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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/10/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1498/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
- Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
- Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
- Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1498 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...]scala D, e ivi elettivamente domiciliata, in via XXV Aprile n. 27/N, presso lo studio dell'avv. Valentina Puca, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente)
contro
:
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi residente, in CP_1 C.F._2 via Principe di Piemonte n. 131, e ivi elettivamente domiciliato, in via Cardarelli n. 34, presso lo studio dell'avv. Daiano Morena, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(resistente)
nonché:
• (C.F.: , nata a [...] il [...] residente in [...]scala D, tramite il curatore speciale, AVV. MOCCIA LUCIA, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.; (parte necessaria)
• PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
Oggetto: decadenza dalla responsabilità genitoriale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22 settembre 2022, ha proposto domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , da CP_1 pronunciarsi alle medesime condizioni già disposte in sede di separazione nonché in sede di successiva modifica delle condizioni di separazione, salva la richiesta di aumento (da € 180,00 ad € 250,00) dell'assegno mensile posto a carico del resistente a titolo di contributo per il mantenimento della LI minore della coppia,
(nata il [...]). CP_2 Radicatosi il contraddittorio dinanzi al G.I., il resistente ha aderito a tutte le domande della ricorrente, ad eccezione di quella di aumento, nel quantum, dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della LI
, del quale ha, invece, chiesto la revoca, in ragione del proprio stato di disoccupazione. CP_2 In corso di causa, peraltro, la ricorrente ha, altresì, richiesto:
- dapprima, con istanza del 25/11/2022, una nuova regolamentazione del diritto di visita della minore da parte del padre, in ragione della proposizione, da parte del pubblico ministero, dinanzi al Tribunale per i minorenni di Campobasso, della domanda ex art. 330 c.c. di decadenza di CP_1 dalla responsabilità genitoriale sulla LI minore;
CP_2
- in un secondo momento, con la memoria depositata in data 14/03/2023, l'affidamento esclusivo alla stessa della LI minore , in ragione della sopravvenuta sospensione di CP_2 CP_1 dalla responsabilità genitoriale sulla minore, disposta dal Tribunale per i minorenni di Campobasso con provvedimento del 13/12/2022 (confermato anche dalla Corte di appello, adita dall'odierno resistente in sede di reclamo);
- da ultimo, con la comparsa conclusionale depositata in data 11/02/2024, la pronuncia di decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale, domanda rispetto alla quale il CP_1 Tribunale per i minorenni si era infatti, nel frattempo, dichiarato incompetente, in favore dell'intestato Tribunale, in ragione della nuova formulazione di cui all'art. 38 disp. att. c.c. Pronunciata, in corso di causa, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, la causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la riunione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni a quello in epigrafe, nonché per il prosieguo dell'istruttoria relativamente alle restanti domande:
- di decadenza del dalla responsabilità genitoriale, con conseguente decisione anche in CP_1 ordine alle modalità di affidamento e/o di collocazione della piccola;
CP_2
- di determinazione del contributo economico da porre a carico del genitore non affidatario e/o non collocatario. Disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti del curatore speciale della minore (nominato dal Tribunale per i minorenni), il quale ha aderito alla domanda di decadenza del dalla CP_1 responsabilità genitoriale sulla LI , acquisite le relazioni aggiornate da parte dei competenti Servizi CP_2 sociali, nonché da parte del centro “CHILD CARE” (presso il quale il resistente avrebbe dovuto effettuare il percorso di valutazione delle proprie capacità genitoriali disposto dal Tribunale per i minorenni) e del competente SERD, e fatte precisare le conclusioni all'udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione (senza concessione di termini per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, cui le parti hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
***
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario è già stata accolta in corso di causa con sentenza non definitiva e, pertanto, nulla deve essere disposto in questa sede.
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale. Deve, in primo luogo, essere esaminata la domanda di decadenza del dalla responsabilità CP_1 genitoriale sulla LI minore , in quanto logicamente preliminare rispetto a tutte le altre questioni (in CP_2 particolare: rispetto alla regolamentazione dell'affidamento e del collocamento della bambina e delle modalità di visita da parte del genitore non affidatario e/o non collocatario). È opportuno premettere, al riguardo, che, con decreto del 09/12/2022, il Tribunale per i minorenni di Campobasso aveva disposto la sospensione di dall'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale sulla LI minore , con sospensione del diritto di visita e divieto, anzi, di ogni genere di CP_2 contatto con la stessa e con l'ulteriore prescrizione di inserimento del in un percorso di CP_1 valutazione delle sue capacità genitoriali presso il centro “CHILD CARE” nonché in un percorso di verifica circa l'eventuale abuso, da parte sua, di sostanze alcoliche presso il competente SERD. La sospensione era stata disposta, in particolare, in ragione del fatto che l'uomo – il cui rapporto con la minore si era, per forza di cose, e nonostante gli sforzi della madre tesi a salvaguardarlo, allentato, a causa della sottoposizione dello stesso alla misura del divieto di avvicinamento all'odierna ricorrente, madre della minore, nei cui confronti egli aveva commesso i reati di maltrattamenti ed atti persecutori (con condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione) – era risultato: - da un lato, scarsamente rassicurante nei confronti della minore, insistendo “nel pretendere spazi con la LI, senza attendere i necessari tempi della bambina” e “precludendo a di mettersi in CP_2 contatto con la madre quando lei si trovava in sua compagnia”, causando, così, il rifiuto totale della figura paterna da parte della minore la quale, anzi, a seguito di un episodio in cui la stessa, stando con il padre, si era molto spaventata a causa della sua condotta, aveva manifestato la volontà di non incontrarlo più (cfr. decreto del Tribunale per i minorenni di Campobasso del 09/12/2022 cit.);
- dall'altro lato, caratterizzato da “umore altalenante” oltre che da una “scarsa aderenza alla realtà”, nella misura in cui egli era, invece, convinto di avere “un rapporto splendido con la LI”, la quale lo cercherebbe e vorrebbe stare con lui (cfr. decreto del Tribunale per i minorenni del 09/12/2022 cit.). Ebbene, sulla base della documentazione in atti, risulta che, dal 09/12/2022 all'attualità, il non si CP_1 è attivato in alcun modo per sanare le criticità che il Tribunale per i minorenni aveva riscontrato nelle capacità genitoriali dell'uomo. Dalla lettura della relazione dei Servizi sociali del 30 maggio 2025, infatti, si evince:
- che, a fronte della previsione di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali del
, che egli aveva reclamato (con esito negativo) dinanzi alla Corte d'appello, era mancata CP_1 del tutto, “anche dopo il rigetto dello stesso”, “la sua collaborazione fattiva all'inizio di tale percorso di valutazione”;
- che il “non versa gli alimenti per la LI e non ha mai partecipato alle spese relative CP_1 alla sua crescita”;
- che lo stesso “non si è presentato all'ultimo appuntamento concordato” con i Servizi sociali;
- che, infine, l'uomo, pur avendo, in passato, manifestato – su sollecitazione dei Servizi sociali – l'intenzione di recarsi presso il Dipartimento di salute mentale dell'A.S.RE.M. di Campobasso onde ottenere una valutazione psichiatrica e/o un sostegno psicologico, non risulta, invero, esservisi mai recato (cfr. relazione dei Servizi sociali, in atti). Del pari, dalla nota di aggiornamento pervenuta da parte del SERD presso l'A.S.RE.M. di Campobasso (prot. 28/05/2025), risulta che il – già in passato preso in carico dal SERD –, pur contattato dal Servizio CP_1 in data 09/06/2023 “al fine di riprendere un percorso valutativo”, “ha riferito di non aver intenzione di intraprendere alcun percorso” (cfr. nota di aggiornamento del SERD, in atti). È, dunque, evidente come l'uomo – pur consapevole di essere interessato da un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale – non si è in alcun modo attivato per recuperare la fiducia della LI minore e delle competenti istituzioni, mostrando, così, totale disinteresse in merito alle conseguenze della propria condotta e in merito ai riflessi che ciò avrebbe causato sull'equilibrio psicofisico della minore, della quale, peraltro, risulta disinteressarsi del tutto anche da un punto di vista economico e di sostegno psicologico, essendosi già mostrato, in passato, insensibile rispetto alle sue esigenze. In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale, si rammenta il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui tale pronuncia “deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza”, di talché la stessa “può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio” (così: Cass. civ. n. 27171/2024; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ. n. 24708/2024). Nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti che giustificano una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale, dal momento che il comportamento dell'uomo – per come sopra ripercorso – si è tradotto:
- da un lato, in un grave inadempimento dei doveri genitoriali di mantenimento e di assistenza morale della LI;
- dall'altro lato, in una fonte di pregiudizio per la crescita equilibrata della minore, laddove il padre si è reso protagonista, alla presenza della LI minore, di episodi violenti che la minore ancora ricorda con dolore. Emblematiche sono, in quest'ultimo senso, le dichiarazioni rese dal curatore speciale della minore all'udienza del 18/06/2025, laddove questi ha dichiarato di aver “appurato personalmente, mediante colloqui con la minore, le difficoltà di quest'ultima nel relazionarsi con la figura paterna, della quale ha ancora paura e che definisce «cattiva»”, rappresentando, al riguardo, “che la minore, con molta lucidità, ha riferito alla stessa diversi episodi violenti relativi al padre per lei molto dolorosi e traumatici” (cfr. verbale di udienza del 18/06/2025, in atti). Nel corso della medesima udienza, inoltre, la parte ricorrente – nel ribadire lo sforzo della madre teso alla salvaguardia del rapporto della LI non solo con il padre, sforzo già emerso dinanzi al Tribunale per i CP_2 minorenni, ma anche con i nonni paterni – ha dichiarato che “in un'occasione, durante una visita della minore ai nonni [paterni] si è presentato, senza preavviso, il padre e che, in conseguenza di ciò, la minore ha paura di tornare dai nonni per il timore di incontrare nuovamente il padre” (cfr. verbale di udienza del 18/06/2025, in atti). È evidente, dunque, che il – pur consapevole di essere attenzionato anche per essersi mostrato, in CP_1 passato, del tutto incapace di rassicurare la minore e di rispettare i suoi tempi e, se del caso, i suoi (legittimi) timori –, in luogo di attivarsi per mettersi nelle condizioni di recuperare a pieno il rapporto con la LI secondo le prescrizioni disposte dal Tribunale per i minorenni, ha, di fatto, continuato a comportarsi in maniera arbitraria, senza tenere conto né, a monte, delle prescrizioni del Tribunale per i minorenni (che aveva disposto, tra le altre cose, il divieto di ogni genere di contatto del padre con la minore), né, soprattutto, delle esigenze della minore, finendo col diventare una presenza fonte di stress e di ansia per la stessa. Ebbene, ritiene, in definitiva, il Collegio che tale quadro giustifichi la pronuncia di decadenza del CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sull'affidamento esclusivo della minore alla madre e sull'assegnazione alla stessa della casa coniugale. Deve, di conseguenza, essere disposto l'affidamento esclusivo della piccola alla madre, con conseguente CP_2 conferma dell'assegnazione, alla stessa, della casa coniugale (da sempre, habitat domestico della minore che, tuttora, la abita, unitamente alla madre), con oneri e spese della casa a suo carico.
Sul diritto di frequentazione e di visita della minore da parte del padre. È opportuno premettere, al riguardo, che la pronuncia di decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale non pregiudica in alcun modo la possibilità (che, invero, questo Collegio auspica) per il genitore stesso di vedersi reintegrato nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332 c.c., laddove, in un futuro prossimo, risultino “cessate le ragioni di «grave pregiudizio» per cui era stata pronunciata la decadenza e non sussista nemmeno il «pericolo di pregiudizio» per il minore, di guisa che non è astrattamente incompatibile con la pronuncia di decadenza una possibile regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore, esclusivamente nel superiore interesse di quest'ultimo, con le opportune cautele e nei limiti che il giudice, se del caso, riterrà motivatamente di stabilire in relazione al caso concreto” (così: Cass. civ. n. 27171/2024). Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio non ritiene opportuno, allo stato, regolamentare in alcun modo il diritto di visita e di frequentazione della minore da parte del padre – da ritenersi, allo stato, del tutto precluso –, stante la totale incapacità e il disinteresse mostrati dallo stesso nel preservare l'equilibrio psicofisico della minore e stante, altresì, i timori manifestati dalla bambina nei confronti della figura paterna. Resta inteso che le modalità di visita e di frequentazione della minore da parte del padre potranno essere modificate (quantomeno consentendo, dapprima, la possibilità di incontri padre-LI in spazi protetti e nell'ambito di un apposito percorso di valutazione delle capacità genitoriali dell'uomo), laddove questi dovesse mostrare la seria intenzione di sottoporsi, in maniera continuativa, ad un percorso di reintegrazione nella responsabilità genitoriale.
Sull'obbligo di contribuzione al mantenimento della minore da parte del padre. Con riferimento, infine, alla domanda di aumento del contributo economico da porre a carico del resistente per il mantenimento della LI minore , è opportuno chiarire, innanzitutto, che, come chiarito dalla Suprema CP_2 corte, da ultimo, anche nella pronuncia sopra richiamata, anche se attinto da un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale “il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia” (così: Cass. civ. n. 27171/2024). Deve, quindi, essere confermato l'obbligo, a carico del resistente, di contribuzione al mantenimento della minore . CP_2 Circa il quantum (del quale la ricorrente ha chiesto l'aumento) ritiene il Collegio equo quantificare tale assegno nella somma, invero di poco superiore a quanto disposto in sede di separazione, pari ad € 200,00 mensili (soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.), tenuto conto:
- da un lato, delle accresciute necessità della minore, attualmente di anni nove;
- dall'altro lato, dello stato di disoccupazione del resistente e della necessità di determinare un importo congruo, che favorisca, quanto più possibile, l'adempimento spontaneo di tale obbligo da parte del resistente, nell'ottica del superiore interesse della minore. Le spese straordinarie – classificate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano – devono essere ripartite tra entrambi i genitori al 50%, mentre l'assegno unico universale deve essere percepito interamente dalla madre.
Sulle spese del presente giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e, pertanto, sono poste a carico del resistente. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (stante l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti dinanzi al Tribunale per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1498 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla LI minore, CP_1
, nata a [...] il [...]; CP_2
• Dispone l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre, CP_2 ; Parte_1
• Conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Campobasso, corso Giuseppe Mazzini n. 129, a , con oneri e spese della casa a suo carico;
Parte_1
• Revoca il diritto di visita in capo a nei confronti della minore, CP_1 CP_2 ;
[...]
• Pone, a carico di , l'obbligo di corrispondere, in favore della ricorrente, CP_1 l'assegno mensile (soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici I.S.T.A.T.) pari ad € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della LI minore , che dovrà essere versato in favore CP_2 di entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
• Pone le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore – così come classificate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Milano – a carico di entrambi i genitori, con ripartizione interna al 50%;
• Stabilisce che l'assegno unico universale per la minore, , sia percepito CP_2 esclusivamente da parte della madre, ; Parte_1
• Condanna a rifondere, in favore di , le spese di CP_1 Parte_1 lite dalla stessa sostenute per il presente giudizio, che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 3.809,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Valentina Puca, antistatario;
• Rigetta ogni altra domanda. Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Rossella Casillo dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
- Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
- Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
- Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1498 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...]scala D, e ivi elettivamente domiciliata, in via XXV Aprile n. 27/N, presso lo studio dell'avv. Valentina Puca, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente)
contro
:
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi residente, in CP_1 C.F._2 via Principe di Piemonte n. 131, e ivi elettivamente domiciliato, in via Cardarelli n. 34, presso lo studio dell'avv. Daiano Morena, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(resistente)
nonché:
• (C.F.: , nata a [...] il [...] residente in [...]scala D, tramite il curatore speciale, AVV. MOCCIA LUCIA, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.; (parte necessaria)
• PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
Oggetto: decadenza dalla responsabilità genitoriale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22 settembre 2022, ha proposto domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , da CP_1 pronunciarsi alle medesime condizioni già disposte in sede di separazione nonché in sede di successiva modifica delle condizioni di separazione, salva la richiesta di aumento (da € 180,00 ad € 250,00) dell'assegno mensile posto a carico del resistente a titolo di contributo per il mantenimento della LI minore della coppia,
(nata il [...]). CP_2 Radicatosi il contraddittorio dinanzi al G.I., il resistente ha aderito a tutte le domande della ricorrente, ad eccezione di quella di aumento, nel quantum, dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della LI
, del quale ha, invece, chiesto la revoca, in ragione del proprio stato di disoccupazione. CP_2 In corso di causa, peraltro, la ricorrente ha, altresì, richiesto:
- dapprima, con istanza del 25/11/2022, una nuova regolamentazione del diritto di visita della minore da parte del padre, in ragione della proposizione, da parte del pubblico ministero, dinanzi al Tribunale per i minorenni di Campobasso, della domanda ex art. 330 c.c. di decadenza di CP_1 dalla responsabilità genitoriale sulla LI minore;
CP_2
- in un secondo momento, con la memoria depositata in data 14/03/2023, l'affidamento esclusivo alla stessa della LI minore , in ragione della sopravvenuta sospensione di CP_2 CP_1 dalla responsabilità genitoriale sulla minore, disposta dal Tribunale per i minorenni di Campobasso con provvedimento del 13/12/2022 (confermato anche dalla Corte di appello, adita dall'odierno resistente in sede di reclamo);
- da ultimo, con la comparsa conclusionale depositata in data 11/02/2024, la pronuncia di decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale, domanda rispetto alla quale il CP_1 Tribunale per i minorenni si era infatti, nel frattempo, dichiarato incompetente, in favore dell'intestato Tribunale, in ragione della nuova formulazione di cui all'art. 38 disp. att. c.c. Pronunciata, in corso di causa, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, la causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la riunione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni a quello in epigrafe, nonché per il prosieguo dell'istruttoria relativamente alle restanti domande:
- di decadenza del dalla responsabilità genitoriale, con conseguente decisione anche in CP_1 ordine alle modalità di affidamento e/o di collocazione della piccola;
CP_2
- di determinazione del contributo economico da porre a carico del genitore non affidatario e/o non collocatario. Disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti del curatore speciale della minore (nominato dal Tribunale per i minorenni), il quale ha aderito alla domanda di decadenza del dalla CP_1 responsabilità genitoriale sulla LI , acquisite le relazioni aggiornate da parte dei competenti Servizi CP_2 sociali, nonché da parte del centro “CHILD CARE” (presso il quale il resistente avrebbe dovuto effettuare il percorso di valutazione delle proprie capacità genitoriali disposto dal Tribunale per i minorenni) e del competente SERD, e fatte precisare le conclusioni all'udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione (senza concessione di termini per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, cui le parti hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
***
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario è già stata accolta in corso di causa con sentenza non definitiva e, pertanto, nulla deve essere disposto in questa sede.
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale. Deve, in primo luogo, essere esaminata la domanda di decadenza del dalla responsabilità CP_1 genitoriale sulla LI minore , in quanto logicamente preliminare rispetto a tutte le altre questioni (in CP_2 particolare: rispetto alla regolamentazione dell'affidamento e del collocamento della bambina e delle modalità di visita da parte del genitore non affidatario e/o non collocatario). È opportuno premettere, al riguardo, che, con decreto del 09/12/2022, il Tribunale per i minorenni di Campobasso aveva disposto la sospensione di dall'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale sulla LI minore , con sospensione del diritto di visita e divieto, anzi, di ogni genere di CP_2 contatto con la stessa e con l'ulteriore prescrizione di inserimento del in un percorso di CP_1 valutazione delle sue capacità genitoriali presso il centro “CHILD CARE” nonché in un percorso di verifica circa l'eventuale abuso, da parte sua, di sostanze alcoliche presso il competente SERD. La sospensione era stata disposta, in particolare, in ragione del fatto che l'uomo – il cui rapporto con la minore si era, per forza di cose, e nonostante gli sforzi della madre tesi a salvaguardarlo, allentato, a causa della sottoposizione dello stesso alla misura del divieto di avvicinamento all'odierna ricorrente, madre della minore, nei cui confronti egli aveva commesso i reati di maltrattamenti ed atti persecutori (con condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione) – era risultato: - da un lato, scarsamente rassicurante nei confronti della minore, insistendo “nel pretendere spazi con la LI, senza attendere i necessari tempi della bambina” e “precludendo a di mettersi in CP_2 contatto con la madre quando lei si trovava in sua compagnia”, causando, così, il rifiuto totale della figura paterna da parte della minore la quale, anzi, a seguito di un episodio in cui la stessa, stando con il padre, si era molto spaventata a causa della sua condotta, aveva manifestato la volontà di non incontrarlo più (cfr. decreto del Tribunale per i minorenni di Campobasso del 09/12/2022 cit.);
- dall'altro lato, caratterizzato da “umore altalenante” oltre che da una “scarsa aderenza alla realtà”, nella misura in cui egli era, invece, convinto di avere “un rapporto splendido con la LI”, la quale lo cercherebbe e vorrebbe stare con lui (cfr. decreto del Tribunale per i minorenni del 09/12/2022 cit.). Ebbene, sulla base della documentazione in atti, risulta che, dal 09/12/2022 all'attualità, il non si CP_1 è attivato in alcun modo per sanare le criticità che il Tribunale per i minorenni aveva riscontrato nelle capacità genitoriali dell'uomo. Dalla lettura della relazione dei Servizi sociali del 30 maggio 2025, infatti, si evince:
- che, a fronte della previsione di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali del
, che egli aveva reclamato (con esito negativo) dinanzi alla Corte d'appello, era mancata CP_1 del tutto, “anche dopo il rigetto dello stesso”, “la sua collaborazione fattiva all'inizio di tale percorso di valutazione”;
- che il “non versa gli alimenti per la LI e non ha mai partecipato alle spese relative CP_1 alla sua crescita”;
- che lo stesso “non si è presentato all'ultimo appuntamento concordato” con i Servizi sociali;
- che, infine, l'uomo, pur avendo, in passato, manifestato – su sollecitazione dei Servizi sociali – l'intenzione di recarsi presso il Dipartimento di salute mentale dell'A.S.RE.M. di Campobasso onde ottenere una valutazione psichiatrica e/o un sostegno psicologico, non risulta, invero, esservisi mai recato (cfr. relazione dei Servizi sociali, in atti). Del pari, dalla nota di aggiornamento pervenuta da parte del SERD presso l'A.S.RE.M. di Campobasso (prot. 28/05/2025), risulta che il – già in passato preso in carico dal SERD –, pur contattato dal Servizio CP_1 in data 09/06/2023 “al fine di riprendere un percorso valutativo”, “ha riferito di non aver intenzione di intraprendere alcun percorso” (cfr. nota di aggiornamento del SERD, in atti). È, dunque, evidente come l'uomo – pur consapevole di essere interessato da un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale – non si è in alcun modo attivato per recuperare la fiducia della LI minore e delle competenti istituzioni, mostrando, così, totale disinteresse in merito alle conseguenze della propria condotta e in merito ai riflessi che ciò avrebbe causato sull'equilibrio psicofisico della minore, della quale, peraltro, risulta disinteressarsi del tutto anche da un punto di vista economico e di sostegno psicologico, essendosi già mostrato, in passato, insensibile rispetto alle sue esigenze. In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale, si rammenta il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui tale pronuncia “deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza”, di talché la stessa “può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio” (così: Cass. civ. n. 27171/2024; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ. n. 24708/2024). Nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti che giustificano una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale, dal momento che il comportamento dell'uomo – per come sopra ripercorso – si è tradotto:
- da un lato, in un grave inadempimento dei doveri genitoriali di mantenimento e di assistenza morale della LI;
- dall'altro lato, in una fonte di pregiudizio per la crescita equilibrata della minore, laddove il padre si è reso protagonista, alla presenza della LI minore, di episodi violenti che la minore ancora ricorda con dolore. Emblematiche sono, in quest'ultimo senso, le dichiarazioni rese dal curatore speciale della minore all'udienza del 18/06/2025, laddove questi ha dichiarato di aver “appurato personalmente, mediante colloqui con la minore, le difficoltà di quest'ultima nel relazionarsi con la figura paterna, della quale ha ancora paura e che definisce «cattiva»”, rappresentando, al riguardo, “che la minore, con molta lucidità, ha riferito alla stessa diversi episodi violenti relativi al padre per lei molto dolorosi e traumatici” (cfr. verbale di udienza del 18/06/2025, in atti). Nel corso della medesima udienza, inoltre, la parte ricorrente – nel ribadire lo sforzo della madre teso alla salvaguardia del rapporto della LI non solo con il padre, sforzo già emerso dinanzi al Tribunale per i CP_2 minorenni, ma anche con i nonni paterni – ha dichiarato che “in un'occasione, durante una visita della minore ai nonni [paterni] si è presentato, senza preavviso, il padre e che, in conseguenza di ciò, la minore ha paura di tornare dai nonni per il timore di incontrare nuovamente il padre” (cfr. verbale di udienza del 18/06/2025, in atti). È evidente, dunque, che il – pur consapevole di essere attenzionato anche per essersi mostrato, in CP_1 passato, del tutto incapace di rassicurare la minore e di rispettare i suoi tempi e, se del caso, i suoi (legittimi) timori –, in luogo di attivarsi per mettersi nelle condizioni di recuperare a pieno il rapporto con la LI secondo le prescrizioni disposte dal Tribunale per i minorenni, ha, di fatto, continuato a comportarsi in maniera arbitraria, senza tenere conto né, a monte, delle prescrizioni del Tribunale per i minorenni (che aveva disposto, tra le altre cose, il divieto di ogni genere di contatto del padre con la minore), né, soprattutto, delle esigenze della minore, finendo col diventare una presenza fonte di stress e di ansia per la stessa. Ebbene, ritiene, in definitiva, il Collegio che tale quadro giustifichi la pronuncia di decadenza del CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sull'affidamento esclusivo della minore alla madre e sull'assegnazione alla stessa della casa coniugale. Deve, di conseguenza, essere disposto l'affidamento esclusivo della piccola alla madre, con conseguente CP_2 conferma dell'assegnazione, alla stessa, della casa coniugale (da sempre, habitat domestico della minore che, tuttora, la abita, unitamente alla madre), con oneri e spese della casa a suo carico.
Sul diritto di frequentazione e di visita della minore da parte del padre. È opportuno premettere, al riguardo, che la pronuncia di decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale non pregiudica in alcun modo la possibilità (che, invero, questo Collegio auspica) per il genitore stesso di vedersi reintegrato nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332 c.c., laddove, in un futuro prossimo, risultino “cessate le ragioni di «grave pregiudizio» per cui era stata pronunciata la decadenza e non sussista nemmeno il «pericolo di pregiudizio» per il minore, di guisa che non è astrattamente incompatibile con la pronuncia di decadenza una possibile regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore, esclusivamente nel superiore interesse di quest'ultimo, con le opportune cautele e nei limiti che il giudice, se del caso, riterrà motivatamente di stabilire in relazione al caso concreto” (così: Cass. civ. n. 27171/2024). Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio non ritiene opportuno, allo stato, regolamentare in alcun modo il diritto di visita e di frequentazione della minore da parte del padre – da ritenersi, allo stato, del tutto precluso –, stante la totale incapacità e il disinteresse mostrati dallo stesso nel preservare l'equilibrio psicofisico della minore e stante, altresì, i timori manifestati dalla bambina nei confronti della figura paterna. Resta inteso che le modalità di visita e di frequentazione della minore da parte del padre potranno essere modificate (quantomeno consentendo, dapprima, la possibilità di incontri padre-LI in spazi protetti e nell'ambito di un apposito percorso di valutazione delle capacità genitoriali dell'uomo), laddove questi dovesse mostrare la seria intenzione di sottoporsi, in maniera continuativa, ad un percorso di reintegrazione nella responsabilità genitoriale.
Sull'obbligo di contribuzione al mantenimento della minore da parte del padre. Con riferimento, infine, alla domanda di aumento del contributo economico da porre a carico del resistente per il mantenimento della LI minore , è opportuno chiarire, innanzitutto, che, come chiarito dalla Suprema CP_2 corte, da ultimo, anche nella pronuncia sopra richiamata, anche se attinto da un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale “il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia” (così: Cass. civ. n. 27171/2024). Deve, quindi, essere confermato l'obbligo, a carico del resistente, di contribuzione al mantenimento della minore . CP_2 Circa il quantum (del quale la ricorrente ha chiesto l'aumento) ritiene il Collegio equo quantificare tale assegno nella somma, invero di poco superiore a quanto disposto in sede di separazione, pari ad € 200,00 mensili (soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.), tenuto conto:
- da un lato, delle accresciute necessità della minore, attualmente di anni nove;
- dall'altro lato, dello stato di disoccupazione del resistente e della necessità di determinare un importo congruo, che favorisca, quanto più possibile, l'adempimento spontaneo di tale obbligo da parte del resistente, nell'ottica del superiore interesse della minore. Le spese straordinarie – classificate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano – devono essere ripartite tra entrambi i genitori al 50%, mentre l'assegno unico universale deve essere percepito interamente dalla madre.
Sulle spese del presente giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e, pertanto, sono poste a carico del resistente. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (stante l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti dinanzi al Tribunale per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1498 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla LI minore, CP_1
, nata a [...] il [...]; CP_2
• Dispone l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre, CP_2 ; Parte_1
• Conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Campobasso, corso Giuseppe Mazzini n. 129, a , con oneri e spese della casa a suo carico;
Parte_1
• Revoca il diritto di visita in capo a nei confronti della minore, CP_1 CP_2 ;
[...]
• Pone, a carico di , l'obbligo di corrispondere, in favore della ricorrente, CP_1 l'assegno mensile (soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici I.S.T.A.T.) pari ad € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della LI minore , che dovrà essere versato in favore CP_2 di entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
• Pone le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore – così come classificate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Milano – a carico di entrambi i genitori, con ripartizione interna al 50%;
• Stabilisce che l'assegno unico universale per la minore, , sia percepito CP_2 esclusivamente da parte della madre, ; Parte_1
• Condanna a rifondere, in favore di , le spese di CP_1 Parte_1 lite dalla stessa sostenute per il presente giudizio, che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 3.809,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Valentina Puca, antistatario;
• Rigetta ogni altra domanda. Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Rossella Casillo dott. Enrico Di Dedda