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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 19/03/2025, n. 11130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11130 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FA AR nato il [...] AD MA nato il [...] avverso la sentenza del 07/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMIARE di TORINO (dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11130 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 20/12/2024 Rilevato che AD AM - a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per reati in materia di stupefacenti, ritenuta la continuazione con il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Torino del 7 giugno 2024 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 29 cod. pen., avendo il Tribunale applicato all'imputato l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, non tenendo conto della circostanza che la pena principale a cui si deve fare riferimento ai fini dell'applicazione della presente pena accessoria non è quella complessiva ma quella inflitta in concreto per il solo reato più grave;
che AL AR - a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per reati in materia di stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 444 cod. pen. Considerato che il ricorso di AD AM è fondato, in quanto, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'in- terdizione legale, è necessario fare riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante all'esito dell'aumento per la continuazione (ex multis, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862; Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, Rv. 276320; Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, Rv. 272408); che, nel caso di specie, la pena per il reato base è di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 12.100,00 di multa ed è, dunque, inferiore al limite di tre anni previsto dall'art. 29 cod. pen. per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
che, poiché l'interdizione dai pubblici uffici è stata erroneamente disposta, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AD AM, limi- tatamente a tale profilo, senza che sia necessario operare un rinvio al giudice di merito, trattandosi di statuizione che può essere eliminata direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen. Considerato che il ricorso di AL AR è inammissibile, in quanto le uniche do- glianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza stessa rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costi- tuzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedi- mento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AD AM relativamente all'interdizione dai pubblici uffici, interdizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso di AL AR e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11130 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 20/12/2024 Rilevato che AD AM - a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per reati in materia di stupefacenti, ritenuta la continuazione con il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Torino del 7 giugno 2024 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 29 cod. pen., avendo il Tribunale applicato all'imputato l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, non tenendo conto della circostanza che la pena principale a cui si deve fare riferimento ai fini dell'applicazione della presente pena accessoria non è quella complessiva ma quella inflitta in concreto per il solo reato più grave;
che AL AR - a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per reati in materia di stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 444 cod. pen. Considerato che il ricorso di AD AM è fondato, in quanto, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'in- terdizione legale, è necessario fare riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante all'esito dell'aumento per la continuazione (ex multis, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862; Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, Rv. 276320; Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, Rv. 272408); che, nel caso di specie, la pena per il reato base è di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 12.100,00 di multa ed è, dunque, inferiore al limite di tre anni previsto dall'art. 29 cod. pen. per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
che, poiché l'interdizione dai pubblici uffici è stata erroneamente disposta, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AD AM, limi- tatamente a tale profilo, senza che sia necessario operare un rinvio al giudice di merito, trattandosi di statuizione che può essere eliminata direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen. Considerato che il ricorso di AL AR è inammissibile, in quanto le uniche do- glianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza stessa rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costi- tuzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedi- mento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AD AM relativamente all'interdizione dai pubblici uffici, interdizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso di AL AR e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.