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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 585/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 585/202 R.G., promossa da
(c.f. ), nata in Parte_1 C.F._1
POLONIA il 20/06/1981 e residente in [...]in C.da Vignali s.n.c., elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA MONTELLO N. 1, presso lo studio dell'avv.
CARAMAGNO ALDO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nato ad [...] il [...] CP_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIALE
ITALIA N. 33, presso lo studio dell'avv. FASOLI MARZIA, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'8.7.2021);
pagina 1 di 4 posta in decisione all'esito dell'udienza dell'1.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 05/02/2021 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito
, sposato ad AUGUSTA il 07/10/2008 (atto iscritto nei Registri dello CP_1
Stato civile del Comune di AUGUSTA anno 2008, n. 24, Parte I), dalla cui unione non è stata generata prole. A fondamento della domanda di addebito deduceva che il marito aveva violato i doveri nascenti dal matrimonio. Chiedeva, altresì, di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 250,00.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, all'udienza presidenziale del 5.7.2021 il resistente non si costituiva né compariva personalmente e il Presidente, essendo impossibilitato ad effettuare il tentativo di conciliazione, sentita la ricorrente che confermava la volontà di volersi separare, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, non adottava provvedimenti provvisori, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 25.11.2021.
Disposti diversi rinvii al fine di consentire il perfezionamento della notifica al convenuto, all'udienza del 29/11/2022, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L.
n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020, il Giudice Istruttore ritenuta la regolarità della notifica, ex art. 143 c.p.c., al convenuto del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione, attesa la sua mancata costituzione, ne veniva dichiarata la contumacia.
Tuttavia, con comparsa depositata in data 4.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione dalla moglie, ma chiedendo il rigetto della
[...]
domanda di addebito e di mantenimento proposte dalla ricorrente.
pagina 2 di 4 Con successive note del 7.2.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove vorranno, fermo l'obbligo del rispetto reciproco;
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare
o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
All'udienza del 3.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del
Pubblio Ministero (visto dell'8.7.2021).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione al marito deve ritenersi rinunciata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e avuto riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
sposati ad AUGUSTA il 07/10/2008 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di AUGUSTA anno 2008, n. 24, Parte I), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AUGUSTA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
03/04/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 585/202 R.G., promossa da
(c.f. ), nata in Parte_1 C.F._1
POLONIA il 20/06/1981 e residente in [...]in C.da Vignali s.n.c., elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA MONTELLO N. 1, presso lo studio dell'avv.
CARAMAGNO ALDO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nato ad [...] il [...] CP_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIALE
ITALIA N. 33, presso lo studio dell'avv. FASOLI MARZIA, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'8.7.2021);
pagina 1 di 4 posta in decisione all'esito dell'udienza dell'1.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 05/02/2021 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito
, sposato ad AUGUSTA il 07/10/2008 (atto iscritto nei Registri dello CP_1
Stato civile del Comune di AUGUSTA anno 2008, n. 24, Parte I), dalla cui unione non è stata generata prole. A fondamento della domanda di addebito deduceva che il marito aveva violato i doveri nascenti dal matrimonio. Chiedeva, altresì, di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 250,00.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, all'udienza presidenziale del 5.7.2021 il resistente non si costituiva né compariva personalmente e il Presidente, essendo impossibilitato ad effettuare il tentativo di conciliazione, sentita la ricorrente che confermava la volontà di volersi separare, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, non adottava provvedimenti provvisori, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 25.11.2021.
Disposti diversi rinvii al fine di consentire il perfezionamento della notifica al convenuto, all'udienza del 29/11/2022, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L.
n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020, il Giudice Istruttore ritenuta la regolarità della notifica, ex art. 143 c.p.c., al convenuto del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione, attesa la sua mancata costituzione, ne veniva dichiarata la contumacia.
Tuttavia, con comparsa depositata in data 4.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione dalla moglie, ma chiedendo il rigetto della
[...]
domanda di addebito e di mantenimento proposte dalla ricorrente.
pagina 2 di 4 Con successive note del 7.2.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove vorranno, fermo l'obbligo del rispetto reciproco;
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare
o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
All'udienza del 3.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del
Pubblio Ministero (visto dell'8.7.2021).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione al marito deve ritenersi rinunciata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e avuto riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
sposati ad AUGUSTA il 07/10/2008 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di AUGUSTA anno 2008, n. 24, Parte I), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AUGUSTA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
03/04/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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