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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 874 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 874/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in Pontecagnano alla via Alfa
[...] dell'avv. Ausilia Sabatino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 ente domiciliato in Salerno alla via Settimo
[...] lo dell'avv. Marco Sabbato che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 [...]
hanno premesso di avere intrattenuto una u CP_1
loro unione sono nate due figlie, (22.1.2018) e Persona_1 Per_2
(19.7.2020); pertanto, hanno chiesto la re e dei loro ra personali ed economici nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 17 giugno 2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- disporre l'affidamento congiunto delle minori e ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con collocamento alternato delle minori presso ciascun genitore;
per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
-Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di CP_1 tenere le figlie dal lunedì al mercoledì di una settimana e dal giovedì al sabato della settimana successiva;
-La IG.ra , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la Parte_1 facoltà di t sé le figlie dal giovedì al sabato di una settimana e dal lunedì al mercoledì della settimana successiva;
-Le minori trascorreranno la domenica a settimane alterne con la madre e con il padre;
-Nell'ipotesi in cui uno dei genitori dovesse essere impossibilitato a stare con le minori nei giorni e negli orari concordati, dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali nonché delle volontà delle bambine;
-Salvo diverso accordo tra i genitori si conviene: a) che le figlie trascorrano ad anni alterni la vigilia di Natale o Natale con un genitore e la vigilia di Capodanno o Capodanno con l'altro genitore ad anni alterni oppure alternativamente dal 23 al 29 dicembre con un genitore e dal 29 dicembre al 6 gennaio con l'altro ed alternativamente il sabato e la domenica delle palme con un genitore e pasqua e lunedì in albis con l'altro; b) che durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con pari diritto per la madre di portare con sé in viaggio il minore per detti 15 giorni, durante i quali le visite del padre resteranno sospese;
-Infine, le bambine trascorreranno il giorno del proprio compleanno o del proprio onomastico con entrambi i genitori, trascorreranno con il padre i giorni della festa del papà, del suo onomastico e del suo compleanno, e con la madre i giorni della festa della mamma, del suo onomastico e del suo compleanno;
ore prima.
-ore 10 alle ore 19 in modo che si consentirà il principio di alternanza per gli anni successivi;
- i ricorrenti si impegnano a sostenere il 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori (si richiama il ricorso a titolo esemplificativo). Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse dei figli minori e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 1° luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 874/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in Pontecagnano alla via Alfa
[...] dell'avv. Ausilia Sabatino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 ente domiciliato in Salerno alla via Settimo
[...] lo dell'avv. Marco Sabbato che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 [...]
hanno premesso di avere intrattenuto una u CP_1
loro unione sono nate due figlie, (22.1.2018) e Persona_1 Per_2
(19.7.2020); pertanto, hanno chiesto la re e dei loro ra personali ed economici nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 17 giugno 2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- disporre l'affidamento congiunto delle minori e ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con collocamento alternato delle minori presso ciascun genitore;
per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
-Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di CP_1 tenere le figlie dal lunedì al mercoledì di una settimana e dal giovedì al sabato della settimana successiva;
-La IG.ra , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la Parte_1 facoltà di t sé le figlie dal giovedì al sabato di una settimana e dal lunedì al mercoledì della settimana successiva;
-Le minori trascorreranno la domenica a settimane alterne con la madre e con il padre;
-Nell'ipotesi in cui uno dei genitori dovesse essere impossibilitato a stare con le minori nei giorni e negli orari concordati, dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali nonché delle volontà delle bambine;
-Salvo diverso accordo tra i genitori si conviene: a) che le figlie trascorrano ad anni alterni la vigilia di Natale o Natale con un genitore e la vigilia di Capodanno o Capodanno con l'altro genitore ad anni alterni oppure alternativamente dal 23 al 29 dicembre con un genitore e dal 29 dicembre al 6 gennaio con l'altro ed alternativamente il sabato e la domenica delle palme con un genitore e pasqua e lunedì in albis con l'altro; b) che durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con pari diritto per la madre di portare con sé in viaggio il minore per detti 15 giorni, durante i quali le visite del padre resteranno sospese;
-Infine, le bambine trascorreranno il giorno del proprio compleanno o del proprio onomastico con entrambi i genitori, trascorreranno con il padre i giorni della festa del papà, del suo onomastico e del suo compleanno, e con la madre i giorni della festa della mamma, del suo onomastico e del suo compleanno;
ore prima.
-ore 10 alle ore 19 in modo che si consentirà il principio di alternanza per gli anni successivi;
- i ricorrenti si impegnano a sostenere il 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori (si richiama il ricorso a titolo esemplificativo). Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse dei figli minori e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 1° luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario