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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5972 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8904 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F. – P.IVA ), con sede legale in Pandino (CR), Parte_1 P.IVA_1
Via Roma n. 32, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciano
AN e CH ER, entrambi del Foro di Genova, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio LC&P in Milano, Via della Spiga n. 15, in forza di procura allegata in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. , P.IVA ), in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 persona dell'omonimo titolare sig. con sede in Corsico (MI), via Brunelleschi n. 4, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bozzini del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della medesima, in Milano, alla via Monte Suello n. 5, giusta procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 18910/2023 del Tribunale di Milano. CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c depositate in sostituzione dell'udienza del
19.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Su ricorso monitorio della ditta , il Tribunale di Milano emetteva, in Controparte_1 data 15.12.2023, il decreto ingiuntivo n. 18910/2023, con cui ingiungeva alla società
[...] di pagare alla ricorrente la somma di € 52.097,00, oltre interessi moratori e spese legali, Parte_1 per il mancato pagamento del saldo di fatture (meglio indicate in ricorso) emesse a seguito dell'esecuzione di lavori affidati in subappalto presso diversi cantieri alla ditta CP_1
Con atto di citazione notificato in data 26.02.2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso il menzionato decreto ingiuntivo notificato il 16.01.2024.
La società opponente, in particolare, eccepiva il pagamento di alcune delle fatture allegate in monitorio e il mancato completamento a regola d'arte dei lavori commissionati alla ditta opposta in relazione ai cantieri di Buccinasco, via Don Minzoni e via F.lli Cervi 8, e di via Capitoli 11, Pt_2 con necessario affidamento dei lavori ad altre imprese per il completamento e conseguenti danni da ritardo e mancato utile.
, pertanto, concludeva chiedendo di revocarsi e/o annullare il decreto ingiuntivo Parte_1 impugnato e domandando, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...]
alle obbligazioni assunte nei confronti di con Controparte_1 Parte_1 riferimento ai contratti di sub appalto relativi alle commesse di Via F.lli Cervi n. 8, Buccinasco;
via
Don Minzoni 5, Buccinasco e di Via Capitoli 11 e, conseguentemente, condannare l'opposta Pt_2 al risarcimento dei danni subiti nella misura emessa in corso di causa ovvero da determinarsi in via equitativa, disponendosi se del caso l'intervenuta compensazione totale o parziale del credito di
[...]
con le somme eventualmente dovute da questa a il tutto con vittoria Parte_1 CP_1 di spese e competenze del giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta opposta, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'opponente e concludendo, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali svolte da con la conferma del decreto ingiuntivo Parte_1 impugnato.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza emessa il 26.09.2024, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c nonché le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 19.06.2025, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle conclusioni e delle memorie conclusionali;
alla predetta udienza, svolta con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione.
Passando al merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo e riconosciuta la pretesa creditoria dell'opposto nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del fatto costitutivo del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n.
8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Tanto premesso, è pacifico che il diritto di credito azionato in monitorio da riguarda CP_1 il pagamento del saldo di una serie di fatture emesse dall'opposta per opere eseguite in subappalto in favore di e, in particolare: le fatture n. 24/2022, n. 28/2022, n. 29/2022, n. Parte_1
30/2022, n. 35/2022, n. 8/2023 e n. 16/2023 per il cantiere di Buccinasco, Via Don Minzoni;
n.
22/2022, n. 25/2022 e n. 26/2022 per il cantiere di Milano, Via Brioschi n. 7; n. 27/2022 per il cantiere di Via Maria Capitoli n. 11; n. 16/2022, n. 23/2022, n. 31/2022, n. 41/2022 e n. 17/2023 per Pt_2 il cantiere di Buccinasco, Via Fratelli Cervi n. 8; n. 36/2022 per il cantiere di Buccinasco, via 1° maggio n. 37; n. 6/2023 e n. 7/2023 per il cantiere di Toscano Maderno, Piazza San Marco.
Occorre rilevare, innanzitutto, che la stessa parte opposta, nel ricorso monitorio, riconosce che vi è stato pagamento in data 19.04.2023 (doc. 28 fascicolo monitorio) delle fatture n. 22-25-26 del 2022 relative al cantiere di Milano, via Brioschi 7, della fattura 16/22 relativa al cantiere di Buccinasco,
Via Fratelli Cervi n. 8 e della fattura 24/22 relativa al cantiere di Buccinasco, Via Don Minzoni;
in relazione a tali fatture, ha chiesto il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs n. CP_1 231/02, ammontanti alla data del deposito del ricorso monitorio ad euro 1.483,87, e su tale pretesa alcuna contestazione è stata operata dall'opponente.
Risulta, quindi, dovuto da in relazione alle fatture sopra menzionate, l'importo Parte_1 di euro 1.483,87 a titolo di interessi moratori maturati per il tardivo pagamento, oltre gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Occorre poi considerare che, alla luce del contenuto della comunicazione e-mail datata 3.02.2023 di Pa
non disconosciuta dall'opponente (v. doc. 8 fascicolo opposta), deve ritenersi Parte_1 riconosciuto il debito dell'opponente in relazione alle fatture n. 28/22, 29/22 (per il saldo residuo di euro 2.300,00), 35/2022 relative al cantiere di Buccinasco, via Don Minzoni 5, alla fattura n. 36/22 relativa al cantiere di Buccinasco, via I Maggio, e alla fattura n. 27/22 relativa al cantiere di Pt_2
Con riferimento alle altre fatture relative ai cantieri di Buccinasco via don Minzoni (n. 30/22, 8/23 e
16/23) e via F.lli Cervi (n. 23/22, 41/22 e 17/23), l'opponente ha eccepito, ex art. 1460 c.c., il mancato completamento delle opere, l'esecuzione di opere non a regola d'arte e il mancato pagamento dei contributi ed emolumenti ai propri dipendenti da parte dell'opposta.
Al riguardo, deve rilevarsi che le contestazioni dell'opponente, oltre che formulate in termini generici nell'atto di opposizione, non sono supportate da documentazione attestante le contestazioni ad opera della committente principale dell'appalto circa l'esistenza di vizi o il mancato completamento dei lavori (trattandosi di subappalto), per cui appare del tutto ingiustificata l'eccezione di inadempimento sollevata;
l'opposta, inoltre, ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la regolarità contributiva dei propri dipendenti (docc. 13-15).
Ne consegue che è dovuto dall'opponente anche l'importo azionato in relazione alle menzionate fatture e che deve rigettarsi la domanda riconvenzionale risarcitoria dell'opponente.
Con riferimento, infine, alle fatture n. 6/2023 e n. 7/2023, per complessivi euro 4.050,00, relative al cantiere di Toscano Maderno, Piazza San Marco, deve rilevarsi che l'opponente ha specificamente contestato di avere commissionato tali lavori ad e l'opposta – onerata al riguardo – CP_1 non ha prodotto in giudizio il relativo contratto di subappalto né ha provato l'esecuzione di tali lavori.
Ne discende che non è dovuto l'importo portato dalle predette fatture.
Pertanto, il credito azionato dall'opposta va riconosciuto in misura di euro 48.047,00 (euro 52.097,00
– 4.050,00), oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo.
In definitiva, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo, con la condanna di Parte_1 al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro di euro 48.047,00, oltre interessi ex
[...]
d.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo, nonché della somma di euro 1.483,87, a titolo di interessi moratori maturati sui tardivi pagamenti intervenuti, cui vanno aggiunti gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m. n. 127/22, tenuto conto del valore dell'accolto e dell'attività difensiva espletata.
Le spese del monitorio vanno dichiarate irripetibili, stante la revoca del decreto.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) REVOCA l'impugnato decreto ingiuntivo n. 18910/2023 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
, della somma di euro di euro 48.047,00, oltre interessi ex d.lgs Controparte_1
n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo, nonché della somma di euro 1.483,87, oltre gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
3) ND parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 3.500,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 16 luglio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8904 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F. – P.IVA ), con sede legale in Pandino (CR), Parte_1 P.IVA_1
Via Roma n. 32, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciano
AN e CH ER, entrambi del Foro di Genova, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio LC&P in Milano, Via della Spiga n. 15, in forza di procura allegata in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. , P.IVA ), in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 persona dell'omonimo titolare sig. con sede in Corsico (MI), via Brunelleschi n. 4, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bozzini del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della medesima, in Milano, alla via Monte Suello n. 5, giusta procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 18910/2023 del Tribunale di Milano. CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c depositate in sostituzione dell'udienza del
19.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Su ricorso monitorio della ditta , il Tribunale di Milano emetteva, in Controparte_1 data 15.12.2023, il decreto ingiuntivo n. 18910/2023, con cui ingiungeva alla società
[...] di pagare alla ricorrente la somma di € 52.097,00, oltre interessi moratori e spese legali, Parte_1 per il mancato pagamento del saldo di fatture (meglio indicate in ricorso) emesse a seguito dell'esecuzione di lavori affidati in subappalto presso diversi cantieri alla ditta CP_1
Con atto di citazione notificato in data 26.02.2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso il menzionato decreto ingiuntivo notificato il 16.01.2024.
La società opponente, in particolare, eccepiva il pagamento di alcune delle fatture allegate in monitorio e il mancato completamento a regola d'arte dei lavori commissionati alla ditta opposta in relazione ai cantieri di Buccinasco, via Don Minzoni e via F.lli Cervi 8, e di via Capitoli 11, Pt_2 con necessario affidamento dei lavori ad altre imprese per il completamento e conseguenti danni da ritardo e mancato utile.
, pertanto, concludeva chiedendo di revocarsi e/o annullare il decreto ingiuntivo Parte_1 impugnato e domandando, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...]
alle obbligazioni assunte nei confronti di con Controparte_1 Parte_1 riferimento ai contratti di sub appalto relativi alle commesse di Via F.lli Cervi n. 8, Buccinasco;
via
Don Minzoni 5, Buccinasco e di Via Capitoli 11 e, conseguentemente, condannare l'opposta Pt_2 al risarcimento dei danni subiti nella misura emessa in corso di causa ovvero da determinarsi in via equitativa, disponendosi se del caso l'intervenuta compensazione totale o parziale del credito di
[...]
con le somme eventualmente dovute da questa a il tutto con vittoria Parte_1 CP_1 di spese e competenze del giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta opposta, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'opponente e concludendo, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali svolte da con la conferma del decreto ingiuntivo Parte_1 impugnato.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza emessa il 26.09.2024, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c nonché le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 19.06.2025, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle conclusioni e delle memorie conclusionali;
alla predetta udienza, svolta con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione.
Passando al merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo e riconosciuta la pretesa creditoria dell'opposto nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del fatto costitutivo del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n.
8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Tanto premesso, è pacifico che il diritto di credito azionato in monitorio da riguarda CP_1 il pagamento del saldo di una serie di fatture emesse dall'opposta per opere eseguite in subappalto in favore di e, in particolare: le fatture n. 24/2022, n. 28/2022, n. 29/2022, n. Parte_1
30/2022, n. 35/2022, n. 8/2023 e n. 16/2023 per il cantiere di Buccinasco, Via Don Minzoni;
n.
22/2022, n. 25/2022 e n. 26/2022 per il cantiere di Milano, Via Brioschi n. 7; n. 27/2022 per il cantiere di Via Maria Capitoli n. 11; n. 16/2022, n. 23/2022, n. 31/2022, n. 41/2022 e n. 17/2023 per Pt_2 il cantiere di Buccinasco, Via Fratelli Cervi n. 8; n. 36/2022 per il cantiere di Buccinasco, via 1° maggio n. 37; n. 6/2023 e n. 7/2023 per il cantiere di Toscano Maderno, Piazza San Marco.
Occorre rilevare, innanzitutto, che la stessa parte opposta, nel ricorso monitorio, riconosce che vi è stato pagamento in data 19.04.2023 (doc. 28 fascicolo monitorio) delle fatture n. 22-25-26 del 2022 relative al cantiere di Milano, via Brioschi 7, della fattura 16/22 relativa al cantiere di Buccinasco,
Via Fratelli Cervi n. 8 e della fattura 24/22 relativa al cantiere di Buccinasco, Via Don Minzoni;
in relazione a tali fatture, ha chiesto il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs n. CP_1 231/02, ammontanti alla data del deposito del ricorso monitorio ad euro 1.483,87, e su tale pretesa alcuna contestazione è stata operata dall'opponente.
Risulta, quindi, dovuto da in relazione alle fatture sopra menzionate, l'importo Parte_1 di euro 1.483,87 a titolo di interessi moratori maturati per il tardivo pagamento, oltre gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Occorre poi considerare che, alla luce del contenuto della comunicazione e-mail datata 3.02.2023 di Pa
non disconosciuta dall'opponente (v. doc. 8 fascicolo opposta), deve ritenersi Parte_1 riconosciuto il debito dell'opponente in relazione alle fatture n. 28/22, 29/22 (per il saldo residuo di euro 2.300,00), 35/2022 relative al cantiere di Buccinasco, via Don Minzoni 5, alla fattura n. 36/22 relativa al cantiere di Buccinasco, via I Maggio, e alla fattura n. 27/22 relativa al cantiere di Pt_2
Con riferimento alle altre fatture relative ai cantieri di Buccinasco via don Minzoni (n. 30/22, 8/23 e
16/23) e via F.lli Cervi (n. 23/22, 41/22 e 17/23), l'opponente ha eccepito, ex art. 1460 c.c., il mancato completamento delle opere, l'esecuzione di opere non a regola d'arte e il mancato pagamento dei contributi ed emolumenti ai propri dipendenti da parte dell'opposta.
Al riguardo, deve rilevarsi che le contestazioni dell'opponente, oltre che formulate in termini generici nell'atto di opposizione, non sono supportate da documentazione attestante le contestazioni ad opera della committente principale dell'appalto circa l'esistenza di vizi o il mancato completamento dei lavori (trattandosi di subappalto), per cui appare del tutto ingiustificata l'eccezione di inadempimento sollevata;
l'opposta, inoltre, ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la regolarità contributiva dei propri dipendenti (docc. 13-15).
Ne consegue che è dovuto dall'opponente anche l'importo azionato in relazione alle menzionate fatture e che deve rigettarsi la domanda riconvenzionale risarcitoria dell'opponente.
Con riferimento, infine, alle fatture n. 6/2023 e n. 7/2023, per complessivi euro 4.050,00, relative al cantiere di Toscano Maderno, Piazza San Marco, deve rilevarsi che l'opponente ha specificamente contestato di avere commissionato tali lavori ad e l'opposta – onerata al riguardo – CP_1 non ha prodotto in giudizio il relativo contratto di subappalto né ha provato l'esecuzione di tali lavori.
Ne discende che non è dovuto l'importo portato dalle predette fatture.
Pertanto, il credito azionato dall'opposta va riconosciuto in misura di euro 48.047,00 (euro 52.097,00
– 4.050,00), oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo.
In definitiva, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo, con la condanna di Parte_1 al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro di euro 48.047,00, oltre interessi ex
[...]
d.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo, nonché della somma di euro 1.483,87, a titolo di interessi moratori maturati sui tardivi pagamenti intervenuti, cui vanno aggiunti gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m. n. 127/22, tenuto conto del valore dell'accolto e dell'attività difensiva espletata.
Le spese del monitorio vanno dichiarate irripetibili, stante la revoca del decreto.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) REVOCA l'impugnato decreto ingiuntivo n. 18910/2023 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
, della somma di euro di euro 48.047,00, oltre interessi ex d.lgs Controparte_1
n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo, nonché della somma di euro 1.483,87, oltre gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
3) ND parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 3.500,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 16 luglio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale