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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/07/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Vincenti;
- opponente -
E
e per essa quale procuratrice speciale la in Controparte_1 Parte_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo;
- opposta -
NONCHE'
e per essa quale procuratrice speciale la in persona Controparte_2 Parte_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pacifico;
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 72/2021 (R.G. n. 4500/2020) emesso dal Tribunale di Cosenza il 24.01.2021 e notificato il 28.01.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la Controparte_1 somma di euro € 24.255,90, oltre interessi e spese.
La pretesa creditoria azionata in monitorio da quale cessionaria del credito, trova Controparte_1 fondamento in una fattura (la n. 2 del 23.01.2020) emessa nei confronti dell' Parte_1
dalla a fronte della esecuzione di lavori di manutenzione delle
[...] Controparte_3 pagina 1 di 8 apparecchiature elettromedicali necessarie all'attività sanitaria della ingiunta ex art. 63, comma 2) lett.
b) punti 2 e 3 del d.lgs n. 50/2016.
Con i motivi di opposizione, l' ha dedotto come segue: carenza di interesse ad Parte_1
agire dell'opposta per acquiescenza al rifiuto del consenso alla cessione di credito espresso dall'amministrazione, stante la mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo del provvedimento di diniego nei termini di legge;
carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 per inopponibilità della cessione del credito all' avuto riguardo alla mancanza dei Controparte_4
requisiti di forma del contratto ed al rifiuto della cessione da parte del debitore ceduto, tanto in violazione della speciale disciplina in tema di cessione dei crediti verso la P.A.; insussistenza del credito ingiunto per intervenuto pagamento al creditore cedente ( della Controparte_3
somma di euro 24.255,90 portata dalla fattura n. 2/2020, come da mandato di pagamento dell'8.10.2020 precedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, l'opponente concludeva come di seguito: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: - accertare e dichiarare, il difetto di interesse ad agire della società per Controparte_1 acquiescenza al provvedimento di rifiuto della dell' in Parte_3 Parte_1
data 17.03.2020; - accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione attiva della società CP_1 per inefficacia ed inopponibilità nei confronti dell' della
[...] Parte_1
cessione del credito, relativa alla fattura n. 2 del 23.01.2020 emessa dalla Controparte_3
intervenuta tra quest'ultima e l' - accertare e dichiarare, altresì, che il
[...] Controparte_1 versamento di € 24.255,90 effettuato in data 8.10.2020 in favore della Controparte_3 ha liberato l' dall'obbligazione di pagamento della fattura n. 2 del Parte_1
23.01.2020 per cui è causa e che, pertanto, nulla correlativamente è dovuto da quest'ultima all'
[...]
- per effetto di tutto quanto precede, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo CP_1
di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 72/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in favore dell' in quanto illegittimo, inammissibile, improponibile e, comunque, infondato Controparte_1
in fatto ed in diritto. - in ogni caso, condannare parte opposta alle spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge, n via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo
Tribunale ritenga efficace ed non opponibile all' ingiunta l'atto di cessione posto Parte_1
in essere tra la e la e che quindi la prima venga Controparte_1 Controparte_3 ritenuta attuale creditore dell' , si chiede di autorizzare la predetta Parte_1
Azienda a chiamare in causa la , Controparte_5 CP_6
e (C.F. e P.IVA: , con sede legale in Gioia Tauro (RC), alla
[...] Controparte_7 P.IVA_1
pagina 2 di 8 Via Veneto, 14 – 89013, pec: - affinché quest'ultima venga condannata a tenere Email_1 indenne e manlevare l'odierna opponente versando all'ingiungente quanto percepito in data 8.10.2020
a titolo di pagamento del credito di cui alla predetta fattura n. 2 del 23.01.2020, oltre interessi come richiesti e con ogni conseguenza di legge anche con riguardo alle spese di lite.”
Si costituiva l'opposta che, affermata la propria legittimazione attiva, Controparte_1 riconosceva che l' pponente aveva pagato la sorte capitale portata dalla fattura n. 2 del 23.1.2020 CP_4 all'originario creditore nonostante la notifica della cessione del credito Controparte_3
in epoca precedente, rinunciando quindi alla parte di credito relativa alla sola sorte capitale e riservandosi di definire separatamente il rapporto sottostante con la propria cedente nonostante il pagamento effettuato dalla non possa avere efficacia liberatoria. Tanto premesso, l'opposta ha CP_4 concluso come di seguito: “1) nel merito rigetti in ogni caso l'avversa opposizione siccome del tutto Cont destituita di fondamento e stante l'avvenuto pagamento da parte dell' (rectius AOC) delle fatture di cui al ricorso in ritardo rispetto alla scadenza delle fatture ed a soggetto diverso dal legittimo titolare, condanni in ogni caso l' (rectius AOC) in persona del legale rapp.te al CP_9
pagamento in favore di della somma di euro 1.057,96 a titolo di interessi da Controparte_10
ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti al relativo effettivo soddisfo o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
2) con vittoria di spese e competenze legali liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, maggiorate di spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge, nonché con conferma di quanto liquidato a titolo di spese e competenze professionali nel D.I. opposto....”
Interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. con atto depositato il 18.2.2022 deducendo di CP_2
essere la nuova titolare dei crediti azionati nel presente procedimento quale cessionaria di CP_1
ciò per effetto di contratto quadro di cessione di crediti ex lege n. 130/1999 e s.m.i. del
[...]
23.12.2020 notificato a mezzo Pec all' i in data 15.1.2021. CP_4 Pt_1
L'interveniente aderiva alle difese già spiegate da e concludeva “affinché l'adito Controparte_1
Tribunale accolga le conclusioni finora formulate dalla propria dante causa in Controparte_1 favore dell'attuale titolare del credito litigioso con vittoria di spese e compensi”. Controparte_2
Istruita la causa con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, sulle conclusioni spiegate all'udienza del 27 marzo 2025, essa veniva trattenuta in decisione con termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
sollevata dall' .
[...] Parte_1
pagina 3 di 8 In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
Inoltre, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Inoltre, nella fattispecie in esame la cessione dei crediti sanitari è avvenuta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 130 del 1999 che, all'art. 4, prevede che, ai fini della opponibilità, sia sufficiente che della cessione sia dato pubblico avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
pagina 4 di 8 Sul tema si veda il d.l. n. 145 del 2013 convertito in legge n. 9 del 2014, che ha modificato la legge n.
130 del 1999, art. 4 bis: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge”.
Dunque, la disposizione di cui all'art. 4 comma 4 bis della legge n. 130 del 1999 è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'art. 106 comma 13 del d.lvo n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti, norma meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del d.lvo n. 163/2006) è inapplicabile al caso di specie, essendo prevalente la disciplina speciale ex lege n. 130/1999 in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione dei crediti verso la P.A. e a questa non è consentito negare l'adesione e/o rifiutare la cessione.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall' opponente, il rifiuto Parte_1
opposto alla cessione non si atteggia quale provvedimento amministrativo espressivo di un potere autoritativo della P.A. e lesivo di una posizione di interesse legittimo del destinatario ma rileva esclusivamente nel rapporto contrattuale di natura privatistica tra l' da una parte e la struttura CP_4
erogante le prestazioni e la sua cessionaria dall'altra, di talchè non prevedendo la disciplina speciale di settore particolari formalità per la stipula del contratto di cessione dei crediti e per la sua notificazione al debitore ceduto, il rifiuto opposto dall'amministrazione è tamquam non esset.
Nella fattispecie in esame, la società opposta ha prodotto tempestivamente il contratto quadro di cessione di crediti ex lege n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto in data
06.02.2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 09.02.2019 con il quale la
[...]
ha ceduto ad i crediti già maturati nei confronti della Controparte_3 Controparte_1 CP_4 impegnandosi a cederle, con separati e successivi contratti di cessione, ulteriori crediti (i cd. “Portafogli
Successivi”); ha prodotto ancora il successivo contratto integrativo del 13.03.2020 con il quale la
[...]
ha ceduto ad il credito portato dalla fattura n. 2 del Controparte_3 Controparte_1
23.01.2020 azionata in monitorio. A ciò si aggiunga che, conformemente a quanto richiesto dalla disciplina di settore, l'opposta ha allegato agli atti la notificazione della cessione all'
[...]
all'indirizzo Pec tratto dal registro IPA (Indice domicili digitali della Pubblica Parte_1
Amministrazione) perfezionatasi in data 16.03.2020.
Occorre precisare inoltre che la notificazione della cessione al debitore ceduto è precedente al pagamento dell' n favore della originaria creditrice cedente, pagamento riscontrato dall'ordinativo CP_4 di pagamento n. 2952 del 8.10.2020 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio ed incontestato fra le parti.
pagina 5 di 8 Sulla idoneità della documentata notificazione a mezzo Pec a portare a conoscenza il debitore ceduto della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio ex art. 1264 c.c., basta osservare che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che detta notificazione non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera (v. fra le tante,
Cass. sentenza n. 1684 del 2012).
Consegue che il documentato rifiuto della cessione del credito da parte dell' Parte_1
è del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento del contratto e della sua opponibilità al
[...]
debitore ceduto e non è idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento azionata con il ricorso monitorio.
Il necessario corollario di quanto affermato è che il pagamento tardivo effettuato dall'
[...]
, debitore ceduto, all'originario creditore successivamente alla comunicazione della Parte_1
cessione del credito non han efficacia liberatoria (art. 1264 commi 1 e 2 c.c.).
Tanto, però, non può condurre in questo caso alla conferma del decreto ingiuntivo opposto perché come già evidenziato: l' opponente ha allegato all'atto di citazione il mandato di Parte_1
pagamento della fattura azionata per la sorte capitale in favore della creditrice originaria;
le controparti non solo non hanno contestato tali fatti, ma addirittura li hanno ammessi rinunciando alla sorte capitale portata dalla fattura;
conseguentemente hanno chiesto la condanna dell' al Parte_1 pagamento in favore dell'ultima cessionaria ed attuale titolare del credito dei soli Controparte_2
interessi da ritardato pagamento, dalla scadenza della fattura in data 23.3.2020 fino al mandato di pagamento dell'8.10.2020.
Ciò posto, il pagamento della fattura da parte dell' a seguito della Parte_1
presentazione della stessa da parte della sarebbe dovuto avvenire nel Controparte_3
termine di 60 giorni, in conformità alle disposizioni legislative in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 4 ultimo comma del d.lvo n. 231 del 2002).
Per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lvo n. 231 del 2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nei casi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale” devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda sanitaria o ospedaliera.
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è
pagina 6 di 8 un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione Parte_1 stipulata tra le parti, la prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
In conclusione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, l' deve essere Parte_1
condannata a pagare in favore di gli interessi di mora dalla maturazione del credito Controparte_2
(ovvero dal sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura) fino al mandato di pagamento in data 8.10.2020, ciò in mancanza di riscontro in ordine alla data dell'effettivo pagamento ed in conformità alla richiesta dell'opposta. Tali interessi sono stati quantificati dall'opposta nella somma di euro 1.057,96, stante il foglio di calcolo allegato e non contestato dall'opponente.
Il pagamento deve essere disposto in favore della quale nuova titolare del credito per Controparte_2
effetto del contratto quadro di cessione di crediti ex lege n. 130/1999 e s.m.i. del 23.12.2020,
pagina 7 di 8 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 09.01.2021 il cui estratto è allegato al fascicolo unitamente alla notificazione della cessione all' all'indirizzo Pec tratto dal registro Parte_1
I.P.A. in data 15.01.2021.
Considerati l'andamento della vicenda e l'esito del giudizio, unitamente al tenore delle difese svolte dalle parti, si reputa equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l' al pagamento, in favore di degli Controparte_11 Controparte_2
interessi da ritardato pagamento ex d.lvo n. 231/2002 sulla fattura n. 2 del 23.01.2020, quantificati in euro 1.057,96, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Cosenza, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Vincenti;
- opponente -
E
e per essa quale procuratrice speciale la in Controparte_1 Parte_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo;
- opposta -
NONCHE'
e per essa quale procuratrice speciale la in persona Controparte_2 Parte_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pacifico;
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 72/2021 (R.G. n. 4500/2020) emesso dal Tribunale di Cosenza il 24.01.2021 e notificato il 28.01.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la Controparte_1 somma di euro € 24.255,90, oltre interessi e spese.
La pretesa creditoria azionata in monitorio da quale cessionaria del credito, trova Controparte_1 fondamento in una fattura (la n. 2 del 23.01.2020) emessa nei confronti dell' Parte_1
dalla a fronte della esecuzione di lavori di manutenzione delle
[...] Controparte_3 pagina 1 di 8 apparecchiature elettromedicali necessarie all'attività sanitaria della ingiunta ex art. 63, comma 2) lett.
b) punti 2 e 3 del d.lgs n. 50/2016.
Con i motivi di opposizione, l' ha dedotto come segue: carenza di interesse ad Parte_1
agire dell'opposta per acquiescenza al rifiuto del consenso alla cessione di credito espresso dall'amministrazione, stante la mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo del provvedimento di diniego nei termini di legge;
carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 per inopponibilità della cessione del credito all' avuto riguardo alla mancanza dei Controparte_4
requisiti di forma del contratto ed al rifiuto della cessione da parte del debitore ceduto, tanto in violazione della speciale disciplina in tema di cessione dei crediti verso la P.A.; insussistenza del credito ingiunto per intervenuto pagamento al creditore cedente ( della Controparte_3
somma di euro 24.255,90 portata dalla fattura n. 2/2020, come da mandato di pagamento dell'8.10.2020 precedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, l'opponente concludeva come di seguito: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: - accertare e dichiarare, il difetto di interesse ad agire della società per Controparte_1 acquiescenza al provvedimento di rifiuto della dell' in Parte_3 Parte_1
data 17.03.2020; - accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione attiva della società CP_1 per inefficacia ed inopponibilità nei confronti dell' della
[...] Parte_1
cessione del credito, relativa alla fattura n. 2 del 23.01.2020 emessa dalla Controparte_3
intervenuta tra quest'ultima e l' - accertare e dichiarare, altresì, che il
[...] Controparte_1 versamento di € 24.255,90 effettuato in data 8.10.2020 in favore della Controparte_3 ha liberato l' dall'obbligazione di pagamento della fattura n. 2 del Parte_1
23.01.2020 per cui è causa e che, pertanto, nulla correlativamente è dovuto da quest'ultima all'
[...]
- per effetto di tutto quanto precede, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo CP_1
di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 72/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in favore dell' in quanto illegittimo, inammissibile, improponibile e, comunque, infondato Controparte_1
in fatto ed in diritto. - in ogni caso, condannare parte opposta alle spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge, n via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo
Tribunale ritenga efficace ed non opponibile all' ingiunta l'atto di cessione posto Parte_1
in essere tra la e la e che quindi la prima venga Controparte_1 Controparte_3 ritenuta attuale creditore dell' , si chiede di autorizzare la predetta Parte_1
Azienda a chiamare in causa la , Controparte_5 CP_6
e (C.F. e P.IVA: , con sede legale in Gioia Tauro (RC), alla
[...] Controparte_7 P.IVA_1
pagina 2 di 8 Via Veneto, 14 – 89013, pec: - affinché quest'ultima venga condannata a tenere Email_1 indenne e manlevare l'odierna opponente versando all'ingiungente quanto percepito in data 8.10.2020
a titolo di pagamento del credito di cui alla predetta fattura n. 2 del 23.01.2020, oltre interessi come richiesti e con ogni conseguenza di legge anche con riguardo alle spese di lite.”
Si costituiva l'opposta che, affermata la propria legittimazione attiva, Controparte_1 riconosceva che l' pponente aveva pagato la sorte capitale portata dalla fattura n. 2 del 23.1.2020 CP_4 all'originario creditore nonostante la notifica della cessione del credito Controparte_3
in epoca precedente, rinunciando quindi alla parte di credito relativa alla sola sorte capitale e riservandosi di definire separatamente il rapporto sottostante con la propria cedente nonostante il pagamento effettuato dalla non possa avere efficacia liberatoria. Tanto premesso, l'opposta ha CP_4 concluso come di seguito: “1) nel merito rigetti in ogni caso l'avversa opposizione siccome del tutto Cont destituita di fondamento e stante l'avvenuto pagamento da parte dell' (rectius AOC) delle fatture di cui al ricorso in ritardo rispetto alla scadenza delle fatture ed a soggetto diverso dal legittimo titolare, condanni in ogni caso l' (rectius AOC) in persona del legale rapp.te al CP_9
pagamento in favore di della somma di euro 1.057,96 a titolo di interessi da Controparte_10
ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti al relativo effettivo soddisfo o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
2) con vittoria di spese e competenze legali liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, maggiorate di spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge, nonché con conferma di quanto liquidato a titolo di spese e competenze professionali nel D.I. opposto....”
Interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. con atto depositato il 18.2.2022 deducendo di CP_2
essere la nuova titolare dei crediti azionati nel presente procedimento quale cessionaria di CP_1
ciò per effetto di contratto quadro di cessione di crediti ex lege n. 130/1999 e s.m.i. del
[...]
23.12.2020 notificato a mezzo Pec all' i in data 15.1.2021. CP_4 Pt_1
L'interveniente aderiva alle difese già spiegate da e concludeva “affinché l'adito Controparte_1
Tribunale accolga le conclusioni finora formulate dalla propria dante causa in Controparte_1 favore dell'attuale titolare del credito litigioso con vittoria di spese e compensi”. Controparte_2
Istruita la causa con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, sulle conclusioni spiegate all'udienza del 27 marzo 2025, essa veniva trattenuta in decisione con termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
sollevata dall' .
[...] Parte_1
pagina 3 di 8 In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
Inoltre, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Inoltre, nella fattispecie in esame la cessione dei crediti sanitari è avvenuta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 130 del 1999 che, all'art. 4, prevede che, ai fini della opponibilità, sia sufficiente che della cessione sia dato pubblico avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
pagina 4 di 8 Sul tema si veda il d.l. n. 145 del 2013 convertito in legge n. 9 del 2014, che ha modificato la legge n.
130 del 1999, art. 4 bis: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge”.
Dunque, la disposizione di cui all'art. 4 comma 4 bis della legge n. 130 del 1999 è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'art. 106 comma 13 del d.lvo n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti, norma meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del d.lvo n. 163/2006) è inapplicabile al caso di specie, essendo prevalente la disciplina speciale ex lege n. 130/1999 in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione dei crediti verso la P.A. e a questa non è consentito negare l'adesione e/o rifiutare la cessione.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall' opponente, il rifiuto Parte_1
opposto alla cessione non si atteggia quale provvedimento amministrativo espressivo di un potere autoritativo della P.A. e lesivo di una posizione di interesse legittimo del destinatario ma rileva esclusivamente nel rapporto contrattuale di natura privatistica tra l' da una parte e la struttura CP_4
erogante le prestazioni e la sua cessionaria dall'altra, di talchè non prevedendo la disciplina speciale di settore particolari formalità per la stipula del contratto di cessione dei crediti e per la sua notificazione al debitore ceduto, il rifiuto opposto dall'amministrazione è tamquam non esset.
Nella fattispecie in esame, la società opposta ha prodotto tempestivamente il contratto quadro di cessione di crediti ex lege n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto in data
06.02.2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 09.02.2019 con il quale la
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ha ceduto ad i crediti già maturati nei confronti della Controparte_3 Controparte_1 CP_4 impegnandosi a cederle, con separati e successivi contratti di cessione, ulteriori crediti (i cd. “Portafogli
Successivi”); ha prodotto ancora il successivo contratto integrativo del 13.03.2020 con il quale la
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ha ceduto ad il credito portato dalla fattura n. 2 del Controparte_3 Controparte_1
23.01.2020 azionata in monitorio. A ciò si aggiunga che, conformemente a quanto richiesto dalla disciplina di settore, l'opposta ha allegato agli atti la notificazione della cessione all'
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all'indirizzo Pec tratto dal registro IPA (Indice domicili digitali della Pubblica Parte_1
Amministrazione) perfezionatasi in data 16.03.2020.
Occorre precisare inoltre che la notificazione della cessione al debitore ceduto è precedente al pagamento dell' n favore della originaria creditrice cedente, pagamento riscontrato dall'ordinativo CP_4 di pagamento n. 2952 del 8.10.2020 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio ed incontestato fra le parti.
pagina 5 di 8 Sulla idoneità della documentata notificazione a mezzo Pec a portare a conoscenza il debitore ceduto della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio ex art. 1264 c.c., basta osservare che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che detta notificazione non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera (v. fra le tante,
Cass. sentenza n. 1684 del 2012).
Consegue che il documentato rifiuto della cessione del credito da parte dell' Parte_1
è del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento del contratto e della sua opponibilità al
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debitore ceduto e non è idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento azionata con il ricorso monitorio.
Il necessario corollario di quanto affermato è che il pagamento tardivo effettuato dall'
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, debitore ceduto, all'originario creditore successivamente alla comunicazione della Parte_1
cessione del credito non han efficacia liberatoria (art. 1264 commi 1 e 2 c.c.).
Tanto, però, non può condurre in questo caso alla conferma del decreto ingiuntivo opposto perché come già evidenziato: l' opponente ha allegato all'atto di citazione il mandato di Parte_1
pagamento della fattura azionata per la sorte capitale in favore della creditrice originaria;
le controparti non solo non hanno contestato tali fatti, ma addirittura li hanno ammessi rinunciando alla sorte capitale portata dalla fattura;
conseguentemente hanno chiesto la condanna dell' al Parte_1 pagamento in favore dell'ultima cessionaria ed attuale titolare del credito dei soli Controparte_2
interessi da ritardato pagamento, dalla scadenza della fattura in data 23.3.2020 fino al mandato di pagamento dell'8.10.2020.
Ciò posto, il pagamento della fattura da parte dell' a seguito della Parte_1
presentazione della stessa da parte della sarebbe dovuto avvenire nel Controparte_3
termine di 60 giorni, in conformità alle disposizioni legislative in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 4 ultimo comma del d.lvo n. 231 del 2002).
Per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lvo n. 231 del 2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nei casi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale” devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda sanitaria o ospedaliera.
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è
pagina 6 di 8 un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione Parte_1 stipulata tra le parti, la prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
In conclusione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, l' deve essere Parte_1
condannata a pagare in favore di gli interessi di mora dalla maturazione del credito Controparte_2
(ovvero dal sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura) fino al mandato di pagamento in data 8.10.2020, ciò in mancanza di riscontro in ordine alla data dell'effettivo pagamento ed in conformità alla richiesta dell'opposta. Tali interessi sono stati quantificati dall'opposta nella somma di euro 1.057,96, stante il foglio di calcolo allegato e non contestato dall'opponente.
Il pagamento deve essere disposto in favore della quale nuova titolare del credito per Controparte_2
effetto del contratto quadro di cessione di crediti ex lege n. 130/1999 e s.m.i. del 23.12.2020,
pagina 7 di 8 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 09.01.2021 il cui estratto è allegato al fascicolo unitamente alla notificazione della cessione all' all'indirizzo Pec tratto dal registro Parte_1
I.P.A. in data 15.01.2021.
Considerati l'andamento della vicenda e l'esito del giudizio, unitamente al tenore delle difese svolte dalle parti, si reputa equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l' al pagamento, in favore di degli Controparte_11 Controparte_2
interessi da ritardato pagamento ex d.lvo n. 231/2002 sulla fattura n. 2 del 23.01.2020, quantificati in euro 1.057,96, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Cosenza, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
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