Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 10 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Michela Colucci in sostituzione dell'avv. Massimo Gizzi per parte opponente e l'avv. Simonetta Nicolai in sostituzione dell'avv. Antonio Schiavone per parte opposta.
L'Avv. Colucci, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Nicolai, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 41 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
( , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Massimo Gizzi, sito in Roma via Anapo n. 29, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
e per essa, quale mandataria, , CP_1 Controparte_2 iciliata presso lo studio dell'avv. Si Civitavecchia Viale Matteotti n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Schiavone e dall'avv. Giulia Galati in virtù di procura in atti; OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 951 Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento della somma di euro 51.339,16, oltre interessi e spese della fase monitoria, quale garante (in virtù di fideiussione del 19.06.2011) di per il debito relativo dal Controparte_3 conto corrente n. 1000/000 sizione in sofferenza 40100950100000014, acceso dalla società presso la Cassa di Risparmio di Civitavecchia spa. Deduceva, in particolare, che l'intervenuta estinzione della fideiussione per la maturata decadenza di cui all'art. 1957 c.c., nonché la carenza di legittimazione attiva in quanto non vi era prova della cessione del credito ingiunto in favore dell'opposta. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare negare, se richiesta, la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto sussistendone i requisiti di legge;
b) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del credito azionato nei confronti del fidejussore per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.; c) accertare e dichiarare la nullità della cessione del credito iniziale per i motivi esposti in narrativa;
d) per l'effetto, revocare e porre nel nulla l'opposto decreto n. 951/2023n r.g. 2503/2023, con le conseguenze di legge ed il favore delle spese”.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, CP_4 [...]
, contestand dell'opposizione sia in fatt CP_2 edendo la conferma del decreto ingiuntivo.
3.Concessa la provvisoria esecuzione e ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. La produzione di tutti gli estratti conto ad opera della quale attore CP_5 sostanziale, risulta necessaria in fase di opposizione. Tale è stato, però, soddisfatto da parte dell'Istituto di credito, producendo con i propri atti, per dare fondamento probatorio al credito ingiunto sulla scorta del saldo passivo del conto, tutti gli estratti conto dall'avvio del rapporto sino alla sua chiusura. Saldo riportato negli estratti conto che non è stata oggetto di tempestiva contestazione ad opera dell'opponente. L'opposta ha ancora prodotto il contratto di conto corrente e il documento di sintesi riportante le condizioni economiche del rapporto, come anche la fideiussione del 19.06.2011 sottoscritta dal garante offrendo Parte_1 così pieno fondamento probatorio al credito ingiunto
5.L'opposizione appare infondata laddove contesta la carenza di prova della cessione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e, dunque, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29- 02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478).
6.Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che l'opposizione conteneva non la specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari. Dalla documentazione prodotta in atti dalla parte opposta ricorre la prova della cessione del credito oggetto dell'ingiunzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1) il contenuto e i limiti della cessione sono riportati nell'avviso oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
2) il credito deriva da rapporto di conto corrente menzionato nell'avviso pubblicato e temporalmente riconducibile alla cornice temporale indicata nell'avviso pubblicato;
3) la documentazione prodotta dall'opposta contiene la prova del passaggio a sofferenza del credito e della segnalazione, tanto che risulta il fallimento del debitore principale;
4) risulta la dichiarazione del cedente di avvenuta cessione e la disponibilità dei documenti contrattuali in mano alla cessionaria;
5) è stato prodotto, senza successiva avversaria contestazione, l'elenco dei crediti ceduti comprendente quello oggetto di ingiunzione;
6) l'avviso in gazzetta riporta il link ove è possibile consultare i crediti ceduti;
7) a fronte di tanto parte opponente non ha fornito alcun elemento contrario alla riconducibilità del credito ingiunto nell'ambito della ridetta cessione.
7.Appare infondata anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto oggetto di specifica deroga nella fideiussione. In ordine alla nullità della fideiussione in quanto conformi allo schema ABI del 2003 sanzionato dalla Banca di Italia con provvedimento del 2005 in quanto integrante gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990, va evidenziato che lo schema contrattuale predisposto dall'ABI giudicate contrarie all'art. 2, co. 2, lett. a, L. n. 287 del 1990 è stato oggetto di un'intesa restrittiva della concorrenza, secondo quanto accertato dalla Banca d'Italia con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, col quale l'autorità di vigilanza ha ritenuto che l'uso combinato delle clausole di cui ai punti 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di reviviscenza) del modello ABI dell'ottobre 2002, di per sé valide se inserite in una libera contrattazione perché non modificanti norme codicistiche inderogabili, producesse in caso di applicazione uniforme un effetto restrittivo della concorrenza illecito ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/1990 in danno dei consumatori. Le disposizioni di cui allo schema ABI hanno trovato uniforme applicazione, trattandosi di aspetto, anche questo, già vagliato dalla Banca d'Italia nel citato provvedimento del 2 maggio 2005, ove ne dà atto al punto 93 ("Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI"), ed ancora al punto 60 ("L'esame della contrattualistica relativa alla fideiussione omnibus, pertanto, ha posto in evidenza come i testi negoziali in uso nella prassi bancaria disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole oggetto di istruttoria"). Tuttavia, nel caso concreto, non può assumere carattere di prova privilegiata l'accertamento contenuto nel provvedimento di Banca d'Italia, a fronte di fideiussione rilasciata in periodo relativo all'anno 2011 (in particolare in data 19.06.2011) e, quindi, oltre la cornice temporale esaminata dall'Autorità di Vigilanza. Al di fuori ed oltre la cornice temporale, in presenza di uno schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, per la prova della perdurante vigenza, al momento della stipulazione della fideiussione impugnata, di un'intesa illecita, occorreva la dimostrazione dell'uniforme applicazione - sintomatica di un'intesa ancora in atto - da parte delle banche, inclusa quella opposta, delle clausole già ritenute pregiudizievoli della concorrenza da parte della Banca d'Italia. Il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate integra un elemento costitutivo dell'eccezione; per cui quale elemento costitutivo dell'eccezione, esso deve essere provato dall'opponente, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.. Prova che nella specie è mancata, perché l'opponente si è limitato ad affermare che la fideiussione da lui sottoscritta riproduceva le clausole che erano state censurate dall'Autorità di vigilanza del sistema bancario e non ha prodotto modelli in uso, relativamente all'anno 2011, ad un numero elevato di banche, tra le quali i maggiori istituti di credito, tali da poter ritenere provato che tra gli istituti di credito e la Cassa di Risparmio di Civitavecchia spa vi era l'impiego uniformemente e in modo cogente dello schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia. La mancanza di prova della perdurante applicazione uniforme delle clausole da parte di tutti gli istituti di credito, per il periodo relativo all'anno 2011 successivo al provvedimento della Banca d'Italia, determina l'infondatezza dell'eccezione.
8.In conclusione, l'opposizione respinta e il decreto ingiuntivo n. 951/2023 va confermato.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della causa e all'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 951/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di e per Parte_1 CP_6 essa, quale delle spes idarsi Controparte_2 nella somma di euro si oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani