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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/09/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1490/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1490/2025 promossa da:
, C.F. , con gli Avv.ti Francesca Parte_1 C.F._1
Salvadorini e Virginia Sardi;
e
, C.F. , con gli Avv.ti Cristina Cerrai e Manuela CP_1 C.F._2
Demurtas;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 02/05/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 04.09.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 04.09.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1) Il figlio verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore.
2) Il figlio avrà residenza presso l'immobile, sito in Livorno Via del Castellaccio Per_1
n.174, dove continuerà a vivere insieme alla madre ed ai fratelli, e quindi con collocamento presso quest'ultima.
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio la somma di Euro 200,00 mensili, da versarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese sul Conto Corrente N. 02261742 intestato alla madre. L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla Sig.ra senza necessità di CP_1 ulteriore consenso da parte del Sig. il quale comunque, allo stato, rinuncia Parte_1 all'assegno unico. Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio, nella misura del 50% ciascuno secondo le attuali linee guida del protocollo CNF. La parte che anticipa le spese straordinarie ha diritto al rimborso entro il mese successivo in cui viene effettuata le spesa.
4) Il figlio frequenta attualmente la scuola d'infanzia comunale Villini, presso l'istituto scolastico sito in Livorno, Via di Collinaia, n.11a tempo pieno dalle ore 9.00 alle ore 15.30 inclusa la mensa scolastica, che sarà a carico dei genitori nella misura del 50%, entrambe le parti si impegnano a favorire la partecipazione del minore alle attività scolastiche ed extrascolastiche, garantendo la necessaria collaborazione logistica.
5) La regolamentazione del figlio minore, viene così organizzata:
La settimana con il weekend di spettanza del padre: il Lunedì il padre o i nonni paterni preleveranno il bambino dall'uscita della scuola con pernottamento ed il padre accompagnerà il giorno seguente il figlio all'entrata della scuola in inverno e d'estate entro le ore 9.00 presso la residenza della madre, inoltre il mercoledì dall'uscita da scuola con pernottamento fino alla mattina seguente quando il genitore accompagnerà il figlio a scuola e d'estate entro le ore 9.00 presso la residenza della madre;
e dal sabato mattina dalle ore 10.00 in inverno e dalle ore 9.30 in estate, con pernottamento sino alle ore 19.00 della domenica in inverno e sino alle 21.30 durante l'estate. Il padre qualora intendesse portare il bambino a fare una gita fuori Livorno, comunicherà alla madre tale programma entro il giovedì precedente alle 19.00 e l'orario di prelievo verrà anticipato alle ore 9.00, eventuali gite fuori Livorno verranno parimenti comunicate dalla madre, comunque i genitori si impegnano a comunicare all'altro eventuali trasferimenti oltre i 50 KM.
La settimana successiva (weekend spettante alla madre): il Sig. terrà con sé il Parte_1 figlio dall'uscita della scuola del martedì con pernottamento ed il padre accompagnerà il figlio a scuola in inverno e d'estate alle ore 9.00 presso la residenza della madre, inoltre il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento fino alla mattina seguente quando il genitore accompagnerà il figlio a scuola e d'estate presso la residenza della madre alle ore 9.00. Il venerdì il minore cenerà con il padre dalle 19.15 con rientro alle 20.45 ed in estate con rientro alle 21.30. Il Sig. preleverà e riporterà il bambino da e presso Parte_1
l'abitazione della madre agli orari concordati. Qualora il minore si trovasse presso l'abitazione dei nonni materni per casi effettivamente eccezionali nel caso di malattia del medesimo, o eventi particolari come allerte meteo o altro e il minore quindi si trovi già presso l'abitazione dei nonni materni, il luogo d'incontro con il padre sarà quest'ultimo. Laddove invece i suddetti eventi eccezionali si verifichino durante i giorni di spettanza del padre, questo (o i nonni paterni) preleveranno il minore la mattina presso l'abitazione materna con orario da concordarsi ragionevolmente tra i genitori.
Qualora il padre dovesse per motivi particolari avere dei ritardi o degli anticipi di orari di 10 minuti, si impegna immediatamente a comunicarli alla Sig.ra Le parti si CP_1 impegnano altresì nell'arco della giornata che trascorrono con il minore 1 volta al giorno o quando sia necessario trasmettere un messaggio telefonico all'altro genitore notizie relative ad . I genitori si impegnano a consentire reciprocamente una breve video Per_1 chiamata al giorno per parlare con il figlio, senza forzature, da garantire soprattutto se il figlio sente il bisogno di “vedere” l'altro genitore. Il padre consente a rispondere alle telefonate dei fratelli che vogliono parlare con il minore, tenendo di conto comunque che laddove il bambino fosse impegnato con altre attività con il padre, potrà in caso richiamarli. Le festività natalizie saranno trascorse dal minore secondo il principio dell'alternanza annuale: il 24 dicembre, il 26 dicembre ed il 31 dicembre con un genitore, il 25 dicembre, il 1 gennaio ed il sei gennaio con l'altro genitore, si specifica che gli orari dei giorni 24,25,26 dicembre la permanenza del bambino presso uno o l'altro dei genitori andrà dalle ore 10.00 con pernottamento, e sarà riportato entro le ore 10,00 del giorno successivo salvo diversa organizzazione di orari previamente concordata tra i genitori;
i ricorrenti - durante tali vacanze natalizie - avranno la facoltà di tenere con se' il figlio per 5 giorni consecutivi, periodo che dovrà essere comunicato reciprocamente entro la fine del mese di settembre di ogni anno, ferme restando le festività sopra indicate. Per quanto riguarda le vacanze di Pasque verranno trascorse alternativamente un anno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno seguente. Entro il 30 maggio di ogni anno le parti concorderanno il periodo durante l'estate il periodo in cui il minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore 15 giorni di ferie estive, per il 2025 e 2026 due periodi di 7 giorni consecutivi, dal 2027 nel caso di particolari programmi le due settimane potranno essere consecutive. Si fa presente che i genitori stanno già seguendo l'alternanza delle festività suddette, dall'anno 2023.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 04.09.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1490/2025 promossa da:
, C.F. , con gli Avv.ti Francesca Parte_1 C.F._1
Salvadorini e Virginia Sardi;
e
, C.F. , con gli Avv.ti Cristina Cerrai e Manuela CP_1 C.F._2
Demurtas;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 02/05/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 04.09.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 04.09.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1) Il figlio verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore.
2) Il figlio avrà residenza presso l'immobile, sito in Livorno Via del Castellaccio Per_1
n.174, dove continuerà a vivere insieme alla madre ed ai fratelli, e quindi con collocamento presso quest'ultima.
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio la somma di Euro 200,00 mensili, da versarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese sul Conto Corrente N. 02261742 intestato alla madre. L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla Sig.ra senza necessità di CP_1 ulteriore consenso da parte del Sig. il quale comunque, allo stato, rinuncia Parte_1 all'assegno unico. Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio, nella misura del 50% ciascuno secondo le attuali linee guida del protocollo CNF. La parte che anticipa le spese straordinarie ha diritto al rimborso entro il mese successivo in cui viene effettuata le spesa.
4) Il figlio frequenta attualmente la scuola d'infanzia comunale Villini, presso l'istituto scolastico sito in Livorno, Via di Collinaia, n.11a tempo pieno dalle ore 9.00 alle ore 15.30 inclusa la mensa scolastica, che sarà a carico dei genitori nella misura del 50%, entrambe le parti si impegnano a favorire la partecipazione del minore alle attività scolastiche ed extrascolastiche, garantendo la necessaria collaborazione logistica.
5) La regolamentazione del figlio minore, viene così organizzata:
La settimana con il weekend di spettanza del padre: il Lunedì il padre o i nonni paterni preleveranno il bambino dall'uscita della scuola con pernottamento ed il padre accompagnerà il giorno seguente il figlio all'entrata della scuola in inverno e d'estate entro le ore 9.00 presso la residenza della madre, inoltre il mercoledì dall'uscita da scuola con pernottamento fino alla mattina seguente quando il genitore accompagnerà il figlio a scuola e d'estate entro le ore 9.00 presso la residenza della madre;
e dal sabato mattina dalle ore 10.00 in inverno e dalle ore 9.30 in estate, con pernottamento sino alle ore 19.00 della domenica in inverno e sino alle 21.30 durante l'estate. Il padre qualora intendesse portare il bambino a fare una gita fuori Livorno, comunicherà alla madre tale programma entro il giovedì precedente alle 19.00 e l'orario di prelievo verrà anticipato alle ore 9.00, eventuali gite fuori Livorno verranno parimenti comunicate dalla madre, comunque i genitori si impegnano a comunicare all'altro eventuali trasferimenti oltre i 50 KM.
La settimana successiva (weekend spettante alla madre): il Sig. terrà con sé il Parte_1 figlio dall'uscita della scuola del martedì con pernottamento ed il padre accompagnerà il figlio a scuola in inverno e d'estate alle ore 9.00 presso la residenza della madre, inoltre il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento fino alla mattina seguente quando il genitore accompagnerà il figlio a scuola e d'estate presso la residenza della madre alle ore 9.00. Il venerdì il minore cenerà con il padre dalle 19.15 con rientro alle 20.45 ed in estate con rientro alle 21.30. Il Sig. preleverà e riporterà il bambino da e presso Parte_1
l'abitazione della madre agli orari concordati. Qualora il minore si trovasse presso l'abitazione dei nonni materni per casi effettivamente eccezionali nel caso di malattia del medesimo, o eventi particolari come allerte meteo o altro e il minore quindi si trovi già presso l'abitazione dei nonni materni, il luogo d'incontro con il padre sarà quest'ultimo. Laddove invece i suddetti eventi eccezionali si verifichino durante i giorni di spettanza del padre, questo (o i nonni paterni) preleveranno il minore la mattina presso l'abitazione materna con orario da concordarsi ragionevolmente tra i genitori.
Qualora il padre dovesse per motivi particolari avere dei ritardi o degli anticipi di orari di 10 minuti, si impegna immediatamente a comunicarli alla Sig.ra Le parti si CP_1 impegnano altresì nell'arco della giornata che trascorrono con il minore 1 volta al giorno o quando sia necessario trasmettere un messaggio telefonico all'altro genitore notizie relative ad . I genitori si impegnano a consentire reciprocamente una breve video Per_1 chiamata al giorno per parlare con il figlio, senza forzature, da garantire soprattutto se il figlio sente il bisogno di “vedere” l'altro genitore. Il padre consente a rispondere alle telefonate dei fratelli che vogliono parlare con il minore, tenendo di conto comunque che laddove il bambino fosse impegnato con altre attività con il padre, potrà in caso richiamarli. Le festività natalizie saranno trascorse dal minore secondo il principio dell'alternanza annuale: il 24 dicembre, il 26 dicembre ed il 31 dicembre con un genitore, il 25 dicembre, il 1 gennaio ed il sei gennaio con l'altro genitore, si specifica che gli orari dei giorni 24,25,26 dicembre la permanenza del bambino presso uno o l'altro dei genitori andrà dalle ore 10.00 con pernottamento, e sarà riportato entro le ore 10,00 del giorno successivo salvo diversa organizzazione di orari previamente concordata tra i genitori;
i ricorrenti - durante tali vacanze natalizie - avranno la facoltà di tenere con se' il figlio per 5 giorni consecutivi, periodo che dovrà essere comunicato reciprocamente entro la fine del mese di settembre di ogni anno, ferme restando le festività sopra indicate. Per quanto riguarda le vacanze di Pasque verranno trascorse alternativamente un anno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno seguente. Entro il 30 maggio di ogni anno le parti concorderanno il periodo durante l'estate il periodo in cui il minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore 15 giorni di ferie estive, per il 2025 e 2026 due periodi di 7 giorni consecutivi, dal 2027 nel caso di particolari programmi le due settimane potranno essere consecutive. Si fa presente che i genitori stanno già seguendo l'alternanza delle festività suddette, dall'anno 2023.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 04.09.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra