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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 29/09/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 543/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (l'udienza, fissata per il 18.9.2025, è stata anticipata al 17.9.2025 e sostituita in forza di provvedimento del 3.9.2025), ha pronunciato e pubblicato, in data 29.9.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 14.9.2023 e distinta al n. 543/2023 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliato a Milano, presso lo studio del difensore, avv. Simone Parte_1
Fo presenta e difende in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e per esso della procuratrice speciale, dott. ssa , elettivamente domiciliata ad Parte_2
Arborea, presso lo studio del difensore, avv. Nicola Battolu, che la difende e rappresenta in forza di procura speciale in atti;
e in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato a Nuoro, nell'Ufficio Legale della sede provinciale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola per procura generale prodotta in atti;
convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.9.2023, ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale Parte_1 di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, l' e l' (d'ora CP_2 Controparte_3 Contr in avanti anche o , esponendo (in sintesi e per quanto di rilevanza): CP_5
1 § di aver ricevuto, in data 23 giugno 2023, l'intimazione di pagamento distinta al n. 074 2023 9000821056 000, in forza della quale l'Agente della Riscossione gli ha chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 190.189,24;
§ che l'atto in questione indica, a proprio fondamento, tutta una varia serie di asserite posizioni debitorie, tra le quali, per quanto di rilevanza e di competenza di questo Tribunale (larga parte dei crediti sottostanti l'intimazione, invero, non appartengono alla cognizione del Giudice Ordinario), quelle portate dai seguenti avvisi di addebito, emessi dall' tra il 2013 e il 2021: CP_2
<< …
1) Avviso di addebito n. 374 2013 0000258787 000 (Contributi IVS per l'anno 2011), in assunti notificato in data 13.05.2013, per l'importo di euro 4.187,47;
2) Avviso di addebito n. 374 2016 0001537987 000 (Contributi IVS per l'anno 2015), in assunti notificato in data 18.11.2016, per l'importo di euro 4.595,01;
3) Avviso di addebito n. 374 2017 0001220255 000 (Contributi IVS per l'anno 2016), in assunti notificato in data 15.12.2017, per l'importo di euro 4.758,64;
4) Avviso di addebito n. 374 2018 0001300605 000 (Contributi IVS per l'anno 2016/2017), in assunti notificato in data 06.12.2018, per l'importo di euro 11.250,91;
5) Avviso di addebito n. 374 2019 0001838263 000 (Contributi IVS per l'anno 2018/2019), in assunti notificato in data 01.01.2020, per l'importo di euro 7.305,84;
6) Avviso di addebito n. 374 2021 0000148659 000 (Contributi IVS per l'anno 2019), in assunti notificato in data 17.10.2021, per l'importo di euro 9.361,87 e per l'ammontare complessivo pari ad euro 41.459,74.
…>>
§ che il ricorrente non ha mai ricevuto tali avvisi di addebito;
§ che l'intimazione di pagamento, e i ruoli e/o crediti a essa presupposti, sono illegittimi ed infondati, per i motivi di cui appresso (riassumendo e rinviando al ricorso per la lettura delle più diffuse deduzioni): (I) l'intimazione di pagamento, anzitutto, sarebbe nulla per mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti (c.d. “nullità derivata”), in violazione dell'art. 30, co. 1 e 2, del D.L. n. 78/2010, dell'art. 17, co. 1, del D. Lgs. n. 46/99, nonché dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, con il corollario che l'inesistenza originaria dei titoli viene a rendere ammissibile e tempestiva la presente impugnazione;
(II) l'atto riscossivo, peraltro, risulterebbe invalido anche per difetto di motivazione e violazione degli artt. 7 e 17 L. n. 212/2000, art. 3 L. n. 241/1990, art. 41, co. 2, lett. c) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e, infine, errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori (cfr. pagine 6, 7 e 8 del ricorso); (III) la pretesa creditizia avanzata dall' a mezzo dell'Agente della Riscossione, in ogni caso, CP_2 relativamente alle annualità contributive 2011-2015-2016-2017-2018-2019, e in difetto di atti interruttivi notificati prima del 23.6.2023, è irrimediabilmente prescritta, per l'inutile spirare del termine quinquennale di Legge.
1.1. ha quindi concluso (per quanto riguarda il merito) nei termini di cui appresso: Parte_1
<<…
- in Via Principale, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
2
- Sempre In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990;
- In Via Subordinata, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente agli atti presupposti (Avvisi di Addebito), per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata sia a monte che a valle della loro eventuale notifica;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
…>>.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 25.1.2024, si è costituita in giudizio l'
[...]
, invocando la reiezione del ricorso, ed in particolare eccependo: Controparte_1
§ preliminarmente, che il primo motivo di opposizione, concernente la presunta nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito, è riconducibile Contr allo schema dell'art. 24 D Lgs. n. 46/1999, e che, quindi, non soltanto non vede l' come legittimata passiva, ma è inammissibile perché avrebbe dovuto essere avanzato depositando il ricorso entro 40 giorni dal ricevimento dell'intimazione (nel caso, pacificamente avvenuto il 23 giugno 2023);
§ che, comunque, l'Agente riscossore è privo di legittimazione a contraddire per tutto ciò che attiene al merito della pretesa creditoria (cfr. deduzioni di cui alle pagine 3, 4 e 5 della memoria, punto I dell'elaborato difensivo);
§ l'opposizione è palesemente tardiva e inammissibile, del resto, anche con riferimento al dedotto vizio di motivazione e/o alla mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi, versandosi in tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., azione da proporsi perentoriamente entro 20 giorni dalla notifica dell'atto;
§ che, in ogni caso, i rilievi in parola sono infondati nel merito (cfr. 6 e 7 della memoria);
§ di esser infine destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione, giacché: (I) se l' dimostrasse di aver regolarmente inoltrato al ricorrente gli avvisi addebito, nessuna CP_2 prescrizione potrebbe essere ipotizzata, posto che dopo le notifiche risultano essere stati trasmessi diversi atti validamente interruttivi del termine prescrizionale (“in data 09/03/2015 l'odierno ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione personalmente allo sportello, immediatamente accolta in pari data. Nell'istanza era indicato, tra gli altri, l'avviso di addebito n. 374 2013 0000258787 000, contributi 2011, notificato in data 13.05.2013, con la conseguenza che il ha dimostrato di averlo ricevuto e di Pt_1 conoscerne il contenuto;
il 13/10/2015 ha ricevuto, via PEC, l'avviso di intimazione n. 074 2015 9005682676 000 contenente l'avviso di addebito n. 374 2013 0000258787 000; il 10/04/2018 ha ricevuto, via PEC, l'avviso di intimazione n. 074 2018 9001209628 000 contenente l'avviso di addebito n. 374 2013 0000258787 000 e n. 374 2016 0001537987 000; il 26/03/2019 il ha presentato istanza di Pt_1 rateizzazione, accolta come da comunicazione inoltrata via racc. a/r e ricevuta il 08/07/2019. Nell'istanza erano indicati, tra gli altri, gli avvisi di addebito n. 374 2013 0000258787 000, notificato in data 13.5.2013, notificato in data 13.05.2013, n. 374 2016 0001537987 000, notificato in data 18.11.2016, n. 374 2017 0001220255 000, notificato in data 15.12.2017; il 26/11/2019 ha ricevuto, via PEC, intimazione n. 074 2019 9003363870 000 contenente l'avviso di addebito n. 374 2018 0001300605 000, notificato in data
3
06.12.2018; il 06/02/2020 ha ricevuto, sempre via PEC, comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria contenente l'avviso di addebito n. 374 2018 0001300605 000, notificato in data 06.12.2018; il 16/11/2021 ha ricevuto, via PEC, intimazione n. 074 2019 9000267542 000 contenente tutti gli avvisi di addebito per cui è causa”); (II) i crediti oggetto degli avvisi 374 2019 0001838263 000 (notificato in data 1.1.2020, di €
7.305,84 per omesso versamento dei contributi previdenziali 2018/2019) e 374 2021 0000148659 000 (notifica in data 17.10.2021, di € 9.361,87 per omesso versamento dei contributi previdenziali 2019) non sarebbe prescritti neppure se i titoli non fossero stati notificati, non essendo mai decorsi il quinquennio da quando il termine estintivo è iniziato a decorrere;
(III) il calcolo di 5 anni andrebbe effettuato tenendo conto, prima, del periodo di sospensione della prescrizione disposto dal comma 623 dell'art. 1 L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), e, poi, dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-SARS 19, allorché sono stati sospesi i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (art. 37, co. 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 – decreto “cura Italia” – e art. 11, co. 9, D.L. n. 183 del 31/12/2020, convertito dalla L. n. 21/2021 – decreto “milleproroghe”) per un totale di 311 giorni, nonché, infine, dal punto di vista della riscossione, dell'art. 4, comma 1, D.L. n. 41/2021 – così detto “decreto Sostegni” –, convertito dalla L. n. 69/2021, che ha prorogato i termini di decadenza e di prescrizione per 24 mesi in merito ai ruoli affidati all' CP_1
1.3. Anche l' si è costituito con memoria difensiva (depositata il 26.1.2024), a sua volta CP_2 chiedendo che l'opposizione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata e, a suffragio delle proprie difese, allegando:
§ di aver correttamente e tempestivamente notificato (cfr. produzioni: si tratta di notifiche a mezzo PEC, salvo che per il primo degli impugnati avvisi, inoltrato a mezzo posta) tutti gli avvisi di addebito oggetto della presente controversia, come risulta per via documentale;
§ che, non avendo l'interessato avanzato rituale opposizione nel termine perentorio di legge, ogni contestazione afferente al merito delle pretese, così come ogni ipotetica eccezione di prescrizione in assunti intervenuta prima della notifica (sul punto, l' evidenzia, ad ogni buon conto, che CP_2 in relazione ad alcuni dei crediti in lite, il quinquennio non sarebbe decorso neppure nell'ipotesi, comunque non ricorrente, di omessa notifica degli avvisi) è attualmente inammissibile;
§ che, almeno in astratto, l'unico vizio che il ricorrente può far valere attiene ad un'eventuale prescrizione intervenuta “dopo” la notifica, per mancata riscossione e/o inesistenza di atti interruttivi, ma che un rilievo di tal genere risulterebbe in ogni caso infondato, nel merito, se si considera che (I) da un lato, l' ha promosso, nei confronti di numerose Controparte_1 Parte_1 iniziative di riscossione, idonee ai fini di interruzione del termine di prescrizione, e che (II) dall'altro, il termine previsto dalla Legge è stato più volte sospeso e/o prorogato in forza di diversi interventi normativi (in particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, durante l'emergenza pandemica da COVID 19, ha disposto la sospensione della riscossione – e quindi, per correlazione, il decorso della stessa prescrizione – per ben 542 giorni, dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021);
§ di doversi in ogni caso tenere conto che un eventuale accoglimento della spiegata opposizione non determinerebbe l'annullamento del titolo esecutivo emesso dall' e/o del ruolo, bensì soltanto CP_2 la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente, per fatti sopravvenuti di cui l' non sarebbe, invero, responsabile. CP_2
4 1.4. La causa è stata istruita con documenti e, in data odierna, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (l'udienza di discussione è stata infatti così convertita ai sensi di Legge), decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. L'azione avanzata da merita di essere respinta. Parte_1
2.1. Ritiene, il Tribunale, nel caso di specie, di poter sinteticamente pronunciarsi sulla scorta del seguente ordine di rilievi. Il ricorrente ha avanzato opposizione sostenendo che i numerosi crediti azionati dall'
[...]
nella fattispecie hanno a oggetto posizioni contenute in avvisi di addebito Controparte_6 CP_2 emessi tra il 2013 e il 2021 (riferiti a debiti asseritamente maturati in relazione alle annualità contributive 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) non ricevuti (o ricevuti in maniera non rituale) dall'esponente. In altri termini, restando nell'ottica di quanto enunciato dall'opponente nell'originario ricorso, i crediti in esame non si sarebbero prescritti in quanto, una volta notificati gli avvisi, non avrebbe fatto seguito nei 5 anni successivi attività di riscossione o interruzione del termine (non è questa, a ben vedere, la contestazione iniziale, il ricorrente neppure avendo mai menzionando atti e procedure di tal sorta), bensì perché, a monte, l' non avrebbe (o non avrebbe ritualmente) notificato i CP_2 suddetti addebiti. Anche l'ulteriore doglianza (ci si riferisce alla c.d. nullità derivata dell'intimazione di pagamento) presuppone indefettibilmente l'omessa e/o giuridicamente inesistente notifica inziale degli avvisi di addebito: nella prospettazione del ricorrente l'intimazione sarebbe nulla per il sol fatto che alla sua base vi sono titoli mai notificati. Ebbene, l' si è costituito e ha tempestivamente prodotto i documenti attestanti CP_2
l'invio e il ricevimento, da parte del ricorrente, di tutti gli avvisi di addebito: il primo (Avviso di addebito n. 374 2013 0000258787 000 (Contributi IVS per l'anno 2011), in assunti notificato in data 13.05.2013, per l'importo di euro 4.187,47) è stato notificato a mezzo posta all'indirizzo di residenza di che non ha curato il ritiro;
gli altri sono stati comunicati a mezzo PEC. Parte_1
i superare la circostanza, il ricorrente ha eccepito, nelle note successivamente depositate, l'inesistenza giuridica delle notifiche effettuate a mezzo PEC, sia di quelle allegate dall'Agente Riscossione (aventi ad oggetto atti interruttivi, su cui si tornerà più oltre) sia di quelle eseguite dall' in quanto << … sia l'Ente della Riscossione e/o l'Ente Impositore, in qualità di CP_2 soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all'
[...]
e presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” … e “PP.AA.” Controparte_7 CP_2
… t, bensì un irrituale e ignoto indirizzo Email_1 non risultante in alcun elenco …>>. L'eccezione è però manifestamente infondata. La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 982 del 16.1.2023) ha lucidamente ormai statuito (si tratta di un caso concreto differente da quello odierno, ma i principi e gli argomenti sono del tutto sovrapponibili all'ipotesi che qui è in lite) che << … Secondo questa Corte, infatti: in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito Contr alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della uò essere utilizzato
5
anche l'Indice di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.(Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i conseguenti pregiudizi, l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento: Cass. n. 11052 del 2018). La sentenza impugnata si è conformata ai detti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((Omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa… ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche a accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale del come presente nei pubblici registri CP_1
(Omissis) ma da uno diverso (Omissis), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dal …>>. Controparte_9
E, ancora, Cass. a quale << … Deve farsi applicazione dei seguenti principi di diritto affermati da questa Corte: "L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica)" (Sez. U -, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 - 02) … >>. Il ricorrente non ha dimostrato (anzi, ad essere precisi, non ha neppure allegato) di aver subito, per effetto dell'utilizzo di indirizzi di partenza non ufficiali, un vero e concreto pregiudizio. In conseguenza di ciò, gli avvisi di addebito risultano correttamente notificati. Deriva, anzitutto, l'infondatezza del primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la nullità derivata dell'intimazione: il rilievo, infatti, come osservato, si fonda su un presupposto di fatto e di diritto del tutto erroneo. Consegue, però, anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, i principi appena riportati valendo, oltreché per la notifica degli avvisi di addebito, per le comunicazioni e gli atti della riscossione che hanno interrotto il decorso del termine estintivo prima del compimento del quinquennio.
6 Premesso, quasi per inciso, che uno degli indirizzi usati per l'inoltro degli atti interruttivi, vale a dire t, compare sul sito dell'Ente (su pagina pubblica, Email_2 accessibile a tutti quanti gli utenti della rete) nell'elenco di “Indirizzi PEC utilizzati da
[...] per la notifica di documenti”, e che, pertanto, con un minimo sforzo di Controparte_10 contribuente avrebbe potuto verificare di non trovarsi, nella specie, davanti ad una possibile ipotesi di phishing, si badi che il ricorrente, dopo la costituzione dell' , Controparte_1 non ha contestato che gli atti in questione, come tali, fossero astrattamente idonei (per tipologia e tempi della comunicazione) ad interrompere il termini, né ha dedotto che si riferiscano esattamente ai crediti oggetto di lite, ma si è limitato a protestare la “giuridica inesistenza” delle notifiche, in quanto partite da un indirizzo non ufficiale: una volta respinta, per quanto sopra, la censura di inesistenza, deve concludersene che gli atti in questione abbiano comportato la valida e tempestiva interruzione del termine prescrizionale, in relazione a tutte quante le posizioni creditorie interessate in causa. Non si è compiuta, quindi, alcuna prescrizione, neppure con riferimento al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito.
2.2. Respinti i rilievi di nullità relativa dell'intimazione e di prescrizione (antecedente o successiva) dei crediti azionati, resterebbe da esaminare, unicamente, la censura secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe comunque invalida anche per difetto di motivazione e violazione degli artt. 7 e 17 L. n. 212/2000, art. 3 L. n. 241/1990, art. 41, co. 2, lett. c) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e, infine, errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori (cfr. pagine 6, 7 e 8 del ricorso. Questo specifico motivo di impugnativa, tuttavia, è inammissibile e tardivo: afferendo al quomodo della riscossione coattiva, il rilievo avrebbe dovuto essere fatto valere nel termine perentorio di 20 giorni, ex art. 617 c.p.c.
2.3. Circa, infine, la questione avente ad oggetto la rappresentanza in giudizio dell' CP_3
e la validità della procura rilasciata ad un difensore del libero foro, ritiene il Giudice che
[...] le deduzioni del ricorrente, pur corrette in termini astratti, non tengano conto che il Protocollo d'Intesa del 22.6.2017, richiamato dall'opponente medesimo quale fondamento dell'eccezione, prevede, esattamente, che “l'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco avvocati, nelle controversie relative a … liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello”. L'eccezione è quindi rigettata.
3. Alla luce di tutto quanto rilevato, l'opposizione, in parte infondata e in parte inammissibile, va complessivamente respinta, e il ricorrente deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rimborsare le spese processuali in favore di ciascuno dei convenuti, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm. (V. da ultimo d.m. n. 147 del 13.8.2022), tenuto conto della materia, del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente svolta (si osservi, in particolare, che la fase istruttoria si è limitata all'esame della documentazione, mentre quella più propriamente decisoria si è risolta nella presentazione di conclusioni ampiamente ricognitive dei precedenti atti), applicati parametri compresi tra i minimi e i medi tariffari in ragione della non elevata complessità della causa.
7 3.1. Precisando che alla liquidazione degli onorari del difensore dell' dipendente dell'Istituto, CP_2 si applica la decurtazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
3.2. E disponendo, per quanto concerne l' , la distrazione dei Controparte_3 compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Nicola Battolu, dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, respinta o assorbita:
1) Respinge l'opposizione e le domande del ricorrente per i motivi indicati in espositiva;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese, liquidandole, per quanto riguarda l' , in euro 4.500,00 (da distrarsi, ex art. 93 Controparte_1
c.p.c., in favore dell'avv. Nicola Battolu), e, per quanto riguarda l' in euro 3.600,00 CP_2 ciascuno, somme a cui andranno sommate le spese generali determinate al 15%, nonché l'IVA e CPA ove dovuti.
Nuoro, 29.9.2025 Il Giudice, dott. Paolo Dau
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