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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. CH VIDETTA presidente
- dott.ssa IA GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 606/19 R.G., vertente
TRA
, rappresentate e difese dall'avvocato Parte_1 Parte_2
ES SA
APPELLANTI
E
in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocato Annalisa Nanna
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2013 anche nella Parte_1 qualità di amministratrice di sostegno del padre, ha convenuto in Controparte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Matera, per ottenere il Controparte_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 120.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore da accertarsi nel corso del giudizio, per i fatti che hanno coinvolto di seguito descritti. Controparte_2
pagina 1 di 8 In particolare, l'attrice ha dedotto che titolare del conto corrente n. Controparte_2
0000002791367, in data 27.7.10, nonostante si trovasse in una condizione di declino cognitivo, aveva sottoscritto presso la filiale sita in Matera, il contratto Controparte_3
di bancomat n. 30489009, dietro suggerimento di alcuni impiegati bancari;
che, in data
14.3.11, la tessera bancomat era stata bloccata dallo stesso , dopo aver scoperto CP_2
che il conto a lui intestato era in passivo e che erano stati effettuati dei prelievi tramite bancomat pari a circa € 27.000,00; che già in data 3.5.2010 al era stata CP_2 diagnosticata una “malattia di Alzheimer di grado severo”, ritenuta aggravata nel corso del successivo controllo del 3.8.2010; che la sottoscrizione del contratto bancomat del
27.7.10 era avvenuta in pochi minuti, insufficienti a spiegare al predetto il reale contenuto del negozio che stava sottoscrivendo;
che il era stato vittima del reato CP_2 di circonvenzione di persone incapaci, ex articolo 643 c.p.
Pertanto, ritenuta la responsabilità della banca, ex art. 2049 c.c., per aver, gli impiegati bancari, consentito la stipulazione di un contratto nonostante lo stato di infermità del correntista, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3
perché infondata e, in via pregiudiziale, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, per aver quest'ultima agito in giudizio anche iure proprio; la nullità dell'atto di citazione per essere stata convenuta in giudizio una banca estinta e per avere chiesto la condanna del che è un soggetto Controparte_4
giuridico autonomo rispetto all' Controparte_1
Con sentenza non definitiva 1575/16 il Tribunale di Matera ha rigettato dette eccezioni pregiudiziali (di improcedibilità della domanda, di difetto di legittimazione attiva di e di difetto di legittimazione passiva) e, con separata ordinanza, ha Parte_1
disposto la prosecuzione del giudizio.
All'udienza 18.1.2018, a seguito del decesso di , dichiarato dal suo Controparte_2 procuratore, con atto di riassunzione si sono costituite in giudizio anche Parte_1
quale erede del defunto padre nonchè quale erede del marito. Parte_2
pagina 2 di 8 2. Con sentenza definitiva n.749/19 il Tribunale di Matera ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e ha rigettato la domanda proposta per conto di Parte_1
con condanna delle attrici al pagamento delle spese di lite e al Controparte_2
risarcimento per lite temeraria di € 5.000,00.
Il primo giudice ha ritenuto:
- che il rilascio della carta bancomat all'attore non può costituire un pregiudizio per lo stesso, atteso che tale carta è solo uno degli strumenti utilizzabili per prelevare somme dal suo conto corrente;
- che i parenti dell'attore, compresa l'attrice e figlia sino al momento del Pt_1 rilascio di detto bancomat nulla avevano fatto per impedire al loro congiunto di prelevare le somme depositate sul suo conto corrente;
che, essendo la circonvenzione di incapace un reato doloso, è richiesta una prova rigorosa (nemmeno articolata nel corso del giudizio) circa la finalità, degli addetti della filiale dell'istituto di credito convenuto, di permettere a terzi di prelevare somme dal conto corrente dell'attore, nonché la prova del rapporto tra tali addetti ed i terzi approfittatori della situazione;
- che, vista l'età del all'epoca dei fatti e le sue condizioni di salute, da un lato CP_2
può escludersi che i congiunti del predetto ignorassero le operazioni bancarie da lui compiute, dall'altro può ritenersi che di fatto essi congiunti controllavano tali operazioni e, conseguentemente, utilizzavano le somme prelevate.
3. Hanno proposto appello , anche quale erede di e Parte_1 Controparte_2
, moglie del , chiedendo, previa sospensione dell'efficacia Parte_2 CP_2
esecutiva della sentenza, dichiararsi la nullità della stessa per violazione del principio del ne bis in idem rispetto alla sentenza non definitiva, e dichiararsi la responsabilità della per i fatti patiti da esse appellanti, con condanna della medesima Controparte_3 banca al risarcimento di € 120.000,00, ovvero della misura maggiore o minore accertata nel corso del giudizio.
Le appellanti hanno sostenuto:
- che il primo giudice non ha considerato le prove documentali prodotte da essi attori, le quali confermano l'incauta sottoscrizione di un contratto di bancomat da parte di una pagina 3 di 8 persona completamente indifesa, né ha tenuto conto del precario stato di salute della moglie e del figlio , e che ciò comporta una Parte_2 Controparte_5 culpa in vigilando della banca sull'operato dei suoi dipendenti;
che l'attività svolta dalle banche richiede un grado maggiore di attenzione e prudenza (c.d. diligenza del bonus argentarius); che la banca era a conoscenza del decadimento cognitivo del , CP_2
come dimostra l'agenda prodotta in atti, ove un dipendente della banca annotava tutte le operazioni compiute in qualità di fiduciario;
- che vi è stata violazione del principio del ne bis in idem, poiché la sentenza appellata si è pronunciata sulla stessa questione, relativa alla legittimazione attiva di
[...]
, su cui si era già pronunciata la sentenza non definitiva 1575/16. Pt_1
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità per violazione degli artt. 342 e CP_1
348 ter del c.p.c., e chiedendo il rigetto dell'appello e dell'istanza di inibitoria in quanto comunque infondati, con condanna di parte appellante alle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, del c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
4. Con ordinanza depositata il giorno 1.6.2020, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione e ha condannato gli appellanti alla pena pecuniaria di € 500,00; all'udienza del 20.5.25 la causa è stata assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc sollevate dalla Esse sono infondate e devono CP_3 essere respinte. Quanto alla prima, la parte appellante ha circoscritto il gravame a punti di censura sufficientemente specifici, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
Quanto alla seconda, per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la pagina 4 di 8 conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
6. In merito alla violazione del principio del ne bis in idem, per contrasto tra quanto statuito in sentenza non definitiva e quanto in sentenza definitiva, occorre rilevare che è corretta la prospettazione fatta dall'appellante sul punto, giacché “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso” (Sez. 3, Sentenza n. 2332 del
16/02/2001).
Pertanto, è errata la statuizione del primo giudice con la quale nella sentenza definitiva ha dichiarato il difetto di legittimazione di che, invece, era stata Parte_1 riconosciuta con la sentenza non definitiva passata in giudicato.
Tale statuizione poteva, infatti, essere messa in discussione soltanto mediante la impugnazione della sentenza non definitiva;
poiché ciò non si è verificato, non avendo le parti proposto appello avverso la sentenza non definitiva 1575/16, deve ritenersi affermata la legittimazione attiva in giudizio di anche in proprio. Controparte_6
7. Con riguardo al merito della controversia, parte appellante, con un articolato motivo, ha sostenuto che il primo giudice non ha considerato la produzione documentale versata in atti e che i dipendenti della banca sono responsabili per aver fatto sottoscrivere un contratto ad una persona in uno stato di decadimento cognitivo di cui i predetti erano a conoscenza.
Il motivo è infondato.
Le appellanti sostengono che il primo giudice non abbia valutato le prove documentali, cioè i certificati medici attestanti la patologia del , né il precario stato di salute CP_2
di moglie e figlio dello stesso, e che la banca doveva essere considerata responsabile per i prelievi indebiti, di circa € 27.000,00, effettuati dal conto corrente intestato al sig.
. CP_2
pagina 5 di 8 Ciò non corrisponde alla realtà avendo il primo giudice valutato tutte le prove documentali e le ha ritenute insufficienti e non idonee a provare la responsabilità della convenuta. Invero, come rilevato nella sentenza gravata, il rilascio della carta CP_3
bancomat certamente non può, di per sé, costituire un pregiudizio per Controparte_2 atteso che tale carta costituisce uno degli strumenti di pagamento che consente di effettuare acquisti e di prelevare denaro agli sportelli autorizzati per un importo massimo giornaliero e mensile (nel caso di specie, il non poteva prelevare più CP_2 di € 250,00 al giorno e di € 1.500,00 al mese, giusta contratto prodotto in atti). Inoltre, il contratto di bancomat permette di spendere solo il denaro effettivamente disponibile sul conto, impedendo scoperti. Essendo il titolare di diversi conti correnti presso CP_2
diverse banche su cui operava in autonomia evidentemente ha agito autonomamente anche nella gestione nella gestione del bancomat.
Gli appellanti, peraltro, hanno solo genericamente accusato soggetti terzi, non identificati, del prelievo indebito e, sempre genericamente, hanno dedotto che i dipendenti della banca erano a conoscenza dello stato di salute del , considerate CP_2
le annotazioni sull'agenda del medesimo. In ogni caso non si comprende come tali dedotte circostanze possano avere agevolato i dedotti prelievi indebiti, posto che per effettuare gli stessi è necessario inserire la carta nell'apposito sportello e digitare il codice PIN personale
E' logicamente presumibile, infine, che i prelievi siano stati effettuati necessariamente da chi possedeva il pin non essendo stato dedotto il furto della carta e del pin ad essa associato.
Irrilevante è, poi, quanto dedotto da parte appellante, circa lo stato di salute precario in cui versavano anche la moglie e il figlio di trattandosi evidentemente Controparte_2
di situazioni che non hanno avuto alcuna influenza nella conclusione del contratto tra la banca e il cliente laddove si consideri, peraltro, che l'amministratrice di sostegno del era sua figlia, . CP_2 Parte_1
Alla luce delle precedenti considerazioni l'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza deve essere annullata limitatamente alla statuizione contenuta nella parte pagina 6 di 8 dispositiva in cui “dichiara il difetto di legittimazione attiva di ” Parte_1
mentre deve essere respinto nel merito.
8. Quanto alla domanda dell'appellata di condanna ex art 96 comma 3 cpc della controparte, si rileva quanto segue.
Non può essere riconosciuto all'appellata il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'articolo 96 terzo comma c.p.c,, introdotto dall'art. 45 comma 12 L n. 69/
2009, che il Giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa per le seguenti ragioni.
La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico strumentale ad assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede
(consapevolezza della infondatezza della domanda) o dalla colpa grave (carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza) e valutabile quale abuso della potestasagendi, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Cass Sezioni Unite n. 22405 del
2018).
Nel caso di specie le difese esplicate dalla parte appellante (complesse, articolate e in parte fondate sebbene limitatamente alla statuizione sulla legittimazione attiva di una delle attrici) costituiscono indici significativi del difetto in capo alla stessa parte soccombente dell'elemento soggettivo della mala fede e della colpa grave ed escludono che il suo comportamento processuale possa essere qualificato come abuso del processo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, ricadono sulle appellanti che sono integralmente soccombenti nel merito, e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal pagina 7 di 8 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (52.001,00-260.000,00) e dei parametri medi.
Dà atto dell'obbligo a carico delle appellanti di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata nella parte in cui
“dichiara il difetto di legittimazione attiva di ” ; Parte_1
-rigetta nel resto l'appello;
- condanna le parti appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- dichiara l'obbligo a carico delle appellanti di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott.ssa IA Gesummaria Dott CH Videtta
pagina 8 di 8
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. CH VIDETTA presidente
- dott.ssa IA GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 606/19 R.G., vertente
TRA
, rappresentate e difese dall'avvocato Parte_1 Parte_2
ES SA
APPELLANTI
E
in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocato Annalisa Nanna
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2013 anche nella Parte_1 qualità di amministratrice di sostegno del padre, ha convenuto in Controparte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Matera, per ottenere il Controparte_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 120.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore da accertarsi nel corso del giudizio, per i fatti che hanno coinvolto di seguito descritti. Controparte_2
pagina 1 di 8 In particolare, l'attrice ha dedotto che titolare del conto corrente n. Controparte_2
0000002791367, in data 27.7.10, nonostante si trovasse in una condizione di declino cognitivo, aveva sottoscritto presso la filiale sita in Matera, il contratto Controparte_3
di bancomat n. 30489009, dietro suggerimento di alcuni impiegati bancari;
che, in data
14.3.11, la tessera bancomat era stata bloccata dallo stesso , dopo aver scoperto CP_2
che il conto a lui intestato era in passivo e che erano stati effettuati dei prelievi tramite bancomat pari a circa € 27.000,00; che già in data 3.5.2010 al era stata CP_2 diagnosticata una “malattia di Alzheimer di grado severo”, ritenuta aggravata nel corso del successivo controllo del 3.8.2010; che la sottoscrizione del contratto bancomat del
27.7.10 era avvenuta in pochi minuti, insufficienti a spiegare al predetto il reale contenuto del negozio che stava sottoscrivendo;
che il era stato vittima del reato CP_2 di circonvenzione di persone incapaci, ex articolo 643 c.p.
Pertanto, ritenuta la responsabilità della banca, ex art. 2049 c.c., per aver, gli impiegati bancari, consentito la stipulazione di un contratto nonostante lo stato di infermità del correntista, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3
perché infondata e, in via pregiudiziale, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, per aver quest'ultima agito in giudizio anche iure proprio; la nullità dell'atto di citazione per essere stata convenuta in giudizio una banca estinta e per avere chiesto la condanna del che è un soggetto Controparte_4
giuridico autonomo rispetto all' Controparte_1
Con sentenza non definitiva 1575/16 il Tribunale di Matera ha rigettato dette eccezioni pregiudiziali (di improcedibilità della domanda, di difetto di legittimazione attiva di e di difetto di legittimazione passiva) e, con separata ordinanza, ha Parte_1
disposto la prosecuzione del giudizio.
All'udienza 18.1.2018, a seguito del decesso di , dichiarato dal suo Controparte_2 procuratore, con atto di riassunzione si sono costituite in giudizio anche Parte_1
quale erede del defunto padre nonchè quale erede del marito. Parte_2
pagina 2 di 8 2. Con sentenza definitiva n.749/19 il Tribunale di Matera ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e ha rigettato la domanda proposta per conto di Parte_1
con condanna delle attrici al pagamento delle spese di lite e al Controparte_2
risarcimento per lite temeraria di € 5.000,00.
Il primo giudice ha ritenuto:
- che il rilascio della carta bancomat all'attore non può costituire un pregiudizio per lo stesso, atteso che tale carta è solo uno degli strumenti utilizzabili per prelevare somme dal suo conto corrente;
- che i parenti dell'attore, compresa l'attrice e figlia sino al momento del Pt_1 rilascio di detto bancomat nulla avevano fatto per impedire al loro congiunto di prelevare le somme depositate sul suo conto corrente;
che, essendo la circonvenzione di incapace un reato doloso, è richiesta una prova rigorosa (nemmeno articolata nel corso del giudizio) circa la finalità, degli addetti della filiale dell'istituto di credito convenuto, di permettere a terzi di prelevare somme dal conto corrente dell'attore, nonché la prova del rapporto tra tali addetti ed i terzi approfittatori della situazione;
- che, vista l'età del all'epoca dei fatti e le sue condizioni di salute, da un lato CP_2
può escludersi che i congiunti del predetto ignorassero le operazioni bancarie da lui compiute, dall'altro può ritenersi che di fatto essi congiunti controllavano tali operazioni e, conseguentemente, utilizzavano le somme prelevate.
3. Hanno proposto appello , anche quale erede di e Parte_1 Controparte_2
, moglie del , chiedendo, previa sospensione dell'efficacia Parte_2 CP_2
esecutiva della sentenza, dichiararsi la nullità della stessa per violazione del principio del ne bis in idem rispetto alla sentenza non definitiva, e dichiararsi la responsabilità della per i fatti patiti da esse appellanti, con condanna della medesima Controparte_3 banca al risarcimento di € 120.000,00, ovvero della misura maggiore o minore accertata nel corso del giudizio.
Le appellanti hanno sostenuto:
- che il primo giudice non ha considerato le prove documentali prodotte da essi attori, le quali confermano l'incauta sottoscrizione di un contratto di bancomat da parte di una pagina 3 di 8 persona completamente indifesa, né ha tenuto conto del precario stato di salute della moglie e del figlio , e che ciò comporta una Parte_2 Controparte_5 culpa in vigilando della banca sull'operato dei suoi dipendenti;
che l'attività svolta dalle banche richiede un grado maggiore di attenzione e prudenza (c.d. diligenza del bonus argentarius); che la banca era a conoscenza del decadimento cognitivo del , CP_2
come dimostra l'agenda prodotta in atti, ove un dipendente della banca annotava tutte le operazioni compiute in qualità di fiduciario;
- che vi è stata violazione del principio del ne bis in idem, poiché la sentenza appellata si è pronunciata sulla stessa questione, relativa alla legittimazione attiva di
[...]
, su cui si era già pronunciata la sentenza non definitiva 1575/16. Pt_1
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità per violazione degli artt. 342 e CP_1
348 ter del c.p.c., e chiedendo il rigetto dell'appello e dell'istanza di inibitoria in quanto comunque infondati, con condanna di parte appellante alle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, del c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
4. Con ordinanza depositata il giorno 1.6.2020, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione e ha condannato gli appellanti alla pena pecuniaria di € 500,00; all'udienza del 20.5.25 la causa è stata assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc sollevate dalla Esse sono infondate e devono CP_3 essere respinte. Quanto alla prima, la parte appellante ha circoscritto il gravame a punti di censura sufficientemente specifici, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
Quanto alla seconda, per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la pagina 4 di 8 conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
6. In merito alla violazione del principio del ne bis in idem, per contrasto tra quanto statuito in sentenza non definitiva e quanto in sentenza definitiva, occorre rilevare che è corretta la prospettazione fatta dall'appellante sul punto, giacché “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso” (Sez. 3, Sentenza n. 2332 del
16/02/2001).
Pertanto, è errata la statuizione del primo giudice con la quale nella sentenza definitiva ha dichiarato il difetto di legittimazione di che, invece, era stata Parte_1 riconosciuta con la sentenza non definitiva passata in giudicato.
Tale statuizione poteva, infatti, essere messa in discussione soltanto mediante la impugnazione della sentenza non definitiva;
poiché ciò non si è verificato, non avendo le parti proposto appello avverso la sentenza non definitiva 1575/16, deve ritenersi affermata la legittimazione attiva in giudizio di anche in proprio. Controparte_6
7. Con riguardo al merito della controversia, parte appellante, con un articolato motivo, ha sostenuto che il primo giudice non ha considerato la produzione documentale versata in atti e che i dipendenti della banca sono responsabili per aver fatto sottoscrivere un contratto ad una persona in uno stato di decadimento cognitivo di cui i predetti erano a conoscenza.
Il motivo è infondato.
Le appellanti sostengono che il primo giudice non abbia valutato le prove documentali, cioè i certificati medici attestanti la patologia del , né il precario stato di salute CP_2
di moglie e figlio dello stesso, e che la banca doveva essere considerata responsabile per i prelievi indebiti, di circa € 27.000,00, effettuati dal conto corrente intestato al sig.
. CP_2
pagina 5 di 8 Ciò non corrisponde alla realtà avendo il primo giudice valutato tutte le prove documentali e le ha ritenute insufficienti e non idonee a provare la responsabilità della convenuta. Invero, come rilevato nella sentenza gravata, il rilascio della carta CP_3
bancomat certamente non può, di per sé, costituire un pregiudizio per Controparte_2 atteso che tale carta costituisce uno degli strumenti di pagamento che consente di effettuare acquisti e di prelevare denaro agli sportelli autorizzati per un importo massimo giornaliero e mensile (nel caso di specie, il non poteva prelevare più CP_2 di € 250,00 al giorno e di € 1.500,00 al mese, giusta contratto prodotto in atti). Inoltre, il contratto di bancomat permette di spendere solo il denaro effettivamente disponibile sul conto, impedendo scoperti. Essendo il titolare di diversi conti correnti presso CP_2
diverse banche su cui operava in autonomia evidentemente ha agito autonomamente anche nella gestione nella gestione del bancomat.
Gli appellanti, peraltro, hanno solo genericamente accusato soggetti terzi, non identificati, del prelievo indebito e, sempre genericamente, hanno dedotto che i dipendenti della banca erano a conoscenza dello stato di salute del , considerate CP_2
le annotazioni sull'agenda del medesimo. In ogni caso non si comprende come tali dedotte circostanze possano avere agevolato i dedotti prelievi indebiti, posto che per effettuare gli stessi è necessario inserire la carta nell'apposito sportello e digitare il codice PIN personale
E' logicamente presumibile, infine, che i prelievi siano stati effettuati necessariamente da chi possedeva il pin non essendo stato dedotto il furto della carta e del pin ad essa associato.
Irrilevante è, poi, quanto dedotto da parte appellante, circa lo stato di salute precario in cui versavano anche la moglie e il figlio di trattandosi evidentemente Controparte_2
di situazioni che non hanno avuto alcuna influenza nella conclusione del contratto tra la banca e il cliente laddove si consideri, peraltro, che l'amministratrice di sostegno del era sua figlia, . CP_2 Parte_1
Alla luce delle precedenti considerazioni l'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza deve essere annullata limitatamente alla statuizione contenuta nella parte pagina 6 di 8 dispositiva in cui “dichiara il difetto di legittimazione attiva di ” Parte_1
mentre deve essere respinto nel merito.
8. Quanto alla domanda dell'appellata di condanna ex art 96 comma 3 cpc della controparte, si rileva quanto segue.
Non può essere riconosciuto all'appellata il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'articolo 96 terzo comma c.p.c,, introdotto dall'art. 45 comma 12 L n. 69/
2009, che il Giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa per le seguenti ragioni.
La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico strumentale ad assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede
(consapevolezza della infondatezza della domanda) o dalla colpa grave (carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza) e valutabile quale abuso della potestasagendi, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Cass Sezioni Unite n. 22405 del
2018).
Nel caso di specie le difese esplicate dalla parte appellante (complesse, articolate e in parte fondate sebbene limitatamente alla statuizione sulla legittimazione attiva di una delle attrici) costituiscono indici significativi del difetto in capo alla stessa parte soccombente dell'elemento soggettivo della mala fede e della colpa grave ed escludono che il suo comportamento processuale possa essere qualificato come abuso del processo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, ricadono sulle appellanti che sono integralmente soccombenti nel merito, e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal pagina 7 di 8 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (52.001,00-260.000,00) e dei parametri medi.
Dà atto dell'obbligo a carico delle appellanti di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata nella parte in cui
“dichiara il difetto di legittimazione attiva di ” ; Parte_1
-rigetta nel resto l'appello;
- condanna le parti appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- dichiara l'obbligo a carico delle appellanti di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott.ssa IA Gesummaria Dott CH Videtta
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