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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in funzione monocratica nella persona del giudice onorario Dott.ssa Patrizia
Carota, ha pronunciato la seguente , sentenza
nella causa civile iscritta al n.3624/2017 , tra rappresentato e difeso, dall' Avv. Lorenzo Di Antonio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Teramo, C.so Cerulli nr. 59, giusta mandato in atti;
-ATTORE
Contro
, nella sua espressa qualità di mandataria con rappresentanza di (già CP_1 Controparte_2
, in persona del suo procuratore speciale Avvocato Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall' Avv. Alessia De Ambrosiis ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Teramo, Via Trento e Trieste nr. 29/31, giusta mandato in atti;
-CONVENUTO
OGGETTO: Controversia in materia bancaria (contratto di conto corrente)
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.10.17, l'Ing. adiva il Tribunale di Teramo al fine di Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni : “ Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, 1.
pagina 1 di 7 accertare e dichiarare la inesistenza e comunque la nullità e/o inefficacia delle condizioni e clausole, laddove esistessero, applicate al conto corrente 04101/0740/9062 poi 40414/1000/155 relative alla determinazione degli interessi ultralegali e/o comunque accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi ultralegali praticati nel corso del rapporto, per gli esposti motivi;
accertare e dichiarare, quindi, l'illegittimità del complessivo addebito a tal titolo di €.25.352,81, ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
2. accertare e dichiarare la inesistenza e comunque la nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto di apertura dell'originario conto corrente
04101/0740/9062 poi 40414/1000/155, ove esistessero, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicate nel corso del rapporto di conto corrente e comunque accertare e dichiarare
l'illegittimità di tale meccanismo contabile per contrasto con l'art.1283 c.c. e l'art.120
D.Lgs.n.385/1993; accertare e dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione applicata alle poste passive del rapporto in esame dichiarando altresì l'illegittimità del complessivo addebito, a tal titolo, di complessivi €.3.294,53 ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'illegittima applicazione, sul conto corrente 04101/0740/9062 poi
40414/1000/155, di spese di tenuta conto a vario titolo pari a complessivi €.712,87, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
commissioni di massimo scoperto, pari a complessivi
€.2.147,54, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
commissioni messa a disposizione fondi, pari a complessivi €.2.844,90; per assenza di qualsivoglia pattuizione contrattuale in merito;
accertare e dichiarare comunque la nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate, per assenza di causa giustificatrice nonché per indeterminatezza;
accertare e dichiarare comunque l'illegittimità dell'addebito di commissioni per messa a disposizione fondi in violazione dell'art.
2-bis L.n.2/2009; 4. accertare l'illegittima applicazione, da parte della convenuta, di valute non coincidenti con il giorno dell'effettiva operazione bancaria e pertanto dichiarare non dovuto ogni importo a titolo di interesse creditore maturato dalla banca a tale titolo sul conto corrente per cui è giudizio;
5. accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, dei limiti imposti dalla legge
n.108/1996 in merito all'addebito di interessi, spese e commissioni a qualsivoglia titolo sul conto corrente 04101/0740/9062 poi 40414/1000/155 dichiarando, come illegittimo, l'addebito di €.5.717,46 ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, quale azzeramento ex art.1815 c.c. degli interessi applicati nei trimestri corrispondenti a quelli in cui si è rilevato il superamento del tasso soglia;
ovvero, in subordine, dichiarando come illegittimo l'addebito di €.7.436,27 per l'azzeramento di tutti gli oneri complessivamente addebitati nei periodi in cui si è rilevato il superamento del tasso soglia ovvero la maggiore o minore somma che riterrà di giustizia;
6. disporre quindi, sulla scorta delle accertate illegittimità, la rettifica dei saldi periodici e di chiusura del conto corrente dedotto in pagina 2 di 7 contestazione, al netto di ogni illegittimo addebito, con valute corrette e senza alcuna capitalizzazione
(cfr. ) ed operando le dovute compensazioni in tema dare/avere tra le parti con CodiceFiscale_1 condanna nei confronti della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'attore, degli eventuali importi a suo credito.
7. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.02.18 , si costituiva in giudizio la , nella sua CP_1 espressa qualità di mandataria con rappresentanza di (già Controparte_2 Controparte_3
, la quale rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis
[...] rejectis:
1. nel merito, rigettare comunque ed in ogni caso tutte le domande formulate da parte attrice, in particolare contrassegnate nei punti da 1 a 7 dell'atto di citazione, perché inammissibili, infondate e sfornite di prove, per tutti i motivi spiegati in premessa;
2. nel merito, accertare e dichiarare validi ed efficaci i contratti di conto corrente e di apertura di credito conto corrente e per l'effetto rigettare tutte, nessuna esclusa, le pretese richieste di nullità e/o annullabilità delle clausole relative ai suddetti rapporti, relative agli interessi, allo ius variandi, alle cms, alle valute, alle spese ed agli oneri, per tutti
i motivi spiegati in premessa;
3. sempre nel merito, rigettare in toto tutte le pretese richieste di preteso indebito formulate, perchè inammissibili, infondate e comunque prescritte, per tutti i motivi spiegati in premessa;
4. in via di mero subordine, nel denegato caso di accoglimento anche solo di una delle pretese domande attoree, si chiede sin da ora che il Giudice porti in compensazione le somme dovute dalla attrice all'istituto di credito pari ad € 26.551,53, per tutti i motivi spiegati in premessa;
5. condannare la parte attrice alla rifusione delle spese e competenze legali”.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la CTU contabile richiesta e, quindi, la causa perveniva per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.05. 2024 e trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
In primis, va rilevata la fondatezza dell'eccezione di parte attrice relativa ad un'illegittima applicazione
, nel caso de quo, da parte dell'istituto di credito convenuto, di interessi ultralegali.
Sul punto, infatti, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha statuito il principio in forza del quale la pattuizione di interessi ultralegali è nulla se la relativa convenzione non è stipulata in forma scritta.
pagina 3 di 7 La forma scritta infatti è richiesta ad substantiam, ovvero a pena di nullità della pattuizione dell'interesse ultralegale.
Pertanto, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa.
Tale condizione , che nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, oggi può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. Civ. ,sez.III, nr.
5609 del 07.03.17).
Conseguentemente, alla luce del suesposto indirizzo giurisprudenziale e dalla lettura della documentazione contabile versata in atti, va rilevata la mancanza di specifica pattuizione scritta della convenzione afferente agli interessi ultralegali applicati al rapporto di cui in causa, così da rendere illegittima la loro debenza a carico del cliente.
Parimenti fondata e, dunque, meritevole di accoglimento risulta essere l'eccezione di parte attrice relativa ad un'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dall' istituto di credito convenuto. Sul punto infatti va rilevato come il contratto di conto corrente in parte qua sia stato in data
06.07 e dunque ben prima dell' entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 rientrando dunque perfettamente nel novero di quei rapporti contrattuali in relazione ai quali la copiosa e conforme giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca, atteso che detta clausola integra una prassi illecita di anatocismo espressamente vietato dall'art. 1283 c.c.(ex multis Cass. Civ. SS.UU.nr.24418 del 02.12.10;
Cass.Civ. nr. 21095 del 04.11.04; Cass.Civ. nr. 2374/99 ; Cass.Civ. nr. 3096/99).
Inoltre, va sottolineato sul punto come la previsione dell'anatocismo trimestrale, comportando un peggioramento delle condizioni economiche del cliente, necessiti di una specifica approvazione da parte del medesimo, approvazione tra l'altro in caso di peggioramento imposta dall' articolo 7 della delibera CICR del 09.02.2000 (ex multis Cass. Civ. sez. I nr. 17634 del 21.06.21; Cass. Civ. sez. I nr.
26779 del 21.10.19; Trib. Pavia, 20 aprile 2016; Trib. Genova, 3 dicembre 2016; Trib. Alessandria, 21 febbraio 2015; Trib. Milano, 27 ottobre 2014; Trib. Venezia, 7 marzo 2014).
Conseguentemente , non essendosi per tabulas riscontrata la presenza della specifica pattuizione scritta concernente la predetta capitalizzazione trimestrale fra l'istituto di credito convenuto e la parte attrice, con conseguente sua approvazione , l'applicazione della stessa effettuata da al Controparte_2 pagina 4 di 7 rapporto di conto corrente di cui in causa, risulta comunque illegittima anche successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR di cui sopra, per il periodo intercorrente fra il 31.03.1998 e il
31.12.2007.
Viceversa, in relazione al periodo 01.01.2008 e fino al 30.06.2014 la predetta capitalizzazione risulta correttamente applicata al rapporto atteso che , nel contratto di apertura di credito ripassato tra le parti e sottoscritto dal in data 24.10.2007, la relativa specifica pattuizione scritta risulta presente Parte_1
e specificamente da lui approvata.
Tali suesposte risultanze trovano altresì riscontro nell'elaborato peritale versato in atti , così da consentire avariazioni intervenuteindividuazione dei criteri da utilizzare in parte qua per la capitalizzazione degli interessi e la determinazione degli stessi, di applicare, al rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, il tasso legale con riferimento al periodo 31.03.98- 31.12.2007, mantenendo invece i tassi di interesse bancari, contrattualmente previsti e conseguentemente praticati secondo le variazioni intervenute , via via , per ciò che concerne il periodo 01.01.2008 - 30.06.2014.
Meritevole di accoglimento risulta essere l'eccezione di parte attrice relativa all' illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata nella fattispecie.
Dalla documentazione contabile versata in atti infatti , segnatamente dal contratto di conto corrente del
06.07.83 nonché dai documenti afferenti l'apertura di credito intervenuta nel tempo , si evince come la commissione di massimo scoperto non sia stata contrattualmente prevista, così da non integrare, dunque, i requisiti richiesti ai fini della sua validità, atteso che la stessa deve essere indicata in misura percentuale con esplicitazione, altresì, dei criteri e delle modalità di calcolo della stessa e, dunque, risultando nulla per indeterminatezza dell' oggetto (sul punto Cass. Civ. sez.I,nr. 19825 del 20.06.22).
Nè risulta in atti che la banca convenuta abbia provveduto a prevedere e conseguentemente adeguare la stessa alla normativa nel tempo intervenuta, segnatamente all'art.
2-bis co. 1 e 3 D.L. 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.
2. e all'art. 117 bis del d. lgs.
385/93(TUB), inserito dall'articolo 6-bis, comma 1,del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L.
n. 214 del22/12/2011), atteso che non solo non risulta intervenuta alcuna previsione della relativa pattuizione successivamente alla sottoscrizione della documentazione ut supra specificata, ma anche non v'è traccia di alcuna comunicazione, da parte della banca convenuta a parte attrice, in merito all'adeguamento del contratto in essere a quanto previsto, proprio ai sensi del summenzionato art. 117- bis del TUB e del decreto ministeriale n. 644/2012, in materia di commissioni.
Tali suesposte evidente sono state acclarate anche dal CTU in sede di elaborato peritale laddove il predetto ausiliario ha riscontrato una totale assenza di documentazione contrattuale disciplinante la pagina 5 di 7 CMS e le altre commissioni collegate alle linee di affidamento, anche se le stesse risultano poi di fatto applicate al rapporto oggetto del presente giudizio.
Analoghe considerazioni valgono poi a supportare l'illegittimità della commissione di messa a disposizione dei fondi applicata in parte qua , atteso che la stessa non risulta pattuita per iscritto in ossequio al disposto della L. nr. 2 /2009, art. 2 bis laddove si statuisce che sono altresì nulle le clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato con patto scritto, non rinnovabile tacitamente e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale.
Quanto poi all'eccezione di parte attrice relativa ad una mancata pattuizione delle condizioni in ordine alla decorrenza della valuta, la stessa risulta altresì fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Sul punto infatti risulta per tabulas , segnatamente dalla documentazione contabile in atti , la totale assenza della pattuizione scritta della clausola giorni valuta determinando pertanto l'invalidità della relativa contabilizzazione operata dall' istituto di credito convenuto (sul punto Trib. Udine del
29.10.13).
Va invece rigettata l'eccezione di parte attrice relativa ad un'asserita sussistenza di interessi usurari in quanto la stessa risulta formulata in senso meramente astratto e generico senza che essa sia stata ancorata alla realtà specifica e, cioè, al concreto rapporto contrattuale intrattenuto con la CP_3 convenuta: manca, infatti, qualsivoglia riferimento sia al tasso di interesse pattuito, al TAEG contrattuale ed al relativo metodo di calcolo, al tasso soglia preso quale riferimento per la verifica di usurarietà, alla percentuale del relativo superamento.
L'assenza di tali elementi e, in sostanza, dunque, di un'allegazione specifica dei fatti costitutivi dell'eccezione, preclude dunque il vaglio della fondatezza della formulata eccezione non dovendosi riversare sul Giudicante il compito di dare forma e contenuto giuridici alle asserzioni di parte attrice e venendo dunque meno all'onere minimo di deduzione ed allegazione richiesto in capo a colui che formula una domanda giudiziale (Cass.Civ. S.U. n. 2435/2008 ).
Alla luce pertanto delle suesposte considerazioni e dei profili di fondatezza concernenti le doglianze di parte attrice relative al conto corrente in parte qua per le ragioni ut supra specificate, risulta corretto il calcolo effettuato dal nominato CTU in sede di elaborato peritale, quantificato in Euro 25.915,21 il credito a favore del correntista, calcolato come differenza tra il saldo banca del conto corrente nr. 9062
e il saldo risultante dal riconteggio effettuato dal predetto ausiliario, laddove conclude” Dall'analisi effettuata si evince che il credito a favore del correntista, calcolato come differenza tra il saldo banca e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, è pari a complessivi euro 25.915,21. Tale valore è stato
pagina 6 di 7 calcolato come differenza tra il saldo del conto corrente n. 9062 (pari a – 25.941,34 euro) ed il saldo risultante dal riconteggio effettuato (pari ad – 26,13 euro).”
Pertanto, in ragione dell'esito complessivo della lite le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta ed in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 5.077, 00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Analogamente le spese dell'espletata CTU andranno poste, definitivamente, a carico di parte convenuta, come liquidate in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico nella persona del giudice onorario dott.ssa
Patrizia Carota, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
contro , nella sua espressa qualità di mandataria con rappresentanza di
[...] CP_1
(già , in persona del suo procuratore speciale Controparte_2 Controparte_3
Avvocato disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_4
1. Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, le domande di parte attrice e per l'effetto,
2. Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro
25.915,21 per i titoli di cui in parte motiva e come determinato in sede di CTU;
3. Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi oltre spese di iscrizione a ruolo e di notifica, oltre rimborso forfettario, IVA e cap , come per legge, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
4. Pone integralmente a carico di parte convenuta le spese dell'espletata CTU.
Così deciso in Teramo, lì data del deposito telematico.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Patrizia Carota
( firma digitale)
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