte richiedente mediante la produzione di idonea documentazione - quale, ad esempio, l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, alla quale peraltro la normativa succitata fa specifico riferimento. Ciò premesso e venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del collegio, è il consulente tecnico d'ufficio ad aver acclarato che, “[…] per quanto riguarda l'identificazione dell'immobile [costituente l'asse relitto] e la sua rispondenza alle risultanze catastali, vale rilevare come questo non risulti conforme alla rappresentazione planimetrica depositata in catasto in quanto,
[…] non risultano accatastati né l'ampliamento realizzato al piano terra e men che meno il locale deposito realizzato all'esterno […]”; peraltro, “[…] oltre a tali evenienze “principali” si possono evidenziare le modifiche di alcune aperture esterne ed interne, la diversa sepimentazione interna dei locali di servizio e la diversa destinazione del vano a primo piano attualmente adibito a cucina […]” (cfr. pag. 16 della consulenza tecnica d'ufficio). Tali discrasie sottendono, ad opinione del collegio, difformità catastali oggettive di rilevante entità, come tali ostative alla divisione della massa come pretesa dalle parti attrici. Alla luce delle disposizioni di legge e dei principi di diritto sopra richiamati, non può che prendersi atto che le superiori irregolarità catastali sono, allo stato, ostative alla complessiva regolamentazione della divisione dell'asse ereditario e, così, alla formazione di un progetto di riduzione/divisione che consenta di soddisfare concretamente la quota di legittima rivendicate da
, Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
e Parte_5 Tale ulteriore statuizione potrà essere, al più, ottenuta dagli attori vittoriosi in riduzione in un eventuale, successivo giudizio da promuoversi previa acquisizione di tutta la documentazione volta a comprovare la possibilità giuridica di dividere il compendio onde consentire agli odierni attori di conseguire le rispettive quote di riserva. Dev'essere infine parimenti rigettata la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti “[…] al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile […] dalla data del decesso del de cuius sino alla divisione dell'immobile stesso […]” (cfr. pagg.
3-4 della citazione), dal momento che in virtù del testamento paterno entrambe le parti convenute vantano legittimi diritti (di usufrutto e di abitazione) reali di godimento del cespite oggetto di causa.
II
Le spese di lite e di mediazione (tanto obbligatoria, come da verbale depositato da parte attrice in data 20 gennaio 2023, quanto demandata, come da ulteriore verbale depositato dai convenuti in data 14 giugno 2025) sono compensate nella misura della metà, stante la parziale soccombenza anche degli attori;
dette spese seguono, per il residuo, la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, devono porsi le spese di consulenza tecnica pagina 4 di 6 d'ufficio a carico di tutte le parti ed in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che le disposizioni di cui al testamento olografo lasciato da (nato a Persona_1
Catania in data 28 febbraio 1937 ed ivi deceduto in data 3 agosto 2018) in data 4 luglio 2017 e pubblicato a ministero del notaio di Sciacca dei Distretti notarili riuniti Persona_2 di Catania e Caltagirone in data 14 settembre 2018 (rep. 2937 – racc. 2331) hanno leso le quote di legittima spettanti a Parte_2 Parte_3 Parte_1
e in relazione all'eredità relitta dal suddetto
[...] Parte_4 Parte_5 de cuius, e, per l'effetto, riduce le disposizioni lesive nei termini di cui in parte motiva e dichiara che: a. a spetta la quota del 16,60% della nuda proprietà e la quota del Parte_2 3,39% della piena proprietà dell'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440); b. a spetta la quota del 16,60% della nuda proprietà e la quota del Parte_3
3,39% della piena proprietà dell'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440); c. ad spetta la quota del 16,60% della nuda proprietà e la quota del Parte_1
3,39% della piena proprietà dell'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440); d. ad spetta la quota del 16,60% della nuda proprietà e la Parte_4 quota del 3,39% della piena proprietà dell'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440); e. a spetta la quota del 16,60% della nuda proprietà e la quota del 3,39% Parte_5 della piena proprietà dell'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440); f. a spetta il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito in Mascalucia, CP_1 via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440), nella misura dell'83,05%; g. a spetta il diritto di abitazione sull'immobile sito in Mascalucia, via Controparte_2
OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440);
2. rigetta ogni residua domanda di parte attrice;
3. condanna e , in solido tra loro, al rimborso, a favore di CP_1 Controparte_2
Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...] e della metà delle spese di lite e di mediazione, che si Parte_4 Parte_5 liquidano, per l'intero, in € 839,25 per anticipazioni ed € 5.959,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con compensazione del residuo;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro;
5. ordina al competente Ufficio Provinciale – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento di pagina 5 di 6 comunione, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Alessandro Rizzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1227/2022 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. ENRICO NICOLÒ BUSCEMI, elettivamente C.F._5 domiciliati in PIAZZA ABRAMO LINCOLN 19, CATANIA
contro
) e CP_1 C.F._6 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. DARIO SEMINARA, elettivamente C.F._7 domiciliati in VIALE XX SETTEMBRE 43, CATANIA
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'11 luglio 2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...] e – tutti figli di (nato a Catania in [...] 28 febbraio Parte_4 Parte_5 Persona_1
1937 ed ivi deceduto in data 3 agosto 2018) – hanno chiesto ridursi le disposizioni di cui al testamento pagina 1 di 6 olografo lasciato dal de cuius in data 4 luglio 2017 e pubblicato a ministero del notaio Persona_2
di Sciacca dei Distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone in data 14 settembre 2018 (rep.
[...] 2937 – racc. 2331) – cfr. doc. 3 di parte attrice. Gli attori lamentano, in particolare, che tale testamento avrebbe leso le quote di legittima loro spettanti sull'asse ereditario relitto dal defunto, avendo questi attribuito, oltre che un settimo della nuda proprietà dell'immobile sito in via OR RN 9 in Mascalucia a ciascuno dei suoi figli – ivi inclusi gli odierni convenuti e -, anche il diritto di usufrutto CP_1 Controparte_2 vitalizio al figlio ed il diritto di abitazione alla figlia in relazione al menzionato CP_1 CP_2 cespite. La pretesa può essere accolta per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati. Ai sensi dell'art. 537, co. II c.c., “se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”: ciò vale a dire che la quota disponibile spettante a ciascuno degli attori è pari a 2/21 del patrimonio relitto. Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice Istruttore ha ricostruito la massa relitta da composta unicamente dall'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 Persona_1 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440: infatti, “[…] relativamente ai beni mobili facenti parte del relictum si deve precisare, per come appreso nell'ambito delle attività peritali, che l'autovettura già di proprietà del de cuius sarebbe priva di libretto ed in pessime condizioni, nonché abbandonata su strada in luogo ignoto, ed i beni mobili di proprietà del de cuius sarebbero stati conferiti a discarica. Per come riportato in seno al verbale [delle operazioni peritali] del 22 aprile 2024, le parti presenti hanno concordato sul fatto che tali beni abbiano valore infimo e conseguentemente come fosse superfluo considerarli nell'ambito del processo valutativo […]” (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio). Secondo i condivisibili criteri di stima applicati dal perito (cfr. § 2.1 della consulenza tecnica d'ufficio), il complessivo valore del cespite al tempo dell'aperta successione è pari ad € 192.078,00, constando la nuda proprietà del minor valore di € 69.628,27 e l'usufrutto vitalizio istituito ex testamento del valore di € 122.449,73 (cfr. pag. 32 della consulenza tecnica d'ufficio). I debiti da detrarsi ai sensi dell'art. 556 c.c. dal complessivo valore del relictum corrispondono alle spese per oneri fiscali meglio descritte a pag. 30 dell'elaborato peritale, per un ammontare pari ad € 2.270,49. Il complessivo valore della massa (al netto dei debiti sopra menzionati) è pari ad € 189.807,51, sicché il valore della quota disponibile (pari ad un terzo del patrimonio) corrisponde ad € 63.269,17, mentre il valore della quota indisponibile (pari ai residui due terzi) corrisponde ad € 126.538,34: la quota di legittima spettante a ciascuno degli attori consta pertanto del valore di € 18.076,91 (= € 126.538,34 / 7). Ora, se si considera che ciascuno degli attori è stato istituito erede universale del de cuius per il tramite del testamento in questa sede impugnato, in virtù del quale è stato lasciato a ciascuno dei figli del defunto un settimo della nuda proprietà dell'immobile di via OR RN (per un valore pro quota pari ad € 9.946,89 = € 69.628,27 / 7), è agevole constatare la lesione della quota di legittima spettante a Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...] e giacché, dato il valore di ciascuna quota di legittima come sopra Parte_4 Parte_5 stimato, la porzione del 14,29% della nuda proprietà del cespite – attribuita, come detto, a ciascuno dei germani a mezzo del testamento paterno – non vale evidentemente a tacitare la pretesa Pt_2 legittimamente rivendicata dagli attori sull'asse relitto ai sensi dell'art. 537, co. II c.c. Essendo stato esaurito l'asse per il tramite del lascito di ultima volontà in questa sede impugnato, devono allora ridursi le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre: nel caso di specie, tuttavia, l'integrale elisione ex art. 554 c.c. delle Persona_1 quote di nuda proprietà dell'immobile di via RN – come attribuite ex testamento ai convenuti e , ed il cui valore complessivo ammonta ad € 19.893,78 (= € 9.946,89 * CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 6 2) -, per quanto essa consenta di incrementare le quote di nuda proprietà degli attori sino al 19,99% cadauno (sì da escludere gli odierni convenuti dalla titolarità dominicale del cespite), non vale ancora a tacitare le quote di riserva rivendicate in citazione, giacché, per effetto di tale operazione di riduzione, tali quote consterebbero pur sempre del valore di € 13.925,65 cadauna (= [€ 9.946,89 * 2] / 5 + € 9.946,89) – inferiore al valore della singola quota di legittima rivendicata da ciascuna delle parti attrici. La residua lesione di tali quote (pari ad € 4.151,26 = € 18.076,91 - € 13.925,65) dev'essere pertanto compensata mediante la proporzionale riduzione, nei limiti del 3,39%, della clausola testamentaria di attribuzione dell'usufrutto vitalizio a sì da consolidare in capo a CP_1 ciascuno degli attori una quota di piena proprietà dell'immobile pari alla suddetta percentuale (non sfuggendo, del resto, che non potrebbe darsi in capo a coloro che sono già nudi proprietari di un immobile anche la titolarità del correlativo usufrutto) e residuando in capo a ciascuno degli stessi la quota del 16,60% della nuda proprietà del medesimo bene. La riduzione del testamento come sopra complessivamente operata ai sensi dell'art. 554 c.c. determina che:
• nulla spetterà a e a titolo di (nuda) proprietà CP_1 Controparte_2 dell'immobile relitto;
• le quote di nuda proprietà spettanti a ciascuno degli attori in relazione a tale cespite saranno pari al 16,60% cadauno (= 19,99% - 3,39%);
• le quote di piena proprietà consolidatesi in capo a ciascuno degli attori in relazione al medesimo bene saranno pari al 3,39% cadauno (= € 4.151,26 * 100 / € 122.449,73);
• a spetterà il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile anzidetto nella residua CP_1 misura dell'83,05%, fermo il diritto di abitazione attribuito a per effetto Controparte_2 del testamento. Senonché, della comunione ereditaria come sopra descritta non può, allo stato, pronunciarsi lo scioglimento, né tanto meno procedersi all'attribuzione di beni dell'asse e/o di conguagli in denaro di qualsiasi natura – finanche a tacitazione delle quote di riserva rivendicata dalle parti attrici. Nella prospettiva dell'eventuale formazione di un progetto di riduzione e divisione nei termini sopra prospettati – progetto ontologicamente deputato alla reintegrazione delle quote di legittima pretese dagli attori, in quanto figli del de cuius -, deve pur sempre rammentarsi che la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude, in sé, due statuizioni: l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni lesive, e l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari - con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio - oppure unicamente il versamento, da parte del donatario, del controvalore della quota, ai sensi dell'art. 560 c.c. (Cass. 12872/2021). Nel caso in esame, , Parte_2 Parte_3 Parte_1
e nel lamentare di non aver ricevuto quanto loro spettante Parte_4 Parte_5 dell'asse relitto dal defunto padre ex art. 537, co. II c.c., hanno chiesto la riduzione del testamento olografo lasciato dal de cuius ed il conseguente scioglimento della comunione venutasi a creare per effetto della dipartita del padre. Se tale è la pretesa avanzata dalle parti attrici – le quali intendono ovviamente conseguire dalla suddetta massa una quantità di beni (all'occorrenza, anche mediante controvalore in denaro) tale da tacitare le loro quote di legittima ex art. 537, co. II c.c., non può allora trascurarsi che, ai sensi dell'art. 29, co. Ibis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co. XIV del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il pagina 3 di 6 riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – dovendo, per l'effetto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento di una comunione inerente un bene immobile (inteso come unità immobiliare urbana, cioè come immobile iscritto o da iscriversi al catasto edilizio urbano, inclusi anche i fabbricati rurali non collabenti) indicare il riferimento degli identificativi catastali del cespite e documentarne la regolarità catastale (Cass. 20526/2020). Ora, ciò che è evidentemente ascrivibile alla stregua di un requisito formale di validità dell'atto negoziale di scioglimento di comunione, assume, nella distinta sede giudiziale, le vesti di una condizione dell'azione (di divisione), che può e dev'essere assolta dalla parte richiedente mediante la produzione di idonea documentazione - quale, ad esempio, l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, alla quale peraltro la normativa succitata fa specifico riferimento. Ciò premesso e venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del collegio, è il consulente tecnico d'ufficio ad aver acclarato che, “[…] per quanto riguarda l'identificazione dell'immobile [costituente l'asse relitto] e la sua rispondenza alle risultanze catastali, vale rilevare come questo non risulti conforme alla rappresentazione planimetrica depositata in catasto in quanto,
[…] non risultano accatastati né l'ampliamento realizzato al piano terra e men che meno il locale deposito realizzato all'esterno […]”; peraltro, “[…] oltre a tali evenienze “principali” si possono evidenziare le modifiche di alcune aperture esterne ed interne, la diversa sepimentazione interna dei locali di servizio e la diversa destinazione del vano a primo piano attualmente adibito a cucina […]” (cfr. pag. 16 della consulenza tecnica d'ufficio). Tali discrasie sottendono, ad opinione del collegio, difformità catastali oggettive di rilevante entità, come tali ostative alla divisione della massa come pretesa dalle parti attrici. Alla luce delle disposizioni di legge e dei principi di diritto sopra richiamati, non può che prendersi atto che le superiori irregolarità catastali sono, allo stato, ostative alla complessiva regolamentazione della divisione dell'asse ereditario e, così, alla formazione di un progetto di riduzione/divisione che consenta di soddisfare concretamente la quota di legittima rivendicate da
, Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
e Parte_5 Tale ulteriore statuizione potrà essere, al più, ottenuta dagli attori vittoriosi in riduzione in un eventuale, successivo giudizio da promuoversi previa acquisizione di tutta la documentazione volta a comprovare la possibilità giuridica di dividere il compendio onde consentire agli odierni attori di conseguire le rispettive quote di riserva. Dev'essere infine parimenti rigettata la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti “[…] al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile […] dalla data del decesso del de cuius sino alla divisione dell'immobile stesso […]” (cfr. pagg.
3-4 della citazione), dal momento che in virtù del testamento paterno entrambe le parti convenute vantano legittimi diritti (di usufrutto e di abitazione) reali di godimento del cespite oggetto di causa.
II
Le spese di lite e di mediazione (tanto obbligatoria, come da verbale depositato da parte attrice in data 20 gennaio 2023, quanto demandata, come da ulteriore verbale depositato dai convenuti in data 14 giugno 2025) sono compensate nella misura della metà, stante la parziale soccombenza anche degli attori;
dette spese seguono, per il residuo, la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, devono porsi le spese di consulenza tecnica pagina 4 di 6 d'ufficio a carico di tutte le parti ed in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che le disposizioni di cui al testamento olografo lasciato da (nato a Persona_1
Catania in data 28 febbraio 1937 ed ivi deceduto in data 3 agosto 2018) in data 4 luglio 2017 e pubblicato a ministero del notaio di Sciacca dei Distretti notarili riuniti Persona_2 di Catania e Caltagirone in data 14 settembre 2018 (rep. 2937 – racc. 2331) hanno leso le quote di legittima spettanti a Parte_2 Parte_3 Parte_1
e in relazione all'eredità relitta dal suddetto
[...] Parte_4 Parte_5 de cuius, e, per l'effetto, riduce le disposizioni lesive nei termini di cui in parte motiva e dichiara che: a. a spetta la quota del 16,60% della nuda proprietà e la quota del Parte_2 3,39% della piena proprietà dell'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440); b. a spetta la quota del 16,60% della nuda proprietà e la quota del Parte_3
3,39% della piena proprietà dell'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440); c. ad spetta la quota del 16,60% della nuda proprietà e la quota del Parte_1
3,39% della piena proprietà dell'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440); d. ad spetta la quota del 16,60% della nuda proprietà e la Parte_4 quota del 3,39% della piena proprietà dell'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440); e. a spetta la quota del 16,60% della nuda proprietà e la quota del 3,39% Parte_5 della piena proprietà dell'immobile sito in Mascalucia, via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440); f. a spetta il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito in Mascalucia, CP_1 via OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440), nella misura dell'83,05%; g. a spetta il diritto di abitazione sull'immobile sito in Mascalucia, via Controparte_2
OR RN 9 (censito al locale catasto al foglio 3, particella 440);
2. rigetta ogni residua domanda di parte attrice;
3. condanna e , in solido tra loro, al rimborso, a favore di CP_1 Controparte_2
Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...] e della metà delle spese di lite e di mediazione, che si Parte_4 Parte_5 liquidano, per l'intero, in € 839,25 per anticipazioni ed € 5.959,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con compensazione del residuo;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro;
5. ordina al competente Ufficio Provinciale – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento di pagina 5 di 6 comunione, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
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