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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/09/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3294/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3294/2020 avente ad oggetto responsabilità medica, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , IN Parte_1 C.F._1 PROPRIO E N.Q. DI , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. LEONE GIUSEPPE, presso il cui studio è C.F._3 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORI CONTRO
, P.I. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. CIARCIÀ PIERO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_3 C.F._4 il patrocinio dell'avv. VIRGA SEBA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTI con sede a Bologna via Stalingrado n. 45, C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. BARRESI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_2 domiciliata, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI Piaccia al Tribunale
- ritenere e dire che la grave negligenza e imperizia nei soccorsi del 26/04/2020 presso la Guardia Medica di Acate, così come sopra descritte, sono state la causa, o la concausa, del decesso del sig. Persona_1
pagina 1 di 9 - per l'effetto condannare l' e il dott. , in solido e ciascuno CP_2 Controparte_5 secondo il proprio profilo di responsabilità, a risarcire tutti i danni subiti dagli attori che si quantificano, quanto al danno non patrimoniale, in € 1.215.932,73 (€ 405.310,91 per ciascun attore); quanto al danno patrimoniale in € 482.042,52; complessivamente, in €. 1.697.975,25, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà determinata all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio.
DI RAGUSA Controparte_2 Piaccia al Tribunale In via principale:
1) ritenere e dichiarare l'insussistenza, e comunque, la carenza di prova del nesso di causalità tra le prestazioni professionali rese dai sanitari dell' in persona del Controparte_2 CP_2 legale rappresentante pro tempore, e il decesso del sig. avvenuto in data 26.04.2019; Persona_1 altresì, tra le suddette prestazioni sanitarie e i danni lamentati dall'attrice;
2) ritenere e dichiarare l'insussistenza di alcuna condotta colposa del medico e quindi ritenere e dichiarare l'esatto adempimento delle prestazioni mediche espletate dai sanitari dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del sig. Controparte_2 [...] nella vicenda in esame, e comunque, la carenza di prova in merito ad un'asserita colpa Per_1 professionale dei suddetti sanitari;
3) conseguentemente, ritenere e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all' , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_2 ordine alla causazione dei danni lamentati e per cui è causa;
4) ritenere e dichiarare, in ogni caso, non provato alcun danno di natura patrimoniale e non patrimoniale in capo a parte attrice;
5) per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate dall'attrice nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2 In via subordinata:
6) nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice e di positivo accertamento della responsabilità del dott. , accogliere la domanda di regresso Controparte_3 e/o manleva formulata dall' e ritenere obbligato e condannare Controparte_2 il dott. , e conseguentemente la ai sensi di legge, a tenere CP_3 Controparte_4 indenne, rimborsare e/o manlevare l' per le conseguenze economiche pregiudizievoli CP_2 derivanti dall'eventuale pronuncia di condanna;
7) nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria ex adverso formulata, ritenere eccessiva e ingiustificata la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali effettuata dalla sig.ra e ridurre il risarcimento alla minore somma che dovesse essere Parte_1 accertata in corso di causa;
8) nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria ex adverso formulata, ritenere e dichiarare l'insussistenza del diritto di parte attrice alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente liquidate. Sulle spese di giudizio:
9) con vittoria di spese e compensi.
Controparte_3 Piaccia al Tribunale nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché infondata sia in fatto che in diritto;
pagina 2 di 9 nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare che il terzo è tenuto a manlevare il convenuto CP_6 Controparte_7 CP_3 da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere a quanto sarà
[...] Controparte_3 eventualmente tenuto a pagare alla parte attrice;
in ulteriore subordine, sena recesso dalle superiori richieste, ritenere l'eccessività del quantum risarcitorio e ricondurlo entro la somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.
CP_7 Piaccia al Tribunale In ordine alla garanzia:
- ritenere e dichiarare, ai sensi della clausola 7.9 delle condizioni generali di contratto, l'operatività a secondo rischio della garanzia invocata;
- in ogni caso, ritenere la garanzia operante alle condizioni e nei limiti indicati nella relativa polizza, compresi il massimale, lo scoperto e la franchigia ivi contemplati, senza vincolo di solidarietà passiva con eventuali altri obbligati, attesa l'operatività della garanzia esclusivamente per la quota di danno che risulti eventualmente imputabile in via diretta all' . Parte_3 Nel merito
- Rigettare la domanda proposta nei confronti del dott. , nonché la domanda di regresso e/o CP_3 Cont manleva proposta dall' nei confronti dello stesso in quanto infondate;
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda, circoscrivere la condanna nei limiti del vero, giusto e provato, senza vincolo di solidarietà passiva con eventuali altri obbligati. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 3 di 9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento di in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità sui figli e è fondata e deve pertanto essere CP_1 Parte_2 accolta. Risulta dagli atti che , di anni 48, in data 26.04.2019, veniva accompagnato dalla moglie Persona_1 alla guardia medica di Acate, arrivo registrato alle ore 22,00, per sintomatico Parte_1 dolore toracico gravativo, con irradiazione tipica e sudorazione fredda, insorto al domicilio, dopo avere partecipato ad una partita di calcetto. Pers Nel sospetto diagnostico di , veniva inoltrata richiesta telefonica di un'ambulanza medicalizzata al SUES che comunicava l'indisponibilità del mezzo per guasto meccanico. Consultati i familiari sulle modalità di trasporto in ospedale (ore 22.11), si registrava il peggioramento improvviso delle condizioni cliniche ed emodinamiche con arresto cardiocircolatorio, per cui veniva eseguita corretta RCP. Alle ore 22.34, arrivata l'ambulanza del 118, il paziente veniva collegato al defibrillatore presente in ambulanza e quest'ultimo scaricava per 2 volte (evidenza di residua attività elettrica cardiaca) senza efficacia sull'emodinamica. Alle ore 23.10 veniva constatato il decesso di . Persona_1 Risulta ancora dagli atti che nei locali della guardia medica erano presenti operatori del 118 e che né il medico di guardia, né gli altri operatori presenti hanno utilizzato prima dell'arrivo dell'autoambulanza il defibrillatore automatico presente nei locali. Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio collegiale del 18/09/2024 dei dottori e RS
(il primo medico legale e il secondo specialista in cardiochirurgia) – le cui Persona_4 conclusioni vanno senz'altro accolte essendo motivate in modo puntuale e coerente all'esito dell'analisi della documentazione in atti – è dimostrato da anni “sia che nella classe di età a cui apparteneva il paziente deceduto circa l'85% delle cause di ACEO (arresto cardiaco extraospedaliero) sia rappresentato da fibrillazione ventricolare/tachicardia ventricolare sostenuta di origine ischemica sia che l'utilizzo del defibrillatore debba essere il più rapido possibile (tempo utile non superiore agli 8-10 min in corso di RCP)” per cui “appare evidente come il mancato utilizzo di tale indispensabile presidio da parte di personale sanitario addetto sì alla continuità assistenziale ma anche e soprattutto alla gestione dell'emergenza-urgenza costituisca una mancanza grave, pur riconoscendo tanto la correttezza della diagnosi quanto la prontezza dell'instaurazione delle manovra di RCP. Inoltre, appare inspiegabile l'affermazione del medico relativa alla sua incapacità di far funzionare il defibrillatore: ferma restando la semplicità di utilizzo del device, va ricordato che ormai da anni si svolgano corsi BLS-D perfino nelle scuole: pertanto, un medico che affermi di non aver avuto modo di aggiornarsi in tal senso non trova giustificazione né giuridica, né professionale né etica. Per quanto concerne la tempistica di arrivo dell'ambulanza SUES non ci sono rilievi da fare ma forse andrebbe valutato se la constatazione di decesso sia stata “troppo rapida” considerato che il defibrillatore dell'ambulanza ha continuato a scaricare e se sarebbe stato opportuno continuare RCP almeno per altri 15-30 min per consentire l'arrivo in ospedale”. I consulenti concludono che “la morte di , anche in assenza di riscontro autoptico, è da Persona_1 rapportare, secondo il criterio del più probabile che non, ad infarto acuto del miocardio. In tal senso, depone la sintomatologia registrata in sede di Guardia medica, sintomatico dolore toracico gravativo, con irradiazione tipica e sudorazione fredda, insorto, dopo sforzo, che indusse anche il medico di guardia, Dr. , sulla base di tale sospetto diagnostico, ad inoltrare al SUES, CP_3 alle ore 22.11, richiesta telefonica per l'invio di un'ambulanza medicalizzata. È dato accertato, che nelle more il paziente presentava improvviso arresto cardiaco per cui venivano praticate manovre rianimatorie e che all'arrivo dell'autoambulanza del 118, ore 22.34, il paziente
pagina 4 di 9 veniva collegato al defibrillatore presente sull'autoambulanza, e sottoposto a due distinte scariche con evidenza di residua attività elettrica cardiaca, senza efficacia sull'emodinamica. Alle ore 23.10 veniva constatato l'avvenuto decesso. È dato comprovato, che in guardia medica era in dotazione un defibrillatore automatico e che lo stesso non venne utilizzato dal dr. . CP_3 Su tale circostanza è ovvio che mal si comprende come un medico, peraltro, in attività presso un presidio di guardia medica, non abbia inteso utilizzare il defibrillatore automatico, relegando, di conseguenza, tale scelta nell'ambito di una ingiustificabile grave carenza operativa. Nel momento del registrato arresto cardiaco, con alta probabilità attribuibile a fibrillazione ventricolare, il mancato impiego del defibrillatore non consentì di interrompere l'insorta aritmia, con conseguente riduzione delle chance di sopravvivenza che, in base all'algoritmo già indicato nelle premesse tematiche esposte, stabilisce una perdita del 10% per ogni minuto di ritardo nell'esecuzione della defibrillazione. Se si considera che l'intervento dell'autoambulanza fu registrato dopo venti minuti dall'avvenuto arresto cardiaco, si denota che, in detto arco temporale, il mancato uso del defibrillatore annullò i possibili effetti salvifici ottenibili con il tempestivo impiego di tale strumento in dotazione alla guardia medica di Acate. In ordine a tutto ciò, quindi, s'evidenzia che la condotta professionale del dr. fu connotata da CP_3 negligenza nel non aver utilizzato il defibrillatore, e/o nel non aver chiesto l'aiuto agli operatori del 118 presenti in guardia medica, affinché gli stessi potessero provvedere ad attivare il dispositivo, nell'attesa dell'arrivo dell'autoambulanza. In tal senso, se il defibrillatore fosse stato utilizzato nell'immediatezza dell'avvenuto arresto cardiaco, si sarebbe potuto ottenere, con valido criterio probabilistico, il ripristino del ritmo cardiaco con conseguente possibilità di garantire al paziente la momentanea sopravvivenza in misura pari all'80%” (cfr. relazione di CTU, pagg. 11-13). Tanto premesso in punto di fatto, in materia di responsabilità sanitaria, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “Il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” (Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 28991/2019). Anche di recente è stato affermato che “è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass. n. 10050/2022). Nel caso di specie, alla luce delle condivisibili conclusioni della CTU, risulta provato il nesso di causalità, secondo la regola del “più probabile che non”, tra la condotta del medico di turno dott.
, che non ha negligentemente utilizzato il defibrillatore in dotazione, e il decesso di CP_3 Per_1
.
[...] Deve pertanto essere affermata la responsabilità dell' e del Controparte_2 dott. , in solido tra loro, nei confronti degli attori per il decesso del loro prossimo Controparte_3 congiunto. Ciò posto, gli attori chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto e il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita dei contributi economici che il che era Per_1
pagina 5 di 9 impiegato del Ministero della Difesa con la qualifica di primo maresciallo, avrebbe destinato alle esigenze della famiglia. Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 3767/2018; n. 29784/2018; n. 26614/2019). Di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Osserva la Suprema Corte che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass., sez. III, 16.12.2022 n. 37009). Nel caso di specie gli attori hanno diritto al risarcimento del danno iure proprio in conseguenza della morte di , dovendosi presumere la loro sofferenza morale trattandosi della moglie e dei Persona_1 figli con lui conviventi. Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano del 2024 spettano agli attori a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte di le seguenti somme: Persona_1
che aveva 39 anni al momento del fatto, € 320.702,00; Parte_1
che aveva 13 anni al momento del fatto, € 336.346,00; CP_1
che aveva 7 anni al momento del fatto, € 344.168,00. Parte_2 Quanto agli interessi, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. Gli importi di cui sopra vanno dunque devalutati fino al momento del fatto (26/04/2019) e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., vanno calcolati gli interessi compensativi fino alla sentenza, nella seguente misura:
- € 33.342,28; Parte_1
pagina 6 di 9 - € 34.968,75; CP_1
- € 35.781,95. Parte_2
Passando ad esaminare la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni di persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale, nonché ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé. Precisa, poi, la Suprema Corte che “Il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima;
ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi” (Cass. n. 10321/2018). Tanto premesso, lavorava alle dipendenze del Ministero della Difesa con la qualifica di Persona_1 primo maresciallo, percependo un reddito mensile lordo di € 3.326,74 e netto di € 2.227,98 (cfr. cedolino dello stipendio dell'aprile 2019, in atti); il reddito annuale netto, considerando tredici mensilità, era pertanto di € 28.963,74. Considerando che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé una quota di un quarto del reddito fino a quando avrebbe avuto i figli a carico, destinando dunque alla famiglia € 21.722,81, il danno emergente maturato per gli attori dalla data del decesso a oggi, essendo decorsi sei anni e cinque mesi, è di € 46.414,43 ciascuno (€ 7.240,94 pari a un terzo di € 21.722,81 moltiplicato per 6,41). Per calcolare il lucro cessante, va utilizzata la tabella elaborata dal Tribunale di Milano nel 2023 per la capitalizzazione anticipata della rendita, che individua coefficienti, basati sull'età del soggetto e sulla durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita, da moltiplicare per l'importo annuo perso. Il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti;
tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente "una tantum", rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno. Nel caso di specie, la durata dell'arco temporale di perdita della rendita è di dodici anni fino alla presumibile età pensionabile del che avrebbe avuto oggi 55 anni, per cui il coefficiente Per_1 moltiplicatore è di 12,16. La rendita perduta dagli attori attualizzata a oggi ammonta pertanto a € 264.149,37 (€ 21.722,81 moltiplicato per 12,16), pari a € 88.049,80 ciascuno. Alla luce di quanto esposto, l' e devono Controparte_2 Controparte_3 essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, i seguenti importi oltre interessi: a la somma di € 354.044,28; Parte_1 a la somma di € 371.314,75; CP_1 a la somma di € 379.949,95. Parte_2 I convenuti devono altresì essere condannati a corrispondere a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 134.464,23 oltre interessi a ciascuno degli attori. Va a questo punto esaminata la domanda di regresso proposte dall' Controparte_2 nei confronti del medico , domanda parzialmente fondata che va accolta per
[...] Controparte_3 quanto di ragione.
pagina 7 di 9 Come sopra evidenziato al dott. è ascrivibile la condotta colposa consistita nell'omesso utilizzo CP_3 del defribillatore il cui uso tempestivo avrebbe evitato il decesso del secondo la regola del Per_1
“più probabile che non”. La responsabilità nei confronti degli attori tra la struttura sanitaria ed il medico, in un caso del genere, va ripartita in maniera paritaria, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass. III n. 29001/2021; n. 28987/2019).
deve pertanto essere condannato a tenere indenne l' Controparte_3 Controparte_2 della metà dell'importo che la stessa verserà agli attori a titolo di risarcimento.
[...]
Deve infine essere accolta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
Controparte_4 Risulta dagli atti che il dott. ha stipulato la polizza assicurativa n. 1/64647/122/164056487, a CP_3 copertura della responsabilità civile professionale, con decorrenza dal 20/12/2018 e scadenza al 20/12/2019, periodo nel quale si è verificato il fatto dannoso del quale deve rispondere l'assicurato. Deve essere rigettata l'eccezione della relativa alla responsabilità a secondo rischio della CP_4 garanzia invocata. L'art.
7.9 delle condizioni generali di contratto stabilisce che “qualora esista polizza di responsabilità stipulata dall'Azienda che assicura il personale medico, paramedico…, la presente polizza si CP_2 intende prestata a “secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto”. Nel caso di specie non risulta dagli atti che l abbia stipulato una polizza assicurativa a CP_2 garanzia della responsabilità civile per il personale medico, circostanza comunque non provata da
CP_4 Va invece accolta l'eccezione riguardante l'applicazione dello scoperto del 15%, con un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 40.000,00, in quanto la polizza prevede che la garanzia è operante con l'applicazione della franchigia e scoperto prevista nell'articolo 7.8. La garanzia è inoltre prestata nei limiti del massimale di € 1.000.000,00. Infine, l'art.
7.15 delle condizioni di contratto dispone che in caso di responsabilità solidale l'assicurazione vale per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà; la quota di danno imputabile all'assicurato è pari nella specie alla metà di quello complessivamente liquidato, per quanto sopra evidenziato. La deve pertanto essere condannata a tenere indenne Controparte_4 Controparte_3 dell'importo che questi verserà agli attori, a titolo di risarcimento danni e spese legali, per l'importo pagina 8 di 9 eccedente € 40.000,00, nei limiti della metà dell'importo complessivo liquidato e del massimale di € 1.000.000,00. Riguardo alle spese legali, la Suprema Corte ha chiarito che “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito” (Cass. n. 18076/2020). La Suprema Corte ha altresì chiarito che “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.” (Cass. n. 21220/2022). È pertanto nulla la clausola di cui all'art.
2.12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui la società assicuratrice non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. Le spese tra gli attori e i convenuti, tra l' e in relazione alla domanda CP_2 Controparte_3 riconvenzionale di regresso e tra e seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. Controparte_3 CP_4 e si liquidano come da dispositivo, in base al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione di valore corrispondente all'importo della condanna al risarcimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3294/2020: ON l' e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a in proprio, Parte_1 la somma di € 354.044,28, nella qualità di genitore esercente la responsabilità su la CP_1 somma di € 371.314,75, e nella qualità di genitore esercente la responsabilità su Parte_2 la somma di € 379.949,95, oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
[...] ON l' e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 corrispondere a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a in proprio, la Parte_1 somma di € 134.464,23, nella qualità di genitore esercente la responsabilità su la CP_1 somma di € 134.464,23, e nella qualità di genitore esercente la responsabilità su Parte_2 la somma di € 134.464,23, oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
[...]
ON l' a rimborsare a parte attrice Controparte_8 le spese di lite, che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed in € 37.951,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dei convenuti, per metà ciascuno.
ON a tenere indenne l' della metà Controparte_3 Controparte_2 dell'importo che la stessa verserà agli attori a titolo di risarcimento in conseguenza del capo di condanna principale.
ON a tenere indenne dell'importo che lo Controparte_4 Controparte_3 stesso verserà agli attori a titolo di risarcimento e spese legali in conseguenza dei superiori capi di condanna, per l'importo eccedente € 40.000,00, nei limiti della metà dell'importo complessivo liquidato e del massimale di € 1.000.000,00.
ON a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_3 CP_2 18.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
ON a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_4 Controparte_3 liquidano in € 18.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 29/09/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3294/2020 avente ad oggetto responsabilità medica, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , IN Parte_1 C.F._1 PROPRIO E N.Q. DI , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. LEONE GIUSEPPE, presso il cui studio è C.F._3 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORI CONTRO
, P.I. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. CIARCIÀ PIERO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_3 C.F._4 il patrocinio dell'avv. VIRGA SEBA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTI con sede a Bologna via Stalingrado n. 45, C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. BARRESI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_2 domiciliata, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI Piaccia al Tribunale
- ritenere e dire che la grave negligenza e imperizia nei soccorsi del 26/04/2020 presso la Guardia Medica di Acate, così come sopra descritte, sono state la causa, o la concausa, del decesso del sig. Persona_1
pagina 1 di 9 - per l'effetto condannare l' e il dott. , in solido e ciascuno CP_2 Controparte_5 secondo il proprio profilo di responsabilità, a risarcire tutti i danni subiti dagli attori che si quantificano, quanto al danno non patrimoniale, in € 1.215.932,73 (€ 405.310,91 per ciascun attore); quanto al danno patrimoniale in € 482.042,52; complessivamente, in €. 1.697.975,25, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà determinata all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio.
DI RAGUSA Controparte_2 Piaccia al Tribunale In via principale:
1) ritenere e dichiarare l'insussistenza, e comunque, la carenza di prova del nesso di causalità tra le prestazioni professionali rese dai sanitari dell' in persona del Controparte_2 CP_2 legale rappresentante pro tempore, e il decesso del sig. avvenuto in data 26.04.2019; Persona_1 altresì, tra le suddette prestazioni sanitarie e i danni lamentati dall'attrice;
2) ritenere e dichiarare l'insussistenza di alcuna condotta colposa del medico e quindi ritenere e dichiarare l'esatto adempimento delle prestazioni mediche espletate dai sanitari dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del sig. Controparte_2 [...] nella vicenda in esame, e comunque, la carenza di prova in merito ad un'asserita colpa Per_1 professionale dei suddetti sanitari;
3) conseguentemente, ritenere e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all' , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_2 ordine alla causazione dei danni lamentati e per cui è causa;
4) ritenere e dichiarare, in ogni caso, non provato alcun danno di natura patrimoniale e non patrimoniale in capo a parte attrice;
5) per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate dall'attrice nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2 In via subordinata:
6) nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice e di positivo accertamento della responsabilità del dott. , accogliere la domanda di regresso Controparte_3 e/o manleva formulata dall' e ritenere obbligato e condannare Controparte_2 il dott. , e conseguentemente la ai sensi di legge, a tenere CP_3 Controparte_4 indenne, rimborsare e/o manlevare l' per le conseguenze economiche pregiudizievoli CP_2 derivanti dall'eventuale pronuncia di condanna;
7) nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria ex adverso formulata, ritenere eccessiva e ingiustificata la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali effettuata dalla sig.ra e ridurre il risarcimento alla minore somma che dovesse essere Parte_1 accertata in corso di causa;
8) nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria ex adverso formulata, ritenere e dichiarare l'insussistenza del diritto di parte attrice alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente liquidate. Sulle spese di giudizio:
9) con vittoria di spese e compensi.
Controparte_3 Piaccia al Tribunale nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché infondata sia in fatto che in diritto;
pagina 2 di 9 nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare che il terzo è tenuto a manlevare il convenuto CP_6 Controparte_7 CP_3 da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere a quanto sarà
[...] Controparte_3 eventualmente tenuto a pagare alla parte attrice;
in ulteriore subordine, sena recesso dalle superiori richieste, ritenere l'eccessività del quantum risarcitorio e ricondurlo entro la somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.
CP_7 Piaccia al Tribunale In ordine alla garanzia:
- ritenere e dichiarare, ai sensi della clausola 7.9 delle condizioni generali di contratto, l'operatività a secondo rischio della garanzia invocata;
- in ogni caso, ritenere la garanzia operante alle condizioni e nei limiti indicati nella relativa polizza, compresi il massimale, lo scoperto e la franchigia ivi contemplati, senza vincolo di solidarietà passiva con eventuali altri obbligati, attesa l'operatività della garanzia esclusivamente per la quota di danno che risulti eventualmente imputabile in via diretta all' . Parte_3 Nel merito
- Rigettare la domanda proposta nei confronti del dott. , nonché la domanda di regresso e/o CP_3 Cont manleva proposta dall' nei confronti dello stesso in quanto infondate;
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda, circoscrivere la condanna nei limiti del vero, giusto e provato, senza vincolo di solidarietà passiva con eventuali altri obbligati. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 3 di 9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento di in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità sui figli e è fondata e deve pertanto essere CP_1 Parte_2 accolta. Risulta dagli atti che , di anni 48, in data 26.04.2019, veniva accompagnato dalla moglie Persona_1 alla guardia medica di Acate, arrivo registrato alle ore 22,00, per sintomatico Parte_1 dolore toracico gravativo, con irradiazione tipica e sudorazione fredda, insorto al domicilio, dopo avere partecipato ad una partita di calcetto. Pers Nel sospetto diagnostico di , veniva inoltrata richiesta telefonica di un'ambulanza medicalizzata al SUES che comunicava l'indisponibilità del mezzo per guasto meccanico. Consultati i familiari sulle modalità di trasporto in ospedale (ore 22.11), si registrava il peggioramento improvviso delle condizioni cliniche ed emodinamiche con arresto cardiocircolatorio, per cui veniva eseguita corretta RCP. Alle ore 22.34, arrivata l'ambulanza del 118, il paziente veniva collegato al defibrillatore presente in ambulanza e quest'ultimo scaricava per 2 volte (evidenza di residua attività elettrica cardiaca) senza efficacia sull'emodinamica. Alle ore 23.10 veniva constatato il decesso di . Persona_1 Risulta ancora dagli atti che nei locali della guardia medica erano presenti operatori del 118 e che né il medico di guardia, né gli altri operatori presenti hanno utilizzato prima dell'arrivo dell'autoambulanza il defibrillatore automatico presente nei locali. Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio collegiale del 18/09/2024 dei dottori e RS
(il primo medico legale e il secondo specialista in cardiochirurgia) – le cui Persona_4 conclusioni vanno senz'altro accolte essendo motivate in modo puntuale e coerente all'esito dell'analisi della documentazione in atti – è dimostrato da anni “sia che nella classe di età a cui apparteneva il paziente deceduto circa l'85% delle cause di ACEO (arresto cardiaco extraospedaliero) sia rappresentato da fibrillazione ventricolare/tachicardia ventricolare sostenuta di origine ischemica sia che l'utilizzo del defibrillatore debba essere il più rapido possibile (tempo utile non superiore agli 8-10 min in corso di RCP)” per cui “appare evidente come il mancato utilizzo di tale indispensabile presidio da parte di personale sanitario addetto sì alla continuità assistenziale ma anche e soprattutto alla gestione dell'emergenza-urgenza costituisca una mancanza grave, pur riconoscendo tanto la correttezza della diagnosi quanto la prontezza dell'instaurazione delle manovra di RCP. Inoltre, appare inspiegabile l'affermazione del medico relativa alla sua incapacità di far funzionare il defibrillatore: ferma restando la semplicità di utilizzo del device, va ricordato che ormai da anni si svolgano corsi BLS-D perfino nelle scuole: pertanto, un medico che affermi di non aver avuto modo di aggiornarsi in tal senso non trova giustificazione né giuridica, né professionale né etica. Per quanto concerne la tempistica di arrivo dell'ambulanza SUES non ci sono rilievi da fare ma forse andrebbe valutato se la constatazione di decesso sia stata “troppo rapida” considerato che il defibrillatore dell'ambulanza ha continuato a scaricare e se sarebbe stato opportuno continuare RCP almeno per altri 15-30 min per consentire l'arrivo in ospedale”. I consulenti concludono che “la morte di , anche in assenza di riscontro autoptico, è da Persona_1 rapportare, secondo il criterio del più probabile che non, ad infarto acuto del miocardio. In tal senso, depone la sintomatologia registrata in sede di Guardia medica, sintomatico dolore toracico gravativo, con irradiazione tipica e sudorazione fredda, insorto, dopo sforzo, che indusse anche il medico di guardia, Dr. , sulla base di tale sospetto diagnostico, ad inoltrare al SUES, CP_3 alle ore 22.11, richiesta telefonica per l'invio di un'ambulanza medicalizzata. È dato accertato, che nelle more il paziente presentava improvviso arresto cardiaco per cui venivano praticate manovre rianimatorie e che all'arrivo dell'autoambulanza del 118, ore 22.34, il paziente
pagina 4 di 9 veniva collegato al defibrillatore presente sull'autoambulanza, e sottoposto a due distinte scariche con evidenza di residua attività elettrica cardiaca, senza efficacia sull'emodinamica. Alle ore 23.10 veniva constatato l'avvenuto decesso. È dato comprovato, che in guardia medica era in dotazione un defibrillatore automatico e che lo stesso non venne utilizzato dal dr. . CP_3 Su tale circostanza è ovvio che mal si comprende come un medico, peraltro, in attività presso un presidio di guardia medica, non abbia inteso utilizzare il defibrillatore automatico, relegando, di conseguenza, tale scelta nell'ambito di una ingiustificabile grave carenza operativa. Nel momento del registrato arresto cardiaco, con alta probabilità attribuibile a fibrillazione ventricolare, il mancato impiego del defibrillatore non consentì di interrompere l'insorta aritmia, con conseguente riduzione delle chance di sopravvivenza che, in base all'algoritmo già indicato nelle premesse tematiche esposte, stabilisce una perdita del 10% per ogni minuto di ritardo nell'esecuzione della defibrillazione. Se si considera che l'intervento dell'autoambulanza fu registrato dopo venti minuti dall'avvenuto arresto cardiaco, si denota che, in detto arco temporale, il mancato uso del defibrillatore annullò i possibili effetti salvifici ottenibili con il tempestivo impiego di tale strumento in dotazione alla guardia medica di Acate. In ordine a tutto ciò, quindi, s'evidenzia che la condotta professionale del dr. fu connotata da CP_3 negligenza nel non aver utilizzato il defibrillatore, e/o nel non aver chiesto l'aiuto agli operatori del 118 presenti in guardia medica, affinché gli stessi potessero provvedere ad attivare il dispositivo, nell'attesa dell'arrivo dell'autoambulanza. In tal senso, se il defibrillatore fosse stato utilizzato nell'immediatezza dell'avvenuto arresto cardiaco, si sarebbe potuto ottenere, con valido criterio probabilistico, il ripristino del ritmo cardiaco con conseguente possibilità di garantire al paziente la momentanea sopravvivenza in misura pari all'80%” (cfr. relazione di CTU, pagg. 11-13). Tanto premesso in punto di fatto, in materia di responsabilità sanitaria, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “Il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” (Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 28991/2019). Anche di recente è stato affermato che “è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass. n. 10050/2022). Nel caso di specie, alla luce delle condivisibili conclusioni della CTU, risulta provato il nesso di causalità, secondo la regola del “più probabile che non”, tra la condotta del medico di turno dott.
, che non ha negligentemente utilizzato il defibrillatore in dotazione, e il decesso di CP_3 Per_1
.
[...] Deve pertanto essere affermata la responsabilità dell' e del Controparte_2 dott. , in solido tra loro, nei confronti degli attori per il decesso del loro prossimo Controparte_3 congiunto. Ciò posto, gli attori chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto e il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita dei contributi economici che il che era Per_1
pagina 5 di 9 impiegato del Ministero della Difesa con la qualifica di primo maresciallo, avrebbe destinato alle esigenze della famiglia. Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 3767/2018; n. 29784/2018; n. 26614/2019). Di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Osserva la Suprema Corte che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass., sez. III, 16.12.2022 n. 37009). Nel caso di specie gli attori hanno diritto al risarcimento del danno iure proprio in conseguenza della morte di , dovendosi presumere la loro sofferenza morale trattandosi della moglie e dei Persona_1 figli con lui conviventi. Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano del 2024 spettano agli attori a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte di le seguenti somme: Persona_1
che aveva 39 anni al momento del fatto, € 320.702,00; Parte_1
che aveva 13 anni al momento del fatto, € 336.346,00; CP_1
che aveva 7 anni al momento del fatto, € 344.168,00. Parte_2 Quanto agli interessi, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. Gli importi di cui sopra vanno dunque devalutati fino al momento del fatto (26/04/2019) e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., vanno calcolati gli interessi compensativi fino alla sentenza, nella seguente misura:
- € 33.342,28; Parte_1
pagina 6 di 9 - € 34.968,75; CP_1
- € 35.781,95. Parte_2
Passando ad esaminare la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni di persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale, nonché ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé. Precisa, poi, la Suprema Corte che “Il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima;
ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi” (Cass. n. 10321/2018). Tanto premesso, lavorava alle dipendenze del Ministero della Difesa con la qualifica di Persona_1 primo maresciallo, percependo un reddito mensile lordo di € 3.326,74 e netto di € 2.227,98 (cfr. cedolino dello stipendio dell'aprile 2019, in atti); il reddito annuale netto, considerando tredici mensilità, era pertanto di € 28.963,74. Considerando che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé una quota di un quarto del reddito fino a quando avrebbe avuto i figli a carico, destinando dunque alla famiglia € 21.722,81, il danno emergente maturato per gli attori dalla data del decesso a oggi, essendo decorsi sei anni e cinque mesi, è di € 46.414,43 ciascuno (€ 7.240,94 pari a un terzo di € 21.722,81 moltiplicato per 6,41). Per calcolare il lucro cessante, va utilizzata la tabella elaborata dal Tribunale di Milano nel 2023 per la capitalizzazione anticipata della rendita, che individua coefficienti, basati sull'età del soggetto e sulla durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita, da moltiplicare per l'importo annuo perso. Il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti;
tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente "una tantum", rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno. Nel caso di specie, la durata dell'arco temporale di perdita della rendita è di dodici anni fino alla presumibile età pensionabile del che avrebbe avuto oggi 55 anni, per cui il coefficiente Per_1 moltiplicatore è di 12,16. La rendita perduta dagli attori attualizzata a oggi ammonta pertanto a € 264.149,37 (€ 21.722,81 moltiplicato per 12,16), pari a € 88.049,80 ciascuno. Alla luce di quanto esposto, l' e devono Controparte_2 Controparte_3 essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, i seguenti importi oltre interessi: a la somma di € 354.044,28; Parte_1 a la somma di € 371.314,75; CP_1 a la somma di € 379.949,95. Parte_2 I convenuti devono altresì essere condannati a corrispondere a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 134.464,23 oltre interessi a ciascuno degli attori. Va a questo punto esaminata la domanda di regresso proposte dall' Controparte_2 nei confronti del medico , domanda parzialmente fondata che va accolta per
[...] Controparte_3 quanto di ragione.
pagina 7 di 9 Come sopra evidenziato al dott. è ascrivibile la condotta colposa consistita nell'omesso utilizzo CP_3 del defribillatore il cui uso tempestivo avrebbe evitato il decesso del secondo la regola del Per_1
“più probabile che non”. La responsabilità nei confronti degli attori tra la struttura sanitaria ed il medico, in un caso del genere, va ripartita in maniera paritaria, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass. III n. 29001/2021; n. 28987/2019).
deve pertanto essere condannato a tenere indenne l' Controparte_3 Controparte_2 della metà dell'importo che la stessa verserà agli attori a titolo di risarcimento.
[...]
Deve infine essere accolta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
Controparte_4 Risulta dagli atti che il dott. ha stipulato la polizza assicurativa n. 1/64647/122/164056487, a CP_3 copertura della responsabilità civile professionale, con decorrenza dal 20/12/2018 e scadenza al 20/12/2019, periodo nel quale si è verificato il fatto dannoso del quale deve rispondere l'assicurato. Deve essere rigettata l'eccezione della relativa alla responsabilità a secondo rischio della CP_4 garanzia invocata. L'art.
7.9 delle condizioni generali di contratto stabilisce che “qualora esista polizza di responsabilità stipulata dall'Azienda che assicura il personale medico, paramedico…, la presente polizza si CP_2 intende prestata a “secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto”. Nel caso di specie non risulta dagli atti che l abbia stipulato una polizza assicurativa a CP_2 garanzia della responsabilità civile per il personale medico, circostanza comunque non provata da
CP_4 Va invece accolta l'eccezione riguardante l'applicazione dello scoperto del 15%, con un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 40.000,00, in quanto la polizza prevede che la garanzia è operante con l'applicazione della franchigia e scoperto prevista nell'articolo 7.8. La garanzia è inoltre prestata nei limiti del massimale di € 1.000.000,00. Infine, l'art.
7.15 delle condizioni di contratto dispone che in caso di responsabilità solidale l'assicurazione vale per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà; la quota di danno imputabile all'assicurato è pari nella specie alla metà di quello complessivamente liquidato, per quanto sopra evidenziato. La deve pertanto essere condannata a tenere indenne Controparte_4 Controparte_3 dell'importo che questi verserà agli attori, a titolo di risarcimento danni e spese legali, per l'importo pagina 8 di 9 eccedente € 40.000,00, nei limiti della metà dell'importo complessivo liquidato e del massimale di € 1.000.000,00. Riguardo alle spese legali, la Suprema Corte ha chiarito che “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito” (Cass. n. 18076/2020). La Suprema Corte ha altresì chiarito che “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.” (Cass. n. 21220/2022). È pertanto nulla la clausola di cui all'art.
2.12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui la società assicuratrice non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. Le spese tra gli attori e i convenuti, tra l' e in relazione alla domanda CP_2 Controparte_3 riconvenzionale di regresso e tra e seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. Controparte_3 CP_4 e si liquidano come da dispositivo, in base al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione di valore corrispondente all'importo della condanna al risarcimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3294/2020: ON l' e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a in proprio, Parte_1 la somma di € 354.044,28, nella qualità di genitore esercente la responsabilità su la CP_1 somma di € 371.314,75, e nella qualità di genitore esercente la responsabilità su Parte_2 la somma di € 379.949,95, oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
[...] ON l' e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 corrispondere a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a in proprio, la Parte_1 somma di € 134.464,23, nella qualità di genitore esercente la responsabilità su la CP_1 somma di € 134.464,23, e nella qualità di genitore esercente la responsabilità su Parte_2 la somma di € 134.464,23, oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
[...]
ON l' a rimborsare a parte attrice Controparte_8 le spese di lite, che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed in € 37.951,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dei convenuti, per metà ciascuno.
ON a tenere indenne l' della metà Controparte_3 Controparte_2 dell'importo che la stessa verserà agli attori a titolo di risarcimento in conseguenza del capo di condanna principale.
ON a tenere indenne dell'importo che lo Controparte_4 Controparte_3 stesso verserà agli attori a titolo di risarcimento e spese legali in conseguenza dei superiori capi di condanna, per l'importo eccedente € 40.000,00, nei limiti della metà dell'importo complessivo liquidato e del massimale di € 1.000.000,00.
ON a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_3 CP_2 18.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
ON a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_4 Controparte_3 liquidano in € 18.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 29/09/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni pagina 9 di 9