TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/09/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 625 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 625 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 5 settembre 2025, ore 10.40, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal e con Parte_2
l'ausilio, per la verbalizzazione, della dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n.
69 del 2013), sono connessi:
- per parte ricorrente l'avv. Roberto Muller;
- per parte convenuta l'avv. Emanuele Fiaschi in sostituzione dell'avv. Anna Mallozzi.
L'avv. Muller nel riportarsi integralmente a tutti i suoi atti rileva unicamente che l'esigenza di certezza, su cui si basa la difesa delle controparti, deve essere comunque contemperata con le garanzie del giusto processo e con il rispetto delle tutele, peraltro in questo caso espressamente previste dalla legge.
L'avv. Fiaschi discute riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi. Si riporta ai propri rilievi in ordine alla formazione del decreto ingiuntivo ed alla valutazione dell'esclusiva. Rileva come eventuali criticità non possano formarsi a discapito del creditore. Insiste nella condanna art. 96 c.p.c. e nella liquidazione delle spese come da nota in base al valore indeterminato della causa.
L'avv. Muller evidenzia come il principio di certezza non sia un dogma assoluto, come dimostra il recente orientamento, sulla scorta della CGUE, in tema di facoltà per il consumatore di proporre un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. Rileva peraltro come il creditore ben avrebbe potuto formalizzare istanza di correzione dell'errore materiale al fine di sanare una nullità in modo da non subire eventuali conseguenze dovute alla nullità. L'avv. Fiaschi replica evidenziando che i principi citati a tutela del consumatore, proprio per la specialità che contraddistingue tale categoria non sono rapportabili alla totalità dei rapporti ed evidenzia che comunque all'atto del pignoramento era necessaria una reazione da parte debitoria, pena la tardività dell'opposizione.
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 2 di 7 Depositata il 5 settembre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 625 / 2024 r.g. promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Muller;
Parte ricorrente contro
nella persona del titolare firmatario, con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Anna Mallozzi;
Parte resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 228 del 16.11.2022.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in accoglimento della presente opposizione, voglia, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 228/2022 emesso dal Tribunale di Prato e conseguentemente revocarlo;
in ipotesi, previo accertamento che il contratto di agenzia concluso tra le parti non prevedeva una zona di esclusiva in favore del Sig. CP_1
voglia dichiarare la nullità, ovvero voglia annullare, ovvero voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria
[...] delle spese di lite.
Resistente: disattesa ogni contraria Istanza, eccezione e deduzione: In Via preliminare in rito: dichiarare inammissibile l'opposizione a Decreto Ingiuntivo promossa per difetto dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. dichiarando valido e già
Pag. 3 di 7 avvenuto il passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo opposto N. Dec. 228/2022 emesso dal Tribunale di Prato, Giudice
Unico del Lavoro;
In ipotesi subordinata e sempre in rito: dichiarare inammissibile ed improcedibile l'opposizione a Decreto
Ingiuntivo per mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la notifica, per tutti i motivi esposti nonché ex art. 100
c.p.c.; Nel merito: respingere l'opposizione promossa con integrale conferma del Decreto Ingiuntivo N. Dec. Ing 228/2022 del Tribunale di Prato, Giudie Unico del Lavoro, in accoglimento dei motivi esposti in premesso. In ogni caso con condanna dell'attuale ricorrente/opponente ad una condanna ex art. 96 c.p.c. per aver intrapreso una causa inammissibile e/o improcedibile e/o comunque senza utilità concreta, ed anzi del tutto infondata e priva di interesse ex art. 100 c.p.c.. Con vittoria di competenze e spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' propone ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
228\2022, emesso dal Tribunale di Prato in data 16.11.2022 ad istanza del sig. con il quale veniva CP_1 ordinato all'opponente l'esibizione dei registri Iva vendite relativi al 2020-2021-2022, le ricevute
Enasarco e le fatture vendita relative al medesimo anno, gli ordini ed accordi relativi ai clienti procacciati nella zona di competenza del sig. i contratti di agenzia o di procacciatori sottoscritti CP_1 dall'azienda agricola con agenti o procacciatori nella zona di competenza ed il monte provvigionale di altri agenti in pendenza del rapporto del sig, Data esecuzione al titolo in data 20.12.2022 e CP_1 consegnata la documentazione al legale del sig. la parte rappresenta di non aver provveduto ad CP_1 opporre il decreto ingiuntivo.
L'azienda agricola espone, quindi, che il sig. proponeva ricorso in data 26.1.2024 e, sulla base CP_1 della documentazione acquisita tramite il procedimento monitorio, accertato e dichiarato che il rapporto di agenzia intercorrente tra le parti prevedeva il diritto di esclusiva, chiedeva la condanna dell'azienda al pagamento delle somme dovute a titolo di provvigioni indirette, dell'indennità di fine rapporto per l'importo di euro 169.749,59, e del risarcimento del danno subito.
L'azienda rappresenta di essersi costituita in giudizio contestando gli assunti avversari e deducendo la nullità del decreto ingiuntivo n. 228/2022 per violazione dell'art. 641 c.p.c., argomento che pone anche alla base della presente opposizione, in quanto privo dell'indicazione del termine, previsto a pena di nullità, entro quale l'opposizione poteva essere proposta e dell'espresso avvertimento che, in assenza, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Pur ritenendo tale motivo di opposizione assorbente, parte opponente contesta nel merito quanto sostenuto dal sig. nella domanda azionata col procedimento monitorio, deducendo, soprattutto, CP_1 che il rapporto di agenzia non prevedeva una zona di esclusiva in favore dell'agente.
Conclude, dunque, chiedendo la dichiarazione della nullità del decreto ingiuntivo n. 228\2022 emesso dal Tribunale di Prato e, conseguentemente, la revoca dello stesso;
in ipotesi, chiede la revoca
Pag. 4 di 7 per assenza del presupposto costituito dalla previsione di una zona di esclusiva in favore dell'opposto nel rapporto di agenzia tra le parti.
2. Si è costituita l'impresa individuale deducendo l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 di cui all'art 650 c.p.c. presentata da parte opponente, stante il mancato raggiungimento dell'onere della prova circa la non tempestiva conoscenza del decreto emesso per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore e l'impossibilità di avvalersi dello strumento dell'opposizione tardiva una volta compiuto il primo atto di esecuzione (avvenuto in data 20\12\2022) e decorsi dieci giorni dallo stesso. Ad ogni modo, contesta l'eccezione di nullità del ricorso fondata sull'assenza di espressa indicazione del termine di quaranta giorni per proporre opposizione, in quanto termine previsto per legge e, pertanto, conosciuto o conoscibile, così come dell'avvertimento circa le conseguenze in punto di esecuzione forzata, in quanto il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo.
Contesta, nel merito, quanto sostenuto da controparte in ordine alla sussistenza di una zona di esclusiva, che rappresenta elemento naturale del contratto e presupposto del rapporto di agenzia, in quanto distintivo rispetto al procacciamento di affari.
Conclude, dunque, chiedendo l'inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto nel merito, con valutazione anche della condotta della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori, in quanto la questione circa la tempestività del presente ricorso in opposizione risulta idonea a definire il giudizio.
L'art. 650 c.p.c. testualmente recita “l''intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”; mentre, il comma primo dell'articolo 641 c.p.c., che fornisce l'indicazione del termine perentorio stabilito per legge per proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso, prevede: “Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.
Orbene, non vi sono dubbi che il decreto ingiuntivo qui opposto non presenti gli avvertimenti di cui all'art. 641 c.p.c..
Tuttavia, come ricorda anche la giurisprudenza citata dallo stesso opponente (cfr. Cass. n. 6194 del
2004), il decreto ingiuntivo opposto - chiaramente identificabile come tale – in questo caso non è affetto da inesistenza.
Pag. 5 di 7 Invero, su questo non concordandosi con l'assunto del giudice di legittimità prima citato, la norma non prevede espressamente la sanzione della nullità che invece, in virtù del principio di tassatività sancito dall'art. 156 c.p.c., può essere pronunciata solo se la mancata osservanza dei requisiti formali è prevista a pena di nullità. In assenza di una disposizione di legge che preveda il più grave vizio invalidante, si è al cospetto di una mera irregolarità. Peraltro, tale conclusione appare altresì avvalorata dal fatto che i termini di impugnazione sono previsti per legge e quindi, in assenza dell'avvertimento, comunque si applica il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.c..
Ad ogni modo, anche ove si dovesse riconoscere al vizio in questione il carattere di nullità, occorre osservare che l'opponente ha tenuto una condotta incompatibile con la volontà di opporre il decreto ingiuntivo, in quanto è pacifico e documentato che al provvedimento è stata data esecuzione il
20.12.2022, con consegna da parte dell'azienda agricola della documentazione oggetto del decreto di consegna. Del resto, anche analizzando i motivi di merito, si osserva che l'opposizione viene svolta unicamente per l'iniziativa giudiziaria dell'opposto, al fine di contrastare l'assunto circa l'esistenza nel contratto di agenzia della previsione di una zona di esclusiva e non sul diritto alla consegna dei beni in sé considerata (quindi, anche con un focus decentrato rispetto all'oggetto in sé del decreto ingiuntivo).
Pertanto, la condotta dell'opponente si mostra del tutto incompatibile con una volontà di promuovere l'opposizione, manifestata più di un anno e mezzo dopo il pignoramento e dopo la consegna della documentazione.
Non solo. Venendo alla ratio della previsione di cui all'art. 641 c.p.c., è evidente che, anche per principio di buona fede e divieto di abuso degli strumenti processuali, concordandosi sul punto con la difesa di parte opposta, l'interesse alla nullità circa l'avvertimento sulla possibilità di procedere all'esecuzione forzata sconta la circostanza che il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo e che l'esecuzione è stata approntata, peraltro, in tempi ancora utili, per previsione di legge, per la promozione dell'opposizione. Sotto altro profilo, è evidentemente del tutto distorto rispetto ai principi di economicità, correttezza e giusto processo presupporre, in tali circostanze di fatto, la possibilità per l'opponente, in forza della mancanza dell'avvertimento in questione, di avere la possibilità di promuovere opposizione ad libitum, attendendo un anno e mezzo, quando il termine di 40 giorni è comunque espressamente previsto dalla legge e, pertanto, implicito qualora non ne sia previsto uno diverso (e, come noto, ignorantia legis non excusat).
Dall'insieme di tali considerazioni deriva, a parere di chi scrive, che non sussistono i presupposti individuati nell'art. 650 c.p.c. che legittimino l'opposizione tardiva promossa il 24.7.2024, in quanto, ammesso e non concesso che la parte non avesse scienza alcuna del termine perentorio di giorni quaranta (nel caso, si ripete, comunque non scusabile in quanto termine previsto espressamente dall'art. 641 c.p.c.), il soggetto contro cui viene emesso il decreto ingiuntivo non può più proporre opposizione decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione, il quale risulta avvenuto il 20.12.2022, quasi due anni Pag. 6 di 7 prima del presente ricorso in opposizione. Risulterebbe paradossale che la nullità del provvedimento, con l'inizio dell'esecuzione, potesse essere promossa sine die (Cass., n. 7560 del 2022).
Di qui, l'inammissibilità della presente opposizione.
4. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, alla luce dell'estrema linearità delle questioni e della decisione fondata unicamente sulle allegazioni iniziali delle parti costituite (la fase di trattazione risulta difatti limitarsi alle deduzioni in ordine alla richiesta di riunione del procedimento con l'azione promossa dall'agente): elementi pertanto che comportano l'utilizzo dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa. Attesa l'effettiva mancanza dell'avvertimento e l'interesse dedotto ai fini dell'opposizione (a prescindere o meno dell'effettiva fondatezza della questione circa la portata del dedotto e deducibile contenuto nell'iniziativa monitoria, oggetto di separato giudizio), non può dirsi certamente che l'iniziativa giudiziaria rivesta i caratteri di pretestuosità tali da configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara inammissibile l'opposizione promossa, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposto nella presente fase di opposizione, che liquida in €. 4.629,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 5 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 625 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 5 settembre 2025, ore 10.40, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal e con Parte_2
l'ausilio, per la verbalizzazione, della dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n.
69 del 2013), sono connessi:
- per parte ricorrente l'avv. Roberto Muller;
- per parte convenuta l'avv. Emanuele Fiaschi in sostituzione dell'avv. Anna Mallozzi.
L'avv. Muller nel riportarsi integralmente a tutti i suoi atti rileva unicamente che l'esigenza di certezza, su cui si basa la difesa delle controparti, deve essere comunque contemperata con le garanzie del giusto processo e con il rispetto delle tutele, peraltro in questo caso espressamente previste dalla legge.
L'avv. Fiaschi discute riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi. Si riporta ai propri rilievi in ordine alla formazione del decreto ingiuntivo ed alla valutazione dell'esclusiva. Rileva come eventuali criticità non possano formarsi a discapito del creditore. Insiste nella condanna art. 96 c.p.c. e nella liquidazione delle spese come da nota in base al valore indeterminato della causa.
L'avv. Muller evidenzia come il principio di certezza non sia un dogma assoluto, come dimostra il recente orientamento, sulla scorta della CGUE, in tema di facoltà per il consumatore di proporre un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. Rileva peraltro come il creditore ben avrebbe potuto formalizzare istanza di correzione dell'errore materiale al fine di sanare una nullità in modo da non subire eventuali conseguenze dovute alla nullità. L'avv. Fiaschi replica evidenziando che i principi citati a tutela del consumatore, proprio per la specialità che contraddistingue tale categoria non sono rapportabili alla totalità dei rapporti ed evidenzia che comunque all'atto del pignoramento era necessaria una reazione da parte debitoria, pena la tardività dell'opposizione.
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 2 di 7 Depositata il 5 settembre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 625 / 2024 r.g. promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Muller;
Parte ricorrente contro
nella persona del titolare firmatario, con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Anna Mallozzi;
Parte resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 228 del 16.11.2022.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in accoglimento della presente opposizione, voglia, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 228/2022 emesso dal Tribunale di Prato e conseguentemente revocarlo;
in ipotesi, previo accertamento che il contratto di agenzia concluso tra le parti non prevedeva una zona di esclusiva in favore del Sig. CP_1
voglia dichiarare la nullità, ovvero voglia annullare, ovvero voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria
[...] delle spese di lite.
Resistente: disattesa ogni contraria Istanza, eccezione e deduzione: In Via preliminare in rito: dichiarare inammissibile l'opposizione a Decreto Ingiuntivo promossa per difetto dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. dichiarando valido e già
Pag. 3 di 7 avvenuto il passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo opposto N. Dec. 228/2022 emesso dal Tribunale di Prato, Giudice
Unico del Lavoro;
In ipotesi subordinata e sempre in rito: dichiarare inammissibile ed improcedibile l'opposizione a Decreto
Ingiuntivo per mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la notifica, per tutti i motivi esposti nonché ex art. 100
c.p.c.; Nel merito: respingere l'opposizione promossa con integrale conferma del Decreto Ingiuntivo N. Dec. Ing 228/2022 del Tribunale di Prato, Giudie Unico del Lavoro, in accoglimento dei motivi esposti in premesso. In ogni caso con condanna dell'attuale ricorrente/opponente ad una condanna ex art. 96 c.p.c. per aver intrapreso una causa inammissibile e/o improcedibile e/o comunque senza utilità concreta, ed anzi del tutto infondata e priva di interesse ex art. 100 c.p.c.. Con vittoria di competenze e spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' propone ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
228\2022, emesso dal Tribunale di Prato in data 16.11.2022 ad istanza del sig. con il quale veniva CP_1 ordinato all'opponente l'esibizione dei registri Iva vendite relativi al 2020-2021-2022, le ricevute
Enasarco e le fatture vendita relative al medesimo anno, gli ordini ed accordi relativi ai clienti procacciati nella zona di competenza del sig. i contratti di agenzia o di procacciatori sottoscritti CP_1 dall'azienda agricola con agenti o procacciatori nella zona di competenza ed il monte provvigionale di altri agenti in pendenza del rapporto del sig, Data esecuzione al titolo in data 20.12.2022 e CP_1 consegnata la documentazione al legale del sig. la parte rappresenta di non aver provveduto ad CP_1 opporre il decreto ingiuntivo.
L'azienda agricola espone, quindi, che il sig. proponeva ricorso in data 26.1.2024 e, sulla base CP_1 della documentazione acquisita tramite il procedimento monitorio, accertato e dichiarato che il rapporto di agenzia intercorrente tra le parti prevedeva il diritto di esclusiva, chiedeva la condanna dell'azienda al pagamento delle somme dovute a titolo di provvigioni indirette, dell'indennità di fine rapporto per l'importo di euro 169.749,59, e del risarcimento del danno subito.
L'azienda rappresenta di essersi costituita in giudizio contestando gli assunti avversari e deducendo la nullità del decreto ingiuntivo n. 228/2022 per violazione dell'art. 641 c.p.c., argomento che pone anche alla base della presente opposizione, in quanto privo dell'indicazione del termine, previsto a pena di nullità, entro quale l'opposizione poteva essere proposta e dell'espresso avvertimento che, in assenza, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Pur ritenendo tale motivo di opposizione assorbente, parte opponente contesta nel merito quanto sostenuto dal sig. nella domanda azionata col procedimento monitorio, deducendo, soprattutto, CP_1 che il rapporto di agenzia non prevedeva una zona di esclusiva in favore dell'agente.
Conclude, dunque, chiedendo la dichiarazione della nullità del decreto ingiuntivo n. 228\2022 emesso dal Tribunale di Prato e, conseguentemente, la revoca dello stesso;
in ipotesi, chiede la revoca
Pag. 4 di 7 per assenza del presupposto costituito dalla previsione di una zona di esclusiva in favore dell'opposto nel rapporto di agenzia tra le parti.
2. Si è costituita l'impresa individuale deducendo l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 di cui all'art 650 c.p.c. presentata da parte opponente, stante il mancato raggiungimento dell'onere della prova circa la non tempestiva conoscenza del decreto emesso per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore e l'impossibilità di avvalersi dello strumento dell'opposizione tardiva una volta compiuto il primo atto di esecuzione (avvenuto in data 20\12\2022) e decorsi dieci giorni dallo stesso. Ad ogni modo, contesta l'eccezione di nullità del ricorso fondata sull'assenza di espressa indicazione del termine di quaranta giorni per proporre opposizione, in quanto termine previsto per legge e, pertanto, conosciuto o conoscibile, così come dell'avvertimento circa le conseguenze in punto di esecuzione forzata, in quanto il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo.
Contesta, nel merito, quanto sostenuto da controparte in ordine alla sussistenza di una zona di esclusiva, che rappresenta elemento naturale del contratto e presupposto del rapporto di agenzia, in quanto distintivo rispetto al procacciamento di affari.
Conclude, dunque, chiedendo l'inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto nel merito, con valutazione anche della condotta della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori, in quanto la questione circa la tempestività del presente ricorso in opposizione risulta idonea a definire il giudizio.
L'art. 650 c.p.c. testualmente recita “l''intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”; mentre, il comma primo dell'articolo 641 c.p.c., che fornisce l'indicazione del termine perentorio stabilito per legge per proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso, prevede: “Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.
Orbene, non vi sono dubbi che il decreto ingiuntivo qui opposto non presenti gli avvertimenti di cui all'art. 641 c.p.c..
Tuttavia, come ricorda anche la giurisprudenza citata dallo stesso opponente (cfr. Cass. n. 6194 del
2004), il decreto ingiuntivo opposto - chiaramente identificabile come tale – in questo caso non è affetto da inesistenza.
Pag. 5 di 7 Invero, su questo non concordandosi con l'assunto del giudice di legittimità prima citato, la norma non prevede espressamente la sanzione della nullità che invece, in virtù del principio di tassatività sancito dall'art. 156 c.p.c., può essere pronunciata solo se la mancata osservanza dei requisiti formali è prevista a pena di nullità. In assenza di una disposizione di legge che preveda il più grave vizio invalidante, si è al cospetto di una mera irregolarità. Peraltro, tale conclusione appare altresì avvalorata dal fatto che i termini di impugnazione sono previsti per legge e quindi, in assenza dell'avvertimento, comunque si applica il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.c..
Ad ogni modo, anche ove si dovesse riconoscere al vizio in questione il carattere di nullità, occorre osservare che l'opponente ha tenuto una condotta incompatibile con la volontà di opporre il decreto ingiuntivo, in quanto è pacifico e documentato che al provvedimento è stata data esecuzione il
20.12.2022, con consegna da parte dell'azienda agricola della documentazione oggetto del decreto di consegna. Del resto, anche analizzando i motivi di merito, si osserva che l'opposizione viene svolta unicamente per l'iniziativa giudiziaria dell'opposto, al fine di contrastare l'assunto circa l'esistenza nel contratto di agenzia della previsione di una zona di esclusiva e non sul diritto alla consegna dei beni in sé considerata (quindi, anche con un focus decentrato rispetto all'oggetto in sé del decreto ingiuntivo).
Pertanto, la condotta dell'opponente si mostra del tutto incompatibile con una volontà di promuovere l'opposizione, manifestata più di un anno e mezzo dopo il pignoramento e dopo la consegna della documentazione.
Non solo. Venendo alla ratio della previsione di cui all'art. 641 c.p.c., è evidente che, anche per principio di buona fede e divieto di abuso degli strumenti processuali, concordandosi sul punto con la difesa di parte opposta, l'interesse alla nullità circa l'avvertimento sulla possibilità di procedere all'esecuzione forzata sconta la circostanza che il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo e che l'esecuzione è stata approntata, peraltro, in tempi ancora utili, per previsione di legge, per la promozione dell'opposizione. Sotto altro profilo, è evidentemente del tutto distorto rispetto ai principi di economicità, correttezza e giusto processo presupporre, in tali circostanze di fatto, la possibilità per l'opponente, in forza della mancanza dell'avvertimento in questione, di avere la possibilità di promuovere opposizione ad libitum, attendendo un anno e mezzo, quando il termine di 40 giorni è comunque espressamente previsto dalla legge e, pertanto, implicito qualora non ne sia previsto uno diverso (e, come noto, ignorantia legis non excusat).
Dall'insieme di tali considerazioni deriva, a parere di chi scrive, che non sussistono i presupposti individuati nell'art. 650 c.p.c. che legittimino l'opposizione tardiva promossa il 24.7.2024, in quanto, ammesso e non concesso che la parte non avesse scienza alcuna del termine perentorio di giorni quaranta (nel caso, si ripete, comunque non scusabile in quanto termine previsto espressamente dall'art. 641 c.p.c.), il soggetto contro cui viene emesso il decreto ingiuntivo non può più proporre opposizione decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione, il quale risulta avvenuto il 20.12.2022, quasi due anni Pag. 6 di 7 prima del presente ricorso in opposizione. Risulterebbe paradossale che la nullità del provvedimento, con l'inizio dell'esecuzione, potesse essere promossa sine die (Cass., n. 7560 del 2022).
Di qui, l'inammissibilità della presente opposizione.
4. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, alla luce dell'estrema linearità delle questioni e della decisione fondata unicamente sulle allegazioni iniziali delle parti costituite (la fase di trattazione risulta difatti limitarsi alle deduzioni in ordine alla richiesta di riunione del procedimento con l'azione promossa dall'agente): elementi pertanto che comportano l'utilizzo dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa. Attesa l'effettiva mancanza dell'avvertimento e l'interesse dedotto ai fini dell'opposizione (a prescindere o meno dell'effettiva fondatezza della questione circa la portata del dedotto e deducibile contenuto nell'iniziativa monitoria, oggetto di separato giudizio), non può dirsi certamente che l'iniziativa giudiziaria rivesta i caratteri di pretestuosità tali da configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara inammissibile l'opposizione promossa, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposto nella presente fase di opposizione, che liquida in €. 4.629,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 5 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 7 di 7