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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1320/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/04/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]160 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE ITALIA con l'Avv. MARINCICH LORELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]160 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE ITALIA con l'Avv. MAIER MARIAPIA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- nata a [...] l'[...]; Persona_1
- nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/04/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, stabilite dal Tribunale di
Trieste col del 06/05/2020 (sub R.G. 222/2020 V.G.), con le seguenti condizioni:
Voglia il Tribunale di Trieste in accoglimento al presente ricorso, accertata e dichiarata la sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, modificare le condizioni 1, 3, 4, 5 del decreto n. cronol. 2105/2020 dd.
06.05.2020 (RG 222/2020 VG), pubblicato il 07.05.2020, del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, ferme restando tutte le altre condizioni che non vengono espressamente modificate, e Voglia accogliere le seguenti condizioni:
1. disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Persona_2 paritetico tra i genitori;
la residenza anagrafica di entrambi i figli e viene fissata Per_1 Persona_2 presso la madre, salvo diverso futuro accordo tra i ricorrenti;
2. il calendario del collocamento paritario viene così regolamentato: i figli trascorreranno Per_1 Per_2 con ciascun genitore, a settimane alterne, un periodo di una settimana ciascuno che, salvo diversi accordi tra loro, sentiti i ragazzi, sarà da venerdì (al termine delle attività scolastiche) al venerdì mattino della settimana successiva. In assenza di attività scolastiche, verrà seguito il medesimo calendario;
3. salvo diverso accordo, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non continuative di vacanza in estate e una settimana di vacanza durante il periodo di vacanze scolastiche natalizie, festività ad anni alterni, con l'intesa che chi ha avuto i figli a Natale, non li avrà poi a Pasqua e Pasquetta e, in tale caso, il genitore che li avrà a Pasqua e Pasquetta potrà tenerli con sé dall'inizio delle vacanze scolastiche pasquali sino alla ripresa delle attività scolastiche. I periodi di vacanza estivi saranno comunicati da un genitore all'altro entro il 30 aprile di ciascun anno e quelli invernali entro il 15 settembre di ogni anno. Nel caso in cui venissero scelti dai ricorrenti periodi coincidenti, o in caso di disaccordo sulla scelta dei periodi, la priorità di scelta spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari. I figli Per_1 Per_2 potranno trascorrere dei periodi di vacanza in estate – concordati di volta in volta tra i ricorrenti stessi - presso la nonna paterna dei minori, a IA (nel Comune di Cantiano – PU) oppure a Marino (I Castelli
Romani - RM);
4. ciascun genitore, in quel momento non collocatario, avrà il diritto di contattare i figli mediante una chiamata o videochiamata al giorno, con impegno dell'altro genitore a favorire e garantire detto contatto e ciò anche nei periodi di vacanza e festivi;
5. in deroga alla normale calendarizzazione, i figli e trascorreranno la loro giornata del Per_1 Per_2 proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, fermo sempre il diritto dell'altro genitore in quel momento non collocatario di vedere il figlio o la figlia per la consegna del regalo di compleanno e per gli auguri. Sempre in deroga alla normale calendarizzazione, ogni anno ciascun genitore – in occasione del proprio compleanno - potrà trascorre con entrambi i figli e l'intero giorno del compleanno, Per_1 Per_2 con pernotto, nonché l'intera giornata (ma senza pernotto) in occasione della Festa della Mamma e della
Festa del Papà;
6. ciascun genitore si impegna, nel tempo di proprio collocamento – a rispettare gli impegni formativi, religiosi, sportivi e ludici dei figli e , accompagnandoli alle varie attività. I prelievi e Per_1 Per_2 riaccompagnamenti dei figli e da e verso l'abitazione materna e paterna saranno Per_1 Persona_2
a carico di entrambi i genitori, che si accorderanno di volta in volta;
7. Nei periodi dispettanza di ciascun genitore, i minori potranno frequentare assieme al genitore in quel momento collocatario persone di fiducia del genitore stesso;
ferma in ogni caso la frequentazione esclusivamente graduale di eventuali nuovi futuri compagni dei rispettivi ricorrenti con i minori e Per_1
, a tutela di questi ultimi, in ogni caso nel rispetto della condizione sub 6) del decreto n. cronol. Per_2
2105/2020 dd. 06.05.2020 (sub RG 222/2020 VG Tribunale di Trieste);
8. nel caso in cui ciascun ricorrente decida di trascorrere più giorni continuativamente in altre località diverse da quella di residenza dei minori e è tenuto a comunicarlo all'altro Per_1 Persona_2 genitore, unitamente ai recapiti certi in cui reperire i figli;
9. ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli e esclusivamente in via Per_1 Persona_2 diretta per il tempo di propria frequentazione e collocamento. I ricorrenti convengono di ripartire al 50% le spese straordinarie dei figli, contemplate nel Protocollo siglato tra l'Ordine degli Avvocati di Trieste e il
Tribunale di Trieste in data 18 maggio 2015 e successive modifiche, che viene allegato al presente atto, nonché di ripartire - previo accordo tra i ricorrenti - anche le spese sostenute per i capi di vestiario più importanti, intendendo per tali quelli acquistati come giubbotti, cappotti, piumini, nonché calzature e i capi acquistati per qualche occasione speciale come cerimonie o diploma. Inoltre, tutte le altre spese straordinarie (non menzionate nel presente ricorso e nel predetto Protocollo), previamente concordate, andranno divise a metà tra i ricorrenti. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, i ricorrenti si impegnano ad individuare un criterio per le anticipazioni delle principali voci di spesa straordinaria;
in difetto di accordo entro detto termine, verrà applicata la seguente regola per le voci di spesa di seguito indicate: il signor anticiperà i costi delle spese mediche e dei capi di Per_2 abbigliamento di cui alla presente condizione, mentre la signora anticiperà le spese scolastiche e Pt_2 quelle della mensa dei figli. In ogni caso, per i relativi rimborsi verrà applicata la disciplina del Protocollo su menzionato;
10. l'assegno unico viene diviso al 50% tra ciascun genitore. Il conto corrente n.
1-0000047685 presso l'Istituto bancario ZKB cointestato tra i ricorrenti verrà estinto dagli stessi entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui l' erogherà l'assegno unico (al 50%), rispettivamente sul conto corrente di ciascuno dei CP_1 ricorrenti medesimi;
11. la casa già familiare sita a San Dorligo della Valle, Località Puglie di Domio n. 160 condotta in locazione rimane assegnata alla ricorrente , mentre il sig. si trasferirà a vivere presso il Parte_2 Per_2 nuovo alloggio sito a San Dorligo della Valle (TS), Località Log n. 158, giusta contratto di locazione stipulato, con obbligo di rilascio della casa già familiare quindi da parte di entro non Parte_1 oltre il 10 maggio 2025; tale data è da considerare massima, stante come detto il già reperito alloggio da parte del sig. ad oggi ancora in fase di arredo e sistemazione. Ne consegue che la signora Per_2 Parte_2
potrà cambiare la serratura della casa familiare a far data dal giorno 11.05.2025, ma non prima di
[...] tale data. A regolazione di ogni questione patrimoniale, con la finalità di dare assetto ai rapporti patrimoniali derivanti dalla loro relazione e convivenza, la signora si impegna a versare, Parte_2
a conguaglio al signor er i beni che restano nella casa già familiare, la somma totale di Parte_1 euro 1.150,00; mentre il sig. si impegna a versare alla signora la somma di euro 3.500,00, Per_2 Pt_2 quale rimborso del capitale di pari importo già destinato al costo di acquisto della vettura BMW targata
EX738SP intestata al sig. inoltre, la signora si impegna a rimborsare al sig. età Per_2 Pt_2 Per_2 della somma versata a titolo di cauzione al proprietario per la locazione della casa già familiare, pari ad euro 650,00; le parti convengono e pattuiscono la compensazione delle predette reciproche poste di dare ed avere, con residuo conguaglio a favore della signora del complessivo importo di euro 1.700,00, Pt_2 che il signor si impegna a corrisponderle a mezzo bonifico bancario (sul conto corrente intestato Per_2 alla signora , alle coordinate bancarie che la stessa gli fornirà entro 10 giorni dalla firma Parte_2 del presente ricorso), in cinque rate mensili, rispettivamente da euro 340,00 cadauna alle seguenti scadenze: la prima rata entro il 30.05.2025, la seconda rata entro il 30.06.2025, la terza rata entro il
30.07.2025, la quarta rata entro il 30.08.2025, la quinta rata entro il 30.09.2025. Ne consegue che, ferma la presente pattuizione e l'obbligo del signor di versare alla signora il predetto importo di Per_2 Pt_2 euro 1.700,00 nei termini e modalità sopra indicati, i ricorrenti dichiarano e danno atto che non devono più alcunchè l'uno nei confronti dell'altra reciprocamente per detti titoli;
12. ferma la condizione sub 11 del presente ricorso, il sig. è autorizzato a prelevare dalla casa di Per_2
Località Puglie di Domio n. 160 i seguenti beni, che rimangono pertanto di sua esclusiva titolarità ed utilizzo: mobile d'entrata; mobili soggiorno da lui costruiti;
impianto stereo;
idropulitrice; fornetto;
un piatto indiano in ottone e un tavolino indiano (beni di famiglia del signor;
due coltelli da cucina;
Per_2 un set di lenzuola a testa per ciascun figlio;
coperte donategli dalla madre del signor due lampade Per_2 etniche. I ricorrenti si impegnano a dividere, con separato accordo entro il 30.05.2025, gli album fotografici, i cd musicali ed altri beni in contitolarità presenti in casa;
13. i signori e i impegnano reciprocamente a fornirsi entro venti giorni Parte_2 Parte_1 dalla richiesta dell'uno verso l'altro, eventuale documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione dei redditi e/o dell'Isee e/o di altre domande volte all'ottenimento, a titolo esemplificativo, di bonus, rimborsi, indennizzi anche in favore dei figli e;
Per_1 Per_2
14. i signori e per quanto di necessità, si danno il reciproco consenso Parte_2 Parte_1 per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli e Persona_1
Persona_2
15. con la firma del presente ricorso, la signora dona al signor che Parte_2 Parte_1 accetta, l'anello di fidanzamento (cd. solitario, in oro bianco, con un diamante) - che la ricorrente aveva ricevuto in dono dal ricorrente durante il loro primo periodo di convivenza more uxorio (durata dal 2000 al 30.11.2019) – che viene contestualmente consegnato dalla signora al signor Parte_2 Pt_1 al momento della firma del presente ricorso. Il signor a sua volta, si impegna
[...] Parte_1
a donare detto anello alla figlia in occasione del suo 16° compleanno (08.05.2027), Persona_1 consegnandoglielo in detta data;
ne consegue che il signor diviene unico e pieno Parte_1 proprietario del predetto anello sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso da parte dei signori e Parte_2 Parte_1
16. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi sopra descritti, i ricorrenti dichiarano di aver definito pertanto ogni questione patrimoniale tra loro esistente. Pertanto, fatte salve le obbligazioni scaturenti dal presente ricorso, i signori e dichiarano e danno atto di aver definito Parte_2 Parte_1 ogni aspetto, patrimoniale e non, connesso e/o riconducibile, anche in via indiretta, alla convivenza e non,
e quindi sia alla attuale che alla precedente loro convivenza more uxorio (durata dall'anno 2000 al
30.11.2019), così come alla precedente rottura di detta relazione e convivenza, da cui è scaturito il decreto dd. 06.05.2020 n. cronol. 2105/2020 (RG 222/2020 VG Tribunale di Trieste, Sezione Civile), nonchè alle obbligazioni che ne sono derivate, tra cui anche quelle sancite nel decreto stesso, ivi compreso il contributo al mantenimento dei figli da parte del signor ivi compresa la rivalutazione monetaria) e le spese Per_2 straordinarie per gli stessi, ed i relativi interessi, così come alle ragioni che hanno determinato le crisi della loro relazione, così come alla gestione e/o utilizzo del conto corrente cointestato n.
1-0000047685 presso l'Istituto ZKB, nonché di ogni altro conto corrente e/o rapporto bancario e/o postale e/o assicurativo cointestato, con conseguente rinuncia reciproca da parte di ciascun ricorrente ad ogni pretesa e azione, anche di natura risarcitoria, per i predetti titoli ed accettazione reciproca della rinuncia. Di talché, i signori e - salvi gli impegni e le obbligazioni scaturenti dal presente ricorso – Parte_2 Parte_1 rinunciano ad ogni azione e non hanno, né avranno, più alcunché a pretendere l'una nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, di natura contrattuale e/o extracontrattuale, dedotta e/o deducibile in qualunque modo connessa e/o riconducibile, anche in modo indiretto, all'attuale convivenza more uxorio, alla precedente convivenza more uxorio, e al conseguente decreto dd. 06.05.2020 n. cronol. 2105/2020 del
Tribunale di Trieste (RG 222/2020 VG), così come alle conseguenti e relative obbligazioni che ne sono derivate, alla gestione e/o utilizzo del conto corrente cointestato n.
1-0000047685 presso l'Istituto ZKB, nonché di ogni altro conto corrente e/o rapporto bancario e/o postale e/o assicurativo cointestato, nonché ad ogni altro fatto connesso anche non esposto dai ricorrenti nel presente ricorso, con rinuncia ad ogni azione l'uno nei confronti dell'altra ed accettazione reciproca delle anzidette rinunce.
17. Le condizioni di cui agli articoli sub 11, 12, 15, 16, ivi comprese quelle di cui al presente articolo, devono intendersi definitive, non modificabili dalle parti, con valore vincolante e vigente tra le parti stesse già a far data dalla firma del presente accordo, anche prima e a prescindere dalla futura sentenza che recepirà le anzidette pattuizioni e, quindi, a prescindere dalla definizione e dall'esito del procedimento instaurato con il presente ricorso. 18. I ricorrenti danno piena attuazione alle condizioni quivi pattuite dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
19. Spese di lite compensate tra le parti con rinuncia al vincolo della solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/04/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]160 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE ITALIA con l'Avv. MARINCICH LORELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]160 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE ITALIA con l'Avv. MAIER MARIAPIA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- nata a [...] l'[...]; Persona_1
- nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/04/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, stabilite dal Tribunale di
Trieste col del 06/05/2020 (sub R.G. 222/2020 V.G.), con le seguenti condizioni:
Voglia il Tribunale di Trieste in accoglimento al presente ricorso, accertata e dichiarata la sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, modificare le condizioni 1, 3, 4, 5 del decreto n. cronol. 2105/2020 dd.
06.05.2020 (RG 222/2020 VG), pubblicato il 07.05.2020, del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, ferme restando tutte le altre condizioni che non vengono espressamente modificate, e Voglia accogliere le seguenti condizioni:
1. disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Persona_2 paritetico tra i genitori;
la residenza anagrafica di entrambi i figli e viene fissata Per_1 Persona_2 presso la madre, salvo diverso futuro accordo tra i ricorrenti;
2. il calendario del collocamento paritario viene così regolamentato: i figli trascorreranno Per_1 Per_2 con ciascun genitore, a settimane alterne, un periodo di una settimana ciascuno che, salvo diversi accordi tra loro, sentiti i ragazzi, sarà da venerdì (al termine delle attività scolastiche) al venerdì mattino della settimana successiva. In assenza di attività scolastiche, verrà seguito il medesimo calendario;
3. salvo diverso accordo, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non continuative di vacanza in estate e una settimana di vacanza durante il periodo di vacanze scolastiche natalizie, festività ad anni alterni, con l'intesa che chi ha avuto i figli a Natale, non li avrà poi a Pasqua e Pasquetta e, in tale caso, il genitore che li avrà a Pasqua e Pasquetta potrà tenerli con sé dall'inizio delle vacanze scolastiche pasquali sino alla ripresa delle attività scolastiche. I periodi di vacanza estivi saranno comunicati da un genitore all'altro entro il 30 aprile di ciascun anno e quelli invernali entro il 15 settembre di ogni anno. Nel caso in cui venissero scelti dai ricorrenti periodi coincidenti, o in caso di disaccordo sulla scelta dei periodi, la priorità di scelta spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari. I figli Per_1 Per_2 potranno trascorrere dei periodi di vacanza in estate – concordati di volta in volta tra i ricorrenti stessi - presso la nonna paterna dei minori, a IA (nel Comune di Cantiano – PU) oppure a Marino (I Castelli
Romani - RM);
4. ciascun genitore, in quel momento non collocatario, avrà il diritto di contattare i figli mediante una chiamata o videochiamata al giorno, con impegno dell'altro genitore a favorire e garantire detto contatto e ciò anche nei periodi di vacanza e festivi;
5. in deroga alla normale calendarizzazione, i figli e trascorreranno la loro giornata del Per_1 Per_2 proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, fermo sempre il diritto dell'altro genitore in quel momento non collocatario di vedere il figlio o la figlia per la consegna del regalo di compleanno e per gli auguri. Sempre in deroga alla normale calendarizzazione, ogni anno ciascun genitore – in occasione del proprio compleanno - potrà trascorre con entrambi i figli e l'intero giorno del compleanno, Per_1 Per_2 con pernotto, nonché l'intera giornata (ma senza pernotto) in occasione della Festa della Mamma e della
Festa del Papà;
6. ciascun genitore si impegna, nel tempo di proprio collocamento – a rispettare gli impegni formativi, religiosi, sportivi e ludici dei figli e , accompagnandoli alle varie attività. I prelievi e Per_1 Per_2 riaccompagnamenti dei figli e da e verso l'abitazione materna e paterna saranno Per_1 Persona_2
a carico di entrambi i genitori, che si accorderanno di volta in volta;
7. Nei periodi dispettanza di ciascun genitore, i minori potranno frequentare assieme al genitore in quel momento collocatario persone di fiducia del genitore stesso;
ferma in ogni caso la frequentazione esclusivamente graduale di eventuali nuovi futuri compagni dei rispettivi ricorrenti con i minori e Per_1
, a tutela di questi ultimi, in ogni caso nel rispetto della condizione sub 6) del decreto n. cronol. Per_2
2105/2020 dd. 06.05.2020 (sub RG 222/2020 VG Tribunale di Trieste);
8. nel caso in cui ciascun ricorrente decida di trascorrere più giorni continuativamente in altre località diverse da quella di residenza dei minori e è tenuto a comunicarlo all'altro Per_1 Persona_2 genitore, unitamente ai recapiti certi in cui reperire i figli;
9. ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli e esclusivamente in via Per_1 Persona_2 diretta per il tempo di propria frequentazione e collocamento. I ricorrenti convengono di ripartire al 50% le spese straordinarie dei figli, contemplate nel Protocollo siglato tra l'Ordine degli Avvocati di Trieste e il
Tribunale di Trieste in data 18 maggio 2015 e successive modifiche, che viene allegato al presente atto, nonché di ripartire - previo accordo tra i ricorrenti - anche le spese sostenute per i capi di vestiario più importanti, intendendo per tali quelli acquistati come giubbotti, cappotti, piumini, nonché calzature e i capi acquistati per qualche occasione speciale come cerimonie o diploma. Inoltre, tutte le altre spese straordinarie (non menzionate nel presente ricorso e nel predetto Protocollo), previamente concordate, andranno divise a metà tra i ricorrenti. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, i ricorrenti si impegnano ad individuare un criterio per le anticipazioni delle principali voci di spesa straordinaria;
in difetto di accordo entro detto termine, verrà applicata la seguente regola per le voci di spesa di seguito indicate: il signor anticiperà i costi delle spese mediche e dei capi di Per_2 abbigliamento di cui alla presente condizione, mentre la signora anticiperà le spese scolastiche e Pt_2 quelle della mensa dei figli. In ogni caso, per i relativi rimborsi verrà applicata la disciplina del Protocollo su menzionato;
10. l'assegno unico viene diviso al 50% tra ciascun genitore. Il conto corrente n.
1-0000047685 presso l'Istituto bancario ZKB cointestato tra i ricorrenti verrà estinto dagli stessi entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui l' erogherà l'assegno unico (al 50%), rispettivamente sul conto corrente di ciascuno dei CP_1 ricorrenti medesimi;
11. la casa già familiare sita a San Dorligo della Valle, Località Puglie di Domio n. 160 condotta in locazione rimane assegnata alla ricorrente , mentre il sig. si trasferirà a vivere presso il Parte_2 Per_2 nuovo alloggio sito a San Dorligo della Valle (TS), Località Log n. 158, giusta contratto di locazione stipulato, con obbligo di rilascio della casa già familiare quindi da parte di entro non Parte_1 oltre il 10 maggio 2025; tale data è da considerare massima, stante come detto il già reperito alloggio da parte del sig. ad oggi ancora in fase di arredo e sistemazione. Ne consegue che la signora Per_2 Parte_2
potrà cambiare la serratura della casa familiare a far data dal giorno 11.05.2025, ma non prima di
[...] tale data. A regolazione di ogni questione patrimoniale, con la finalità di dare assetto ai rapporti patrimoniali derivanti dalla loro relazione e convivenza, la signora si impegna a versare, Parte_2
a conguaglio al signor er i beni che restano nella casa già familiare, la somma totale di Parte_1 euro 1.150,00; mentre il sig. si impegna a versare alla signora la somma di euro 3.500,00, Per_2 Pt_2 quale rimborso del capitale di pari importo già destinato al costo di acquisto della vettura BMW targata
EX738SP intestata al sig. inoltre, la signora si impegna a rimborsare al sig. età Per_2 Pt_2 Per_2 della somma versata a titolo di cauzione al proprietario per la locazione della casa già familiare, pari ad euro 650,00; le parti convengono e pattuiscono la compensazione delle predette reciproche poste di dare ed avere, con residuo conguaglio a favore della signora del complessivo importo di euro 1.700,00, Pt_2 che il signor si impegna a corrisponderle a mezzo bonifico bancario (sul conto corrente intestato Per_2 alla signora , alle coordinate bancarie che la stessa gli fornirà entro 10 giorni dalla firma Parte_2 del presente ricorso), in cinque rate mensili, rispettivamente da euro 340,00 cadauna alle seguenti scadenze: la prima rata entro il 30.05.2025, la seconda rata entro il 30.06.2025, la terza rata entro il
30.07.2025, la quarta rata entro il 30.08.2025, la quinta rata entro il 30.09.2025. Ne consegue che, ferma la presente pattuizione e l'obbligo del signor di versare alla signora il predetto importo di Per_2 Pt_2 euro 1.700,00 nei termini e modalità sopra indicati, i ricorrenti dichiarano e danno atto che non devono più alcunchè l'uno nei confronti dell'altra reciprocamente per detti titoli;
12. ferma la condizione sub 11 del presente ricorso, il sig. è autorizzato a prelevare dalla casa di Per_2
Località Puglie di Domio n. 160 i seguenti beni, che rimangono pertanto di sua esclusiva titolarità ed utilizzo: mobile d'entrata; mobili soggiorno da lui costruiti;
impianto stereo;
idropulitrice; fornetto;
un piatto indiano in ottone e un tavolino indiano (beni di famiglia del signor;
due coltelli da cucina;
Per_2 un set di lenzuola a testa per ciascun figlio;
coperte donategli dalla madre del signor due lampade Per_2 etniche. I ricorrenti si impegnano a dividere, con separato accordo entro il 30.05.2025, gli album fotografici, i cd musicali ed altri beni in contitolarità presenti in casa;
13. i signori e i impegnano reciprocamente a fornirsi entro venti giorni Parte_2 Parte_1 dalla richiesta dell'uno verso l'altro, eventuale documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione dei redditi e/o dell'Isee e/o di altre domande volte all'ottenimento, a titolo esemplificativo, di bonus, rimborsi, indennizzi anche in favore dei figli e;
Per_1 Per_2
14. i signori e per quanto di necessità, si danno il reciproco consenso Parte_2 Parte_1 per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli e Persona_1
Persona_2
15. con la firma del presente ricorso, la signora dona al signor che Parte_2 Parte_1 accetta, l'anello di fidanzamento (cd. solitario, in oro bianco, con un diamante) - che la ricorrente aveva ricevuto in dono dal ricorrente durante il loro primo periodo di convivenza more uxorio (durata dal 2000 al 30.11.2019) – che viene contestualmente consegnato dalla signora al signor Parte_2 Pt_1 al momento della firma del presente ricorso. Il signor a sua volta, si impegna
[...] Parte_1
a donare detto anello alla figlia in occasione del suo 16° compleanno (08.05.2027), Persona_1 consegnandoglielo in detta data;
ne consegue che il signor diviene unico e pieno Parte_1 proprietario del predetto anello sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso da parte dei signori e Parte_2 Parte_1
16. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi sopra descritti, i ricorrenti dichiarano di aver definito pertanto ogni questione patrimoniale tra loro esistente. Pertanto, fatte salve le obbligazioni scaturenti dal presente ricorso, i signori e dichiarano e danno atto di aver definito Parte_2 Parte_1 ogni aspetto, patrimoniale e non, connesso e/o riconducibile, anche in via indiretta, alla convivenza e non,
e quindi sia alla attuale che alla precedente loro convivenza more uxorio (durata dall'anno 2000 al
30.11.2019), così come alla precedente rottura di detta relazione e convivenza, da cui è scaturito il decreto dd. 06.05.2020 n. cronol. 2105/2020 (RG 222/2020 VG Tribunale di Trieste, Sezione Civile), nonchè alle obbligazioni che ne sono derivate, tra cui anche quelle sancite nel decreto stesso, ivi compreso il contributo al mantenimento dei figli da parte del signor ivi compresa la rivalutazione monetaria) e le spese Per_2 straordinarie per gli stessi, ed i relativi interessi, così come alle ragioni che hanno determinato le crisi della loro relazione, così come alla gestione e/o utilizzo del conto corrente cointestato n.
1-0000047685 presso l'Istituto ZKB, nonché di ogni altro conto corrente e/o rapporto bancario e/o postale e/o assicurativo cointestato, con conseguente rinuncia reciproca da parte di ciascun ricorrente ad ogni pretesa e azione, anche di natura risarcitoria, per i predetti titoli ed accettazione reciproca della rinuncia. Di talché, i signori e - salvi gli impegni e le obbligazioni scaturenti dal presente ricorso – Parte_2 Parte_1 rinunciano ad ogni azione e non hanno, né avranno, più alcunché a pretendere l'una nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, di natura contrattuale e/o extracontrattuale, dedotta e/o deducibile in qualunque modo connessa e/o riconducibile, anche in modo indiretto, all'attuale convivenza more uxorio, alla precedente convivenza more uxorio, e al conseguente decreto dd. 06.05.2020 n. cronol. 2105/2020 del
Tribunale di Trieste (RG 222/2020 VG), così come alle conseguenti e relative obbligazioni che ne sono derivate, alla gestione e/o utilizzo del conto corrente cointestato n.
1-0000047685 presso l'Istituto ZKB, nonché di ogni altro conto corrente e/o rapporto bancario e/o postale e/o assicurativo cointestato, nonché ad ogni altro fatto connesso anche non esposto dai ricorrenti nel presente ricorso, con rinuncia ad ogni azione l'uno nei confronti dell'altra ed accettazione reciproca delle anzidette rinunce.
17. Le condizioni di cui agli articoli sub 11, 12, 15, 16, ivi comprese quelle di cui al presente articolo, devono intendersi definitive, non modificabili dalle parti, con valore vincolante e vigente tra le parti stesse già a far data dalla firma del presente accordo, anche prima e a prescindere dalla futura sentenza che recepirà le anzidette pattuizioni e, quindi, a prescindere dalla definizione e dall'esito del procedimento instaurato con il presente ricorso. 18. I ricorrenti danno piena attuazione alle condizioni quivi pattuite dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
19. Spese di lite compensate tra le parti con rinuncia al vincolo della solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli