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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1938 R.G. dell'anno 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Fiumicino alla Via Abbasanta n. 13, elettivamente domiciliata in Roma in Viale Eritrea n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Maddalena VILLONE del Foro di Roma che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti posta in calce all'atto di opposizione e allegata come atto separato opponente
E
nato a [...] [...] (c.f. ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via DEI Guinigi, 55, elettivamente domiciliato in Roma alla Via del Mascherino n. 72 presso l'avv. Giovanna Cacciotti (Cod. Fisc. ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3 per mandato in calce alla comparsa di risposta opposto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.)
Conclusioni
Per l'opponente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) In via preliminare ed in accoglimento della istanza spiegata, disporre l'immediata sospensione della efficacia esecutiva del precetto ricorrendo i presupposti del TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
fumus boni juris ed il periculum in mora;
2) Revocare con effetto immediato l'atto di precetto notificato alla Sig.ra in data 16/07/2024 per le gravi irregolarità formali rinvenute nell'apposizione della Parte_1 provvisoria esecuzione al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 3008/2024; 3) Nel merito, stanti le fondate eccezioni mosse all'atto di precetto, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare che l'Avv. non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per aver già ottenuto il pagamento delle proprie Controparte_1 spettanze professionali, ponendo nel nulla l'atto di precetto notificato alla Sig.ra in data Parte_1
16/07/2024.
Per l'opposto
Respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto. Condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore dell'avv. da determinarsi in via equitativa. In ogni caso con condanna alle spese di lite anche della Controparte_1 fase monitoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e 617 c.p.c. avverso il precetto notificato in data 16.07.2024, la sig.ra chiedeva accogliersi le conclusioni sopra Parte_1 riportate deducendo:
1) l'irregolarità formale del titolo esecutivo per violazione dell'art. 287 c.p.c. poiché l'Avv. CP_1 aveva chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Roma decreto ingiuntivo di pagamento n.
3008/2024 emesso in data 28/02/2024 e tale decreto non veniva munito della provvisoria esecuzione, nonostante l'esplicita richiesta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio;
solo successivamente su richiesta della stessa parte ricorrente il giudice accogliendo l'istanza di correzione di errore materiale dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
2) l'inesistenza del credito dell'Avvocato per avvenuto pagamento delle somme Controparte_1 richieste a titolo di onorari.
In data 18 novembre 2024 si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto della opposizione con condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. Oggetto del giudizio
L'opponente ha dedotto l'inesistenza di un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo e l'insussistenza del credito.
Si tratta quindi di una opposizione all'esecuzione con la quale si contesta il diritto di CP_1 di agire esecutivamente sulla base del credito indicato nel decreto ingiuntivo posto a
[...] fondamento del precetto.
3. Contestazione della efficacia esecutiva del titolo.
La controversia verte sulla idoneità a valere come titolo esecutivo di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo non al momento della sua emissione ma con un successivo provvedimento di correzione di errore materiale adottato dello stesso giudice che lo aveva emesso.
Principio generale in materia di correzione di errore materiale è che il provvedimento modificato con il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. può essere impugnato nelle parti modificate nel termine ordinario di impugnazione dell'originario provvedimento a partire dal giorno in cui il provvedimento di correzione è stata notificato.
Ciò comporta la possibilità di proporre una opposizione a decreto ingiuntivo nel termine ordinario decorrente dalla data in cui o l'originario provvedimento già corretto o il provvedimento di correzione sono stati notificati.
Nel caso in esame la parte ingiunta non ha formulato una opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace che ha emesso e poi modificato il decreto e sarebbe stato competente per l'opposizione ex art. 645 c.p.c. ma ha proposto opposizione “opposizione ex art. 615 comma
1 c.p.c. e 617 c.p.c.” dinanzi al giudice competente per l'opposizione a precetto.
Poiché il giudice della opposizione all'esecuzione non può sindacare né il merito del provvedimento giudiziario posto a fondamento del precetto né la regolarità del procedimento che ha portato alla formazione del titolo deve ritenersi che il decreto ingiuntivo corretto, non opposto, sia divenuto definitivo e può essere, quindi, posto a fondamento della opposizione.
L'opposizione a precetto deve essere, quindi, rigettata.
5. Spese e risarcimento danni per lite temeraria
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n.147/2022. Non può invece condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in considerazione della particolarità della vicenda che ha visto la formazione del titolo esecutivo
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
solo a seguito della correzione dell'errore materiale in cui sarebbe incorso il giudice di pace nella emissione del decreto con la conseguente difficoltà per la parte ingiunta di individuare lo strumento processuale idoneo a contestare il provvedimento di correzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1938 del 2024 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione; condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 852,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA.
Civitavecchia 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1938 R.G. dell'anno 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Fiumicino alla Via Abbasanta n. 13, elettivamente domiciliata in Roma in Viale Eritrea n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Maddalena VILLONE del Foro di Roma che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti posta in calce all'atto di opposizione e allegata come atto separato opponente
E
nato a [...] [...] (c.f. ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via DEI Guinigi, 55, elettivamente domiciliato in Roma alla Via del Mascherino n. 72 presso l'avv. Giovanna Cacciotti (Cod. Fisc. ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3 per mandato in calce alla comparsa di risposta opposto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.)
Conclusioni
Per l'opponente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) In via preliminare ed in accoglimento della istanza spiegata, disporre l'immediata sospensione della efficacia esecutiva del precetto ricorrendo i presupposti del TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
fumus boni juris ed il periculum in mora;
2) Revocare con effetto immediato l'atto di precetto notificato alla Sig.ra in data 16/07/2024 per le gravi irregolarità formali rinvenute nell'apposizione della Parte_1 provvisoria esecuzione al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 3008/2024; 3) Nel merito, stanti le fondate eccezioni mosse all'atto di precetto, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare che l'Avv. non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per aver già ottenuto il pagamento delle proprie Controparte_1 spettanze professionali, ponendo nel nulla l'atto di precetto notificato alla Sig.ra in data Parte_1
16/07/2024.
Per l'opposto
Respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto. Condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore dell'avv. da determinarsi in via equitativa. In ogni caso con condanna alle spese di lite anche della Controparte_1 fase monitoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e 617 c.p.c. avverso il precetto notificato in data 16.07.2024, la sig.ra chiedeva accogliersi le conclusioni sopra Parte_1 riportate deducendo:
1) l'irregolarità formale del titolo esecutivo per violazione dell'art. 287 c.p.c. poiché l'Avv. CP_1 aveva chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Roma decreto ingiuntivo di pagamento n.
3008/2024 emesso in data 28/02/2024 e tale decreto non veniva munito della provvisoria esecuzione, nonostante l'esplicita richiesta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio;
solo successivamente su richiesta della stessa parte ricorrente il giudice accogliendo l'istanza di correzione di errore materiale dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
2) l'inesistenza del credito dell'Avvocato per avvenuto pagamento delle somme Controparte_1 richieste a titolo di onorari.
In data 18 novembre 2024 si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto della opposizione con condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. Oggetto del giudizio
L'opponente ha dedotto l'inesistenza di un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo e l'insussistenza del credito.
Si tratta quindi di una opposizione all'esecuzione con la quale si contesta il diritto di CP_1 di agire esecutivamente sulla base del credito indicato nel decreto ingiuntivo posto a
[...] fondamento del precetto.
3. Contestazione della efficacia esecutiva del titolo.
La controversia verte sulla idoneità a valere come titolo esecutivo di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo non al momento della sua emissione ma con un successivo provvedimento di correzione di errore materiale adottato dello stesso giudice che lo aveva emesso.
Principio generale in materia di correzione di errore materiale è che il provvedimento modificato con il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. può essere impugnato nelle parti modificate nel termine ordinario di impugnazione dell'originario provvedimento a partire dal giorno in cui il provvedimento di correzione è stata notificato.
Ciò comporta la possibilità di proporre una opposizione a decreto ingiuntivo nel termine ordinario decorrente dalla data in cui o l'originario provvedimento già corretto o il provvedimento di correzione sono stati notificati.
Nel caso in esame la parte ingiunta non ha formulato una opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace che ha emesso e poi modificato il decreto e sarebbe stato competente per l'opposizione ex art. 645 c.p.c. ma ha proposto opposizione “opposizione ex art. 615 comma
1 c.p.c. e 617 c.p.c.” dinanzi al giudice competente per l'opposizione a precetto.
Poiché il giudice della opposizione all'esecuzione non può sindacare né il merito del provvedimento giudiziario posto a fondamento del precetto né la regolarità del procedimento che ha portato alla formazione del titolo deve ritenersi che il decreto ingiuntivo corretto, non opposto, sia divenuto definitivo e può essere, quindi, posto a fondamento della opposizione.
L'opposizione a precetto deve essere, quindi, rigettata.
5. Spese e risarcimento danni per lite temeraria
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n.147/2022. Non può invece condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in considerazione della particolarità della vicenda che ha visto la formazione del titolo esecutivo
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
solo a seguito della correzione dell'errore materiale in cui sarebbe incorso il giudice di pace nella emissione del decreto con la conseguente difficoltà per la parte ingiunta di individuare lo strumento processuale idoneo a contestare il provvedimento di correzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1938 del 2024 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione; condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 852,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA.
Civitavecchia 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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